CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI MA LA RS RA CH - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: EA EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SC LO;
udito il Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. GIUSEPPE VACCA, del Foro di Napoli, anche in sostituzione dell’Avv. GIUSEPPE FUSCO, anch’egli del Foro di Napoli, in difesa di EN EA, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio;
letta, infine, la memoria inviata dalla difesa l’11 novembre 2025. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di estorsione aggravata e continuata ai danni di una dipendente, commessa nell’erogazione del trattamento economico. In appello, essendo stata dichiarata estinta per intervenuta prescrizione una parte delle estorsioni poste in continuazione, si è proceduto alla riduzione della pena.
2. Il ricorso deduce i seguenti motivi:
2.1 Violazione di legge nonché omessa motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione all’art. 629 cod. pen. in ordine alla sussistenza della minaccia integratrice del reato contestato. Qualunque fosse il pericolo prospettato alla lavoratrice (la mancata regolarizzazione della posizione lavorativa, fino al gennaio 2009, ovvero la perdita del lavoro, una volta intervenuta la regolarizzazione del rapporto lavorativo) tanto il Tribunale come la Corte d’appello hanno riconosciuto che la minaccia si è manifestata nelle forme indicate dalla RV, secondo cui l’imputato, “parlava … molto genericamente … che la situazione era questa qua, o ci stava bene o non ci stava bene … o altrimenti ci stanno mille persone che possono lavorare”, senza alcuna indicazione concreta sugli elementi fattuali e sulla capacità effettiva di quella espressione di incutere timore alla dipendente coartata nella volontà allo scopo di soddisfare obiettivi personali non conformi a giustizia. In altre parole, nelle due Penale Sent. Sez. 2 Num. 4201 Anno 2026 Presidente: RG VA Relatore: LO SC Data Udienza: 19/11/2025 sentenze la capacità di irresistibile forza coercitiva viene collegata esclusivamente alla posizione di superiorità del datore di lavoro che da sola sarebbe stata idonea ad ingenerare nella dipendente il timore di un pregiudizio. Si tratta di una motivazione oggettivamente inidonea ed insufficiente ai fini della condanna alla luce del fatto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è durato per diversi anni e che per tutto il corso del rapporto di lavoro non vi è stato alcuno accenno o iniziativa concreta da parte dell'imputato dell'intenzione di licenziare la RV che decise autonomamente di presentare le dimissioni dopo sette anni di rapporto lavorativo. In sostanza, per durata del rapporto, funzioni svolte, rapporto fiduciario nei confronti della dipendente, e soprattutto, per la intervenuta stabilizzazione del rapporto, che impediva al Leanza di licenziare la dipendente senza giusta causa, non vi era alcuna capacità di effettiva coercizione sulla RV da parte del Leanza. D’altronde, la RV stessa ha ammesso di non aver mai chiesto un aumento di stipendio, mentre risulta pacificamente che sia la liquidazione, sia gli oneri assicurativi e previdenziali vennero assolti regolarmente dal datore di lavoro.
2.2 Violazione di legge nonché omessa motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) con riferimento alla parte della sentenza di assoluzione per intervenuta prescrizione. Il reato è stato considerato estinto fino al settembre 2012 con conseguente riduzione della pena. Nel caso di accoglimento del primo motivo di ricorso sarebbe doveroso l'annullamento senza rinvio, ex art. 129 c.p.p., della sentenza impugnata anche per i reati che sono stati dichiarati prescritti.
2.3 Erronea applicazione di legge penale nonché assenza di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) con riferimento alla mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di appropriazione indebita. Per le modalità concrete attraverso le quali si è sviluppato il rapporto lavorativo della RV con la azienda gestita dal Leanza, può, al più, configurarsi il reato di appropriazione indebita di quella parte della componente retributiva che veniva dal Leanza accreditata sul conto corrente intestato alla persona offesa ma che non veniva restituita, attraverso l'uso esclusivo che l'imputato si era riservato, della carta flash associata al conto intestato alla dipendente, carta che veniva usata per scopi e fini personali dell'imputato.
2.4 Erronea applicazione di legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti della speciale tenuità del danno patrimoniale e dell'intervenuto risarcimento del danno (artt. 62 n. 4 e 6, cod. pen.).
