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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/10/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 4693/2020, ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
[P. IVA ] [in appresso Parte_1 P.IVA_1
anche ], in persona del legale rapp.te p.t., Pt_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Matetich;
-OPPONENTE-
E
Dott. [cod. fisc.: ], n. q. Controparte_1 C.F._1
di leg. rapp.te dello [P. Controparte_2
IVA: ], rapp.to e difeso, congiuntamente e anche P.IVA_2
disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Pagnotta e Federico
Siconolfi;
-OPPOSTO-
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 16.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45
e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Parte opponente impugnava il decreto ingiuntivo n. 1065/2020 del
06.10.2020 del Tribunale di Avellino di € 9.475,00 e chiedeva “1) preliminarmente autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2693 c.p.c. alla prima udienza alla chiamata in causa così come richiesta e per le ragioni ampiamente esposte, dei terzi (i) dr. (nato il [...]) Controparte_1
ed il dr. (nato [...]) entrambi domiciliati in Controparte_3
Avellino alla via Circunvallazione n. 77; 2) revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 1065/2020 del 06.10.2020 [RG n. 3116/2020] del Tribunale di Avellino perché emesso in carenza degli elementi e delle condizioni richiesti dall'art. 633 c.p.c. e s.s.; 2) accertare e dichiarare l'inadempimento dello e dei dottori e Controparte_2 Controparte_1
in ordine alle prestazioni portate dai preavvisi di Controparte_3
parcella oggetto dell'opposto d.i. e per le casuali spiegate in narrativa;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è più dovuto allo
[...]
per le prestazioni oggetto dai preavvisi di Controparte_2
parcella portata dall'opposto decreto ingiuntivo;
4) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dell'opposta eper l'effetto
2 condannare lo ed i dottori Controparte_4 CP_1
e al risarcimento di tutti i danni patiti e
[...] Controparte_3
patiendi da quali diretta ed immediata conseguenza del contestato Pt_1
inadempimento della somma di € 655.995,32 s.e.e/o o. ovvero nella somma che l'On.le Tribunale adito riterrà di sua giustizia e valendosi semmai dei poteri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., con il corredo degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data del loro verificarsi sino
a quella dell'effettivo soddisfo. Sia posta tale somma eventualmente in compensazione con quella cui dovesse essere condannata a pagare Pt_1
in favore dello;
5) favore di spese e competenze di lite, oltre rimborso CP_2
forfettario, iva e cpa come per legge.”.
L'opposto si costituiva e chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione, più precisamente “rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda, eccezione
e richiesta formulata dall'opponente in uno alla spiegata domanda riconvenzionale e, contestualmente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano esserne gli antistatari.”.
In corso di causa, con ordinanza depositata il 4.05.2021, il precede giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, concedeva la provvisoria esecuzione.
In data 15.02.2022 l'opponente depositava atto di rinuncia agli atti di giudizio, precisando all'udienza del 16.10.2025 di rinunciare
“essendo cessata la materia del contendere”.
Istruita la causa, precisate le conclusioni, la causa viene assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad
"esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Nel merito, prendendo atto che è cessata la materia del contendere, avendolo all'udienza del 16.10.2025 la parte opponente
4 espressamente riferito oltre ad aver dichiarato che era stato integralmente pagato il decreto ingiuntivo con le relative competenze legali, bisogna pronunciarsi sulla soccombenza virtuale delle spese di lite, avendolo parte opposta richiesto.
Va rilevato che l'opposizione non è fondata.
L'opponente, invero, formulava un'eccezione di inadempimento in relazione a precedenti prestazioni relative al rapporto professionale intercorso tra le parti, ma riferita a diverse attività e annualità, rispetto a quelle dedotte in sede monitoria.
A ben guardare, detta eccezione non può paralizzare la pretesa di pagamento ove sia riferita a diverse prestazioni rispetto a quelle dedotte in sede monitoria, a nulla rilevando che tutte le prestazioni traggano origine dal medesimo rapporto;
in tal senso si richiama il dictum di legittimità espresso da Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 28102 del 30/12/2009, a mente del quale: nei contratti che abbiano per oggetto prestazioni plurime, il mancato adempimento di ciascuna di esse può essere, di per sé, fatto costitutivo di interesse ad agire.
Pertanto, qualora uno dei contraenti deduca la mancata esecuzione di una o di alcune delle prestazioni dovute, la "causa petendi" dell'azione dedotta in giudizio va individuata con specifico riferimento a quella o a quelle fra le prestazioni contrattuali, la cui mancata esecuzione sia stata dall'attore posta a fondamento della sua pretesa, a nulla rilevando che tutte le prestazioni traggano origine dal medesimo rapporto.
