Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01704/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 587 del 2026 proposto dalla F.D.Q. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Sala, Claudio Sala ed Elvezio Bortesi, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e fisico presso lo studio in Milano, Via Hoepli n.3;
contro
Comune di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Maria Lodovica Bognetti e Danilo Parvopasso, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e fisico presso gli Uffici in Milano, Via della Guastalla n.6;
nei confronti
Quanta Club S.r.l. S.S.D. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza ai sensi dell’art.40 Regolamento Edilizio presentata dalla Società ricorrente in data 29.1.2025 e sull’atto di invito a definire il procedimento presentato dalla Società stessa in data 15.12.2025, nonché per la conseguente condanna del Comune di Milano a concludere il procedimento entro termine perentorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Milano;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso depositata da parte ricorrente il 19/3/2026;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2026 la relazione del dott. LE AT, ed uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di aver in data 26/5/2022 stipulato con il Comune di Milano la convenzione per la disciplina degli interventi da realizzare all’interno del complesso immobiliare di Via Assietta 19, in particolare edifici residenziali con connessa obbligazione in materia di edilizia residenziale sociale – ERS; con comunicazione del 20/7/2022 si rappresentava poi al Comune di voler procedere con la realizzazione della quota ERS dovuta in luogo della monetizzazione della medesima previa modifica al Masterplan, in attuazione della facoltà espressamente prevista dall’art.18 della Convenzione. A seguito della rimodulazione dell’intervento di edilizia residenziale libera, con passaggio dai due edifici previsti ad un unico edificio di altezza inferiore a mt.25, in data 26/11/2024 la ricorrente presentava domanda di permesso di costruire per la realizzazione del predetto intervento di edilizia residenziale libera ma, nonostante il parere favorevole della Commissione Paesaggio del 7/3/2025, il permesso di costruire non è stato ancora rilasciato. Allo scopo della preventiva modifica del Masterplan, l’istante inoltrava poi il 29/1/2025 richiesta di istruttoria preliminare facoltativa ai sensi dell’art.40 Regolamento Edilizio, con inserimento nel Masterplan di un edificio ERS di altezza di circa mt. 24 costituito da 6 piani fuori terra oltre al piano terra, ma l’Amministrazione è rimasta inerte anche quanto all’invito del 15/12/2025 a definire il procedimento: di qui il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo o “c.p.a”), in cui si deduce circa la violazione degli artt.1 e 2 della Legge n.241/1990, degli artt.10 e 13 del Regolamento del Comune di Milano in materia di termini e di responsabile del procedimento, dell’art.40 del Regolamento Edilizio, dell’art.97 Cost.
1.1 il Comune di Milano si è costituito per resistere al ricorso.
2. Alla Camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione prende atto, ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, di quanto ritualmente dichiarato da parte ricorrente con deposito del 19 marzo 2026.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AT, Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE AT |
IL SEGRETARIO