2.5 Erronea applicazione di legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) con riferimento alla rideterminazione della pena irrogata, anche in applicazione della sentenza n. 120 del 15 giugno 2023 della Corte Costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, alla luce della manifesta infondatezza dei motivi addotti, che soffrono anche di profili di ripetitività.
2. Occorre preliminarmente evidenziare che ci si trova di fronte ad una doppia conforme, quanto meno in relazione alla affermazione di responsabilità dell’imputato per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ogni ripetizione sul piano fattuale sarebbe, pertanto, superflua, quando non strettamente 2 necessaria a fornire la specifica giustificazione ad un punto controverso, tanto più che, nel caso concreto, le premesse fattuali della decisione (le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro della persona offesa, le successive formalizzazioni dello stesso, le ore lavorate e le mansioni, l’entità della retribuzione ed, infine, le modalità di pagamento, con emissione – quanto meno da una certa fase in poi - di regolare busta paga e corrispondente accredito su conto corrente intestato alla lavoratrice, ma con gestione esclusiva del conto, anche a mezzo della carta elettronica ad esso associata, da parte del Leanza che provvedeva a corrispondere alla lavoratrice solo una parte, approssimativamente la metà, dell’intera retribuzione corrisposta, con appropriazione del restante) sono sostanzialmente incontestate, rimanendo solo un margine di incertezza (e quindi di contestazione da parte della difesa) sul significato effettivamente estorsivo delle espressioni in concreto utilizzate, neppure esse poste in dubbio nella loro materialità. Non si contesta, infatti, da parte della difesa, che il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non corrisponda a quanto effettivamente accaduto né che la retribuzione effettivamente erogata alla dipendente fosse quella indicata e corrisposta in misura difforme da quanto rappresentato nelle corrispettive buste paga. Piuttosto, si riconduce il fenomeno ad una ‘ordinaria’ vicenda contrattuale con, al più, i suoi eventuali riflessi di inadempimento civilistico, privi, però, di rilievo penale, tanto da non aver comportato nemmeno la costituzione di parte civile ad opera della lavoratrice. Lo svolgimento e la conclusione del rapporto di lavoro in definitiva, secondo la difesa, si sarebbero basati sul rispetto e sulla fiducia, incompatibili con la dedotta configurazione dell’intento estorsivo e, soprattutto, della potenzialità intimidatoria delle frasi pronunciate occasionalmente dal datore di lavoro, peraltro senza esito per la dipendente che ha autonomamente deciso di licenziarsi, quando ha voluto. Ciò, unitamente alla stabilizzazione del rapporto lavorativo a seguito della conclusione di un contratto a tempo indeterminato, ‘depotenzierebbe’, fino ad annullarla, la valenza cogente delle ritenute minacce implicite, rendendo fallace la qualificazione giuridica dei fatti resa dalla Corte d’appello. Deve però osservarsi che le due pronunce hanno correttamente evidenziato, in linea con l'orientamento dettato da questa Corte, che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro il quale, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere – come avvenuto nella specie - buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate (Sez. 2, n. 656, 04/11/2009, dep. 2010, Perez, Rv. 246046; Sez. 2, n. 677 del 10/10/14, dep. 2015, Di Vittorio, Rv. 261553; Sez. 2, n. 50074 del 27/11/2013, Bleve, Rv. 257984; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905 - 01) o addirittura – come pure pacificamente ricostruito – alla creazione di un fittizio sistema di pagamento, che garantisse contemporaneamente al datore l’apparenza della regolarità retributiva, da un lato e, dall’altro, il controllo sulle somme della retribuzione altrui, da poter consegnare o trattenere per sé, con periodica appropriazione. In tale quadro, è importante altresì evidenziare che il meccanismo attuato per realizzare il pagamento ‘sottobusta’ della lavoratrice, cioè inferiore alla retribuzione calcolata sull’orario effettivamente prestato, è di per sé indicativo della condizione, non solo di subordinazione e sudditanza, ma di effettivo ricatto (in cui si manifesta l’estorsione) cui è stata soggetta la lavoratrice costretta a partecipare alla messinscena con l’apertura di un conto a lei intestato e la consegna al datore di lavoro dello strumento elettronico di pagamento ad esso associato 3 al solo fine di consentire la tracciabilità mendace dei pagamenti stipendiali, che ogni