Va rilevato che neanche la spiegata domanda riconvenzionale può essere ostativa della pretesa di pagamento, afferendo la stessa a fatti diversi e non risultando, pertanto, di pronta soluzione.
5 Deve altresì considerarsi che l'opponente in sede di opposizione non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione (Cass. 13086/2007; Cass. 21245/2006;
10384/2008); ma può chiedere una somma minore rispetto a quella ingiunta, purché non modifichi la causa petendi (Cass. 6202/2004); si è altresì chiarito che l'inosservanza del divieto di proporre nuove domande è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass.
16331/2002), potendo l'opposto presentare una domanda riconvenzionale che sia conseguenza delle domande proposte dall'opponente (Cass. 16564/2018).
Ne consegue che deve riscontrarsi l'inammissibilità di domande riconvenzionali afferenti l'inadempimento di rapporti diversi dalle prestazioni professionali dedotte in sede monitoria, sia per annualità che per tipologia di prestazione;
invero, dalla stessa prospettazione di parte opponente emerge che Parte_1
aveva ricevuto in data 9.11.2018 l'avviso di irregolarità inerente al credito di imposta investimenti aree svantaggiate (capo IX atto di opposizione), ciò nonostante non ha contestato di aver continuato a ricevere le prestazioni professionali relative alla consulenza del lavoro, relative all'incarico oggetto della richiesta di pagamento, il quale è perdurato fino al terzo trimestre 2019, allorquando erano già note alla odierna opponente le questioni dedotte in via riconvenzionale.
Infine, sulla eccezione di compensazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la somma offerta in compensazione deve essere certa e liquida (liquidata giudizialmente o liquidabile perché non contestata), diversamente non operando la compensazione
6 giudiziale (Cass. SU 2016 n. 23225); l'opposto sul punto ha dedotto l'omessa integrazione della documentazione mancante e ha, in tal modo, contestato il nesso tra l'inadempimento a sé imputato ed il danno, di talché la richiesta compensazione non può operare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal
D.M. n. 55 del 2014, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.090,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'opposto dichiaratisi antistatari.
Avellino, 17.10.2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 4693/2020, ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
[P. IVA ] [in appresso Parte_1 P.IVA_1
anche ], in persona del legale rapp.te p.t., Pt_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Matetich;
-OPPONENTE-
E
Dott. [cod. fisc.: ], n. q. Controparte_1 C.F._1
di leg. rapp.te dello [P. Controparte_2
IVA: ], rapp.to e difeso, congiuntamente e anche P.IVA_2
disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Pagnotta e Federico
Siconolfi;
-OPPOSTO-
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 16.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45
e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Parte opponente impugnava il decreto ingiuntivo n. 1065/2020 del
06.10.2020 del Tribunale di Avellino di € 9.475,00 e chiedeva “1) preliminarmente autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2693 c.p.c. alla prima udienza alla chiamata in causa così come richiesta e per le ragioni ampiamente esposte, dei terzi (i) dr. (nato il [...]) Controparte_1
ed il dr. (nato [...]) entrambi domiciliati in Controparte_3
Avellino alla via Circunvallazione n. 77; 2) revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 1065/2020 del 06.10.2020 [RG n. 3116/2020] del Tribunale di Avellino perché emesso in carenza degli elementi e delle condizioni richiesti dall'art. 633 c.p.c. e s.s.; 2) accertare e dichiarare l'inadempimento dello e dei dottori e Controparte_2 Controparte_1
in ordine alle prestazioni portate dai preavvisi di Controparte_3
parcella oggetto dell'opposto d.i. e per le casuali spiegate in narrativa;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è più dovuto allo
[...]
per le prestazioni oggetto dai preavvisi di Controparte_2
parcella portata dall'opposto decreto ingiuntivo;
4) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dell'opposta eper l'effetto
2 condannare lo ed i dottori Controparte_4 CP_1
e al risarcimento di tutti i danni patiti e
[...] Controparte_3
patiendi da quali diretta ed immediata conseguenza del contestato Pt_1
inadempimento della somma di € 655.995,32 s.e.e/o o. ovvero nella somma che l'On.le Tribunale adito riterrà di sua giustizia e valendosi semmai dei poteri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., con il corredo degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data del loro verificarsi sino
a quella dell'effettivo soddisfo. Sia posta tale somma eventualmente in compensazione con quella cui dovesse essere condannata a pagare Pt_1
in favore dello;
5) favore di spese e competenze di lite, oltre rimborso CP_2
forfettario, iva e cpa come per legge.”.
