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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/12/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1822 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Trombini Gloria Emilia e LL AV presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv.CALI' STEFANIA presso cui elettivamente domicilia inVIA MATTEOTTI 300R 25063 GARDONE VAL TROMPIA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 25 settembre 2010 in GO (MN), atto annotato nel registro degli atti di matrimonio del citato Comune al n. 13, P. II serie A, Reg.
Uff. 1 dell'anno 2010, optando per il regime di separazione dei beni, fra la ricorrente , C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
1 2
12.3.1982, residente a [...], e CP_1
C.F.: , nato a [...], il [...] e residente a
[...] C.F._2
GO di GO (MN); mandando al competente Ufficiale di Anagrafe per le annotazioni di legge e stabilendo che i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, liberi di trasferire ove vogliano la rispettiva residenza con obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali mutamenti anche stante la presenza di prole minore.
- Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in GO di
GO (MN), Via del Mandorlo n. 50, con gli arredi che la compongono, alla ricorrente, che ne è anche proprietaria, come già disposto in sede di separazione coniugi.
Affidamento della prole:
In via principale:
A modifica dei provvedimenti in vigore tra le parti (Ordinanza n. cron.
2138/2023 Dott.ssa Venturini) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori ed alla madre, , con collocazione presso l'abitazione Per_1 Per_2 Parte_1
della stessa in GO di GO (MN), Via del Mandorlo n. 50, in ragione delle condotte paterne che costituisco rischio di pregiudizio per entrambe le figlie minori, con gli eventuali diritti di visita che il Tribunale riterrà di giustizia nell'interesse delle figlie e , tenuto conto delle loro opinioni in Per_1 Per_2 relazione all'età e delle loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche.
- Invitare il Sig. a sottoporsi ad un percorso psicologico finalizzato CP_1
alla gestione delle relazioni con le figlie.
In via subordinata:
Affidarsi in via condivisa ad entrambi i genitori le figlie minori Per_3
e con residenza anagrafica e collocazione prevalente delle
[...] Persona_4
stesse presso la madre, e con diritto e dovere del padre di vederle e tenerle con sé:
Due pomeriggi a settimana, scelti di comune accordo fra i genitori, o in assenza di accordo da individuarsi il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 21.30, quando le riporterà dalla madre;
Due giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il giorno di
Natale ed il giorno di Capodanno e due giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza, di anno in anno del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
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Quattro giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Una settimana con i nonni materni, durante le vacanze estive, che si tiene da quando le ragazze hanno due anni.
Si precisa che le minori e trascorreranno con il padre i Per_1 Per_2
periodi di vacanza sopra indicati solo qualora lo desiderino.
- Mantenimento:
Porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2023, l'assegno mensile di € 400,00 (€
200,00 per ciascuna figlia) darivalutare annualmente ed automaticamente, con decorrenza dal giugno 2024, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
Disporsi che l'importo derivante dall'attuale assegno unico debba essere nell'esclusiva disponibilità della signora tenuto conto che in sede di Pt_1
separazione era stato convenuto che gli assegni familiari competessero esclusivamente alla medesima, ordinando al sig. di modificare le CP_1
impostazioni sul sito Inps per il futuro, nonché condannandolo alla restituzione di quanto indebitamente percepito dal febbraio 2022.
- Spese straordinarie:
Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal
SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); quelle relative al percorso di sostegno psicologico già intrapreso dalla minore
Per_1
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b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora le figlie proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
acquisto di tablet o computer che sia richiesto dall'istituto scolastico;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); spese per i corsi di danza seguiti dalla minore e per l'attività Per_1
sportiva svolta dalla minore (comprese le spese di abbigliamento Per_2
necessarie); ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al
50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
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- Passaporto:
Autorizzarsi il rilascio del passaporto o della carta di identità per l'espatrio per entrambe le minori.
- In ogni caso: spese ed onorari rifusi. .”
Resistente: “ Modificare i provvedimenti in vigore tra le parti
(provvedimento n. cronol. 2138/2023 emesso dal Presidente Giudice Dott.ssa
Venturini in data 27/05/2023, agli atti), determinando le modalità di affidamento della prole minorenne ritenute più confacenti agli interessi delle minori Per_3
e , anche all'esito di precipua attività istruttoria;
[...] Persona_4
e, anche congiuntamente, previ i dovuti accertamenti e declaratorie del caso
1. Ammonire il genitore inadempiente signora (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], residente a [...]di GO C.F._1
(Mn), Via del Mandorlo n. 50;
2. Disporre il risarcimento dei danni, a carico della signora (C.F. Parte_1
, nei confronti delle minori e;
C.F._1 Per_3 Persona_4
3. Disporre il risarcimento dei danni a carico della signora (C.F. Parte_1
nei confronti del signor individuando la somma C.F._1 CP_1
giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal Giudice;
4. Condannare il genitore inadempiente (C.F. Parte_1
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da C.F._1
un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insta affinché la S.V. Ill.ma Voglia conferire incarico al Servizio Sociale competente…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 25 settembre 2010 in GO (MN), (atto annotato nel registro degli atti di matrimonio del citato Comune al n. 13, P. II serie A, Reg.
