TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15659 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18055/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 25.09.2025 sono comparsi, tramite note ex art 127 ter c.p.c. depositate dai rispettivi procuratori, e la Parte_1 parte convenuta Controparte_1 tempestivamente costituita.
Il Tribunale
Lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione ad ingiunzione ex art 3 RD 639/1910.
Conclusioni per parte attrice: ”Voglia il Tribunale, disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto e del procedimento coattivo;
accertare e dichiarare l'illegittimità
e/o infondatezza e/o inammissibilità e/o nullità e/o inefficacia dell'ingiunzione di pagamento W.F. n. 84541 prot. n. 2024.0014401 del 20.02.2024 emessa da CP_1 [...]
- a carico di e per Controparte_1 Parte_1
l'effetto procedere al suo annullamento e/o revoca e/o declaratoria di inefficacia e/o declaratoria di nullità;
- dichiarare che nulla è dovuto da ad Parte_1 [...] in relazione alle somme di cui alla predetta ingiunzione;
Controparte_1
pagina1 di 5 - condannare la convenuta alle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato e non riscosso”.
Conclusioni per parte convenuta:” Voglia il Tribunale adito, preliminarmente rigettare la richiesta di sospensiva;
nel merito, in via principale dichiarare inammissibile l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione; in subordine, rigettate tale opposizione in quanto infondata nel merito. Con vittoria di spese”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 25.04.2024 la ditta ha proposto Parte_1 opposizione all' ingiunzione . 84541 prot. n- Agea 2024.0014401 del 20.02.2024, a lui CP_2 notificata in data 29.03.2024, ed ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe. Il provvedimento era stato emesso da sulla scorta della decisione di provvedere al CP_1 recupero della somma di € 42857,24 ( interessi compresi) in ragione dell'indebita percezione dei contributi comunitari erogati a valere sul PSR Sicilia 2007/2013.
precisava che, sulla precedente decisione amministrativa di revoca Parte_1 del finanziamento, aveva proposto ricorso gerarchico che era stato rigettato per silenzio diniego.
Chiedeva la declaratoria di illegittimità ed inefficacia dell'ingiunzione in ragione del difetto di legittimazione passiva. Ed infatti, in data 23.09.2014 sul sistema SIAN era stato disposto il cambio del beneficiario della misura, che era divenuto . Quindi, Pt_2 nella tesi dell'opponente, avrebbe dovuto emettere il provvedimento di recupero a CP_1 danno di , e non a suo danno. Pt_2
Eccepiva in ogni caso l'illegittimità, l'inammissibilità ed inefficacia dell'ingiunzione per insussistenza degli atti presupposti: si doleva del fatto che nei confronti dell'opponente non erano mai stati comunicati o notificati i presupposti del provvedimento di recupero e di revoca della misura già concessa.
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione: ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 2988/1985 il termine di prescrizione per il recupero dei crediti in contestazione è di cinque anni, ed il termine era invariabilmente decorso, con estinzione del diritto, ove pure fosse stato, di procedere al recupero delle somme erogate.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte CP_1 opponente.
Ha dato conto dell'accoglimento della domanda proposta dal coltivatore e dell'emissione della successiva domanda di aiuto n. 94751826267 per il primo insediamento giovani in Agricoltura ai sensi del Regolamento n. 1698/2005. Che, conseguentemente, con decreto n. 70-58-0-351 veniva effettuato il pagamento CP_1 dell'importo di € 40.000,00 in riferimento alla misura 112, in favore della ditta individuale
, come risultava dalla schermata del SIAN che veniva esibita. Solo in data 23.09.2014 Pt_1 la ditta individuale presentava una richiesta- prot. 015560 di cambio del beneficiario sul sistema SIAN in favore di CUAA con sede Parte_3 P.IVA_1 Parte_1 in Via Roma n. 221, effettuato in data 23.09.2014.
Tuttavia, con verbale integrativo di istruttoria amministrativa prot. 004634 del
29.04.2019 la Regione Sicilia, destinataria dei fondi comunitari, deliberava di procedere pagina2 di 5 alla revoca della concessione n. 3805 del 27.11.2012 e la restituzione della misura. Tale provvedimento veniva notificato al beneficiario con A/r in data 17.05.2019 unitamente alla nota di inizio del procedimento di revoca.
