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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N.R.G.549/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 549/25 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.12.2025 e vertente TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Verini Parte_1 C.F._1 in virtù di procura rilasciata nel giudizio di primo grado e telematicamente domiciliato all'indirizzo pec del predetto difensore claudio. i Email_1 Controparte_1 APPELLANTE E
(CF ), in persona del pro-tempore rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 difeso dagli Avv.ti Domenico De Nardis e Cinzia Angelini in virtù di procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art.83 c.p.c. elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti avvocati sito in , via San Bernardino n.4 CP_2 APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti introduttivi OGGETTO: Appello avverso la sentenzan.243/2025 rep.421/2025 resa dal Tribunale di L'Aquila
-Giudice Dott. Giovanni Spagnoli nel procedimento rubricato al n. 863/2022 pubblicata in data 30.4.2025 e notificata nella medesima data in materia di opposizione ad ordinanza – ingiunzione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento Parte_1 prot. 0030472 del 29.3.2022 con la quale il gli aveva ingiunto il pagamento Controparte_2 dell'importo di euro 5.322,38, per aver erroneamente corrisposto all'attore la somma di euro 5.985,57 quale acconto del 25% sulla somma dovuta a titolo di contributo per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6.4.2009. In particolare, il pagamento era indebito in quanto eseguito doppiamente, una prima volta sul c/c personale dell'attore e una seconda volta sul c/c dedicato alla ricostruzione, rispettivamente in data 16.4.2010 (sul rapporto di c/c personale) e in data 21.4.2010 (sul rapporto di c/c dedicato, e ciò attraverso due pagamenti di euro 5.285,57 il primo e di euro 700,00 il secondo). A parere dell'attore, tuttavia, il diritto alla ripetizione del pagamento indebitamente effettuato era prescritto, in quanto sia l'ingiunzione che la precedente comunicazione di avvio del procedimento, erano state ad esso consegnate a distanza di oltre 10 anni dal pagamento.
1.1 Il si è costituito in giudizio, insistendo per l'infondatezza della domanda Controparte_2
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e chiedendo che la sentenza di rigetto venisse trasmessa alla Procura della Repubblica in relazione all'ipotesi di appropriazione indebita di fondi pubblici.
1.2 La causa veniva istruita documentalmente ed il Tribunale, respingendo l'eccezione di prescrizione del diritto di credito del sollevata dall'attore, rigettava la domanda e CP_2 condannava al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 3.397,00 Parte_1 per compensi oltre accessori di legge. Il giudice di prima istanza, in particolare, fondava la propria decisione di rigetto sulla scorta dell'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione secondo la quale, in materia di erogazioni pubbliche, quando il difetto della causa solvendi si manifesta successivamente alla corresponsione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione delle somme non può ritenersi sorto al momento della percezione del beneficio da parte del privato ma solo al momento della formale revoca del provvedimento attributivo, poiché era in tale frangente che, a seguito dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito acquistava consistenza giuridica. Da ciò conseguiva che da tale data – e non da quella della mera erogazione – iniziava a decorrere il termine prescrizionale decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito.
2.Ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza gravata e Parte_1 l'accertamento dell'infondatezza della pretesa di pagamento del per Controparte_2 intervenuta prescrizione, con annullamento e/o disapplicazione dell'ingiunzione e vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale è incorso in una erronea ricostruzione del fatto o in una errata interpretazione dei provvedimenti adottati dal atteso che la CP_2 comunicazione di avvio del procedimento e l'ingiunzione fiscale non avevano dato luogo ad alcuna revoca del beneficio, bensì alla sola richiesta di restituzione dell'importo sulla quale si fondava la pretesa dell'Ente convenuto. Da ciò discendeva l'applicazione dei principi giurisprudenziali fondanti il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del debito, il cui decorso doveva essere individuato dal momento in cui il pagamento indebito era stato effettuato ovvero da quando il diritto alla ripetizione poteva essere esercitato e non da una successiva attività amministrativa di verifica o di riesame dalla parte della P.A. . Con il secondo motivo, censura la sentenza gravata laddove il giudice di prima Parte_1 istanza ha ritenuto che la prescrizione dell'azione di ripetizione maturasse non con riferimento al pagamento duplicato dell'acconto ( avvenuto a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro) ma con il pagamento finale comportante il superamento dell'importo massimo del contributo concesso. A parere dell'impugnante, invece, poiché sulla base della normativa di riferimento il contributo pubblico doveva essere erogato mediante un primo pagamento in acconto e successivi pagamenti a stato di avanzamento dei lavori, il avrebbe dovuto richiedere, fin dal pagamento CP_2 dell'acconto, la restituzione dell'importo duplicato.
3.Ha resistito al gravame il il quale ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, sottolineando la congruità dell'interpretazione e della ricostruzione dei fatti operata da Tribunale nella valutazione dei provvedimenti adottati dal CP_2 Sottolinea l'appellato che con l'avvio del procedimento di riesame della pratica amministrativa – prot. n.71054 del 11 agosto 2020 il Comune aveva informato dell'indebita percezione Pt_1 del contributo, per la parte eccedente quella effettivamente spettante chiedendone la restituzione. Da ciò discendeva la corretta applicazione da parte del Tribunale, dei principi giurisprudenziali in tema di decorrenza dell'azione di prescrizione in tema di contributi pubblici (nel caso di specie dalla data di avvio del procedimento di riesame della pratica di rilascio del contributo, con preavviso di richiesta al rimborso, avente prot. n. 0071054 del 11.08.2020.)
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Infine, il ha evidenziato la bontà del ragionamento del Tribunale, in ordine Controparte_2 al termine di decorrenza dell'esercizio dell'azione ex art 2033 c.c., che poteva solo essere quello considerato (l'ultima erogazione del contributo eseguita nell'aprile 2011) poiché solo in quel momento poteva essere possibile per l'Ente, apprezzare il pagamento effettuato in eccesso mediante l'addizione dei pagamenti eseguiti nel tempo.
4.Sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa è stata rimessa in decisione.
5.Il procedimento di primo grado è stato introdotto con le forme della citazione, il giudice ha deciso la causa ex art. 281 sexies cpc: il presente appello è pertanto stato legittimamente introdotto secondo forme e tempi propri del procedimento ordinario.
6.L'appello è fondato.
6.1 Con riferimento alla prima parte della sezione motiva della decisione qui gravata occorre rilevare quanto segue. Il principio secondo cui “il diritto di ripetizione per il versamento di contributi pubblici (che costituisce un vero e propri obbligo in capo alla PA di procedere in tal senso) decorre dal provvedimento di revoca del contributo stesso” va applicato solo alle ipotesi in cui l'indebito si crei per difetto della causa solvendi che sopravvenga all'erogazione del contributo. Il principio è stato affermato anche in numerose pronunce di legittimità. In Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12362 ad esempio è stato affermato in una ipotesi in cui il beneficiario aveva rinunciato alla elargizione (fatto sopravvenuto dopo l'erogazione) e nell'occasione la Corte aveva ritenuto come la decorrenza del termine andasse individuato nel formale provvedimento di revoca e non in quello in cui la rinuncia era stata comunicata dal beneficiario, costituendo solo il primo il titolo per il recupero. In Cassazione civile sez. VI, 09/10/2017, n.23603, quel principio è stato affermato in una ipotesi in cui un contributo regionale era stato revocato dall'amministrazione, che ne aveva richiesto la restituzione a seguito dell'accertamento della falsità delle attestazioni rese dal beneficiario per ottenerlo, con conseguente insussistenza delle condizioni originarie per l'erogazione, ma successivamente accertate all'esito di riscontri esterni alla procedura di erogazione. In questa situazione – precisa nell'occasione la Corte - il diritto alla restituzione non poteva sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si era concretizzato. Diversamente da quanto assume l'appellante peraltro il principio viene applicato non solo alle ipotesi di radicale e totale revoca del contributo, ma anche a quelle di parziale revoca, relativamente cioè ad alcuni minori importi rispetto ad un importo complessivo già corrisposto. In Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, n.24653, che al proprio interno rimanda a Cass. nr. 24628/15, quel principio è stato affermato in relazione ad un fattispecie in cui la prestazione era divenuta priva di causa a seguito dell'esame e del successivo annullamento di ricette irregolari ad opera della commissione ex D.P.R. n. 94 del 1989, art. 13 comma 8 organo sempre esterno rispetto a quello erogatore.