Uff. 1 dell'anno 2010), con , e che dall'unione sono nate due figlie: CP_1
Mantova il 3 giugno 2010 ed a Mantova il 5 luglio 2015, ha Per_1 Per_2
dedotto che:
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-
Il Tribunale di Mantova con decreto di omologa del 9 gennaio 2020
(doc . n. 3 previa fissazione dell'udienza di comparizione al fine di esperire il tentativo di conciliazione dichiarava la separazione domanda congiunta omologandola alle condizioni , richieste dai coniugi. In particolare, così concordavano: “ …La casa famigliare posta in
GO di GO (MN) alla Via del Mandorlo 50, di proprietà esclusiva della sig.ra , viene assegnata alla medesima, con Parte_1
quanto in essa contenuto , affinché abbia ad abitarla con le figlie minori ed essendo fissata ivi la loro residenza privilegiata. 3) Le Per_1 Per_2
figlie minori ed rimarranno affidate in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori i quali eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'educazione, all'istruzione, alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. 4) Nello spirito dell'affidamento condiviso ed al fine di parimenti esercitare la responsabilità genitoriale, il padre potrà vedere le figlie minori e tenerle con sé presso la casa dei nonni paterni, o dove egli reperirà idoneo alloggio, a settimane alterne con l'altro genitore dal sabato dalle ore 13,30-14,00, durante l'anno scolastico, ovvero dalle ore 9,00 nel corso delle festività o delle vacanze estive, sino alla domenica alle ore 21 durante l'anno scolastico, ovvero fino al mattino di lunedì durante le vacanze. Tenuto conto del fatto che, nel corso dell'anno scolastico, le figlie frequentano rispettivamente:
la maggiore , la scuola elementare di GO con uscita alle Per_1
ore 12,20 e con due rientri pomeridiani nelle giornate di martedì e giovedì con uscita alle 16,20 ed la scuola materna sempre a Per_2
GO, ogni giorno con uscita alle 16,00 del pomeriggio, il padre andrà a prendere le bambine all'uscita da scuola ogni settimana nei giorni di martedì, (l'una alle 16,10 e l'altra alle 16,00) e giovedì tenendole con sé il pomeriggio e per la cena per poi riaccompagnarle a casa dalla mamma entro le ore 20,30, nel periodo scolastico. La giornata di mercoledì, a settimane alterne, in coincidenza con il fine
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settimana che sarà trascorso con la mamma, il padre andrà a prendere le figlie all'uscita da scuola per poi riaccompagnarle alla dimora materna, con la cena già consumata, alle ore 20,30. In periodo non scolastico il padre, potendo altresì beneficiare dell'ausilio dei propri genitori, preleverà entrambe le figlie il martedì ed il giovedì, nonché il mercoledì a settimane alterne come anzidetto, dalla dimora materna alle ore 8,00 per poi ivi riaccompagnarle alle ore 22,00. Fatta salva sempre e comunque la possibilità, qualora le figlie ne esprimessero il desiderio, di fermarsi dal padre per il pernottamento il mercoledì in caso di riposo dal lavoro da parte del medesimo il giorno successivo.
Nel periodo estivo i genitori previe le opportune intese, prevederanno la possibilità che le piccole si trattengano a dormire dal papà anche in altri giorni, con modalità compatibili con le esigenze lavorative di entrambi. 5) Durante le vacanze di Natale ed Per_1 Per_2
trascorreranno con uno dei genitori il periodo dal 24 al 31 dicembre e con l'altro dal 1 al 6 gennaio, alternando di anno in anno da un genitore all'altro il periodo natalizio e quello successivo;
le vacanze
Pasquali saranno trascorse a metà con ciascun genitore in modo che esse possono trascorrere il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Fatti comunque salvi diversi accordi fra le parti, le quali si impegnano a tenere in massimo conto e a rispettare le richieste delle figlie qualora manifestassero il desiderio di voler stare con l'uno o con l'altro genitore in giorni diversi da quelli sopra concordati. Quanto alle vacanze estive ed trascorreranno Per_1 Per_2
due settimane, anche non consecutive, a casa o in località di villeggiatura, con ciascun genitore, e in caso di impossibilità del genitore, oppure in aggiunta ai giorni di vacanza con la mamma e papà, anche con i nonni materni o paterni, al fine di garantire loro la costante frequentazione di entrambe le famiglie di origine previ gli opportuni accordi;
in ogni caso entro la data del 30 maggio i genitori dovranno comunicarsi l'un l'altro il periodo di vacanza scelto in modo da consentire la migliore organizzazione reciproca. I genitori si impegnano a partecipare entrambi ai saggi scolastici o sportivi delle figlie minori nonché a concordare l'organizzazione dei compleanni in
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modo che sia loro garantita la frequentazione anche dei nonni materni e paterni. 6) Nessun assegno viene stabilito per il mantenimento di Per_1 ed essendo i tempi di permanenza delle minori presso l'uno e Per_2
l'altro genitore paritetici e sostanzialmente equivalenti le loro rispettive capacità reddituali, cosicché ognuno di essi provvederà direttamente durante i giorni di rispettiva spettanza. I genitori concordano sin da ora che le figlie minori continuino a frequentare i corsi di danza presso la
Scuola GANXHE Arte Danza di Volta Mantovana, impegnandosi a sostenere in giusta metà i costi dell'insegnamento e dei costumi necessari. Del pari essi concordano sin da ora che le tre rate residue del Centro odontoiatrico NVdental (5°, 6° e 7° rata), saranno sostenute de entrambi nella misura del 50%. Anche le spese necessarie per l'abbigliamento e le scarpe ai cambi di stagione, così come le somme necessarie al pagamento del servizio mensa, saranno suddivise in giusta metà, previa presentazione degli scontrini di spesa da parte del genitore anticipatario. Gli assegni familiari saranno richiesti dalla signora Pt_1
che gode di un reddito leggermente inferiore. 7) Le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno a carico dei genitori in egual misura secondo il protocollo del Tribunale di Mantova….”;
- dopo pochi mesi dalla separazione il signor ha modificato CP_1
la propria attività lavorativa, risultando attualmente impiegato presso la
AT ZA di RM (MN), con una totale variazione degli orari lavorativi che rende di fatto inapplicabile il regime di visita concordato in sede di separazione;
- dalla data della separazione il non ha mai cessato di trasmettere CP_1
alla moglie ed alle figlie messaggi scritti e vocali di insostenibile lunghezza e reiterati nella giornata fino a superare anche il numero di dieci, e ha manifestato un ossessivo senso di possesso nella persona della moglie, scaturito in diversi episodi descritti in ricorso.
