Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. n. ..........................
R.G. n. 17340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. del ruolo generale
T R A
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso in virtù di procura in atti Parte_1
dagli avv. Anna Moretto e Pasquale Baldassarre ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
ricorrente
E
, in persona del Direttore generale per la Campania, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Maria Golia ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Nuova Poggioreale resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data *** esponeva che in data 11 aprile 2021 mentre Parte_1
Per_ lavorava con la mansione di operatore ecologico alle dipendenze di subiva un infortunio
che a seguito dell'infortunio gli venivano diagnosticate contusioni in sedi multiple, esiti di frattura con cuneizzazine anteriore e l' gli aveva riconosciuta una percentuale invalidante CP_1 del 9%.
Tanto premesso, il conveniva in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento di una Pt_1 CP_1
invalidità lavorativa con postumi permanenti in percentuale pari o superiore al 16% o comunque superiore al 9%.
L' resisteva alla domanda. CP_1
Il giudice disponeva una consulenza medico-legale ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, come da decreto comunicato alle parti, il giudice decideva la causa.
Il ricorso non può essere accolto.
Dalla ctu in atti è emerso che il ricorrente è affetto da Esiti di frattura somatica con una invalidità riscontrata del 6%.” ed è indiscussa la natura di infortunio sul lavoro, già valutata dall' . CP_1
Tuttavia il ctu ha riconosciuta una percentuale invalidante anche inferiore a quella riscontrata dall' ed ha evidenziato come solo la cuneizzazione anteriore del soma della vertebra D5 CP_1
sia sa porre in rapporto causa-effetto con l'infortunio.
Si legge infatti nella ctu che La spondilodiscoartrosi e l'ernia discale posteriore a livello di
C3-C4, che comprime il midollo spinale e la tasca radicolare destra corrispondente, invece, non sono sicuramente da mettere in relazione al trauma. Come già descritto, nella lettera di dimissione relativa al ricovero post-infortunio è stato riportato soltanto un riferito dolore alla spalla destra, per cui veniva consigliata una RM della spalla e successiva visita ortopedica. Non c'è, invece, alcuna citazione di sintomatologia neurologica e/o ortopedica acuta da riferire alla suddetta condizione di ernia cervicale, escludendo in tal modo un nesso di causa-effetto con l'infortunio subito.
Non può che rigettarsi il ricorso.
La diversa posizione delle parti giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Spese di ctu a carico delle parti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta il ricorso 2) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre accessori con attribuzione;
3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti in solido tra loro
Napoli
Il Giudice
Dott. Paolo Scognamiglio