6.2 Come si evince allora dall'esame dell'incarto, il , con provvedimento del Controparte_2 13.01.2010 prot. n. 8152, in riferimento alla pratica n. AQ - BCE – 00074 del 27.08.2009 (domanda di concessione del contributo per la riparazione dell'immobile adibito ad abitazione principale, sito in in via Monte Velino n. 34/B - Condominio Etrara, Pal. B, con esito di CP_2 inagibilità di tipo “B”), ammetteva un contributo definitivo per l'importo di € 23.942,26 comprensivo di I.V.A. e spese tecniche, come stabilito dall'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3779/2009, in favore del richiedente (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo convenuto). Pt_1
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Circa le modalità per l'erogazione del contributo, l'art. 4 della cit. O.P.C.M. prevede che: “Il Sindaco del Comune provvede all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui all'art. 2, comma 7 (omissis)”. Come si evince tuttavia dall'esame della motivazione esposta nello stesso provvedimento qui impugnato, il pagamento indebito si è verificato perché la PA opposta ha proceduto ad un doppio pagamento della stessa somma di euro 5.985,57, una volta versata sul conto personale ed un'altra sul conto della ricostruzione, vale a dire rispettivamente in data 16.04.2010 sul conto personale dell'attore e in data 21.04.2010 sul conto corrente dedicato alla ricostruzione;
anzi per come esposto dall'appellato in data 21.4.2010 procedeva al pagamento di 5.285,57 e 700,00 sul conto corrente corretto relativo alla pratica della ricostruzione. L'identità degli importi liquidati, ma destinati incredibilmente a due conti correnti diversi sempre nella disponibilità dell'attore (e viene da chiedersi come sia stato possibile per la PA opposta acquisire il dato relativo al conto corrente personale quando evidentemente quella doveva essere in possesso all'interno della pratica del solo conto corrente ricostruzione), consente di affermare come nell'occasione, per evidente errore della PA opposta, si fosse verificata una mera duplicazione del pagamento della stessa somma;
mera duplicazione allora che almeno già quindi con il secondo pagamento effettuato in data 21.4.2010, se non addirittura con il primo effettuato data 16.04.2010 in quanto versato sul conto personale dell'attore, aveva creato ex se l'indebito, così imponendo subito in capo a quella PA l'immediata attivazione del recupero. Quello che aveva creato l'indebito era appunto già il versamento del 16.4.2010 su un conto personale e già a quella data era insorto l'obbligo per la PA di procedere al recupero, mentre con il successivo corretto versamento del 21.4.2010 quell'indebito si era solo consolidato;
definitivamente però, rendendo allora comunque ancor più doverosa ed improcrastinabile quell'attività di recupero almeno da tale successiva data. Non si verta allora affatto in ipotesi di sopravvenienza di un difetto di causa solvendi, anche solo parziale, ma si è al cospetto del più banale errore di pagamento per mera, incredibile duplicazione dello stesso da parte del debitore.