mese le arrivavano decurtati. A ciò si aggiungeva, a dimostrazione e conferma ulteriore dello squilibrio delle posizioni, ben superiore ed ulteriore a quello implicito nel rapporto di subordinazione lavorativa, e tale da trasmodare in parametro della natura estorsiva della condotta, la periodica (due volte all’anno) imposizione dell’onere di firmare le buste paga ‘potenziali’, a titolo di ricevuta, operazione del tutto a sfavore della lavoratrice, ma necessaria per mantenere l’apparenza di una situazione contrattuale regolare. Si tratta indubbiamente di due epifenomeni dimostrativi dell’assenza di alternative concrete per la dipendente, a dispetto della pretesa ‘libertà di scelta’ di costei, che – secondo la tesi difensiva - avrebbe potuto andare a lavorare altrove, se solo avesse voluto. Non vi può quindi essere alcun dubbio sulla natura delle pretese e sul significato estorsivo della prospettazione della possibilità di lasciare il lavoro, “che tanto ne sarebbero state trovate mille in grado di svolgere le stesse mansioni”, frase che lungi dall’essere velata, costituisce una classica espressione di ricatto, inequivoca tra le parti, il cui significato non poteva certo sfuggire né all’autore della stessa né alla persona offesa E d’altra parte, si è ben evidenziato in giurisprudenza che, in definitiva, la stessa nozione di minaccia estorsiva implica proprio che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare, ma nella consapevolezza che ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal soggetto attivo, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato. Da tale caratteristica propria della minaccia discende che l'estorsione è il tipico reato per la cui perpetrazione è richiesta la cooperazione della vittima mediante la coartazione della sua volontà (etiamsi coacta, tamen volui). Da ciò discende che la rimessione al soggetto passivo della scelta della condotta da adottare non è considerazione cui poter fare ricorso al fine di escludere la sussistenza della minaccia e - con essa - dell'estorsione (Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, LA c/ Zaccardi, Rv. 282521 – 01), così che l'argomento in esame, prospettato dalla difesa, è certamente fallace. Altrettanto fallace è poi la deduzione della mancata prova di una condizione di debolezza della persona offesa, poiché la configurabilità del reato non richiede alcuna indagine specifica del contesto economico di appartenenza o della vulnerabilità economica della vittima del reato. Il reato, infatti, si realizza nel momento in cui il datore di lavoro prospetta la perdita del lavoro, approfittando della naturale condizione di prevalenza che veste rispetto al lavoratore subordinato e alla strutturale condizione a lui favorevole della prevalenza dell'offerta sulla domanda di lavoro. Ciò che ammanta di rilievo penale una condotta siffatta non va rinvenuta nelle condizioni economico-ambientali o nelle condizioni personali del lavoratore, ma nel fatto che il datore di lavoro coarti il lavoratore nel senso di accettare condizioni di lavoro inique e deteriori (quali, certamente, quelle rappresentate da una retribuzione che costituisca una riduzione prossima al 50% di quella spettante) dietro la minaccia dell'interruzione del rapporto di lavoro, restando indifferente il contesto socio ambientale e familiare in cui tale coartazione viene attuata.
3. Il secondo motivo merita, per ordine logico, di essere trattato per ultimo, implicando la valutazione della eventuale estinzione del reato per prescrizione, che non può maturare nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile nella sua interezza. Infatti, la giurisprudenza consolidata di questa Corte non riconosce l'inidoneità alla costituzione di un valido rapporto processuale al ricorso inammissibile che quindi rimane insensibile ad una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione o altri analoghi (ex multis, Sez. U,n. 40150 del 21/06/2018 Salatino Rv. 273551 – 01). 4 4. Il terzo motivo è assorbito dalla qualificazione del fatto come estorsione. Come indicato dalle sentenze di merito l'estorsione si è consumata ogni qualvolta lo stipendio veniva sottratto alla disponibilità del lavoratore con le modalità accertate. Tale valutazione ha correttamente determinato sia il tribunale che la Corte d'appello a respingere la qualificazione del fatto come appropriazione indebita. Le considerazioni espresse circa la sussistenza dei fatti estorsivi impediscono l'accoglimento del secondo motivo di ricorso nella parte in cui è chiesta sentenza di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto con riguardo alle fattispecie già ritenute prescritte.
