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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/10/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
GI UN Presidente est.
Valentina Prudente Giudice
Ilario Ottobrino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 288 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
nello studio dell'Avv. Paola De Ferrari, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata nello studio dell'Avv. Barbara Boncompagni, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 4.7.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni: per : Parte_1
pagina 1 di 9 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare, eventualmente anche
con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
dal Sig. con la Sig.ra in Montignoso (MS) il Parte_1 Controparte_1
18.09.1988, atto trascritto nei registri di stato civile degli atti di matrimonio del
Comune di Montignoso n. 20, Parte 2, Serie A – Anno 1988, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile di detto Comune l'annotazione della sentenza;
II. svolti gli opportuni
accertamenti in ordine alla sopravvenuta modifica delle condizioni di separazione: a )
preso atto della raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni e Per_1
esoneri il padre dal versamento di un contributo al mantenimento Persona_2
a suo carico con decorrenza dalla domanda;
b) disponga a carico del padre un
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , con decorrenza dalla Per_3
domanda, pari ad € 200,00 da versare direttamente alla figlia su carta Postepay o
mezzo equipollente od in subordine 1 Firmato Da: DE FERRARI PAOLA Emesso Da:
Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 78965b87325e65b1 da versarsi alla Sig.ra
a mezzo bonifico, adeguamento annuale ISTAT come per legge;
c) Controparte_1
Per_ disponga la suddivisione al 50% delle spese straordinarie della figlia come da
protocollo locale in uso che il Sig. dichiara di conoscere;
III. Parte_1
preveda che i figli maggiorenni saranno liberi di vedere il padre quando e quanto
vogliono, pernottando e trattenendosi a loro piacimento presso l'abitazione paterna;
IV. tenuto conto della situazione anche economica dei coniugi, avuto inoltre
particolare riguardo a quella della Sig.ra , Voglia revocare il Controparte_1
contributo al mantenimento della moglie o comunque esonerare il Sig. Parte_1
dal versare somme a titolo di assegno divorzile alla moglie sempre con
[...]
decorrenza dalla domanda;
V. assegnare in via definitiva alla Sig.ra CP_1
l'autoveicolo Opel Agila tg CN715FT, già formalmente intestato al Sig.
[...]
, ma sin dalla separazione nella piena disponibilità della moglie, con Parte_1
onere della stessa di procedere alle necessarie volture presso gli Uffici competenti. *
In via istruttoria A) si chiede l'ammissione delle seguenti prove orali: 1) È vero che sin
pagina 2 di 9 dal periodo della Pandemia Covid, anno 2020 e seguenti, e a tutt'oggi acquista con
cadenza quantomeno mensile, generi alimentari per il Sig. ? 2) È vero Parte_1
che nel medesimo periodo di cui al capitolo che precede, ha provveduto e provvede al
pagamento delle bollette di luce, gas ed acqua intestate al Sig. ? 3) È Parte_1
vero che il sig. , sempre nello stesso periodo di cui sopra, vi ha Parte_1
riferito di essere in difficoltà economica? 4) È vero che a seguito di quanto riferitovi,
ha versato al Sig. somme di denaro, in contanti e tramite bonifico? 5) È Parte_1
vero che ad oggi, ha versato, al Sig. tramite bonifico, somme pari circa ad Parte_1
€ 800,00, come da produzione che Le viene rammostrata, quale doc. 24? 6) È vero che
alla data odierna, ha omesso di chiedere, al Sig. la restituzione di quanto Parte_1
allo stesso vversato?Si indica come testimone la Sig.ra Testimone_1
residente in [...]. * B) Per le motivazioni rese in atti,
si formulano i seguenti ordini di esibizione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
210 e seguenti c.p.c.: B1) in ipotesi di mancata integrazione spontanea, ordinare alla
Sig.ra la produzione in giudizio di tutti i movimenti attivi e passivi Controparte_1
relativi alle annualità 20232024 della carta PostePay Evolution n.