6.3 Sostanzialmente per le stesse ragioni, non può essere condivisa l'ulteriore affermazione resa dal Giudice di prime cure secondo cui il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorrerebbe, nel caso di specie, dalla data dell'ultimo dei pagamenti fatti dal quelli CP_2 successivi all'ultimo S.A.L., eseguiti in data 6 aprile 2011: solo in questo momento, infatti, sostiene il Tribunale, l'appellante avrebbe conseguito una somma superiore all'importo ammesso a contributo, con la conseguenza che prima di questa data, nessun indebito oggettivo poteva ritenersi in concreto esistente. L'affermazione potrebbe avere forse un senso, assumendosi quindi quale parametro della verifica dell'indebito il valore del contributo complessivo, se non si vertesse, come già parzialmente detto: in ipotesi di pagamento procedimentalizzato, nell'ambito del quale cioè ogni versamento pubblico era erogato all'esito di un vero e proprio sub – procedimento (presentazione SAL) ed aveva una distinta direzione soggettiva (come si vedrà infra), in ipotesi di evidente mera duplicazione di pagamento dello stesso importo (5.985,57), quasi contestualmente e “solo” su due conti correnti diversi, sempre tuttavia riconducibili al beneficiario, uno solo dei quali correttamente eseguito. Come già sopra esposto, sin dal pagamento del 21.4.2010, se non da quello precedente del 16.4.2010, sussisteva l'obbligo in capo alla PA di procedere al recupero, essendo comunque evidentemente quel primo pagamento stato disposto su conto corrente personale già per così dire
“ontologicamente indebito”. pagina 4 di 6 5
Da tale seconda data infatti almeno cominciava a decorrere il termine decennale di prescrizione, che pertanto non può essere affatto spostato in avanti facendo leva sulla data di pagamento dell'ultima dazione, che risale al 6/4/2011; data nella quale, al termine di quegli ulteriori sub- procedimenti, sono stati effettuati dal due distinti versamenti ma neanche più in favore CP_2 all'opponente, in quanto effettuati rispettivamente per € 14.567,66 in favore della ditta appaltatrice e per € 2.191,33 in favore dell'Ing. (cfr. doc. n. 1 e n.2 fascicolo Persona_1 attore).
7.Non possono allora che trovare applicazione gli ordinari principi civilistici, in forza dei quali: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cc); l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso;
l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (Cass. civ. n. 14193/2021); il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. civ. n. 22072/2018); l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre solo quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. civ. n. 21567/2014). Sotto tale ultimo profilo rileva infine la Corte la manifesta inconsistenza in questa sede delle suggestive considerazione esposte dalla difesa dell'Ente in ordine alla condotta asseritamente poco trasparente del destinatario di quel doppio pagamento, qui opponente, non ravvisandosi comunque in quella gli estremi del dolo rilevante ex art. 2941 nr. 8 cit. (norma in effetti neanche invocata da quella difesa).
8.In accoglimento dell'appello, la sentenza qui gravata deve essere pertanto integralmente riformata.
8.1 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della domanda (importo oggetto di recupero-terzo scaglione tra minimi e medi tenuto conto della semplicità delle questione risolte) pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), relativamente al presente grado.
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 243/2025 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 30.4.2025, in accoglimento dell'iniziale opposizione proposta da nato a [...] il [...], residente a [...], c.f. Parte_1 CP_2
, annulla in ogni sua parte l'ingiunzione ex r.d. 639/1910 adottata dal C.F._1
prot. 0030472 del 29.3.2022; Controparte_2 condanna il (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., al Controparte_4 P.IVA_2 pagamento delle spese processuali in favore di nato a [...] il [...], Parte_1 residente a [...], c.f. , che per il primo grado CP_2 C.F._1
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liquida in euro 264,00 e 27,00 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge e per il presente grado liquida in euro 382.00 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge. Cosi' deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 549/25 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.12.2025 e vertente TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Verini Parte_1 C.F._1 in virtù di procura rilasciata nel giudizio di primo grado e telematicamente domiciliato all'indirizzo pec del predetto difensore claudio. i Email_1 Controparte_1 APPELLANTE E
