Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 04/03/2026, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04115/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09019/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9019 del 2025, proposto da
EN BU, SA TI e IZ SC, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Antonuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Viterbo (Sezione Lavoro) n. 351 del 30.04.2024 - R.G.776/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. EN SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro ha accertato il diritto delle odierne parti ricorrenti, previa riunione dei loro ricorsi separatamente proposti, ad usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (per quanto riguarda BU EN e SA TI) e agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (per quanto riguarda IZ SC), e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione in loro favore della predetta carta elettronica, nonché delle spese di lite di quel giudizio, nella misura da esso liquidata.
2. La sentenza è stata notificata, con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo, presso la sede reale dell’Amministrazione in data 30 aprile 2024.
3. Con ricorso notificato il 3 agosto 2025 e depositato il 4 agosto 2025, le stesse parti ricorrenti hanno adito questo Tribunale lamentando l’inottemperanza alla sentenza in questione, limitatamente alla mancata attivazione della carta (con esclusione, dunque, del pagamento delle spese di lite liquidate dal Giudice Ordinario).
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
5. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2026, il ricorso è stato spedito in decisione.
6. Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere.
7. Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti:
- nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione;
- nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
8. Nel merito, non essendo controverso fra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione, deve essere ordinato all’Amministrazione di provvedervi, attivando in favore delle parti ricorrenti la carta elettronica spettante per l’importo rispettivamente riconosciuto a ciascuno di essi, entro il termine perentorio specificato in dispositivo.
9. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, come richiesto da parte ricorrente, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
10. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo (da intendersi come comprensiva delle somme, pure richieste da parte ricorrente, a quest’ultima spettanti a titolo di spese accessorie funzionali all’instaurazione del presente giudizio, purché debitamente documentate: cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17575 e 17578).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, emessa dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro, attivando in favore delle parti ricorrenti la carta elettronica spettante per l’importo a ciascuno di essi riconosciuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;
- nomina, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione, in favore delle parti ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in € 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti, e che distrae in favore dell’Avv. Pietro Antonuccio, dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE CI, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
EN SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN SI | AE CI |
IL SEGRETARIO