Art. 1.
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , deve essere interpretata nel senso che sui redditi prodotti nell'anno 1980 i contributi di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319 , si applichino, come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per cento.
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , deve essere interpretata nel senso che sui redditi prodotti nell'anno 1980 i contributi di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319 , si applichino, come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per cento.