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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6937 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19052/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato dagli avv.ti Alberto E. Lunghi e Aldo Egidi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Egidi in Milano, via Pisacane, n. 10, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 arc elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, via Passione, n. 8, come da procura in atti
CONVENUTO
C.F. ), residente in [...]5 Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 16.09.2025, hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale in qualità di proprietario e Controparte_2 conducente del veicolo Volkswagen Up targato FN697 mpagnia assicuratrice per la r.c.a formulando domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del sig. CP_3 causazione del sinistro stradale occorso in data 19.6.2022, con conseguente CP_2 condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di Euro 141.226,45, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo saldo, a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità
1 sia temporanea sia permanente, subito a seguito del predetto incidente stradale. Parte attrice ha altresì chiesto condannarsi i convenuti al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c, comunque non inferiore a Euro 5.000,00, per il silenzio serbato dagli stessi rispetto all'invito al procedimento di negoziazione assistita loro rivolto da parte attrice con missiva del 5.7.2023.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva che:
- in data 19.6.2022, verso le ore 19:50, il signor Parte_1 stava percorrendo a Milano via Caccialepori, i monopattino elettrico, quando all'altezza dell'intersezione tra via Caccialepori e via Osoppo veniva investito dall'autovettura guidata da Controparte_2
- a seguito dell'impatto, veniva sbalzato in aria e ricadeva a terra colpendo il suolo violentemente con la testa: prontamente soccorso, veniva trasportato intubato all'ospedale dove, riscontrata la presenza di un'emorragia cerebrale e di CP_4 fratture in i del corpo, veniva anzitutto sottoposto a un intervento di craniotomia, per poi rimanere ricoverato fino al successivo 27.6.2022;
- una volta dimesso dal nosocomio, l'attore lamentava cefalea e iperalgesia nelle zone del trauma cranico e riferiva di incontrare difficoltà nelle attività che richiedono il sollevamento di pesi o forme di concentrazione nonché di avvertire dolore alla spalla destra, alla caviglia sinistra e al rachide dorsale;
- la responsabilità dell'evento descritto doveva attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo antagonista, sulla scorta delle seguenti considerazioni: in primo lugo, la presenza di danni all'autovettura del convenuto principalmente sul lato sinistro, circostanza da cui parte attrice deduce la perfetta possibilità per il conducente di avvedersi del sopraggiungere di un individuo dal lato guidatore;
in seconda battuta, l'assenza di segni di frenata sull'asfalto, la quale indicherebbe una distrazione del conducente il veicolo antagonista;
da ultimo, l'elevata velocità (comunque superiore al limite operante in quella zona e pari a 50 Km/h) a cui stava guidando, ricavabile sia dagli ingenti Controparte_2 danni riportati dal cruscotto, ente distrutto in seguito all'impatto, sia dalle testimonianze delle persone presenti sul luogo del sinistro, che descrivevano di aver visto un corpo sbalzato per diversi metri in aria;
- in conseguenza del sinistro riportava i danni meglio precisati nella consulenza tecnica di parte redatta dal dott. e allegata all'atto di citazione, rispetto ai quali veniva Per_1 richiesta la massima personalizzazione tabellare pari al 37%;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.09.2024 si costituiva in giudizio la sola la quale contestava la fondatezza della pretesa avanzata da parte attrice in ragione – CP_3 e – di una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto delle domande proposte.
Dichiarata, in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., la contumacia del convenuto la causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse con Controparte_2
17.12.2024, al cui esito, ritenuta la controversia matura per la decisione, con ordinanza del 4.7.2025 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'ordinanza del
2 17.12.2024, non avendo parte attrice dedotto circostanze nuove tali da giustificare una modifica, neppure parziale, del provvedimento istruttorio predetto.
3. La domanda attorea non è fondata per i motivi di seguito espressi.
3.1. In via preliminare deve rilevarsi che la domanda è sussumibile nel disposto di cui all'art. 144 d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), domanda risarcitoria diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, nella specie e CP_3 nei confronti del responsabile del danno – il proprietario del veicolo danneggiante – n
[...] parte attrice ha dunque regolarmente instaurato il contraddittorio con il litisconsorte CP_2 necessario ai sensi dell'art. 144, III comma, d.lgs. cit..