5333.1711.4756.5978 o diverso numero o comunque di tutti i movimenti annualità
202320242025 sempre riconducibili a diverso rapporto postale e/o bancario
intrattenuto dalla resistente;
B2) in subordine, in caso di inottemperanza all'ordine
sub. B1), ordinare a in persona del l.r.p.t., con sede legale in Controparte_2
ROMA V.le Europa, 190, codice fiscale , partita IVA la P.IVA_1 P.IVA_2
produzione in giudizio di tutti i movimenti attivi e passivi relativi alle annualità 2023-
2024 della carta PostePay Evolution n. o diverso numero o NumeroDiPassapor_1
comunque di tutti i movimenti annualità 202320242025 sempre riconducibili a diverso
rapporto postale intercorrente con la Sig.ra residente in [...]
(MS) Via San Giuseppe Vecchio, 140/A ( c.f. ); B3) sempre per C.F._2
le motivazioni rese e non potendo ricorrere ad acquisizione in diversa modalità,
ordinare a in persona del l.r.p.t., Via A. Olivetti, n. 24 00131 Controparte_3
pagina 3 di 9 ROMA – P.I. I ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio della P.IVA_3
documentazione relativa alla posizione lavorativa della collaboratrice consulente
Network Marketing, Sig.ra , in particolare la produzione del Controparte_1
contratto di incarico collaborazione consulenza, e relative condizioni, o comunque
delle condizioni generali relative alla collaborazione dei propri consulenti
collaboratori, nonché la produzione del riepilogo di premi e/o emolumenti a qualsiasi
titolo riconosciuti ed erogati alla stessa;
C) in caso di ingresso delle indagini a mezzo
di Polizia Tributaria, estendere le stesse anche alla situazione reddituale, patrimoniale
e finanziaria della Sig.ra . * VI. Spese di lite secondo giustizia con Controparte_1
riserva di deposito di istanza di liquidazione compensi per la parte ammessa al PPS”; per : Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Massa dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ordinando le annotazioni di rito nel competente registro dello Stato Civile del Comune
di Montignoso, alle seguenti condizioni:
1. posta la raggiunta indipendenza economica
dei figli e , disporre a carico del padre un contributo al Per_2 Per_1
mantenimento della sola figlia maggiorenne economicamente non Per_3
autosufficiente nella misura di € 300 (trecento) mensili da versare alla resistente
(madre convivente) o in subordine alla figlia direttamente a mezzo bonifico,
adeguamento automatico annuale istat come per legge, entro il giorno 30 di ogni
mese. Spese straordinarie come definite dalle linee guida del CNF nella seduta del
14.7.2017, adottate dall'intestato Tribunale, da ripartirsi al 50% tra i genitori;
2-
confermare il contributo al mantenimento a favore della sig.ra a Controparte_1
carico del ricorrente statuendo un assegno divorzile di € 200 (duecento) mensili a
mezzo bonifico, adeguamento automatico annuale istat come per legge, entro il giorno
30 di ogni mese;
3- accogliere la domanda di assegnazione alla sig.ra CP_1
dell'autoveicolo Opel Agila tg CN715FT intestato al ricorrente.
4- Vinte le
[...]
spese e compensi di lite “.
FATTO E DIRITTO
pagina 4 di 9 1.
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva che in data Parte_1
18.9.1988 in Montignoso aveva contratto matrimonio con;
Controparte_1
che in data 29.1.1993, 21.5.1996 e 26.2.2004 erano rispettivamente nati i figli
, e maggiorenni;
che era stata omologata la separazione Per_1 Per_2 Per_3
dei coniugi con provvedimento 9.6.2015; che era decorso il periodo ex lege ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tanto premesso, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza previsione di alcun assegno divorzile in favore della resistente e con previsione di mantenimento solo relativamente alla figlia gli altri figli essendo economicamente autosufficienti. Per_3
Si costituiva parte convenuta, non contestando la domanda in punto di status e reclamando la previsione di un assegno in proprio favore.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
Dai documenti in atti risulta che con decreto 9.6.2015 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Considerato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra le parti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
3.
Entrambi i coniugi sono risultano percettori flussi reddituali connotati da esiguità; quanto al assume rilievo anche l'attività di intrattenimento Parte_1
svolta all'interno dell'associazione A.I.C.S., con percezione dei relativi compensi;
quanto alla appare indicativa la scheda anagrafica CP_1
Facebook sub docc. 22-22bis (oltre alla pregressa attività lavorativa svolta); tali pagina 5 di 9 ulteriori flussi reddituali risultano di difficile, anzi quasi impossibile, determinazione, pur rilevando, in via indiziaria, ai fini specifici, oltre alle dichiarazioni fiscali. Non può esservi spazio per disporre indagini di carattere tributario, per la natura esplorativa delle stesse;
né ai fini specifici rilevano i dedotti capitoli di prova articolati.