In sede stragiudiziale amministrativa l'opponente contestava la revoca proponendo osservazioni che, tuttavia, non venivano ritenute degne di considerazione da parte dell'amministrazione che, confermava ed emetteva il provvedimento definitivo di revoca del DDS 3805 del 27.11.2012. aveva rivendicato la propria posizione di organismo CP_1 pagatore onerato sia dell'erogazione dei contributi che del rispetto delle condizioni che sovrintendono alla sua erogazione, con conseguente obbligo di procedere al recupero una volta che siano state accertate e dichiarate l'insussistenza delle condizioni di erogazione.
Ha contestato il decorso del termine di prescrizione.
Incardinata in tal modo la causa, ritenuta la stessa di carattere documentale, in difetto di richieste istruttorie per prova costituenda è stata mandata in decisione per l'emissione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da non è fondata e dev'esser rigettata. Parte_1
Abbiamo contezza del fatto che l'ingiunzione trae titolo dalla decadenza dell'aiuto pronunciata dalla Regione Sicilia. All'esito della decadenza del diritto all'aiuto è obbligo regolamentare [art. 6, par. 1, comma 2, Reg. (CE) n. 1290/2005 cit.], adottare misure cautelari e procedere al recupero coattivo di quanto indebitamente percepito - tramite il meccanismo della compensazione e/o l'emissione di ingiunzione di pagamento - finalizzata al recupero forzoso e/o tramite l'incameramento delle polizze ove accese.
quale Organismo Pagatore resta il solo soggetto responsabile della corretta CP_1 gestione dei Fondi e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del
Regolamento (CE) n. 885/2006, Allegato I, paragrafo 1, lett. C), punto ii) [oggi,
Regolamento (UE) n. 907/2014, Allegato I, punti 1(C)(C.1)(ii) ed 2(E); cfr., altresì, art. 4, comma 1, lett. a), D.lgs. 21 maggio 2018, n. 74].
L'ordinanza-ingiunzione oggetto del presente processo “ ha veicolato una richiesta restitutoria già portata all'attenzione di parte opponente con comunicazione di apertura del procedimento di revoca e con interlocuzione amministrativa, che ha portato poi all'emissione del provvedimento di revoca del finanziamento, ritualmente notificato alla ditta;
questo provvedimento di revoca non risulta esser stato impugnato Parte_1 innanzi al competente Giudice, da parte opponente, e quindi non è stato sospeso in via cautelare. Il provvedimento a monte, pertanto, è imperativo ed esecutivo.
In ordine alla contestata esecutorietà del provvedimento di decadenza, i provvedimenti amministrativi sono per definizione imperativi ed esecutivi, e tali restano fino a quando un giudice non li sospenda in via cautelare e/o non li annulli, decidendo nel merito una domanda di annullamento rivolta nei loro confronti.
Ne consegue l'obbligatoria attivazione del procedimento ingiunzionale per la restituzione delle somme erogate che, in questa situazione configuravano un indebito oggettivo.
pagina3 di 5 Rilevato esser pacifico che la parte attrice avesse già presentato osservazioni in sede di preavviso dell'apertura del procedimento di revoca non appare possibile sostenere, come fa labilmente l'opponente, non esser stata avvisata dell'incardinazione dello stesso.
La PA ha ritenuto che le contestazioni sollevate fossero labili e le ha respinte, e l'unica possibilità che aveva, a quel punto, la ditta era quella di impugnare in via giurisdizionale la determinazione amministrativa. Non essendo stata impugnata ne è conseguita l'obbligatoria attivazione della decisione di recupero da parte dell'organismo pagatore.
In ordine al contestato difetto di legittimazione passiva, la individuale CP_3 Pt_1 lamenta che l'ingiunzione fiscale avrebbe dovuto essere notificata non a tale ditta, bensì a
“nella qualità di legale rappresentante di , sulla base del Parte_1 Parte_3 cambio del beneficiario sui sistema SIAN, di cui si è detto anche nella parte in fatto. La tesi di controparte non coglie nel segno.
