TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/10/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 881 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro MOCCI Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1. Il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso la richiesta di CP_ pagamento contenuta nell'atto dell' n. 42520210001178048000 della somma di euro 11.654,33 per l'anno 2014 e chiesto al Tribunale di:
«annullare la richiesta di pagamento dell' per prescrizione dell'eventuale credito e condannare l'Ente in CP_2 persona del suo legale rapp.te pro-tempore al pagamento della spese e compensi».
1.1. regolamente citato, non è si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. L'opponente lamenta la notifica di un atto con il quale l'ente concessionario ha invitato a regolarizzare un debito contributivo relativo al 2014, con conseguente prescrizione dei crediti contributivi richiesti.
La pretesa è fondata.
Invero, l'atto opposto ha ad oggetto contributi previdenziali per crediti relativi all'anno 2014, con conseguenza decorrenza del termine di prescrizione nel 2019. Parte ricorrente non ha chiarito, pur a seguito di apposita richiesta in tal senso, la data in cui l'atto è stato notificato. Può tuttavia rilevarsi dalla documentazione in atti che il documento è stato formato solo nel 2021, sicchè non
1 di 2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
può essere stato notificato in data antecedente al decorso del termine prescrizionale. Né CP_2 rimanendo contumace, ha provato di aver in precedenza interrotto la prescrizione.
Il credito di titolarità dell' afferente all'anno 2014 riportato nell'atto opposto deve CP_2 ritenersi, pertanto, prescritto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: CP_
1. dichiara prescritto il credito dell' pari ad euro 11.654,33 per l'anno 2014 contenuto nell'atto n. 42520210001178048000, che annulla in parte qua;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che CP_2 Parte_1 liquida in complessivi €3.000,24, di cui €391,34 per spese generali ed €2.608,90 per compensi, oltre
IVA e CPA.
Civitavecchia, 22 ottobre 2025
GIUDICE SA RT
2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 881 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro MOCCI Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1. Il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso la richiesta di CP_ pagamento contenuta nell'atto dell' n. 42520210001178048000 della somma di euro 11.654,33 per l'anno 2014 e chiesto al Tribunale di:
«annullare la richiesta di pagamento dell' per prescrizione dell'eventuale credito e condannare l'Ente in CP_2 persona del suo legale rapp.te pro-tempore al pagamento della spese e compensi».
1.1. regolamente citato, non è si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. L'opponente lamenta la notifica di un atto con il quale l'ente concessionario ha invitato a regolarizzare un debito contributivo relativo al 2014, con conseguente prescrizione dei crediti contributivi richiesti.
La pretesa è fondata.
Invero, l'atto opposto ha ad oggetto contributi previdenziali per crediti relativi all'anno 2014, con conseguenza decorrenza del termine di prescrizione nel 2019. Parte ricorrente non ha chiarito, pur a seguito di apposita richiesta in tal senso, la data in cui l'atto è stato notificato. Può tuttavia rilevarsi dalla documentazione in atti che il documento è stato formato solo nel 2021, sicchè non
1 di 2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
può essere stato notificato in data antecedente al decorso del termine prescrizionale. Né CP_2 rimanendo contumace, ha provato di aver in precedenza interrotto la prescrizione.
Il credito di titolarità dell' afferente all'anno 2014 riportato nell'atto opposto deve CP_2 ritenersi, pertanto, prescritto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: CP_
1. dichiara prescritto il credito dell' pari ad euro 11.654,33 per l'anno 2014 contenuto nell'atto n. 42520210001178048000, che annulla in parte qua;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che CP_2 Parte_1 liquida in complessivi €3.000,24, di cui €391,34 per spese generali ed €2.608,90 per compensi, oltre
IVA e CPA.
Civitavecchia, 22 ottobre 2025
GIUDICE SA RT
2 di 2