Entrambi i coniugi, inoltre, risultano avere relazioni sentimentali, instaurate da tempo. La relazione intrattenuta dalla non è ostativa in punto di CP_1
previsione dell'assegno divorzile, in assenza di prova circa la sussistenza dei connotati e delle caratteristiche specifiche postulate dal Supremo Collegio, secondo l'insegnamento di Cass., n. 3645/2023.
È pacifico che i figli e siano maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, talché non v'è spazio giuridico per disporre alcun contributo al relativo mantenimento a carico del padre.
La figlia convivente con la madre, non ha raggiunto, al contrario degli Per_3
altri fratelli, la piena indipendenza economica.
Tenuto conto della limitata capacità contributiva del ricorrente, quale emergente dai documenti acquisiti, va posto a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa;
Parte resistente ha chiesto il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno divorzile.
Com'è noto, l'assegno divorzile risponde a finalità diverse ed eterogenee rispetto al contributo al mantenimento previsto all'esito del procedimento di separazione, posto che, a seguito della irreversibile cessazione del vincolo del matrimonio, l'obbligo di assistenza materiale imposto dalla legge per consentire pagina 6 di 9 al coniuge più debole di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di vincolo non può che venir meno.
Gli obblighi assistenziali del coniuge separato hanno, infatti, una consistenza diversa rispetto alla solidarietà post-coniugale, che costituisce il presupposto dell'assegno divorzile.
L'assegno divorzile assume funzione di solidarietà post coniugale ed anche compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati dall'art. 5 comma 6 legge n. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo svolto dall'ex coniuge nella vita familiare.
Natura assistenziale, perequativa e compensativa, dunque, che comporta il riconoscimento di un contributo non diretto a conseguire il mantenimento delle condizioni matrimoniali ovvero l'autosufficienza economica, sebbene un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto
(considerandosi anche la durata del matrimonio).
Nella concreta situazione in esame, tenuto conto della documentazione versata in atti, assume speciale rilievo la valenza perequativa ed assistenziale dell'assegno divorzile.
Invero, la funzione meramente compensativa idonea a fondare il riconoscimento dell'assegno di divorzio appare, nella presente fattispecie, coerente con l'insegnamento in termini generali di Sez. Un. n. 32198/2021, sotto il profilo della rilevanza del contributo fornito dalla resistente in termini di accudimento dei figli e di gestione della casa, quali fattori comunque concretizzanti il proficuo apporto alla formazione del patrimonio familiare.
Tali fatti vanno valorizzati ai fini dell'apprezzamento della valenza dell'apporto prestato dall'ex-coniuge, derivante dalla concreta attività ordinaria di cura della famiglia e di accudimento della prole.
pagina 7 di 9 Sulla base di tali elementi, va riconosciuto, quindi, il diritto della in CP_1
punto di assegno divorzile.
Ai fini della relativa quantificazione, occorre nuovamente ribadire la esiguità dei flussi reddituali del ricorrente.
Sulla scorta degli indici obiettivi acquisiti, in ordine alle complessive condizioni economiche delle parti (con la precisazione in ordine alla esistenza di ulteriori flussi reddituali), appare congruo porre a carico del ricorrente, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 5 di ciascun mese.
Vanno recepite le conclusioni congiunte in ordine all'autovettura.
4.
Le spese legali, tenuto conto della natura della causa e della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Montignoso il 18.9.1988 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Montignoso all'anno 1988, n. 20, Parte II,
Serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montignoso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1
figlia la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo Per_3
gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al pagina 8 di 9 Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati; pone a carico di , a titolo di assegno divorzile in favore di Parte_1
, la somma mensile di € 100,00, rivalutabile annualmente Controparte_1
secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno
10 di ciascun mese;
recepisce le condizioni congiunte in punto di autovettura;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso dal Tribunale di Massa nella Camera di Consiglio del 3.10.2025.
Il Pres. Est.