La documentazione prodotta ed agli atti rende ben evidente che unico soggetto beneficiario del contributo de quo è stata la ditta (C.F. Parte_1
) che ha proposto domanda, cui è stata accolta e cui sono stati C.F._1 erogati i fondi, non già la società La modifica del beneficiario è successiva Parte_3 all'accoglimento della domanda ed alla erogazione dei fondi. Conseguentemente, una volta disposta la revoca del finanziamento, è il percettore tenuto alla restituzione.
In ordine alla contestata esecutorietà del provvedimento di decadenza, la contestazione è infondata: i provvedimenti amministrativi salve eccezioni sono per definizione imperativi ed esecutivi, e tali restano fino a quando un giudice non li sospenda in via cautelare e/o non li annulli, decidendo nel merito una domanda di annullamento rivolta nei loro confronti.
L'atto di decadenza del finanziamento a monte non è stato impugnato.
In ordine all'eccezione di prescrizione, fallace è l'individuazione del termine di prescrizione ad opera di parte opponente. Al fine di recuperare le somme indebitamente erogate a titolo di aiuto comunitario, è possibile ricorrere alla speciale procedura di cui all'art. 3, comma 2, l. 898/86 ( che è la legge istitutrice dell'articolo 640 bis c.p. ) oppure instare, separatamente ed in via autonoma, per le sole somme oggetto di ripetizione, agli ordinari strumenti forniti dall'ordinamento quale anche l'azione prevista dall'art. 2033 c.c., per le ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta del titolo giustificativo del pagamento se del caso facendo applicazione, come nella fattispecie, al privilegio garantito dall'ingiunzione c.d. fiscale di cui al RD 639/1910.
Dalla qualificazione dell'azione intrapresa da al fine di recuperare aiuti CP_1 comunitari che siano stati erroneamente erogati in termini di actio indebiti deriva l'operatività del termine prescrizionale ordinario di dieci anni ex. art. 2946 c.c. Se è vero che l'art. 3 del Reg. CE n. 2988 del 18.12.1995 prevede un termine di prescrizione quadriennale decorrente “dall'esecuzioni delle irregolarità relative al diritto comunitario” per l'esercizio di azioni volte a tutelare gli interessi finanziari della Comunità, è altrettanto vero che il paragrafo 3 della medesima disposizione attribuisce agli Stati Membri la facoltà di fissare termini più lunghi. Per quanto riguarda in particolare l'ordinamento italiano, tale termine coincide con quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., al quale soggiace l'azione di recupero dell'indebito, nella quale è inquadrabile l'azione promossa da CP_1 al fine di recuperare gli aiuti che siano stati indebitamente erogati.
pagina4 di 5 In ordine alla contestata decorrenza del termine di prescrizione, occorre rilevare che in relazione all'azione di recupero dell'indebito il termine di prescrizione è decennale (art. 2033 c.c.). E nel caso di specie, l'esordio coincide con il primo momento con il quale il diritto può esser esercitato, e quindi la prescrizione ha iniziato a decorrere solo con l'adozione del decreto di revoca (2019), dal quale è maturato il diritto alla restituzione delle somme versate. Ma anche nel caso in cui si far decorrere la prescrizione dal momento dell'erogazione dei contributi (2013), il decreto di revoca del giugno 2019 con cui l'Amministrazione ha chiesto la restituzione delle somme sarebbe un atto interruttivo tempestivo del decorso della prescrizione
La conseguenza è quindi il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
DM 55/2014 e ss. mm. in ragione del valore della contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in funzione di giudice di primo grado, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 18055/2024:
1) rigetta la domanda proposta dalla ditta attrice e conferma la legittimità e l'efficacia dell'ingiunzione di pagamento W.F. n. 84541 prot. n. Agea 2024.0014401 del 20.02.2024.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa di parte convenuta che liquida nella misura di € 10.522,00 oltre rimborso forfettario spese generali.
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Roma li 07.11.2025.