Tanto dedotto, ha chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate.
Il resistente, costituendosi, ha negato le condotte a lui ascritte e ha dato atto di aver intrapreso un percorso psicologico individuale e di aver partecipato attivamente al percorso di mediazione familiare. Ha sostenuto che il suo rapporto con le figlie sarebbe impedito dalla ricorrente.
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Il presidente del Tribunale, vista l'elevata conflittualità tra le parti , il disagio manifestato dalle minori , ed in particolare dalla figlia e la richiesta Per_1
delle parti ha disposto ctu volta ad indagare le rispettive capacità genitoriali e successivamente ha proceduto all'ascolto della minore Per_1
Vista la perdurante conflittualità tra le parti e l'incidenza della stessa sul benessere psicologico delle minori ed in particolare della figlia la quale ha Per_1 dichiarato al Presidente delegato “ vorrei che mamma e papà non litigassero più”, ha provveduto in tal senso: “ 1) affida in via condivisa ad entrambi i genitori le figlie minori e , con residenza anagrafica e collocazione Per_3 Per_2
prevalente delle stesse presso la madre, e con diritto dovere del padre di vederle e di tenerle con sé:
- due pomeriggi a settimana, scelti di comune accordo fra i genitori, o in assenza di accordo da individuarsi il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 21.30, quando le riporterà dalla madre;
- un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 21.30 della domenica sera;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il giorno di
Natale ed il giorno di Capodanno, e tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza, di anno in anno del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (e per il corrente anno entro il 15 giugno); per quanto riguarda la minore la stessa trascorrerà con il padre i Per_1
periodi di vacanza sopra indicati solo qualora la stessa minore lo desideri;
3)
Ammonisce entrambe le parti ad astenersi dal coinvolgere le minori, e in particolare nelle vicende relative al presente procedimento o di Per_1 coinvolgerle in litigi e discussioni, con l'avvertimento che comportamenti quali quelli addebitati a (utilizzo del telefono per molestie ed offese alla CP_1
invio di messaggi squalificanti l'altro genitore su chat cui partecipa la figlia Pt_1
minore e comunque comportamenti pregiudizievoli per le minori saranno Per_1
necessariamente valutati ai fini degli ulteriori provvedimenti da assumere in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale;
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3) assegna la casa familiare, sita in GO di GO (MN) via del
Mandorlo n. 50, con gli arredi che la compongono alla ricorrente, che ne è anche proprietaria;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2023, l'assegno mensile di € 400,00 (€
200,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente ed automaticamente, con decorrenza dal giugno 2024, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:…”; quindi ha rimesso le parti innanzi al giudice istruttore.
Questo, rigettate le prove orali richieste dalle parti e le modifiche dei provvedimenti economici richieste dal resistente, acquisita la documentazione reddituale, invitate le parti a proseguire la mediazione familiare e sentita, su richiesta delle parti e visto il tempo trascorso dall'ascolto da parte del presidente, ha proceduto all'ascolto della figlia Per_1
Quindi, sulle conclusioni sopra riportate, con provvedimento del 15.9.2025, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Mantova del 9 gennaio 2020 (doc . n.
3) previa fissazione dell'udienza di comparizione al fine di esperire il tentativo di conciliazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo stabilito dalla legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e
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dalla L.55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'affido delle figlie minori.
