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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/03/2025, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 11/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36894 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FERRERA DANIELA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 l'istante in epigrafe, premesso che il
Tribunale di Roma con decreto di omologa del 02.05.2024 accertava la sussistenza dei requisiti medico legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 20.04.2023; precisato che detto decreto di omologa veniva notificato all' CP_1
in data 21.05.2024 e che in data 24.05.2024 la parte inviava altresì il modello AP70; rilevata la sussistenza dei requisiti socioeconomici ed allegato di non essere mai stato ricoverato a lungodegenza a carico dello Stato o di altro ente pubblico;
stante il comportamento omissivo dell' ha chiesto la condanna dell' all'erogazione della CP_1 Controparte_2
prestazione e dei ratei maturati.
L' non si è costituito in giudizio malgrado la rituale notifica del ricorso e del CP_1
decreto di comparizione.
1 La domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento, tanto emergendo dalla documentazione depositata in atti nonché dall'assenza di prova della liquidazione della prestazione richiesta, dei ratei maturati e/o dell'insussistenza della condizione di esigibilità costituita dal mancato ricovero in strutture a carico dello Stato.
Pertanto, l' va condannato all'erogazione della prestazione e al pagamento dei CP_1
ratei maturati a decorrere dal 01.05.2023, oltre interessi e le spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa (scaglione 5.200/26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% in considerazione della serialità del contenzioso e della semplicità della causa, priva di questioni giuridiche.
P.Q.M.
Condanna l' all'erogazione della prestazione e al pagamento dei ratei di CP_1
indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.05.2023, oltre interessi;
condanna l' alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore CP_1 di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. e liquidate in € 1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva.
Roma, 13/03/2025
Il Giudice
Francesca Romana Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con l'UPP Claudia Candi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 11/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36894 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FERRERA DANIELA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 l'istante in epigrafe, premesso che il
Tribunale di Roma con decreto di omologa del 02.05.2024 accertava la sussistenza dei requisiti medico legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 20.04.2023; precisato che detto decreto di omologa veniva notificato all' CP_1
in data 21.05.2024 e che in data 24.05.2024 la parte inviava altresì il modello AP70; rilevata la sussistenza dei requisiti socioeconomici ed allegato di non essere mai stato ricoverato a lungodegenza a carico dello Stato o di altro ente pubblico;
stante il comportamento omissivo dell' ha chiesto la condanna dell' all'erogazione della CP_1 Controparte_2
prestazione e dei ratei maturati.
L' non si è costituito in giudizio malgrado la rituale notifica del ricorso e del CP_1
decreto di comparizione.
1 La domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento, tanto emergendo dalla documentazione depositata in atti nonché dall'assenza di prova della liquidazione della prestazione richiesta, dei ratei maturati e/o dell'insussistenza della condizione di esigibilità costituita dal mancato ricovero in strutture a carico dello Stato.
Pertanto, l' va condannato all'erogazione della prestazione e al pagamento dei CP_1
ratei maturati a decorrere dal 01.05.2023, oltre interessi e le spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa (scaglione 5.200/26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% in considerazione della serialità del contenzioso e della semplicità della causa, priva di questioni giuridiche.
P.Q.M.
Condanna l' all'erogazione della prestazione e al pagamento dei ratei di CP_1
indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.05.2023, oltre interessi;
condanna l' alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore CP_1 di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. e liquidate in € 1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva.
Roma, 13/03/2025
Il Giudice
Francesca Romana Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con l'UPP Claudia Candi
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