5. Gli ultimi due motivi possono essere trattati unitariamente, poiché attinenti a vari aspetti del trattamento sanzionatorio. In premessa, è noto, ma val la pena di ribadire, il principio generale che governa la decisione sulla sanzione e la possibilità che essa venga contestata in sede di legittimità. Secondo l’elaborazione consolidata di questa Corte, non v’è dubbio che la critica di legittimità della motivazione della sanzione sia circoscritta (oltre che alla violazione di legge, ad esempio, per un errore nel calcolo o nell’applicazione di una circostanza) alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità motivazionale, senza che possa assolutamente estendersi alla discrezionalità giudiziale, che anche in questo campo, costituisce il merito, la quidditas, si potrebbe dire, del potere giudiziale attribuito dall’ordinamento ai giudici di primo e di secondo grado, col quale la Corte Suprema deve ben guardarsi dall’interferire, pena la violazione del proprio mandato ed il tradimento della funzione sua propria. In tal prisma interpretativo, non vi è dubbio che il potere della Corte d’appello in tema sia stato correttamente esercitato, giacché tra pg. 7 e pg. 9, con opportuna sintesi vengono chiaramente illustrate le ragioni poste a giustificazione dell’aggravante e del diniego delle attenuanti. Si fa congruo riferimento, da un lato, allo sfruttamento della posizione datoriale di vantaggio (trasmodata in abuso) a giustificare il mantenimento dell’aggravante ex art. 61, n. 11, cod. pen.. Dall’altra, appaiono del tutto immuni da critiche di illogicità, tanto meno manifesta, i riferimenti all’entità delle sottrazioni mensili ed alla insufficienza dell’importo oggetto di transazione a garantire l’integrale risarcimento, utilizzati per dar fondamento al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti della speciale tenuità del danno e del risarcimento dello stesso. A fronte delle accertate circostanze del fatto non risultano elementi per ipotizzare la attenuante della speciale tenuità del fatto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120/23, questione, che tra l'altro, non appare neppure devoluta alla Corte d'appellocon richiesta avanzata nel corso delle conclusioni presentate dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.
6. L'inammissibilità del ricorso impedisce la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza della Corte d'appello.
7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/11/2025 5 Il Consigliere estensore Il Presidente SC LO VA RG 6
udita la relazione svolta dal Consigliere SC LO;
udito il Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. GIUSEPPE VACCA, del Foro di Napoli, anche in sostituzione dell’Avv. GIUSEPPE FUSCO, anch’egli del Foro di Napoli, in difesa di EN EA, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio;
letta, infine, la memoria inviata dalla difesa l’11 novembre 2025. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di estorsione aggravata e continuata ai danni di una dipendente, commessa nell’erogazione del trattamento economico. In appello, essendo stata dichiarata estinta per intervenuta prescrizione una parte delle estorsioni poste in continuazione, si è proceduto alla riduzione della pena.
2. Il ricorso deduce i seguenti motivi:
2.1 Violazione di legge nonché omessa motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione all’art. 629 cod. pen. in ordine alla sussistenza della minaccia integratrice del reato contestato. Qualunque fosse il pericolo prospettato alla lavoratrice (la mancata regolarizzazione della posizione lavorativa, fino al gennaio 2009, ovvero la perdita del lavoro, una volta intervenuta la regolarizzazione del rapporto lavorativo) tanto il Tribunale come la Corte d’appello hanno riconosciuto che la minaccia si è manifestata nelle forme indicate dalla RV, secondo cui l’imputato, “parlava … molto genericamente … che la situazione era questa qua, o ci stava bene o non ci stava bene … o altrimenti ci stanno mille persone che possono lavorare”, senza alcuna indicazione concreta sugli elementi fattuali e sulla capacità effettiva di quella espressione di incutere timore alla dipendente coartata nella volontà allo scopo di soddisfare obiettivi personali non conformi a giustizia. In altre parole, nelle due Penale Sent. Sez. 2 Num. 4201 Anno 2026 Presidente: RG VA Relatore: LO SC Data Udienza: 19/11/2025 sentenze la capacità di irresistibile forza coercitiva viene collegata esclusivamente alla posizione di superiorità del datore di lavoro che da sola sarebbe stata idonea ad ingenerare nella dipendente il timore di un pregiudizio. Si tratta di una motivazione oggettivamente inidonea ed insufficiente ai fini della condanna alla luce del fatto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è durato per diversi anni e che per tutto il corso del rapporto di lavoro non vi è stato alcuno accenno o iniziativa concreta da parte dell'imputato dell'intenzione di licenziare la RV che decise autonomamente di presentare le dimissioni dopo sette anni di rapporto lavorativo. In sostanza, per durata del rapporto, funzioni svolte, rapporto fiduciario nei confronti della dipendente, e soprattutto, per la intervenuta stabilizzazione del rapporto, che impediva al Leanza di licenziare la dipendente senza giusta causa, non vi era alcuna capacità di effettiva coercizione sulla RV da parte del Leanza. D’altronde, la RV stessa ha ammesso di non aver mai chiesto un aumento di stipendio, mentre risulta pacificamente che sia la liquidazione, sia gli oneri assicurativi e previdenziali vennero assolti regolarmente dal datore di lavoro.
