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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/12/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 369/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona ZO Di TT (Me), via J.F.Kennedy n. 470 presso lo studio dell'Avv. Santo Napoli che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaela Fabbi e dall'Avv.
IA CA ed elettivamente domiciliato in Messina, via
Garibaldi n. 122/A, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 dicembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 febbraio 2025 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona ZO di TT esponendo di aver presentato all domanda volta al riconoscimento CP_1 dell'origine professionale della patologia da cui era affetto (Asbestosi polmonare).
Evidenziava che l aveva riconosciuto una menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica in misura pari al 6%.
Il ricorrente chiedeva, quindi, accertarsi e dichiararsi che, a causa della attività lavorativa prestata, aveva contratto una malattia professionale con un grado di menomazione non inferiore al 13% o nella maggiore o minore misura accertata in corso di causa, con condanna dell al pagamento del relativo indennizzo. CP_1
Nella resistenza dell all'udienza del 4 dicembre 2025 la causa CP_1 veniva assunta in decisione.
Sulla scorta dell'esame clinico e della documentazione acclusa agli atti il ctu, dott.ssa , ha accertato che il ricorrente è Persona_1 affetto da “Sindrome disventilatoria di tipo retrittivo di grado moderato asbestosi correlato”, giungendo, pertanto, ad apprezzare la riconducibilità eziologica tra malattia ed attività professionale svolta.
Sulla scorta di quanto esposto e sulla base della valutazione medico legale è evidente il nesso causale tra la patologia lamentata dall'attore e l'attività professionale svolta per anni. Pertanto, tenendo conto della natura e della gravità delle infermità, ed in accordo alle tabelle ministeriali del 12/07/2000, al ricorrente va Parte_1 riconosciuta la natura professionale della sua malattia che ha determinato nello stesso una lesione dell'integrità psicofisica calcolato in misura del 12% con decorrenza dal gennaio 2024 (cfr. conclusioni del c.t.u.).
Risulta, pertanto, dovuta la corresponsione dell'indennizzo commisurato ad un danno biologico nella misura del 12% con decorrenza dal gennaio 2024.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell CP_1
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico dell CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona ZO di TT così provvede: dichiara il diritto di alla corresponsione dell'indennizzo Parte_2 commisurato ad un danno biologico nella misura del 12% e condanna l alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L. 30/12/1991 n. 412; condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese CP_1 del giudizio, liquidate in € 2.697,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; pone a carico dell le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Barcellona ZO di TT il 5 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino