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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/09/2025, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 12270 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, E Pt_1 Pt_2 Parte_3 attori opponenti, con l'avv. Paolo Broggi
e
, quale mandataria di , Controparte_1 Parte_4 convenuta opposta, con l'Avv. Alberto Crivelli.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di discussione orale dell'11 settembre
2025 sulle conclusioni precisate dalle parti durante l'udienza del 10 luglio 2025 e perciò, per parti opponenti, come da conclusioni contenute nell'atto introduttivo e nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 cpc e, per parte opposta, come da conclusioni contenute nella comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2766/2024 (RG n. 7610/2024) del 25 luglio 2024 il giudice des. del
Tribunale di Brescia ingiungeva a , e (in qualità di soci Pt_1 Pt_2 Parte_3 amministratori) di pagare a favore di , quale mandataria di Controparte_1 Parte_4 pagina 1 di 4 l'importo di Euro 57.162,26, oltre interessi e spese di procedura, quale importo derivante dall'apertura di credito di cui al contratto del 31.10.2008 concessa alla Parte_5
NT AR e C. dall'allora Controparte_2
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione gli attuali opponenti, contestando sotto vari profili la pretesa azionata dalla parte ricorrente.
Gli attori opponenti contestavano in sintesi: i) il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale, in quanto la società non è iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB;
ii) la Controparte_1 mancata prova della legittimazione attiva della società quale cessionaria in blocco dei Parte_4 crediti, ed infine, iii) la mancanza di documentazione scritta idonea a legittimare la pretesa monitoria, in particolare la mancata comunicazione di revoca dell'affidamento, la prescrizione degli interessi maturati e maturandi e l'assenza della prova del credito azionato.
Si costituiva , quale mandataria di contestando ogni Controparte_1 Parte_4 avversa domanda, eccezione e deduzione, chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, il tribunale rigettasse ogni domanda ed eccezione avversaria, confermando integralmente l'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 20 marzo 2025, il GI rigettava la richiesta diretta ad ottenere la esecuzione provvisoria dell'opposto decreto, concedendo alla convenuta opposta il termine di quindici giorni per avviare la procedura di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 10 luglio 2025, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, il GI invitava le parti a precisare le conclusioni, trattenendo poi la causa in decisione all'udienza dell'11 settembre
2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale, sulle conclusioni indicate in epigrafe.
2. La prova circa l'entità del credito.
La decisione sulla eccezione relativa alla mancanza di prova del quantum debeatur deve essere affrontata in primis, per il principio della ragione più liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che pagina 2 di 4 comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Ciò premesso, osserva il giudice che tale eccezione è fondata.
Orbene osserva il giudicante come secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “il collegamento di un mutuo bancario con un contratto di conto corrente bancario, con la previsione che le somme mutuate debbano essere restituite mediante accrediti su detto conto, comporta che la banca, al fine di ottenere la condanna del cliente al pagamento del debito che assume rimasto inadempiuto, non può limitarsi a produrre il contratto di finanziamento, dovendo dimostrare il quantum delle proprie spettanze mediante le risultanze del conto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7955 del 17 luglio 1991) – principio certamente applicabile al caso che ci occupa, stante l'eadem ratio;
né a tale fine può soccorrere la produzione del mero estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B., la cui efficacia probatoria è limitata alla sola fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21092 del 19 ottobre
2016; cfr. anche Sez. III, ord. n. 14357 del 27 maggio 2019).
Nel caso di specie, la parte opposta ha azionato in via monitoria un credito asseritamente derivante da un contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato con la società opponente.
È noto che il contratto di apertura di credito bancario, pur avendo natura consensuale, trova la sua concreta attuazione attraverso l'utilizzo del conto corrente acceso dal cliente, che costituisce lo strumento tecnico mediante il quale si registrano le erogazioni effettuate dalla banca e i successivi rimborsi del correntista. Ne consegue che l'effettiva esistenza e l'ammontare del credito non possono essere desunti dal solo contratto di apertura di credito, il quale si limita a disciplinare i limiti dell'affidamento e le condizioni economiche applicabili, ma non consente di accertare le movimentazioni concretamente eseguite sul conto corrente della società.
Ed invero nel presente giudizio di opposizione la convenuta opposta non ha prodotto, nella comparsa di costituzione così come nella memoria istruttoria n. 2, alcun documento a prova dell'an e del quantum del proprio credito.
La mancanza di tale documentazione impedisce pertanto di verificare l'effettiva utilizzazione delle somme messe a disposizione e, di conseguenza, la reale entità dell'obbligazione restitutoria del cliente.
In difetto della produzione degli estratti conto, la convenuta opposta non ha dunque assolto l'onere probatorio gravante su di essa in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito dedotto in monitorio, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 4 Gli ulteriori motivi risultano pertanto assorbiti.