2.2 Violazione di legge nonché omessa motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) con riferimento alla parte della sentenza di assoluzione per intervenuta prescrizione. Il reato è stato considerato estinto fino al settembre 2012 con conseguente riduzione della pena. Nel caso di accoglimento del primo motivo di ricorso sarebbe doveroso l'annullamento senza rinvio, ex art. 129 c.p.p., della sentenza impugnata anche per i reati che sono stati dichiarati prescritti.
2.3 Erronea applicazione di legge penale nonché assenza di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) con riferimento alla mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di appropriazione indebita. Per le modalità concrete attraverso le quali si è sviluppato il rapporto lavorativo della RV con la azienda gestita dal Leanza, può, al più, configurarsi il reato di appropriazione indebita di quella parte della componente retributiva che veniva dal Leanza accreditata sul conto corrente intestato alla persona offesa ma che non veniva restituita, attraverso l'uso esclusivo che l'imputato si era riservato, della carta flash associata al conto intestato alla dipendente, carta che veniva usata per scopi e fini personali dell'imputato.
2.4 Erronea applicazione di legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti della speciale tenuità del danno patrimoniale e dell'intervenuto risarcimento del danno (artt. 62 n. 4 e 6, cod. pen.).
2.5 Erronea applicazione di legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) con riferimento alla rideterminazione della pena irrogata, anche in applicazione della sentenza n. 120 del 15 giugno 2023 della Corte Costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, alla luce della manifesta infondatezza dei motivi addotti, che soffrono anche di profili di ripetitività.
2. Occorre preliminarmente evidenziare che ci si trova di fronte ad una doppia conforme, quanto meno in relazione alla affermazione di responsabilità dell’imputato per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ogni ripetizione sul piano fattuale sarebbe, pertanto, superflua, quando non strettamente 2 necessaria a fornire la specifica giustificazione ad un punto controverso, tanto più che, nel caso concreto, le premesse fattuali della decisione (le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro della persona offesa, le successive formalizzazioni dello stesso, le ore lavorate e le mansioni, l’entità della retribuzione ed, infine, le modalità di pagamento, con emissione – quanto meno da una certa fase in poi - di regolare busta paga e corrispondente accredito su conto corrente intestato alla lavoratrice, ma con gestione esclusiva del conto, anche a mezzo della carta elettronica ad esso associata, da parte del Leanza che provvedeva a corrispondere alla lavoratrice solo una parte, approssimativamente la metà, dell’intera retribuzione corrisposta, con appropriazione del restante) sono sostanzialmente incontestate, rimanendo solo un margine di incertezza (e quindi di contestazione da parte della difesa) sul significato effettivamente estorsivo delle espressioni in concreto utilizzate, neppure esse poste in dubbio nella loro materialità. Non si contesta, infatti, da parte della difesa, che il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non corrisponda a quanto effettivamente accaduto né che la retribuzione effettivamente erogata alla dipendente fosse quella indicata e corrisposta in misura difforme da quanto rappresentato nelle corrispettive buste paga. Piuttosto, si riconduce il fenomeno ad una ‘ordinaria’ vicenda contrattuale con, al più, i suoi eventuali riflessi di inadempimento civilistico, privi, però, di rilievo penale, tanto da non aver comportato nemmeno la costituzione di parte civile ad opera della lavoratrice. Lo svolgimento e la conclusione del rapporto di lavoro in definitiva, secondo la difesa, si sarebbero basati sul rispetto e sulla fiducia, incompatibili con la dedotta configurazione dell’intento estorsivo e, soprattutto, della potenzialità intimidatoria delle frasi pronunciate occasionalmente dal datore di lavoro, peraltro senza esito per la dipendente che ha autonomamente deciso di licenziarsi, quando ha voluto. Ciò, unitamente alla stabilizzazione del rapporto lavorativo a seguito della conclusione di un contratto a tempo indeterminato, ‘depotenzierebbe’, fino ad annullarla, la valenza cogente delle ritenute minacce implicite, rendendo fallace la qualificazione giuridica dei fatti resa dalla Corte d’appello. Deve però osservarsi che le due pronunce hanno correttamente evidenziato, in linea con l'orientamento dettato da questa Corte, che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro il quale, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere – come avvenuto nella specie - buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate (Sez. 2, n. 656, 04/11/2009, dep. 2010, Perez, Rv. 246046; Sez. 2, n. 677 del 10/10/14, dep. 2015, Di Vittorio, Rv. 261553; Sez. 2, n. 50074 del 27/11/2013, Bleve, Rv. 257984; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905 - 01) o addirittura – come pure pacificamente ricostruito – alla creazione di un fittizio sistema di pagamento, che garantisse contemporaneamente al datore l’apparenza della regolarità retributiva, da un lato e, dall’altro, il controllo sulle somme della retribuzione altrui, da poter consegnare o trattenere per sé, con periodica appropriazione. In tale quadro, è importante altresì evidenziare che il meccanismo attuato per realizzare il pagamento ‘sottobusta’ della lavoratrice, cioè inferiore alla retribuzione calcolata sull’orario effettivamente prestato, è di per sé indicativo della condizione, non solo di subordinazione e sudditanza, ma di effettivo ricatto (in cui si manifesta l’estorsione) cui è stata soggetta la lavoratrice costretta a partecipare alla messinscena con l’apertura di un conto a lei intestato e la consegna al datore di lavoro dello strumento elettronico di pagamento ad esso associato 3 al solo fine di consentire la tracciabilità mendace dei pagamenti stipendiali, che ogni mese le arrivavano decurtati. A ciò si aggiungeva, a dimostrazione e conferma ulteriore dello squilibrio delle posizioni, ben superiore ed ulteriore a quello implicito nel rapporto di subordinazione lavorativa, e tale da trasmodare in parametro della natura estorsiva della condotta, la periodica (due volte all’anno) imposizione dell’onere di firmare le buste paga ‘potenziali’, a titolo di ricevuta, operazione del tutto a sfavore della lavoratrice, ma necessaria per mantenere l’apparenza di una situazione contrattuale regolare. Si tratta indubbiamente di due epifenomeni dimostrativi dell’assenza di alternative concrete per la dipendente, a dispetto della pretesa ‘libertà di scelta’ di costei, che – secondo la tesi difensiva - avrebbe potuto andare a lavorare altrove, se solo avesse voluto. Non vi può quindi essere alcun dubbio sulla natura delle pretese e sul significato estorsivo della prospettazione della possibilità di lasciare il lavoro, “che tanto ne sarebbero state trovate mille in grado di svolgere le stesse mansioni”, frase che lungi dall’essere velata, costituisce una classica espressione di ricatto, inequivoca tra le parti, il cui significato non poteva certo sfuggire né all’autore della stessa né alla persona offesa E d’altra parte, si è ben evidenziato in giurisprudenza che, in definitiva, la stessa nozione di minaccia estorsiva implica proprio che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare, ma nella consapevolezza che ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal soggetto attivo, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato. Da tale caratteristica propria della minaccia discende che l'estorsione è il tipico reato per la cui perpetrazione è richiesta la cooperazione della vittima mediante la coartazione della sua volontà (etiamsi coacta, tamen volui). Da ciò discende che la rimessione al soggetto passivo della scelta della condotta da adottare non è considerazione cui poter fare ricorso al fine di escludere la sussistenza della minaccia e - con essa - dell'estorsione (Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, LA c/ Zaccardi, Rv. 282521 – 01), così che l'argomento in esame, prospettato dalla difesa, è certamente fallace. Altrettanto fallace è poi la deduzione della mancata prova di una condizione di debolezza della persona offesa, poiché la configurabilità del reato non richiede alcuna indagine specifica del contesto economico di appartenenza o della vulnerabilità economica della vittima del reato. Il reato, infatti, si realizza nel momento in cui il datore di lavoro prospetta la perdita del lavoro, approfittando della naturale condizione di prevalenza che veste rispetto al lavoratore subordinato e alla strutturale condizione a lui favorevole della prevalenza dell'offerta sulla domanda di lavoro. Ciò che ammanta di rilievo penale una condotta siffatta non va rinvenuta nelle condizioni economico-ambientali o nelle condizioni personali del lavoratore, ma nel fatto che il datore di lavoro coarti il lavoratore nel senso di accettare condizioni di lavoro inique e deteriori (quali, certamente, quelle rappresentate da una retribuzione che costituisca una riduzione prossima al 50% di quella spettante) dietro la minaccia dell'interruzione del rapporto di lavoro, restando indifferente il contesto socio ambientale e familiare in cui tale coartazione viene attuata.