Parte attrice ha formulato altresì domanda di accertamento della responsabilità del conducente, ai sensi dell'art. 2054 c.c., nella specie coincidente con il proprietario azione Controparte_2 pacificamente compatibile con l'azione speciale del codice delle assicurazioni private.
3.2. Ciò posto, con riguardo alla dinamica del sinistro, la stessa, sulla base degli atti processuali e dalle prove orali assunte, può essere ricostruita nei termini che seguono: il 19.6.2022, verso le ore 19:50, stava procedendo lungo via Osoppo, provenendo da Piazzale Controparte_2
Brescia quando urtava con il monopattino guidato dall'odierno attore, il quale, proveniente da via Caccialepori, procedeva contromano e si immetteva in via Osoppo.
Sulla base delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio – tutte da considerarsi attendibili in quanto dotate di coerenza intrinseca ed estrinseca e non inficiate da vizio alcuno – è possibile concludere che l'attore, provenendo da via Caccialepori, abbia improvvisamente svoltato in via Osoppo, nel senso inverso rispetto a quello di marcia, venendo così colpito dall'autovettura condotta dal convenuto.
In tal senso depongono le dichiarazioni testimoniali rese dalla signora “ho visto il Testimone_1 ragazzo che sbucava in contromano da via Caccialepori, immettendosi in via Osoppo dalla direzione opposta a quella corretta di marcia, attraversando l'incrocio e ho visto la macchina sopraggiungere su Via Osoppo provenendo da Piazzale Brescia e ho visto che la macchina sopraggiungendo lo ha colpito e lo ha fatto volare” (v. verbale dell'udienza del 21.05.2025).
Anche la teste ha sostanzialmente confermato la medesima dinamica del sinistro: Testimone_2
“Come ho dichiar to che il ragazzo arrivasse dalla direzione opposta alla mia di Via Caccialepori perché non lo avevo visto passare nella mia direzione e diversamente mi avrebbe superato” (v. verbale dell'udienza del 21.05.2025).
La circostanza che l'attore viaggiasse contromano è stata peraltro confermata dalla stessa difesa attorea anche in sede di discussione orale.
Tale dinamica trova peraltro riscontro nei danni accertati sul veicolo di proprietà del convenuto
[...] ed infatti, gli agenti intervenuti, diversamente da quanto allegato in citazione da CP_2 attrice, hanno accertato danni alla vettura nella parte anteriore laterale destra, ovvero nel lato da cui proveniva, contromano, l'attore. In particolare, gli agenti hanno accertato: “ruota anteriore destra, parabrezza anteriore rotto, cofano motore ammaccato e fuori sede, mascherina paraurti anteriore rotta e fuori sede, plastiche al di sotto del paraurti rotte” (v. doc. 1, fasc. att.).
3.3. La dinamica del sinistro come ricostruita depone nel senso di una responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro dal momento che la grave violazione della regola cautelare in
3 forza della quale gli utenti della strada devono procedere nel senso di marcia indicato assurge a causa esclusiva dell'evento lesivo.
In tema di circolazione stradale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato “il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento” (cfr. Cass. civ. 30089/2024).
Orbene, nella specie, sulla scorta delle complessive emergenze processuali deve ritenersi che il conducente del veicolo Volkswagen Up – il quale aveva diritto di precedenza all'intersezione tra via Osoppo e via Caccialepori – pur potendo prevedere, in astratto, altrui condotte imprudenti come quella posta in essere dall'attore che procedeva contromano provenendo dalla sua destra, nella specie non avrebbe potuto, in concreto, prevedere ed evitare il sinistro adottando eventuali condotte alternative efficaci ad evitare l'evento lesivo e ciò in quanto, in primo luogo, aveva la visuale limitata (rispetto ai veicoli provenienti dalla sua destra) a causa della presenza nel tratto precedente l'incrocio di veicoli presenti negli stalli di sosta, come può evincersi dalla documentazione fotografica scattata nell'immediatezza (v. doc. 3, fasc. att.); l'avvistabilità era dunque molto limitata anche in ragione della circostanza che l'attore si trovasse a bordo di un monopattino, mezzo evidentemente meno ingombrante e, dunque, meno visibile rispetto ad un qualunque altro veicolo. Ancora, il convenuto non ha avuto il tempo c.d. psicotecnico per adottare manovre emergenziali tenuto conto della velocità della sua condotta di guida. Al riguardo, infatti, la condotta di guida del convenuto può ritenersi verosimilmente nei limiti di legge e comunque adeguata alle condizioni e caratteristiche dei luoghi: gli agenti interventi non hanno, invero, rinvenuto tracce di frenata (v. doc. 1, fasc. att.), circostanza che depone nel senso che il convenuto non stesse procedendo a velocità sostenuta, e, ancora, la teste escussa nel presente giudizio, ha dichiarato “la macchina non sarà Testimone_1 andata più veloce di 30-40 Km orari, per quel che rico scorso. A.d.r. non ho avuto la percezione che la macchina arrivasse veloce” (verbale d'udienza del 21.05.2025). Infine, deve peraltro rilevarsi che, nell'approssimarsi all'intersezione con il diritto di precedenza, il signor ha CP_2 verosimilmente speso il tempo dell'attraversamento, di per sé scarso procedendo a velocità adeguata, a verificare che nessuno sopraggiungesse dal suo lato sinistro, ovvero dall'unico lato da cui potevano provenire veicoli per immettersi nella via Osoppo. Ne consegue che non era dunque esigibile alcuna condotta alternativa, in concreto, da parte del convenuto idonea ad evitare l'evento Controparte_2 lesivo e pertanto la condotta gravemente colposa dell'attore assurge a causa esclusiva dell'evento, così da dover ritenere superata la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c..