3. Conclusioni.
In conclusione, da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti di , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 restando assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali, C.U., IVA e CP.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'opposizione proposta da , e avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 Pt_2 Parte_3 impugnato n. 2766/2024 emesso da questo Tribunale in data 25 luglio 2024, che, per l'effetto, revoca integralmente;
condanna parte convenuta opposta , quale mandataria di Controparte_1
, al pagamento in favore di parte opponente della somma di € 14.103,00=, oltre 15 % Parte_4 per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 26 settembre 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 12270 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, E Pt_1 Pt_2 Parte_3 attori opponenti, con l'avv. Paolo Broggi
e
, quale mandataria di , Controparte_1 Parte_4 convenuta opposta, con l'Avv. Alberto Crivelli.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di discussione orale dell'11 settembre
2025 sulle conclusioni precisate dalle parti durante l'udienza del 10 luglio 2025 e perciò, per parti opponenti, come da conclusioni contenute nell'atto introduttivo e nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 cpc e, per parte opposta, come da conclusioni contenute nella comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2766/2024 (RG n. 7610/2024) del 25 luglio 2024 il giudice des. del
Tribunale di Brescia ingiungeva a , e (in qualità di soci Pt_1 Pt_2 Parte_3 amministratori) di pagare a favore di , quale mandataria di Controparte_1 Parte_4 pagina 1 di 4 l'importo di Euro 57.162,26, oltre interessi e spese di procedura, quale importo derivante dall'apertura di credito di cui al contratto del 31.10.2008 concessa alla Parte_5
NT AR e C. dall'allora Controparte_2
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione gli attuali opponenti, contestando sotto vari profili la pretesa azionata dalla parte ricorrente.
Gli attori opponenti contestavano in sintesi: i) il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale, in quanto la società non è iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB;
ii) la Controparte_1 mancata prova della legittimazione attiva della società quale cessionaria in blocco dei Parte_4 crediti, ed infine, iii) la mancanza di documentazione scritta idonea a legittimare la pretesa monitoria, in particolare la mancata comunicazione di revoca dell'affidamento, la prescrizione degli interessi maturati e maturandi e l'assenza della prova del credito azionato.
Si costituiva , quale mandataria di contestando ogni Controparte_1 Parte_4 avversa domanda, eccezione e deduzione, chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, il tribunale rigettasse ogni domanda ed eccezione avversaria, confermando integralmente l'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 20 marzo 2025, il GI rigettava la richiesta diretta ad ottenere la esecuzione provvisoria dell'opposto decreto, concedendo alla convenuta opposta il termine di quindici giorni per avviare la procedura di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 10 luglio 2025, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, il GI invitava le parti a precisare le conclusioni, trattenendo poi la causa in decisione all'udienza dell'11 settembre
2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale, sulle conclusioni indicate in epigrafe.
2. La prova circa l'entità del credito.
La decisione sulla eccezione relativa alla mancanza di prova del quantum debeatur deve essere affrontata in primis, per il principio della ragione più liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che pagina 2 di 4 comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Ciò premesso, osserva il giudice che tale eccezione è fondata.
Orbene osserva il giudicante come secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “il collegamento di un mutuo bancario con un contratto di conto corrente bancario, con la previsione che le somme mutuate debbano essere restituite mediante accrediti su detto conto, comporta che la banca, al fine di ottenere la condanna del cliente al pagamento del debito che assume rimasto inadempiuto, non può limitarsi a produrre il contratto di finanziamento, dovendo dimostrare il quantum delle proprie spettanze mediante le risultanze del conto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7955 del 17 luglio 1991) – principio certamente applicabile al caso che ci occupa, stante l'eadem ratio;
né a tale fine può soccorrere la produzione del mero estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B., la cui efficacia probatoria è limitata alla sola fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21092 del 19 ottobre
2016; cfr. anche Sez. III, ord. n. 14357 del 27 maggio 2019).
Nel caso di specie, la parte opposta ha azionato in via monitoria un credito asseritamente derivante da un contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato con la società opponente.
È noto che il contratto di apertura di credito bancario, pur avendo natura consensuale, trova la sua concreta attuazione attraverso l'utilizzo del conto corrente acceso dal cliente, che costituisce lo strumento tecnico mediante il quale si registrano le erogazioni effettuate dalla banca e i successivi rimborsi del correntista. Ne consegue che l'effettiva esistenza e l'ammontare del credito non possono essere desunti dal solo contratto di apertura di credito, il quale si limita a disciplinare i limiti dell'affidamento e le condizioni economiche applicabili, ma non consente di accertare le movimentazioni concretamente eseguite sul conto corrente della società.
Ed invero nel presente giudizio di opposizione la convenuta opposta non ha prodotto, nella comparsa di costituzione così come nella memoria istruttoria n. 2, alcun documento a prova dell'an e del quantum del proprio credito.
La mancanza di tale documentazione impedisce pertanto di verificare l'effettiva utilizzazione delle somme messe a disposizione e, di conseguenza, la reale entità dell'obbligazione restitutoria del cliente.
In difetto della produzione degli estratti conto, la convenuta opposta non ha dunque assolto l'onere probatorio gravante su di essa in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito dedotto in monitorio, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 4 Gli ulteriori motivi risultano pertanto assorbiti.
3. Conclusioni.
In conclusione, da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti di , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 restando assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali, C.U., IVA e CP.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'opposizione proposta da , e avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 Pt_2 Parte_3 impugnato n. 2766/2024 emesso da questo Tribunale in data 25 luglio 2024, che, per l'effetto, revoca integralmente;
condanna parte convenuta opposta , quale mandataria di Controparte_1
, al pagamento in favore di parte opponente della somma di € 14.103,00=, oltre 15 % Parte_4 per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 26 settembre 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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