Si osserva che nel corso di tutto il giudizio, durato 4 anni, sono stati svolti plurimi e diversi tentativi di addivenire ad una regolamentazione delle condizioni di divorzio che permettesse di superare l'accesa conflittualità venutasi a creare tra le parti a seguito della separazione, svolti sia dai difensori, che dal Presidente del Tribunale e successivamente dal Giudice istruttore, dalla CTU nominata su richiesta congiunta delle parti, nonché dai professionisti terzi che sono intervenuti in varie sedi;
nonostante detti tentativi la conflittualità fra i coniugi non appare in alcun modo scemata, come risulta dalle difese rispettivamente svolte, né gli stessi sono riusciti ad instaurare modalità di comunicazione e di confronto adeguate, nonostante l'evidente sofferenza psicologica che il loro comportamento ha arrecato alle figlie e in particolare alla figlia La circostanza che neppure di fronte all'evidente Per_1
pregiudizio per le figlie le parti abbiamo saputo trovare un canale comunicativo adeguato è la prova che la loro conflittualità è elevata al punto di impedire l'adozione di un regime di affido congiunto. Sul punto la ctu ha evidenziato : “Quando la sottoscritta ha esposto loro in modo chiaro e motivato le preoccupazioni per lo stato emotivo di e il rischio che la vivacità incontenibile di possa sfociare in Per_1 Per_2 una ingestibilità nell'età adolescenziale, essi ne hanno preso atto a parole, ma nei fatti hanno continuato a rimpallarsi le responsabilità invece di pensare insieme ad una soluzione” (cfr. pag. 38 della ctu). Ciò posto, è pacifico che ostativa all'affido condiviso sia anche l'elevata conflittualità tra i genitori tale da tradursi nell'impossibilità di qualsivoglia collaborazione nell'interesse dei figli (Corte di
Cassazione, ordinanza n. 21425/2022). Pertanto , considerato che la ctu ha anche evidenziato come “ la limitata capacità del Signor di comprendere i CP_1 complessi stati d'animo di una preadolescente, spesso contraddittori, che richiedono una flessibilità mentale che a lui non appartengono.”(cfr. pag. 39) e “ La collocazione prevalente delle minori dovrebbe restare presso la madre e, tenuto conto degli orari scolastici delle minori, la frequentazione del padre dovrebbe essere diversificata tra il periodo scolastico e quello estivo. Appare altresì necessario rilevare come il padre sia stato contraddittorio e ben poco chiaro nel fornire indicazioni sul proprio orario di lavoro”(cfr. pag. 44); e considerato altresì che
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anche dopo la ctu la situazione non è mutata, l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di lei, appare il regime più tutelante per le minori. le decisioni di maggior interesse per le figlie andranno comunque prese di comune accordo tra i genitori. Anche il collocamento delle minori presso la madre appare il regime più adeguato. Quanto alle visite padre-figlie, deve confermarsi quanto statuito in fase presidenziale , considerato che sentita dal giudice istruttore la figlia la Per_1 stessa ha confermato “il martedì e il giovedì pomeriggio, insieme a mia sorella, andiamo da papà e poi sto dal papà a weekend alternati dal venerdì sera. Dormo da lui il venerdì e il sabato.” e tale organizzazione pare adeguata, non essendoci ragioni concrete per limitare il diritto di visita del padre.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Tenuto conto della collocazione delle figlie minorenni presso la madre,
l'assegnazione della ex casa familiare, sita in GO di GO (MN) via del
Mandorlo n. 50, con gli arredi che la compongono alla ricorrente, che ne è anche proprietaria, si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 ( giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ.ez. I 30 dicembre 2011 n. 30199) .
Sulla domanda di contributo al mantenimento delle figlie.
Per quanto riguarda le statuizioni di contenuto economico, dalla documentazione depositata dalla ricorrente (cfr. in particolare CU del 2024) emerge un reddito netto annuo, per il 2023, di circa 20.000,00; non ha documentato le spese di alloggio. Dalla documentazione del resistente (cfr. in particolare certificazione unica 2024) per l'anno 2023 emerge un reddito netto di circa
24.000,00, e anche in questo caso non sono documentate spese di alloggio ma solo dei finanziamenti di cui però non vi è una chiara corrispondenza alle esigenze della famiglia.
Tenuto quindi conto delle predette rispettive capacità reddituali delle parti e dei tempi di permanenza delle minore presso ciascun genitore, appare equo fissare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle minori, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
Va, altresì, prevista la partecipazione del resistente nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024.
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Sulle domande risarcitorie del resistente.
Le domande risarcitorie del resistente non appaiono fondate su alcun elemento concreto, posto che l'istruttoria ha ampiamente provato che le difficoltà del nucleo familiare traggono origine dall'elevata conflittualità tra le parti che viene alimentata da entrambe le figure genitoriali.
Sulle spese di lite.
Stante la natura del giudizio e la parziale soccombenza, vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
affida alla madre in via esclusiva le figlie minori, d Per_1 Per_4
con collocazione presso la stessa. Il padre potrà vederle e di tenerle con sé:
[...]
- due pomeriggi a settimana, scelti di comune accordo fra i genitori, o in assenza di accordo da individuarsi il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle
21.30, quando le riporterà dalla madre;
- un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 21.30 della domenica sera;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il giorno di
Natale ed il giorno di Capodanno, e tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza, di anno in anno del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (e per il corrente anno entro il 15 giugno); per quanto riguarda la minore a stessa trascorrerà con il padre i periodi Per_1
di vacanza sopra indicati solo qualora la stessa minore lo desideri;
3)
Ammonisce entrambe le parti ad astenersi dal coinvolgere le minori, e in particolare nelle vicende relative al presente procedimento o di Per_1 coinvolgerle in litigi e discussioni, con l'avvertimento che comportamenti quali quelli addebitati a (utilizzo del telefono per molestie ed CP_1 offese alla invio di messaggi squalificanti l'altro genitore su chat cui Pt_1
partecipa la figlia minore e comunque comportamenti pregiudizievoli Per_1
per le minori saranno necessariamente valutati ai fini degli ulteriori
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provvedimenti da assumere in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale;
assegna la casa familiare, sita in GO di GO (MN) via del Mandorlo n. 50, con gli arredi che la compongono alla ricorrente, che ne è anche proprietaria;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2023, l'assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente ed automaticamente, con decorrenza dal giugno 2024, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo di Mantova del 28.5.2024;
rigetta le domande risarcitorie;
compensa le spese di lite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GO per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito
(atto n. 13, P. II serie A, Reg. Uff. 1 dell'anno 2010).
