Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/04/2026, n. 6754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6754 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06754/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04880/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4880 del 2023, proposto da EL Malia, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia E Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 24 novembre 2022, in relazione alla pratica num. 692/CN/2022 (prot. n. P21631/2022), nella parte in cui il CSM ha confermato l'esclusione del ricorrente dal concorso per esami a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 18 ottobre 2022, il tutto trasmesso dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio Concorsi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce con nota m_dg. DOG. 18/01/2023.0016103.U (prot. n. 684/2023 del 18 gennaio 2023 della Procura della Repubblica di Lecce), notificata al ricorrente il 19 gennaio 2023;
- della comunicazione del Consiglio Superiore della Magistratura prot. n. 16117/2022 del 16 settembre 2022, che ha confermato la presenza del nominativo del ricorrente tra i candidati espulsi durante le prove scritte;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. GI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura selettiva indicata in epigrafe.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. In data 9 marzo 2026 la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa.
4. All’udienza pubblica di smaltimento del giorno 10 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dal contenuto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente che non sussiste più alcun interesse ad una definizione nel merito della presente controversia.
6. Alla luce dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
GI CH, Primo Referendario, Estensore
Ciro EL Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CH | TI RU |
IL SEGRETARIO