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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/08/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1870/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Elena Scotti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1870/2025, introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il CP_1 C.F._2
10/03/1979. Con il patrocinio dell'Avv. FUSCA MANUELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e la Parte_1 signora nata a [...] ( 979, il 2 settembre 2001. CP_2 Per_ 2. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni ne ordinaria e congiunta per quelle di gestione straordinaria, con collocazione prevalente del minore presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale in Granozzo con
Pag. 1 Monticello, via Giacomo Matteotti, 9, con tutti gli arredi in essa contenuti, con impegno del marito alla restituzione delle chiavi entro 15 giorni dal deposito del ricorso. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire alla minore di intrattenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Le parti si impegnano a porre in vendita l'abitazione coniugale non appena vi saranno delle condizioni adeguate per il soddisfacimento delle esigenze del minore.
4. Darsi atto che il signor provvederà a prelevare i propri effetti personali, e a trasferirsi presso altra Pt_1 abitazione, entro 15 giorni d to del ricorso.
5. Porre a carico del signor a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di €. Pt_1
400,00 oltre ISTAT, da v ntro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da giugno 2025, ossia da quando il signor lascerà l'abitazione coniugale. In detto importo è compreso tutto ciò che riguarda le spese ordinarie, Pt_1 dunque semplificativo, il canone di locazione, le utenze, il cibo, l'abbigliamento, ecc. Il signor nei Pt_1 due cambi di stagione, si impegna a contribuire nella misura del 50%, all'acquisto dell'abbigliamento per il figlio. CP_ L'assegno unico rimarrà in carico nella misura del 100% alla signora a far tempo da giugno 2025, e, pertanto, il marito si attiverà per firmare gli eventuali documenti richiesti dall'Inps. Il signor provvederà altresì a Pt_1 versare la quota parte del 50% della rata di mutuo relativa all'abitazione coniugale, r l'altro 50% a carico CP_ della signora 6. Le parti videranno le spese straordinarie nella misura del 50% secondo il protocollo di Torino in uso a Novara, come di seguito riportato: 1) da concordarsi preventivamente tra le parti riguardo quelle di particolare entità, da documentarsi successivamente, salvo i casi di urgenza, ovvero: I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:” a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria anche in affitto;
V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
Pag. 2 a) un corso di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature e abbigliamento all'anno; b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
VI) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento, oltre la prima attività, rispetto alla quale non occorre il consenso;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
7. Prendere atto che il signor in considerazione della particolare attività lavorativa, che lo tiene impegnato Pt_1 per parecchie ore al giorno, se pur ad intermittenza, terrà con sé il figlio una volta a settimana, il giorno di riposo stabilito dal comune, che provvederà a comunicare alla signora con almeno due settimane di anticipo, dall'uscita da scuola sino alle 22,30, riportandolo presso l'abitazione materna. Inoltre, il figlio starà con il padre un fine settimana ogni due, dal sabato sera dalle ore 19,00 sino alla domenica sera alle 22,30. In ogni caso il signor in uno Pt_1 CP_ con la signora si impegnano ad accompagnare il figlio, alternativamente, alle diverse attività sportive e/o ludiche Per_ che esercita. Salvo accordi da prendere direttamente con il figlio e salvi migliori accordi tra le parti.
8. Prendere atto che il padre terrà con sè il minore per vacanze invernali, estive e giorni di vacanza con le seguenti modalità: per le vacanze scolastiche invernali, il minore starà con quest'ultimo, ad anni alterni, dal 23.12 sino al 31.12, e l'anno successivo dal 1.1 al 6.1. Ove il figlio preferisca rimanere presso la casa coniugale, verrà seguito il medesimo schema di cui sopra. In caso di disaccordo tra le parti sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre. In ogni caso sono sempre salvi i migliori accordi tra le parti. Le vacanze scolastiche pasquali saranno divise tra i genitori. Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con l'uno e con l'altro genitore da comunicare e concordare entro il 31.5 di ogni anno. Quando i genitori porteranno in vacanza il figlio, o comunque fuori città anche in giornata, dovranno comunicare per tempo all'altro dove sarà portato, consentendo la comunicazione telefonica almeno una volta al giorno. Gli altri giorni di vacanza, quali ponti e/o festività scolastiche, spetteranno ai genitori in via alternata. In caso di disaccordo sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre. Fatti sempre salvi i migliori accordi tra le parti, tenuto conto della volontà del minore.