IL GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina5 di 5
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 25.09.2025 sono comparsi, tramite note ex art 127 ter c.p.c. depositate dai rispettivi procuratori, e la Parte_1 parte convenuta Controparte_1 tempestivamente costituita.
Il Tribunale
Lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione ad ingiunzione ex art 3 RD 639/1910.
Conclusioni per parte attrice: ”Voglia il Tribunale, disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto e del procedimento coattivo;
accertare e dichiarare l'illegittimità
e/o infondatezza e/o inammissibilità e/o nullità e/o inefficacia dell'ingiunzione di pagamento W.F. n. 84541 prot. n. 2024.0014401 del 20.02.2024 emessa da CP_1 [...]
- a carico di e per Controparte_1 Parte_1
l'effetto procedere al suo annullamento e/o revoca e/o declaratoria di inefficacia e/o declaratoria di nullità;
- dichiarare che nulla è dovuto da ad Parte_1 [...] in relazione alle somme di cui alla predetta ingiunzione;
Controparte_1
pagina1 di 5 - condannare la convenuta alle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato e non riscosso”.
Conclusioni per parte convenuta:” Voglia il Tribunale adito, preliminarmente rigettare la richiesta di sospensiva;
nel merito, in via principale dichiarare inammissibile l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione; in subordine, rigettate tale opposizione in quanto infondata nel merito. Con vittoria di spese”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 25.04.2024 la ditta ha proposto Parte_1 opposizione all' ingiunzione . 84541 prot. n- Agea 2024.0014401 del 20.02.2024, a lui CP_2 notificata in data 29.03.2024, ed ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe. Il provvedimento era stato emesso da sulla scorta della decisione di provvedere al CP_1 recupero della somma di € 42857,24 ( interessi compresi) in ragione dell'indebita percezione dei contributi comunitari erogati a valere sul PSR Sicilia 2007/2013.
precisava che, sulla precedente decisione amministrativa di revoca Parte_1 del finanziamento, aveva proposto ricorso gerarchico che era stato rigettato per silenzio diniego.
Chiedeva la declaratoria di illegittimità ed inefficacia dell'ingiunzione in ragione del difetto di legittimazione passiva. Ed infatti, in data 23.09.2014 sul sistema SIAN era stato disposto il cambio del beneficiario della misura, che era divenuto . Quindi, Pt_2 nella tesi dell'opponente, avrebbe dovuto emettere il provvedimento di recupero a CP_1 danno di , e non a suo danno. Pt_2
Eccepiva in ogni caso l'illegittimità, l'inammissibilità ed inefficacia dell'ingiunzione per insussistenza degli atti presupposti: si doleva del fatto che nei confronti dell'opponente non erano mai stati comunicati o notificati i presupposti del provvedimento di recupero e di revoca della misura già concessa.
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione: ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 2988/1985 il termine di prescrizione per il recupero dei crediti in contestazione è di cinque anni, ed il termine era invariabilmente decorso, con estinzione del diritto, ove pure fosse stato, di procedere al recupero delle somme erogate.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte CP_1 opponente.
Ha dato conto dell'accoglimento della domanda proposta dal coltivatore e dell'emissione della successiva domanda di aiuto n. 94751826267 per il primo insediamento giovani in Agricoltura ai sensi del Regolamento n. 1698/2005. Che, conseguentemente, con decreto n. 70-58-0-351 veniva effettuato il pagamento CP_1 dell'importo di € 40.000,00 in riferimento alla misura 112, in favore della ditta individuale
, come risultava dalla schermata del SIAN che veniva esibita. Solo in data 23.09.2014 Pt_1 la ditta individuale presentava una richiesta- prot. 015560 di cambio del beneficiario sul sistema SIAN in favore di CUAA con sede Parte_3 P.IVA_1 Parte_1 in Via Roma n. 221, effettuato in data 23.09.2014.
Tuttavia, con verbale integrativo di istruttoria amministrativa prot. 004634 del
29.04.2019 la Regione Sicilia, destinataria dei fondi comunitari, deliberava di procedere pagina2 di 5 alla revoca della concessione n. 3805 del 27.11.2012 e la restituzione della misura. Tale provvedimento veniva notificato al beneficiario con A/r in data 17.05.2019 unitamente alla nota di inizio del procedimento di revoca.