3. Il secondo motivo merita, per ordine logico, di essere trattato per ultimo, implicando la valutazione della eventuale estinzione del reato per prescrizione, che non può maturare nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile nella sua interezza. Infatti, la giurisprudenza consolidata di questa Corte non riconosce l'inidoneità alla costituzione di un valido rapporto processuale al ricorso inammissibile che quindi rimane insensibile ad una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione o altri analoghi (ex multis, Sez. U,n. 40150 del 21/06/2018 Salatino Rv. 273551 – 01). 4 4. Il terzo motivo è assorbito dalla qualificazione del fatto come estorsione. Come indicato dalle sentenze di merito l'estorsione si è consumata ogni qualvolta lo stipendio veniva sottratto alla disponibilità del lavoratore con le modalità accertate. Tale valutazione ha correttamente determinato sia il tribunale che la Corte d'appello a respingere la qualificazione del fatto come appropriazione indebita. Le considerazioni espresse circa la sussistenza dei fatti estorsivi impediscono l'accoglimento del secondo motivo di ricorso nella parte in cui è chiesta sentenza di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto con riguardo alle fattispecie già ritenute prescritte.
5. Gli ultimi due motivi possono essere trattati unitariamente, poiché attinenti a vari aspetti del trattamento sanzionatorio. In premessa, è noto, ma val la pena di ribadire, il principio generale che governa la decisione sulla sanzione e la possibilità che essa venga contestata in sede di legittimità. Secondo l’elaborazione consolidata di questa Corte, non v’è dubbio che la critica di legittimità della motivazione della sanzione sia circoscritta (oltre che alla violazione di legge, ad esempio, per un errore nel calcolo o nell’applicazione di una circostanza) alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità motivazionale, senza che possa assolutamente estendersi alla discrezionalità giudiziale, che anche in questo campo, costituisce il merito, la quidditas, si potrebbe dire, del potere giudiziale attribuito dall’ordinamento ai giudici di primo e di secondo grado, col quale la Corte Suprema deve ben guardarsi dall’interferire, pena la violazione del proprio mandato ed il tradimento della funzione sua propria. In tal prisma interpretativo, non vi è dubbio che il potere della Corte d’appello in tema sia stato correttamente esercitato, giacché tra pg. 7 e pg. 9, con opportuna sintesi vengono chiaramente illustrate le ragioni poste a giustificazione dell’aggravante e del diniego delle attenuanti. Si fa congruo riferimento, da un lato, allo sfruttamento della posizione datoriale di vantaggio (trasmodata in abuso) a giustificare il mantenimento dell’aggravante ex art. 61, n. 11, cod. pen.. Dall’altra, appaiono del tutto immuni da critiche di illogicità, tanto meno manifesta, i riferimenti all’entità delle sottrazioni mensili ed alla insufficienza dell’importo oggetto di transazione a garantire l’integrale risarcimento, utilizzati per dar fondamento al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti della speciale tenuità del danno e del risarcimento dello stesso. A fronte delle accertate circostanze del fatto non risultano elementi per ipotizzare la attenuante della speciale tenuità del fatto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120/23, questione, che tra l'altro, non appare neppure devoluta alla Corte d'appellocon richiesta avanzata nel corso delle conclusioni presentate dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.
6. L'inammissibilità del ricorso impedisce la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza della Corte d'appello.
7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/11/2025 5 Il Consigliere estensore Il Presidente SC LO VA RG 6