Articolo 67 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 66Articolo 77
Versione
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
Art. 67. ((Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori.))
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972