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
4. Parte attrice ha inoltre formulato domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti delle parti convenute. Stante il rigetto della domanda attorea e, dunque, la soccombenza del solo attore, la domanda per responsabilità processuale aggravata non può trovare accoglimento essendo domanda esperibile nei soli confronti della parte soccombente, circostanza che nella specie non ricorre poiché i soggetti convenuti sono vittoriosi.
5. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (Euro 146.226,45) e dell'effettiva attività difensiva espletata (valori medi per fase di studio, introduttiva e istruttoria e valori minimi per la fase decisoria tenuto conto della circostanza che tale fase è stata limitata alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dall'attore nei confronti di Parte_1
e CP_3 Controparte_2
- condanna a rifondere ad le spese processuali Parte_1 CP_3 che sono liq i, oltre spese g e I.V.A. come per legge.
Milano, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19052/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato dagli avv.ti Alberto E. Lunghi e Aldo Egidi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Egidi in Milano, via Pisacane, n. 10, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 arc elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, via Passione, n. 8, come da procura in atti
CONVENUTO
C.F. ), residente in [...]5 Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 16.09.2025, hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale in qualità di proprietario e Controparte_2 conducente del veicolo Volkswagen Up targato FN697 mpagnia assicuratrice per la r.c.a formulando domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del sig. CP_3 causazione del sinistro stradale occorso in data 19.6.2022, con conseguente CP_2 condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di Euro 141.226,45, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo saldo, a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità
1 sia temporanea sia permanente, subito a seguito del predetto incidente stradale. Parte attrice ha altresì chiesto condannarsi i convenuti al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c, comunque non inferiore a Euro 5.000,00, per il silenzio serbato dagli stessi rispetto all'invito al procedimento di negoziazione assistita loro rivolto da parte attrice con missiva del 5.7.2023.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva che:
- in data 19.6.2022, verso le ore 19:50, il signor Parte_1 stava percorrendo a Milano via Caccialepori, i monopattino elettrico, quando all'altezza dell'intersezione tra via Caccialepori e via Osoppo veniva investito dall'autovettura guidata da Controparte_2
- a seguito dell'impatto, veniva sbalzato in aria e ricadeva a terra colpendo il suolo violentemente con la testa: prontamente soccorso, veniva trasportato intubato all'ospedale dove, riscontrata la presenza di un'emorragia cerebrale e di CP_4 fratture in i del corpo, veniva anzitutto sottoposto a un intervento di craniotomia, per poi rimanere ricoverato fino al successivo 27.6.2022;
- una volta dimesso dal nosocomio, l'attore lamentava cefalea e iperalgesia nelle zone del trauma cranico e riferiva di incontrare difficoltà nelle attività che richiedono il sollevamento di pesi o forme di concentrazione nonché di avvertire dolore alla spalla destra, alla caviglia sinistra e al rachide dorsale;
- la responsabilità dell'evento descritto doveva attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo antagonista, sulla scorta delle seguenti considerazioni: in primo lugo, la presenza di danni all'autovettura del convenuto principalmente sul lato sinistro, circostanza da cui parte attrice deduce la perfetta possibilità per il conducente di avvedersi del sopraggiungere di un individuo dal lato guidatore;
in seconda battuta, l'assenza di segni di frenata sull'asfalto, la quale indicherebbe una distrazione del conducente il veicolo antagonista;
da ultimo, l'elevata velocità (comunque superiore al limite operante in quella zona e pari a 50 Km/h) a cui stava guidando, ricavabile sia dagli ingenti Controparte_2 danni riportati dal cruscotto, ente distrutto in seguito all'impatto, sia dalle testimonianze delle persone presenti sul luogo del sinistro, che descrivevano di aver visto un corpo sbalzato per diversi metri in aria;
- in conseguenza del sinistro riportava i danni meglio precisati nella consulenza tecnica di parte redatta dal dott. e allegata all'atto di citazione, rispetto ai quali veniva Per_1 richiesta la massima personalizzazione tabellare pari al 37%;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.09.2024 si costituiva in giudizio la sola la quale contestava la fondatezza della pretesa avanzata da parte attrice in ragione – CP_3 e – di una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto delle domande proposte.