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1822 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Trombini Gloria Emilia e LL AV presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv.CALI' STEFANIA presso cui elettivamente domicilia inVIA MATTEOTTI 300R 25063 GARDONE VAL TROMPIA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 25 settembre 2010 in GO (MN), atto annotato nel registro degli atti di matrimonio del citato Comune al n. 13, P. II serie A, Reg.
Uff. 1 dell'anno 2010, optando per il regime di separazione dei beni, fra la ricorrente , C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
1 2
12.3.1982, residente a [...], e CP_1
C.F.: , nato a [...], il [...] e residente a
[...] C.F._2
GO di GO (MN); mandando al competente Ufficiale di Anagrafe per le annotazioni di legge e stabilendo che i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, liberi di trasferire ove vogliano la rispettiva residenza con obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali mutamenti anche stante la presenza di prole minore.
- Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in GO di
GO (MN), Via del Mandorlo n. 50, con gli arredi che la compongono, alla ricorrente, che ne è anche proprietaria, come già disposto in sede di separazione coniugi.
Affidamento della prole:
In via principale:
A modifica dei provvedimenti in vigore tra le parti (Ordinanza n. cron.
2138/2023 Dott.ssa Venturini) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori ed alla madre, , con collocazione presso l'abitazione Per_1 Per_2 Parte_1
della stessa in GO di GO (MN), Via del Mandorlo n. 50, in ragione delle condotte paterne che costituisco rischio di pregiudizio per entrambe le figlie minori, con gli eventuali diritti di visita che il Tribunale riterrà di giustizia nell'interesse delle figlie e , tenuto conto delle loro opinioni in Per_1 Per_2 relazione all'età e delle loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche.
- Invitare il Sig. a sottoporsi ad un percorso psicologico finalizzato CP_1
alla gestione delle relazioni con le figlie.
In via subordinata:
Affidarsi in via condivisa ad entrambi i genitori le figlie minori Per_3
e con residenza anagrafica e collocazione prevalente delle
[...] Persona_4
stesse presso la madre, e con diritto e dovere del padre di vederle e tenerle con sé:
Due pomeriggi a settimana, scelti di comune accordo fra i genitori, o in assenza di accordo da individuarsi il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 21.30, quando le riporterà dalla madre;
Due giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il giorno di
Natale ed il giorno di Capodanno e due giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza, di anno in anno del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
2 3
Quattro giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Una settimana con i nonni materni, durante le vacanze estive, che si tiene da quando le ragazze hanno due anni.
Si precisa che le minori e trascorreranno con il padre i Per_1 Per_2
periodi di vacanza sopra indicati solo qualora lo desiderino.
- Mantenimento:
Porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2023, l'assegno mensile di € 400,00 (€
200,00 per ciascuna figlia) darivalutare annualmente ed automaticamente, con decorrenza dal giugno 2024, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
Disporsi che l'importo derivante dall'attuale assegno unico debba essere nell'esclusiva disponibilità della signora tenuto conto che in sede di Pt_1
separazione era stato convenuto che gli assegni familiari competessero esclusivamente alla medesima, ordinando al sig. di modificare le CP_1
impostazioni sul sito Inps per il futuro, nonché condannandolo alla restituzione di quanto indebitamente percepito dal febbraio 2022.
- Spese straordinarie:
Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal
SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); quelle relative al percorso di sostegno psicologico già intrapreso dalla minore
Per_1
3 4
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora le figlie proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
acquisto di tablet o computer che sia richiesto dall'istituto scolastico;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); spese per i corsi di danza seguiti dalla minore e per l'attività Per_1
sportiva svolta dalla minore (comprese le spese di abbigliamento Per_2
necessarie); ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al
50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
4 5
- Passaporto:
Autorizzarsi il rilascio del passaporto o della carta di identità per l'espatrio per entrambe le minori.
- In ogni caso: spese ed onorari rifusi. .”
Resistente: “ Modificare i provvedimenti in vigore tra le parti
(provvedimento n. cronol. 2138/2023 emesso dal Presidente Giudice Dott.ssa
Venturini in data 27/05/2023, agli atti), determinando le modalità di affidamento della prole minorenne ritenute più confacenti agli interessi delle minori Per_3
e , anche all'esito di precipua attività istruttoria;
[...] Persona_4
e, anche congiuntamente, previ i dovuti accertamenti e declaratorie del caso
1. Ammonire il genitore inadempiente signora (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], residente a [...]di GO C.F._1
(Mn), Via del Mandorlo n. 50;
2. Disporre il risarcimento dei danni, a carico della signora (C.F. Parte_1
, nei confronti delle minori e;
C.F._1 Per_3 Persona_4
3. Disporre il risarcimento dei danni a carico della signora (C.F. Parte_1
nei confronti del signor individuando la somma C.F._1 CP_1
giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal Giudice;
4. Condannare il genitore inadempiente (C.F. Parte_1
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da C.F._1
un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insta affinché la S.V. Ill.ma Voglia conferire incarico al Servizio Sociale competente…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 25 settembre 2010 in GO (MN), (atto annotato nel registro degli atti di matrimonio del citato Comune al n. 13, P. II serie A, Reg.