GI UN
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
GI UN Presidente est.
Valentina Prudente Giudice
Ilario Ottobrino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 288 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
nello studio dell'Avv. Paola De Ferrari, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata nello studio dell'Avv. Barbara Boncompagni, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 4.7.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni: per : Parte_1
pagina 1 di 9 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare, eventualmente anche
con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
dal Sig. con la Sig.ra in Montignoso (MS) il Parte_1 Controparte_1
18.09.1988, atto trascritto nei registri di stato civile degli atti di matrimonio del
Comune di Montignoso n. 20, Parte 2, Serie A – Anno 1988, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile di detto Comune l'annotazione della sentenza;
II. svolti gli opportuni
accertamenti in ordine alla sopravvenuta modifica delle condizioni di separazione: a )
preso atto della raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni e Per_1
esoneri il padre dal versamento di un contributo al mantenimento Persona_2
a suo carico con decorrenza dalla domanda;
b) disponga a carico del padre un
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , con decorrenza dalla Per_3
domanda, pari ad € 200,00 da versare direttamente alla figlia su carta Postepay o
mezzo equipollente od in subordine 1 Firmato Da: DE FERRARI PAOLA Emesso Da:
Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 78965b87325e65b1 da versarsi alla Sig.ra
a mezzo bonifico, adeguamento annuale ISTAT come per legge;
c) Controparte_1
Per_ disponga la suddivisione al 50% delle spese straordinarie della figlia come da
protocollo locale in uso che il Sig. dichiara di conoscere;
III. Parte_1
preveda che i figli maggiorenni saranno liberi di vedere il padre quando e quanto
vogliono, pernottando e trattenendosi a loro piacimento presso l'abitazione paterna;
IV. tenuto conto della situazione anche economica dei coniugi, avuto inoltre
particolare riguardo a quella della Sig.ra , Voglia revocare il Controparte_1
contributo al mantenimento della moglie o comunque esonerare il Sig. Parte_1
dal versare somme a titolo di assegno divorzile alla moglie sempre con
[...]
decorrenza dalla domanda;
V. assegnare in via definitiva alla Sig.ra CP_1
l'autoveicolo Opel Agila tg CN715FT, già formalmente intestato al Sig.
[...]
, ma sin dalla separazione nella piena disponibilità della moglie, con Parte_1
onere della stessa di procedere alle necessarie volture presso gli Uffici competenti. *
In via istruttoria A) si chiede l'ammissione delle seguenti prove orali: 1) È vero che sin
pagina 2 di 9 dal periodo della Pandemia Covid, anno 2020 e seguenti, e a tutt'oggi acquista con
cadenza quantomeno mensile, generi alimentari per il Sig. ? 2) È vero Parte_1
che nel medesimo periodo di cui al capitolo che precede, ha provveduto e provvede al
pagamento delle bollette di luce, gas ed acqua intestate al Sig. ? 3) È Parte_1
vero che il sig. , sempre nello stesso periodo di cui sopra, vi ha Parte_1
riferito di essere in difficoltà economica? 4) È vero che a seguito di quanto riferitovi,
ha versato al Sig. somme di denaro, in contanti e tramite bonifico? 5) È Parte_1
vero che ad oggi, ha versato, al Sig. tramite bonifico, somme pari circa ad Parte_1
€ 800,00, come da produzione che Le viene rammostrata, quale doc. 24? 6) È vero che
alla data odierna, ha omesso di chiedere, al Sig. la restituzione di quanto Parte_1
allo stesso vversato?Si indica come testimone la Sig.ra Testimone_1
residente in [...]. * B) Per le motivazioni rese in atti,
si formulano i seguenti ordini di esibizione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
210 e seguenti c.p.c.: B1) in ipotesi di mancata integrazione spontanea, ordinare alla
Sig.ra la produzione in giudizio di tutti i movimenti attivi e passivi Controparte_1
relativi alle annualità 20232024 della carta PostePay Evolution n.