9. Prendere atto che le parti hanno concordato che la proprietà e l'uso della moto tg. AB63471 rimarrà al Pt_1 e parimenti quella del camper, tg. FD 903 HD, con il vincolo, riguardo al camper, che nel caso in cui fosse venduto, CP_ il 50% del prezzo, al netto delle eventuali spese documentate, dovrà essere versato alla signora
10. Prendere atto che le parti hanno concordato che la proprietà dell'autovettura Hunday Jazz tg CD 224 EA rimarrà alla moglie.
11. Prendere atto che le parti si dichiarano autosufficienti economicamente.
Pag. 3 12. Prendere atto che le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/rinnovo del documento di identità, anche valido per l'espatrio, e/o del passaporto per i minori.
13. Prendere atto che le parti sono a conoscenza delle norme che disciplinano la trattazione scritta della causa.
14. Dare atto che le parti dichiarano di non volersi riconciliare.
15. Prendere atto che le parti sono state rese edotte della possibilità di procedere alla rinuncia a presenziare all'udienza, e di avervi effettivamente rinunciato.
16. Prendere atto che le parti nulla eccepiscono a che l'udienza si tenga con trattazione scritta.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1 in ascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, parte II, serie A, anno 2001. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (10.2.2004) e (19.9.2012). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 23.7.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]_1
(NO) in data 06/09/1971 e , nata in [...]_1
(AL) in data 10/03/1979;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 1/8/2025
Pag. 4 La Presidente Dr.ssa Elena Scotti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Elena Scotti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1870/2025, introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il CP_1 C.F._2
10/03/1979. Con il patrocinio dell'Avv. FUSCA MANUELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e la Parte_1 signora nata a [...] ( 979, il 2 settembre 2001. CP_2 Per_ 2. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni ne ordinaria e congiunta per quelle di gestione straordinaria, con collocazione prevalente del minore presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale in Granozzo con
Pag. 1 Monticello, via Giacomo Matteotti, 9, con tutti gli arredi in essa contenuti, con impegno del marito alla restituzione delle chiavi entro 15 giorni dal deposito del ricorso. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire alla minore di intrattenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Le parti si impegnano a porre in vendita l'abitazione coniugale non appena vi saranno delle condizioni adeguate per il soddisfacimento delle esigenze del minore.
4. Darsi atto che il signor provvederà a prelevare i propri effetti personali, e a trasferirsi presso altra Pt_1 abitazione, entro 15 giorni d to del ricorso.