Uff. 1 dell'anno 2010), con , e che dall'unione sono nate due figlie: CP_1
Mantova il 3 giugno 2010 ed a Mantova il 5 luglio 2015, ha Per_1 Per_2
dedotto che:
5 6
-
Il Tribunale di Mantova con decreto di omologa del 9 gennaio 2020
(doc . n. 3 previa fissazione dell'udienza di comparizione al fine di esperire il tentativo di conciliazione dichiarava la separazione domanda congiunta omologandola alle condizioni , richieste dai coniugi. In particolare, così concordavano: “ …La casa famigliare posta in
GO di GO (MN) alla Via del Mandorlo 50, di proprietà esclusiva della sig.ra , viene assegnata alla medesima, con Parte_1
quanto in essa contenuto , affinché abbia ad abitarla con le figlie minori ed essendo fissata ivi la loro residenza privilegiata. 3) Le Per_1 Per_2
figlie minori ed rimarranno affidate in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori i quali eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'educazione, all'istruzione, alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. 4) Nello spirito dell'affidamento condiviso ed al fine di parimenti esercitare la responsabilità genitoriale, il padre potrà vedere le figlie minori e tenerle con sé presso la casa dei nonni paterni, o dove egli reperirà idoneo alloggio, a settimane alterne con l'altro genitore dal sabato dalle ore 13,30-14,00, durante l'anno scolastico, ovvero dalle ore 9,00 nel corso delle festività o delle vacanze estive, sino alla domenica alle ore 21 durante l'anno scolastico, ovvero fino al mattino di lunedì durante le vacanze. Tenuto conto del fatto che, nel corso dell'anno scolastico, le figlie frequentano rispettivamente:
la maggiore , la scuola elementare di GO con uscita alle Per_1
ore 12,20 e con due rientri pomeridiani nelle giornate di martedì e giovedì con uscita alle 16,20 ed la scuola materna sempre a Per_2
GO, ogni giorno con uscita alle 16,00 del pomeriggio, il padre andrà a prendere le bambine all'uscita da scuola ogni settimana nei giorni di martedì, (l'una alle 16,10 e l'altra alle 16,00) e giovedì tenendole con sé il pomeriggio e per la cena per poi riaccompagnarle a casa dalla mamma entro le ore 20,30, nel periodo scolastico. La giornata di mercoledì, a settimane alterne, in coincidenza con il fine
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settimana che sarà trascorso con la mamma, il padre andrà a prendere le figlie all'uscita da scuola per poi riaccompagnarle alla dimora materna, con la cena già consumata, alle ore 20,30. In periodo non scolastico il padre, potendo altresì beneficiare dell'ausilio dei propri genitori, preleverà entrambe le figlie il martedì ed il giovedì, nonché il mercoledì a settimane alterne come anzidetto, dalla dimora materna alle ore 8,00 per poi ivi riaccompagnarle alle ore 22,00. Fatta salva sempre e comunque la possibilità, qualora le figlie ne esprimessero il desiderio, di fermarsi dal padre per il pernottamento il mercoledì in caso di riposo dal lavoro da parte del medesimo il giorno successivo.
Nel periodo estivo i genitori previe le opportune intese, prevederanno la possibilità che le piccole si trattengano a dormire dal papà anche in altri giorni, con modalità compatibili con le esigenze lavorative di entrambi. 5) Durante le vacanze di Natale ed Per_1 Per_2
trascorreranno con uno dei genitori il periodo dal 24 al 31 dicembre e con l'altro dal 1 al 6 gennaio, alternando di anno in anno da un genitore all'altro il periodo natalizio e quello successivo;
le vacanze
Pasquali saranno trascorse a metà con ciascun genitore in modo che esse possono trascorrere il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Fatti comunque salvi diversi accordi fra le parti, le quali si impegnano a tenere in massimo conto e a rispettare le richieste delle figlie qualora manifestassero il desiderio di voler stare con l'uno o con l'altro genitore in giorni diversi da quelli sopra concordati. Quanto alle vacanze estive ed trascorreranno Per_1 Per_2
due settimane, anche non consecutive, a casa o in località di villeggiatura, con ciascun genitore, e in caso di impossibilità del genitore, oppure in aggiunta ai giorni di vacanza con la mamma e papà, anche con i nonni materni o paterni, al fine di garantire loro la costante frequentazione di entrambe le famiglie di origine previ gli opportuni accordi;
in ogni caso entro la data del 30 maggio i genitori dovranno comunicarsi l'un l'altro il periodo di vacanza scelto in modo da consentire la migliore organizzazione reciproca. I genitori si impegnano a partecipare entrambi ai saggi scolastici o sportivi delle figlie minori nonché a concordare l'organizzazione dei compleanni in
7 8
modo che sia loro garantita la frequentazione anche dei nonni materni e paterni. 6) Nessun assegno viene stabilito per il mantenimento di Per_1 ed essendo i tempi di permanenza delle minori presso l'uno e Per_2
l'altro genitore paritetici e sostanzialmente equivalenti le loro rispettive capacità reddituali, cosicché ognuno di essi provvederà direttamente durante i giorni di rispettiva spettanza. I genitori concordano sin da ora che le figlie minori continuino a frequentare i corsi di danza presso la
Scuola GANXHE Arte Danza di Volta Mantovana, impegnandosi a sostenere in giusta metà i costi dell'insegnamento e dei costumi necessari. Del pari essi concordano sin da ora che le tre rate residue del Centro odontoiatrico NVdental (5°, 6° e 7° rata), saranno sostenute de entrambi nella misura del 50%. Anche le spese necessarie per l'abbigliamento e le scarpe ai cambi di stagione, così come le somme necessarie al pagamento del servizio mensa, saranno suddivise in giusta metà, previa presentazione degli scontrini di spesa da parte del genitore anticipatario. Gli assegni familiari saranno richiesti dalla signora Pt_1
che gode di un reddito leggermente inferiore. 7) Le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno a carico dei genitori in egual misura secondo il protocollo del Tribunale di Mantova….”;
- dopo pochi mesi dalla separazione il signor ha modificato CP_1
la propria attività lavorativa, risultando attualmente impiegato presso la
AT ZA di RM (MN), con una totale variazione degli orari lavorativi che rende di fatto inapplicabile il regime di visita concordato in sede di separazione;
- dalla data della separazione il non ha mai cessato di trasmettere CP_1
alla moglie ed alle figlie messaggi scritti e vocali di insostenibile lunghezza e reiterati nella giornata fino a superare anche il numero di dieci, e ha manifestato un ossessivo senso di possesso nella persona della moglie, scaturito in diversi episodi descritti in ricorso.