(CF ), in persona del pro-tempore rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 difeso dagli Avv.ti Domenico De Nardis e Cinzia Angelini in virtù di procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art.83 c.p.c. elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti avvocati sito in , via San Bernardino n.4 CP_2 APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti introduttivi OGGETTO: Appello avverso la sentenzan.243/2025 rep.421/2025 resa dal Tribunale di L'Aquila
-Giudice Dott. Giovanni Spagnoli nel procedimento rubricato al n. 863/2022 pubblicata in data 30.4.2025 e notificata nella medesima data in materia di opposizione ad ordinanza – ingiunzione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento Parte_1 prot. 0030472 del 29.3.2022 con la quale il gli aveva ingiunto il pagamento Controparte_2 dell'importo di euro 5.322,38, per aver erroneamente corrisposto all'attore la somma di euro 5.985,57 quale acconto del 25% sulla somma dovuta a titolo di contributo per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6.4.2009. In particolare, il pagamento era indebito in quanto eseguito doppiamente, una prima volta sul c/c personale dell'attore e una seconda volta sul c/c dedicato alla ricostruzione, rispettivamente in data 16.4.2010 (sul rapporto di c/c personale) e in data 21.4.2010 (sul rapporto di c/c dedicato, e ciò attraverso due pagamenti di euro 5.285,57 il primo e di euro 700,00 il secondo). A parere dell'attore, tuttavia, il diritto alla ripetizione del pagamento indebitamente effettuato era prescritto, in quanto sia l'ingiunzione che la precedente comunicazione di avvio del procedimento, erano state ad esso consegnate a distanza di oltre 10 anni dal pagamento.
1.1 Il si è costituito in giudizio, insistendo per l'infondatezza della domanda Controparte_2
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e chiedendo che la sentenza di rigetto venisse trasmessa alla Procura della Repubblica in relazione all'ipotesi di appropriazione indebita di fondi pubblici.
1.2 La causa veniva istruita documentalmente ed il Tribunale, respingendo l'eccezione di prescrizione del diritto di credito del sollevata dall'attore, rigettava la domanda e CP_2 condannava al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 3.397,00 Parte_1 per compensi oltre accessori di legge. Il giudice di prima istanza, in particolare, fondava la propria decisione di rigetto sulla scorta dell'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione secondo la quale, in materia di erogazioni pubbliche, quando il difetto della causa solvendi si manifesta successivamente alla corresponsione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione delle somme non può ritenersi sorto al momento della percezione del beneficio da parte del privato ma solo al momento della formale revoca del provvedimento attributivo, poiché era in tale frangente che, a seguito dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito acquistava consistenza giuridica. Da ciò conseguiva che da tale data – e non da quella della mera erogazione – iniziava a decorrere il termine prescrizionale decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito.
2.Ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza gravata e Parte_1 l'accertamento dell'infondatezza della pretesa di pagamento del per Controparte_2 intervenuta prescrizione, con annullamento e/o disapplicazione dell'ingiunzione e vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale è incorso in una erronea ricostruzione del fatto o in una errata interpretazione dei provvedimenti adottati dal atteso che la CP_2 comunicazione di avvio del procedimento e l'ingiunzione fiscale non avevano dato luogo ad alcuna revoca del beneficio, bensì alla sola richiesta di restituzione dell'importo sulla quale si fondava la pretesa dell'Ente convenuto. Da ciò discendeva l'applicazione dei principi giurisprudenziali fondanti il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del debito, il cui decorso doveva essere individuato dal momento in cui il pagamento indebito era stato effettuato ovvero da quando il diritto alla ripetizione poteva essere esercitato e non da una successiva attività amministrativa di verifica o di riesame dalla parte della P.A. . Con il secondo motivo, censura la sentenza gravata laddove il giudice di prima Parte_1 istanza ha ritenuto che la prescrizione dell'azione di ripetizione maturasse non con riferimento al pagamento duplicato dell'acconto ( avvenuto a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro) ma con il pagamento finale comportante il superamento dell'importo massimo del contributo concesso. A parere dell'impugnante, invece, poiché sulla base della normativa di riferimento il contributo pubblico doveva essere erogato mediante un primo pagamento in acconto e successivi pagamenti a stato di avanzamento dei lavori, il avrebbe dovuto richiedere, fin dal pagamento CP_2 dell'acconto, la restituzione dell'importo duplicato.
