Art. 3.
All'onere di lire 4.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvedera' a carico del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 4.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvedera' a carico del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.