Tanto dedotto, ha chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate.
Il resistente, costituendosi, ha negato le condotte a lui ascritte e ha dato atto di aver intrapreso un percorso psicologico individuale e di aver partecipato attivamente al percorso di mediazione familiare. Ha sostenuto che il suo rapporto con le figlie sarebbe impedito dalla ricorrente.
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Il presidente del Tribunale, vista l'elevata conflittualità tra le parti , il disagio manifestato dalle minori , ed in particolare dalla figlia e la richiesta Per_1
delle parti ha disposto ctu volta ad indagare le rispettive capacità genitoriali e successivamente ha proceduto all'ascolto della minore Per_1
Vista la perdurante conflittualità tra le parti e l'incidenza della stessa sul benessere psicologico delle minori ed in particolare della figlia la quale ha Per_1 dichiarato al Presidente delegato “ vorrei che mamma e papà non litigassero più”, ha provveduto in tal senso: “ 1) affida in via condivisa ad entrambi i genitori le figlie minori e , con residenza anagrafica e collocazione Per_3 Per_2
prevalente delle stesse presso la madre, e con diritto dovere del padre di vederle e di tenerle con sé:
- due pomeriggi a settimana, scelti di comune accordo fra i genitori, o in assenza di accordo da individuarsi il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 21.30, quando le riporterà dalla madre;
- un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 21.30 della domenica sera;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il giorno di
Natale ed il giorno di Capodanno, e tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza, di anno in anno del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (e per il corrente anno entro il 15 giugno); per quanto riguarda la minore la stessa trascorrerà con il padre i Per_1
periodi di vacanza sopra indicati solo qualora la stessa minore lo desideri;
3)
Ammonisce entrambe le parti ad astenersi dal coinvolgere le minori, e in particolare nelle vicende relative al presente procedimento o di Per_1 coinvolgerle in litigi e discussioni, con l'avvertimento che comportamenti quali quelli addebitati a (utilizzo del telefono per molestie ed offese alla CP_1
invio di messaggi squalificanti l'altro genitore su chat cui partecipa la figlia Pt_1
minore e comunque comportamenti pregiudizievoli per le minori saranno Per_1
necessariamente valutati ai fini degli ulteriori provvedimenti da assumere in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale;
9 10
3) assegna la casa familiare, sita in GO di GO (MN) via del
Mandorlo n. 50, con gli arredi che la compongono alla ricorrente, che ne è anche proprietaria;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2023, l'assegno mensile di € 400,00 (€
200,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente ed automaticamente, con decorrenza dal giugno 2024, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:…”; quindi ha rimesso le parti innanzi al giudice istruttore.
Questo, rigettate le prove orali richieste dalle parti e le modifiche dei provvedimenti economici richieste dal resistente, acquisita la documentazione reddituale, invitate le parti a proseguire la mediazione familiare e sentita, su richiesta delle parti e visto il tempo trascorso dall'ascolto da parte del presidente, ha proceduto all'ascolto della figlia Per_1
Quindi, sulle conclusioni sopra riportate, con provvedimento del 15.9.2025, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Mantova del 9 gennaio 2020 (doc . n.
3) previa fissazione dell'udienza di comparizione al fine di esperire il tentativo di conciliazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo stabilito dalla legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e
10 11
dalla L.55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'affido delle figlie minori.