5. Porre a carico del signor a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di €. Pt_1
400,00 oltre ISTAT, da v ntro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da giugno 2025, ossia da quando il signor lascerà l'abitazione coniugale. In detto importo è compreso tutto ciò che riguarda le spese ordinarie, Pt_1 dunque semplificativo, il canone di locazione, le utenze, il cibo, l'abbigliamento, ecc. Il signor nei Pt_1 due cambi di stagione, si impegna a contribuire nella misura del 50%, all'acquisto dell'abbigliamento per il figlio. CP_ L'assegno unico rimarrà in carico nella misura del 100% alla signora a far tempo da giugno 2025, e, pertanto, il marito si attiverà per firmare gli eventuali documenti richiesti dall'Inps. Il signor provvederà altresì a Pt_1 versare la quota parte del 50% della rata di mutuo relativa all'abitazione coniugale, r l'altro 50% a carico CP_ della signora 6. Le parti videranno le spese straordinarie nella misura del 50% secondo il protocollo di Torino in uso a Novara, come di seguito riportato: 1) da concordarsi preventivamente tra le parti riguardo quelle di particolare entità, da documentarsi successivamente, salvo i casi di urgenza, ovvero: I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:” a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria anche in affitto;
V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
Pag. 2 a) un corso di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature e abbigliamento all'anno; b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
VI) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento, oltre la prima attività, rispetto alla quale non occorre il consenso;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
7. Prendere atto che il signor in considerazione della particolare attività lavorativa, che lo tiene impegnato Pt_1 per parecchie ore al giorno, se pur ad intermittenza, terrà con sé il figlio una volta a settimana, il giorno di riposo stabilito dal comune, che provvederà a comunicare alla signora con almeno due settimane di anticipo, dall'uscita da scuola sino alle 22,30, riportandolo presso l'abitazione materna. Inoltre, il figlio starà con il padre un fine settimana ogni due, dal sabato sera dalle ore 19,00 sino alla domenica sera alle 22,30. In ogni caso il signor in uno Pt_1 CP_ con la signora si impegnano ad accompagnare il figlio, alternativamente, alle diverse attività sportive e/o ludiche Per_ che esercita. Salvo accordi da prendere direttamente con il figlio e salvi migliori accordi tra le parti.
8. Prendere atto che il padre terrà con sè il minore per vacanze invernali, estive e giorni di vacanza con le seguenti modalità: per le vacanze scolastiche invernali, il minore starà con quest'ultimo, ad anni alterni, dal 23.12 sino al 31.12, e l'anno successivo dal 1.1 al 6.1. Ove il figlio preferisca rimanere presso la casa coniugale, verrà seguito il medesimo schema di cui sopra. In caso di disaccordo tra le parti sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre. In ogni caso sono sempre salvi i migliori accordi tra le parti. Le vacanze scolastiche pasquali saranno divise tra i genitori. Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con l'uno e con l'altro genitore da comunicare e concordare entro il 31.5 di ogni anno. Quando i genitori porteranno in vacanza il figlio, o comunque fuori città anche in giornata, dovranno comunicare per tempo all'altro dove sarà portato, consentendo la comunicazione telefonica almeno una volta al giorno. Gli altri giorni di vacanza, quali ponti e/o festività scolastiche, spetteranno ai genitori in via alternata. In caso di disaccordo sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre. Fatti sempre salvi i migliori accordi tra le parti, tenuto conto della volontà del minore.
9. Prendere atto che le parti hanno concordato che la proprietà e l'uso della moto tg. AB63471 rimarrà al Pt_1 e parimenti quella del camper, tg. FD 903 HD, con il vincolo, riguardo al camper, che nel caso in cui fosse venduto, CP_ il 50% del prezzo, al netto delle eventuali spese documentate, dovrà essere versato alla signora
10. Prendere atto che le parti hanno concordato che la proprietà dell'autovettura Hunday Jazz tg CD 224 EA rimarrà alla moglie.
11. Prendere atto che le parti si dichiarano autosufficienti economicamente.
Pag. 3 12. Prendere atto che le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/rinnovo del documento di identità, anche valido per l'espatrio, e/o del passaporto per i minori.
13. Prendere atto che le parti sono a conoscenza delle norme che disciplinano la trattazione scritta della causa.
14. Dare atto che le parti dichiarano di non volersi riconciliare.
15. Prendere atto che le parti sono state rese edotte della possibilità di procedere alla rinuncia a presenziare all'udienza, e di avervi effettivamente rinunciato.
16. Prendere atto che le parti nulla eccepiscono a che l'udienza si tenga con trattazione scritta.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1 in ascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, parte II, serie A, anno 2001. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (10.2.2004) e (19.9.2012). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 23.7.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]_1
(NO) in data 06/09/1971 e , nata in [...]_1
(AL) in data 10/03/1979;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 1/8/2025
Pag. 4 La Presidente Dr.ssa Elena Scotti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
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