L'opposto si costituiva e chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione, più precisamente “rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda, eccezione
e richiesta formulata dall'opponente in uno alla spiegata domanda riconvenzionale e, contestualmente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano esserne gli antistatari.”.
In corso di causa, con ordinanza depositata il 4.05.2021, il precede giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, concedeva la provvisoria esecuzione.
In data 15.02.2022 l'opponente depositava atto di rinuncia agli atti di giudizio, precisando all'udienza del 16.10.2025 di rinunciare
“essendo cessata la materia del contendere”.
Istruita la causa, precisate le conclusioni, la causa viene assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad
"esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Nel merito, prendendo atto che è cessata la materia del contendere, avendolo all'udienza del 16.10.2025 la parte opponente
4 espressamente riferito oltre ad aver dichiarato che era stato integralmente pagato il decreto ingiuntivo con le relative competenze legali, bisogna pronunciarsi sulla soccombenza virtuale delle spese di lite, avendolo parte opposta richiesto.
Va rilevato che l'opposizione non è fondata.
L'opponente, invero, formulava un'eccezione di inadempimento in relazione a precedenti prestazioni relative al rapporto professionale intercorso tra le parti, ma riferita a diverse attività e annualità, rispetto a quelle dedotte in sede monitoria.
A ben guardare, detta eccezione non può paralizzare la pretesa di pagamento ove sia riferita a diverse prestazioni rispetto a quelle dedotte in sede monitoria, a nulla rilevando che tutte le prestazioni traggano origine dal medesimo rapporto;
in tal senso si richiama il dictum di legittimità espresso da Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 28102 del 30/12/2009, a mente del quale: nei contratti che abbiano per oggetto prestazioni plurime, il mancato adempimento di ciascuna di esse può essere, di per sé, fatto costitutivo di interesse ad agire.
Pertanto, qualora uno dei contraenti deduca la mancata esecuzione di una o di alcune delle prestazioni dovute, la "causa petendi" dell'azione dedotta in giudizio va individuata con specifico riferimento a quella o a quelle fra le prestazioni contrattuali, la cui mancata esecuzione sia stata dall'attore posta a fondamento della sua pretesa, a nulla rilevando che tutte le prestazioni traggano origine dal medesimo rapporto.
Va rilevato che neanche la spiegata domanda riconvenzionale può essere ostativa della pretesa di pagamento, afferendo la stessa a fatti diversi e non risultando, pertanto, di pronta soluzione.
5 Deve altresì considerarsi che l'opponente in sede di opposizione non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione (Cass. 13086/2007; Cass. 21245/2006;
10384/2008); ma può chiedere una somma minore rispetto a quella ingiunta, purché non modifichi la causa petendi (Cass. 6202/2004); si è altresì chiarito che l'inosservanza del divieto di proporre nuove domande è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass.
16331/2002), potendo l'opposto presentare una domanda riconvenzionale che sia conseguenza delle domande proposte dall'opponente (Cass. 16564/2018).
Ne consegue che deve riscontrarsi l'inammissibilità di domande riconvenzionali afferenti l'inadempimento di rapporti diversi dalle prestazioni professionali dedotte in sede monitoria, sia per annualità che per tipologia di prestazione;
invero, dalla stessa prospettazione di parte opponente emerge che Parte_1
aveva ricevuto in data 9.11.2018 l'avviso di irregolarità inerente al credito di imposta investimenti aree svantaggiate (capo IX atto di opposizione), ciò nonostante non ha contestato di aver continuato a ricevere le prestazioni professionali relative alla consulenza del lavoro, relative all'incarico oggetto della richiesta di pagamento, il quale è perdurato fino al terzo trimestre 2019, allorquando erano già note alla odierna opponente le questioni dedotte in via riconvenzionale.
Infine, sulla eccezione di compensazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la somma offerta in compensazione deve essere certa e liquida (liquidata giudizialmente o liquidabile perché non contestata), diversamente non operando la compensazione
6 giudiziale (Cass. SU 2016 n. 23225); l'opposto sul punto ha dedotto l'omessa integrazione della documentazione mancante e ha, in tal modo, contestato il nesso tra l'inadempimento a sé imputato ed il danno, di talché la richiesta compensazione non può operare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal
D.M. n. 55 del 2014, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.090,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'opposto dichiaratisi antistatari.
Avellino, 17.10.2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
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