Dichiarata, in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., la contumacia del convenuto la causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse con Controparte_2
17.12.2024, al cui esito, ritenuta la controversia matura per la decisione, con ordinanza del 4.7.2025 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'ordinanza del
2 17.12.2024, non avendo parte attrice dedotto circostanze nuove tali da giustificare una modifica, neppure parziale, del provvedimento istruttorio predetto.
3. La domanda attorea non è fondata per i motivi di seguito espressi.
3.1. In via preliminare deve rilevarsi che la domanda è sussumibile nel disposto di cui all'art. 144 d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), domanda risarcitoria diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, nella specie e CP_3 nei confronti del responsabile del danno – il proprietario del veicolo danneggiante – n
[...] parte attrice ha dunque regolarmente instaurato il contraddittorio con il litisconsorte CP_2 necessario ai sensi dell'art. 144, III comma, d.lgs. cit..
Parte attrice ha formulato altresì domanda di accertamento della responsabilità del conducente, ai sensi dell'art. 2054 c.c., nella specie coincidente con il proprietario azione Controparte_2 pacificamente compatibile con l'azione speciale del codice delle assicurazioni private.
3.2. Ciò posto, con riguardo alla dinamica del sinistro, la stessa, sulla base degli atti processuali e dalle prove orali assunte, può essere ricostruita nei termini che seguono: il 19.6.2022, verso le ore 19:50, stava procedendo lungo via Osoppo, provenendo da Piazzale Controparte_2
Brescia quando urtava con il monopattino guidato dall'odierno attore, il quale, proveniente da via Caccialepori, procedeva contromano e si immetteva in via Osoppo.
Sulla base delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio – tutte da considerarsi attendibili in quanto dotate di coerenza intrinseca ed estrinseca e non inficiate da vizio alcuno – è possibile concludere che l'attore, provenendo da via Caccialepori, abbia improvvisamente svoltato in via Osoppo, nel senso inverso rispetto a quello di marcia, venendo così colpito dall'autovettura condotta dal convenuto.
In tal senso depongono le dichiarazioni testimoniali rese dalla signora “ho visto il Testimone_1 ragazzo che sbucava in contromano da via Caccialepori, immettendosi in via Osoppo dalla direzione opposta a quella corretta di marcia, attraversando l'incrocio e ho visto la macchina sopraggiungere su Via Osoppo provenendo da Piazzale Brescia e ho visto che la macchina sopraggiungendo lo ha colpito e lo ha fatto volare” (v. verbale dell'udienza del 21.05.2025).
Anche la teste ha sostanzialmente confermato la medesima dinamica del sinistro: Testimone_2
“Come ho dichiar to che il ragazzo arrivasse dalla direzione opposta alla mia di Via Caccialepori perché non lo avevo visto passare nella mia direzione e diversamente mi avrebbe superato” (v. verbale dell'udienza del 21.05.2025).
La circostanza che l'attore viaggiasse contromano è stata peraltro confermata dalla stessa difesa attorea anche in sede di discussione orale.