5333.1711.4756.5978 o diverso numero o comunque di tutti i movimenti annualità
202320242025 sempre riconducibili a diverso rapporto postale e/o bancario
intrattenuto dalla resistente;
B2) in subordine, in caso di inottemperanza all'ordine
sub. B1), ordinare a in persona del l.r.p.t., con sede legale in Controparte_2
ROMA V.le Europa, 190, codice fiscale , partita IVA la P.IVA_1 P.IVA_2
produzione in giudizio di tutti i movimenti attivi e passivi relativi alle annualità 2023-
2024 della carta PostePay Evolution n. o diverso numero o NumeroDiPassapor_1
comunque di tutti i movimenti annualità 202320242025 sempre riconducibili a diverso
rapporto postale intercorrente con la Sig.ra residente in [...]
(MS) Via San Giuseppe Vecchio, 140/A ( c.f. ); B3) sempre per C.F._2
le motivazioni rese e non potendo ricorrere ad acquisizione in diversa modalità,
ordinare a in persona del l.r.p.t., Via A. Olivetti, n. 24 00131 Controparte_3
pagina 3 di 9 ROMA – P.I. I ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio della P.IVA_3
documentazione relativa alla posizione lavorativa della collaboratrice consulente
Network Marketing, Sig.ra , in particolare la produzione del Controparte_1
contratto di incarico collaborazione consulenza, e relative condizioni, o comunque
delle condizioni generali relative alla collaborazione dei propri consulenti
collaboratori, nonché la produzione del riepilogo di premi e/o emolumenti a qualsiasi
titolo riconosciuti ed erogati alla stessa;
C) in caso di ingresso delle indagini a mezzo
di Polizia Tributaria, estendere le stesse anche alla situazione reddituale, patrimoniale
e finanziaria della Sig.ra . * VI. Spese di lite secondo giustizia con Controparte_1
riserva di deposito di istanza di liquidazione compensi per la parte ammessa al PPS”; per : Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Massa dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ordinando le annotazioni di rito nel competente registro dello Stato Civile del Comune
di Montignoso, alle seguenti condizioni:
1. posta la raggiunta indipendenza economica
dei figli e , disporre a carico del padre un contributo al Per_2 Per_1
mantenimento della sola figlia maggiorenne economicamente non Per_3
autosufficiente nella misura di € 300 (trecento) mensili da versare alla resistente
(madre convivente) o in subordine alla figlia direttamente a mezzo bonifico,
adeguamento automatico annuale istat come per legge, entro il giorno 30 di ogni
mese. Spese straordinarie come definite dalle linee guida del CNF nella seduta del
14.7.2017, adottate dall'intestato Tribunale, da ripartirsi al 50% tra i genitori;
2-
confermare il contributo al mantenimento a favore della sig.ra a Controparte_1
carico del ricorrente statuendo un assegno divorzile di € 200 (duecento) mensili a
mezzo bonifico, adeguamento automatico annuale istat come per legge, entro il giorno
30 di ogni mese;
3- accogliere la domanda di assegnazione alla sig.ra CP_1
dell'autoveicolo Opel Agila tg CN715FT intestato al ricorrente.
4- Vinte le
[...]
spese e compensi di lite “.
FATTO E DIRITTO
pagina 4 di 9 1.
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva che in data Parte_1
18.9.1988 in Montignoso aveva contratto matrimonio con;
Controparte_1
che in data 29.1.1993, 21.5.1996 e 26.2.2004 erano rispettivamente nati i figli
, e maggiorenni;
che era stata omologata la separazione Per_1 Per_2 Per_3
dei coniugi con provvedimento 9.6.2015; che era decorso il periodo ex lege ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tanto premesso, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza previsione di alcun assegno divorzile in favore della resistente e con previsione di mantenimento solo relativamente alla figlia gli altri figli essendo economicamente autosufficienti. Per_3
Si costituiva parte convenuta, non contestando la domanda in punto di status e reclamando la previsione di un assegno in proprio favore.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
Dai documenti in atti risulta che con decreto 9.6.2015 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Considerato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra le parti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
3.
Entrambi i coniugi sono risultano percettori flussi reddituali connotati da esiguità; quanto al assume rilievo anche l'attività di intrattenimento Parte_1
svolta all'interno dell'associazione A.I.C.S., con percezione dei relativi compensi;
quanto alla appare indicativa la scheda anagrafica CP_1
Facebook sub docc. 22-22bis (oltre alla pregressa attività lavorativa svolta); tali pagina 5 di 9 ulteriori flussi reddituali risultano di difficile, anzi quasi impossibile, determinazione, pur rilevando, in via indiziaria, ai fini specifici, oltre alle dichiarazioni fiscali. Non può esservi spazio per disporre indagini di carattere tributario, per la natura esplorativa delle stesse;
né ai fini specifici rilevano i dedotti capitoli di prova articolati.
