Articolo 19 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Articolo 18Articolo 20
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28 ottobre 1947
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5 febbraio 1948
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18 luglio 1998
Art. 19.

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della Commissione mandamentale, Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attivita' di servizio, a riposo od onorari ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale mandamentale. Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila la attivita'. ((8a))
Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.(3)

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 febbraio 1948, n. 25 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Su proposta dei presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali possono essere costituite Sottocommissioni anche in deroga alle disposizioni dell' art. 19 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ." --------------- AGGIORNAMENTO (8a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha effetto "a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Entrata in vigore il 18 luglio 1998