In sede stragiudiziale amministrativa l'opponente contestava la revoca proponendo osservazioni che, tuttavia, non venivano ritenute degne di considerazione da parte dell'amministrazione che, confermava ed emetteva il provvedimento definitivo di revoca del DDS 3805 del 27.11.2012. aveva rivendicato la propria posizione di organismo CP_1 pagatore onerato sia dell'erogazione dei contributi che del rispetto delle condizioni che sovrintendono alla sua erogazione, con conseguente obbligo di procedere al recupero una volta che siano state accertate e dichiarate l'insussistenza delle condizioni di erogazione.
Ha contestato il decorso del termine di prescrizione.
Incardinata in tal modo la causa, ritenuta la stessa di carattere documentale, in difetto di richieste istruttorie per prova costituenda è stata mandata in decisione per l'emissione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da non è fondata e dev'esser rigettata. Parte_1
Abbiamo contezza del fatto che l'ingiunzione trae titolo dalla decadenza dell'aiuto pronunciata dalla Regione Sicilia. All'esito della decadenza del diritto all'aiuto è obbligo regolamentare [art. 6, par. 1, comma 2, Reg. (CE) n. 1290/2005 cit.], adottare misure cautelari e procedere al recupero coattivo di quanto indebitamente percepito - tramite il meccanismo della compensazione e/o l'emissione di ingiunzione di pagamento - finalizzata al recupero forzoso e/o tramite l'incameramento delle polizze ove accese.
quale Organismo Pagatore resta il solo soggetto responsabile della corretta CP_1 gestione dei Fondi e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del
Regolamento (CE) n. 885/2006, Allegato I, paragrafo 1, lett. C), punto ii) [oggi,
Regolamento (UE) n. 907/2014, Allegato I, punti 1(C)(C.1)(ii) ed 2(E); cfr., altresì, art. 4, comma 1, lett. a), D.lgs. 21 maggio 2018, n. 74].
L'ordinanza-ingiunzione oggetto del presente processo “ ha veicolato una richiesta restitutoria già portata all'attenzione di parte opponente con comunicazione di apertura del procedimento di revoca e con interlocuzione amministrativa, che ha portato poi all'emissione del provvedimento di revoca del finanziamento, ritualmente notificato alla ditta;
questo provvedimento di revoca non risulta esser stato impugnato Parte_1 innanzi al competente Giudice, da parte opponente, e quindi non è stato sospeso in via cautelare. Il provvedimento a monte, pertanto, è imperativo ed esecutivo.
In ordine alla contestata esecutorietà del provvedimento di decadenza, i provvedimenti amministrativi sono per definizione imperativi ed esecutivi, e tali restano fino a quando un giudice non li sospenda in via cautelare e/o non li annulli, decidendo nel merito una domanda di annullamento rivolta nei loro confronti.
Ne consegue l'obbligatoria attivazione del procedimento ingiunzionale per la restituzione delle somme erogate che, in questa situazione configuravano un indebito oggettivo.
pagina3 di 5 Rilevato esser pacifico che la parte attrice avesse già presentato osservazioni in sede di preavviso dell'apertura del procedimento di revoca non appare possibile sostenere, come fa labilmente l'opponente, non esser stata avvisata dell'incardinazione dello stesso.
La PA ha ritenuto che le contestazioni sollevate fossero labili e le ha respinte, e l'unica possibilità che aveva, a quel punto, la ditta era quella di impugnare in via giurisdizionale la determinazione amministrativa. Non essendo stata impugnata ne è conseguita l'obbligatoria attivazione della decisione di recupero da parte dell'organismo pagatore.
In ordine al contestato difetto di legittimazione passiva, la individuale CP_3 Pt_1 lamenta che l'ingiunzione fiscale avrebbe dovuto essere notificata non a tale ditta, bensì a
“nella qualità di legale rappresentante di , sulla base del Parte_1 Parte_3 cambio del beneficiario sui sistema SIAN, di cui si è detto anche nella parte in fatto. La tesi di controparte non coglie nel segno.