Tale dinamica trova peraltro riscontro nei danni accertati sul veicolo di proprietà del convenuto
[...] ed infatti, gli agenti intervenuti, diversamente da quanto allegato in citazione da CP_2 attrice, hanno accertato danni alla vettura nella parte anteriore laterale destra, ovvero nel lato da cui proveniva, contromano, l'attore. In particolare, gli agenti hanno accertato: “ruota anteriore destra, parabrezza anteriore rotto, cofano motore ammaccato e fuori sede, mascherina paraurti anteriore rotta e fuori sede, plastiche al di sotto del paraurti rotte” (v. doc. 1, fasc. att.).
3.3. La dinamica del sinistro come ricostruita depone nel senso di una responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro dal momento che la grave violazione della regola cautelare in
3 forza della quale gli utenti della strada devono procedere nel senso di marcia indicato assurge a causa esclusiva dell'evento lesivo.
In tema di circolazione stradale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato “il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento” (cfr. Cass. civ. 30089/2024).
Orbene, nella specie, sulla scorta delle complessive emergenze processuali deve ritenersi che il conducente del veicolo Volkswagen Up – il quale aveva diritto di precedenza all'intersezione tra via Osoppo e via Caccialepori – pur potendo prevedere, in astratto, altrui condotte imprudenti come quella posta in essere dall'attore che procedeva contromano provenendo dalla sua destra, nella specie non avrebbe potuto, in concreto, prevedere ed evitare il sinistro adottando eventuali condotte alternative efficaci ad evitare l'evento lesivo e ciò in quanto, in primo luogo, aveva la visuale limitata (rispetto ai veicoli provenienti dalla sua destra) a causa della presenza nel tratto precedente l'incrocio di veicoli presenti negli stalli di sosta, come può evincersi dalla documentazione fotografica scattata nell'immediatezza (v. doc. 3, fasc. att.); l'avvistabilità era dunque molto limitata anche in ragione della circostanza che l'attore si trovasse a bordo di un monopattino, mezzo evidentemente meno ingombrante e, dunque, meno visibile rispetto ad un qualunque altro veicolo. Ancora, il convenuto non ha avuto il tempo c.d. psicotecnico per adottare manovre emergenziali tenuto conto della velocità della sua condotta di guida. Al riguardo, infatti, la condotta di guida del convenuto può ritenersi verosimilmente nei limiti di legge e comunque adeguata alle condizioni e caratteristiche dei luoghi: gli agenti interventi non hanno, invero, rinvenuto tracce di frenata (v. doc. 1, fasc. att.), circostanza che depone nel senso che il convenuto non stesse procedendo a velocità sostenuta, e, ancora, la teste escussa nel presente giudizio, ha dichiarato “la macchina non sarà Testimone_1 andata più veloce di 30-40 Km orari, per quel che rico scorso. A.d.r. non ho avuto la percezione che la macchina arrivasse veloce” (verbale d'udienza del 21.05.2025). Infine, deve peraltro rilevarsi che, nell'approssimarsi all'intersezione con il diritto di precedenza, il signor ha CP_2 verosimilmente speso il tempo dell'attraversamento, di per sé scarso procedendo a velocità adeguata, a verificare che nessuno sopraggiungesse dal suo lato sinistro, ovvero dall'unico lato da cui potevano provenire veicoli per immettersi nella via Osoppo. Ne consegue che non era dunque esigibile alcuna condotta alternativa, in concreto, da parte del convenuto idonea ad evitare l'evento Controparte_2 lesivo e pertanto la condotta gravemente colposa dell'attore assurge a causa esclusiva dell'evento, così da dover ritenere superata la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c..
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
4. Parte attrice ha inoltre formulato domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti delle parti convenute. Stante il rigetto della domanda attorea e, dunque, la soccombenza del solo attore, la domanda per responsabilità processuale aggravata non può trovare accoglimento essendo domanda esperibile nei soli confronti della parte soccombente, circostanza che nella specie non ricorre poiché i soggetti convenuti sono vittoriosi.
5. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (Euro 146.226,45) e dell'effettiva attività difensiva espletata (valori medi per fase di studio, introduttiva e istruttoria e valori minimi per la fase decisoria tenuto conto della circostanza che tale fase è stata limitata alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dall'attore nei confronti di Parte_1
e CP_3 Controparte_2
- condanna a rifondere ad le spese processuali Parte_1 CP_3 che sono liq i, oltre spese g e I.V.A. come per legge.
Milano, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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