Si osserva che nel corso di tutto il giudizio, durato 4 anni, sono stati svolti plurimi e diversi tentativi di addivenire ad una regolamentazione delle condizioni di divorzio che permettesse di superare l'accesa conflittualità venutasi a creare tra le parti a seguito della separazione, svolti sia dai difensori, che dal Presidente del Tribunale e successivamente dal Giudice istruttore, dalla CTU nominata su richiesta congiunta delle parti, nonché dai professionisti terzi che sono intervenuti in varie sedi;
nonostante detti tentativi la conflittualità fra i coniugi non appare in alcun modo scemata, come risulta dalle difese rispettivamente svolte, né gli stessi sono riusciti ad instaurare modalità di comunicazione e di confronto adeguate, nonostante l'evidente sofferenza psicologica che il loro comportamento ha arrecato alle figlie e in particolare alla figlia La circostanza che neppure di fronte all'evidente Per_1
pregiudizio per le figlie le parti abbiamo saputo trovare un canale comunicativo adeguato è la prova che la loro conflittualità è elevata al punto di impedire l'adozione di un regime di affido congiunto. Sul punto la ctu ha evidenziato : “Quando la sottoscritta ha esposto loro in modo chiaro e motivato le preoccupazioni per lo stato emotivo di e il rischio che la vivacità incontenibile di possa sfociare in Per_1 Per_2 una ingestibilità nell'età adolescenziale, essi ne hanno preso atto a parole, ma nei fatti hanno continuato a rimpallarsi le responsabilità invece di pensare insieme ad una soluzione” (cfr. pag. 38 della ctu). Ciò posto, è pacifico che ostativa all'affido condiviso sia anche l'elevata conflittualità tra i genitori tale da tradursi nell'impossibilità di qualsivoglia collaborazione nell'interesse dei figli (Corte di
Cassazione, ordinanza n. 21425/2022). Pertanto , considerato che la ctu ha anche evidenziato come “ la limitata capacità del Signor di comprendere i CP_1 complessi stati d'animo di una preadolescente, spesso contraddittori, che richiedono una flessibilità mentale che a lui non appartengono.”(cfr. pag. 39) e “ La collocazione prevalente delle minori dovrebbe restare presso la madre e, tenuto conto degli orari scolastici delle minori, la frequentazione del padre dovrebbe essere diversificata tra il periodo scolastico e quello estivo. Appare altresì necessario rilevare come il padre sia stato contraddittorio e ben poco chiaro nel fornire indicazioni sul proprio orario di lavoro”(cfr. pag. 44); e considerato altresì che
11 12
anche dopo la ctu la situazione non è mutata, l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di lei, appare il regime più tutelante per le minori. le decisioni di maggior interesse per le figlie andranno comunque prese di comune accordo tra i genitori. Anche il collocamento delle minori presso la madre appare il regime più adeguato. Quanto alle visite padre-figlie, deve confermarsi quanto statuito in fase presidenziale , considerato che sentita dal giudice istruttore la figlia la Per_1 stessa ha confermato “il martedì e il giovedì pomeriggio, insieme a mia sorella, andiamo da papà e poi sto dal papà a weekend alternati dal venerdì sera. Dormo da lui il venerdì e il sabato.” e tale organizzazione pare adeguata, non essendoci ragioni concrete per limitare il diritto di visita del padre.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Tenuto conto della collocazione delle figlie minorenni presso la madre,
l'assegnazione della ex casa familiare, sita in GO di GO (MN) via del
Mandorlo n. 50, con gli arredi che la compongono alla ricorrente, che ne è anche proprietaria, si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 ( giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ.ez. I 30 dicembre 2011 n. 30199) .
Sulla domanda di contributo al mantenimento delle figlie.
Per quanto riguarda le statuizioni di contenuto economico, dalla documentazione depositata dalla ricorrente (cfr. in particolare CU del 2024) emerge un reddito netto annuo, per il 2023, di circa 20.000,00; non ha documentato le spese di alloggio. Dalla documentazione del resistente (cfr. in particolare certificazione unica 2024) per l'anno 2023 emerge un reddito netto di circa
24.000,00, e anche in questo caso non sono documentate spese di alloggio ma solo dei finanziamenti di cui però non vi è una chiara corrispondenza alle esigenze della famiglia.
Tenuto quindi conto delle predette rispettive capacità reddituali delle parti e dei tempi di permanenza delle minore presso ciascun genitore, appare equo fissare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle minori, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
Va, altresì, prevista la partecipazione del resistente nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024.
12 13
Sulle domande risarcitorie del resistente.
Le domande risarcitorie del resistente non appaiono fondate su alcun elemento concreto, posto che l'istruttoria ha ampiamente provato che le difficoltà del nucleo familiare traggono origine dall'elevata conflittualità tra le parti che viene alimentata da entrambe le figure genitoriali.
Sulle spese di lite.
Stante la natura del giudizio e la parziale soccombenza, vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
affida alla madre in via esclusiva le figlie minori, d Per_1 Per_4
con collocazione presso la stessa. Il padre potrà vederle e di tenerle con sé:
[...]
- due pomeriggi a settimana, scelti di comune accordo fra i genitori, o in assenza di accordo da individuarsi il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle
21.30, quando le riporterà dalla madre;
- un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 21.30 della domenica sera;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il giorno di
Natale ed il giorno di Capodanno, e tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza, di anno in anno del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (e per il corrente anno entro il 15 giugno); per quanto riguarda la minore a stessa trascorrerà con il padre i periodi Per_1
di vacanza sopra indicati solo qualora la stessa minore lo desideri;
3)
Ammonisce entrambe le parti ad astenersi dal coinvolgere le minori, e in particolare nelle vicende relative al presente procedimento o di Per_1 coinvolgerle in litigi e discussioni, con l'avvertimento che comportamenti quali quelli addebitati a (utilizzo del telefono per molestie ed CP_1 offese alla invio di messaggi squalificanti l'altro genitore su chat cui Pt_1
partecipa la figlia minore e comunque comportamenti pregiudizievoli Per_1
per le minori saranno necessariamente valutati ai fini degli ulteriori
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provvedimenti da assumere in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale;
assegna la casa familiare, sita in GO di GO (MN) via del Mandorlo n. 50, con gli arredi che la compongono alla ricorrente, che ne è anche proprietaria;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2023, l'assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente ed automaticamente, con decorrenza dal giugno 2024, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo di Mantova del 28.5.2024;
rigetta le domande risarcitorie;
compensa le spese di lite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GO per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito
(atto n. 13, P. II serie A, Reg. Uff. 1 dell'anno 2010).
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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