La documentazione prodotta ed agli atti rende ben evidente che unico soggetto beneficiario del contributo de quo è stata la ditta (C.F. Parte_1
) che ha proposto domanda, cui è stata accolta e cui sono stati C.F._1 erogati i fondi, non già la società La modifica del beneficiario è successiva Parte_3 all'accoglimento della domanda ed alla erogazione dei fondi. Conseguentemente, una volta disposta la revoca del finanziamento, è il percettore tenuto alla restituzione.
In ordine alla contestata esecutorietà del provvedimento di decadenza, la contestazione è infondata: i provvedimenti amministrativi salve eccezioni sono per definizione imperativi ed esecutivi, e tali restano fino a quando un giudice non li sospenda in via cautelare e/o non li annulli, decidendo nel merito una domanda di annullamento rivolta nei loro confronti.
L'atto di decadenza del finanziamento a monte non è stato impugnato.
In ordine all'eccezione di prescrizione, fallace è l'individuazione del termine di prescrizione ad opera di parte opponente. Al fine di recuperare le somme indebitamente erogate a titolo di aiuto comunitario, è possibile ricorrere alla speciale procedura di cui all'art. 3, comma 2, l. 898/86 ( che è la legge istitutrice dell'articolo 640 bis c.p. ) oppure instare, separatamente ed in via autonoma, per le sole somme oggetto di ripetizione, agli ordinari strumenti forniti dall'ordinamento quale anche l'azione prevista dall'art. 2033 c.c., per le ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta del titolo giustificativo del pagamento se del caso facendo applicazione, come nella fattispecie, al privilegio garantito dall'ingiunzione c.d. fiscale di cui al RD 639/1910.
Dalla qualificazione dell'azione intrapresa da al fine di recuperare aiuti CP_1 comunitari che siano stati erroneamente erogati in termini di actio indebiti deriva l'operatività del termine prescrizionale ordinario di dieci anni ex. art. 2946 c.c. Se è vero che l'art. 3 del Reg. CE n. 2988 del 18.12.1995 prevede un termine di prescrizione quadriennale decorrente “dall'esecuzioni delle irregolarità relative al diritto comunitario” per l'esercizio di azioni volte a tutelare gli interessi finanziari della Comunità, è altrettanto vero che il paragrafo 3 della medesima disposizione attribuisce agli Stati Membri la facoltà di fissare termini più lunghi. Per quanto riguarda in particolare l'ordinamento italiano, tale termine coincide con quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., al quale soggiace l'azione di recupero dell'indebito, nella quale è inquadrabile l'azione promossa da CP_1 al fine di recuperare gli aiuti che siano stati indebitamente erogati.
pagina4 di 5 In ordine alla contestata decorrenza del termine di prescrizione, occorre rilevare che in relazione all'azione di recupero dell'indebito il termine di prescrizione è decennale (art. 2033 c.c.). E nel caso di specie, l'esordio coincide con il primo momento con il quale il diritto può esser esercitato, e quindi la prescrizione ha iniziato a decorrere solo con l'adozione del decreto di revoca (2019), dal quale è maturato il diritto alla restituzione delle somme versate. Ma anche nel caso in cui si far decorrere la prescrizione dal momento dell'erogazione dei contributi (2013), il decreto di revoca del giugno 2019 con cui l'Amministrazione ha chiesto la restituzione delle somme sarebbe un atto interruttivo tempestivo del decorso della prescrizione
La conseguenza è quindi il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
DM 55/2014 e ss. mm. in ragione del valore della contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in funzione di giudice di primo grado, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 18055/2024:
1) rigetta la domanda proposta dalla ditta attrice e conferma la legittimità e l'efficacia dell'ingiunzione di pagamento W.F. n. 84541 prot. n. Agea 2024.0014401 del 20.02.2024.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa di parte convenuta che liquida nella misura di € 10.522,00 oltre rimborso forfettario spese generali.
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Roma li 07.11.2025.
IL GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina5 di 5