Entrambi i coniugi, inoltre, risultano avere relazioni sentimentali, instaurate da tempo. La relazione intrattenuta dalla non è ostativa in punto di CP_1
previsione dell'assegno divorzile, in assenza di prova circa la sussistenza dei connotati e delle caratteristiche specifiche postulate dal Supremo Collegio, secondo l'insegnamento di Cass., n. 3645/2023.
È pacifico che i figli e siano maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, talché non v'è spazio giuridico per disporre alcun contributo al relativo mantenimento a carico del padre.
La figlia convivente con la madre, non ha raggiunto, al contrario degli Per_3
altri fratelli, la piena indipendenza economica.
Tenuto conto della limitata capacità contributiva del ricorrente, quale emergente dai documenti acquisiti, va posto a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa;
Parte resistente ha chiesto il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno divorzile.
Com'è noto, l'assegno divorzile risponde a finalità diverse ed eterogenee rispetto al contributo al mantenimento previsto all'esito del procedimento di separazione, posto che, a seguito della irreversibile cessazione del vincolo del matrimonio, l'obbligo di assistenza materiale imposto dalla legge per consentire pagina 6 di 9 al coniuge più debole di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di vincolo non può che venir meno.
Gli obblighi assistenziali del coniuge separato hanno, infatti, una consistenza diversa rispetto alla solidarietà post-coniugale, che costituisce il presupposto dell'assegno divorzile.
L'assegno divorzile assume funzione di solidarietà post coniugale ed anche compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati dall'art. 5 comma 6 legge n. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo svolto dall'ex coniuge nella vita familiare.
Natura assistenziale, perequativa e compensativa, dunque, che comporta il riconoscimento di un contributo non diretto a conseguire il mantenimento delle condizioni matrimoniali ovvero l'autosufficienza economica, sebbene un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto
(considerandosi anche la durata del matrimonio).
Nella concreta situazione in esame, tenuto conto della documentazione versata in atti, assume speciale rilievo la valenza perequativa ed assistenziale dell'assegno divorzile.
Invero, la funzione meramente compensativa idonea a fondare il riconoscimento dell'assegno di divorzio appare, nella presente fattispecie, coerente con l'insegnamento in termini generali di Sez. Un. n. 32198/2021, sotto il profilo della rilevanza del contributo fornito dalla resistente in termini di accudimento dei figli e di gestione della casa, quali fattori comunque concretizzanti il proficuo apporto alla formazione del patrimonio familiare.
Tali fatti vanno valorizzati ai fini dell'apprezzamento della valenza dell'apporto prestato dall'ex-coniuge, derivante dalla concreta attività ordinaria di cura della famiglia e di accudimento della prole.
pagina 7 di 9 Sulla base di tali elementi, va riconosciuto, quindi, il diritto della in CP_1
punto di assegno divorzile.
Ai fini della relativa quantificazione, occorre nuovamente ribadire la esiguità dei flussi reddituali del ricorrente.
Sulla scorta degli indici obiettivi acquisiti, in ordine alle complessive condizioni economiche delle parti (con la precisazione in ordine alla esistenza di ulteriori flussi reddituali), appare congruo porre a carico del ricorrente, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 5 di ciascun mese.
Vanno recepite le conclusioni congiunte in ordine all'autovettura.
4.
Le spese legali, tenuto conto della natura della causa e della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Montignoso il 18.9.1988 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Montignoso all'anno 1988, n. 20, Parte II,
Serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montignoso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1
figlia la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo Per_3
gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al pagina 8 di 9 Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati; pone a carico di , a titolo di assegno divorzile in favore di Parte_1
, la somma mensile di € 100,00, rivalutabile annualmente Controparte_1
secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno
10 di ciascun mese;
recepisce le condizioni congiunte in punto di autovettura;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso dal Tribunale di Massa nella Camera di Consiglio del 3.10.2025.
Il Pres. Est.
GI UN
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