3.Ha resistito al gravame il il quale ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, sottolineando la congruità dell'interpretazione e della ricostruzione dei fatti operata da Tribunale nella valutazione dei provvedimenti adottati dal CP_2 Sottolinea l'appellato che con l'avvio del procedimento di riesame della pratica amministrativa – prot. n.71054 del 11 agosto 2020 il Comune aveva informato dell'indebita percezione Pt_1 del contributo, per la parte eccedente quella effettivamente spettante chiedendone la restituzione. Da ciò discendeva la corretta applicazione da parte del Tribunale, dei principi giurisprudenziali in tema di decorrenza dell'azione di prescrizione in tema di contributi pubblici (nel caso di specie dalla data di avvio del procedimento di riesame della pratica di rilascio del contributo, con preavviso di richiesta al rimborso, avente prot. n. 0071054 del 11.08.2020.)
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Infine, il ha evidenziato la bontà del ragionamento del Tribunale, in ordine Controparte_2 al termine di decorrenza dell'esercizio dell'azione ex art 2033 c.c., che poteva solo essere quello considerato (l'ultima erogazione del contributo eseguita nell'aprile 2011) poiché solo in quel momento poteva essere possibile per l'Ente, apprezzare il pagamento effettuato in eccesso mediante l'addizione dei pagamenti eseguiti nel tempo.
4.Sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa è stata rimessa in decisione.
5.Il procedimento di primo grado è stato introdotto con le forme della citazione, il giudice ha deciso la causa ex art. 281 sexies cpc: il presente appello è pertanto stato legittimamente introdotto secondo forme e tempi propri del procedimento ordinario.
6.L'appello è fondato.
6.1 Con riferimento alla prima parte della sezione motiva della decisione qui gravata occorre rilevare quanto segue. Il principio secondo cui “il diritto di ripetizione per il versamento di contributi pubblici (che costituisce un vero e propri obbligo in capo alla PA di procedere in tal senso) decorre dal provvedimento di revoca del contributo stesso” va applicato solo alle ipotesi in cui l'indebito si crei per difetto della causa solvendi che sopravvenga all'erogazione del contributo. Il principio è stato affermato anche in numerose pronunce di legittimità. In Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12362 ad esempio è stato affermato in una ipotesi in cui il beneficiario aveva rinunciato alla elargizione (fatto sopravvenuto dopo l'erogazione) e nell'occasione la Corte aveva ritenuto come la decorrenza del termine andasse individuato nel formale provvedimento di revoca e non in quello in cui la rinuncia era stata comunicata dal beneficiario, costituendo solo il primo il titolo per il recupero. In Cassazione civile sez. VI, 09/10/2017, n.23603, quel principio è stato affermato in una ipotesi in cui un contributo regionale era stato revocato dall'amministrazione, che ne aveva richiesto la restituzione a seguito dell'accertamento della falsità delle attestazioni rese dal beneficiario per ottenerlo, con conseguente insussistenza delle condizioni originarie per l'erogazione, ma successivamente accertate all'esito di riscontri esterni alla procedura di erogazione. In questa situazione – precisa nell'occasione la Corte - il diritto alla restituzione non poteva sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si era concretizzato. Diversamente da quanto assume l'appellante peraltro il principio viene applicato non solo alle ipotesi di radicale e totale revoca del contributo, ma anche a quelle di parziale revoca, relativamente cioè ad alcuni minori importi rispetto ad un importo complessivo già corrisposto. In Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, n.24653, che al proprio interno rimanda a Cass. nr. 24628/15, quel principio è stato affermato in relazione ad un fattispecie in cui la prestazione era divenuta priva di causa a seguito dell'esame e del successivo annullamento di ricette irregolari ad opera della commissione ex D.P.R. n. 94 del 1989, art. 13 comma 8 organo sempre esterno rispetto a quello erogatore.
6.2 Come si evince allora dall'esame dell'incarto, il , con provvedimento del Controparte_2 13.01.2010 prot. n. 8152, in riferimento alla pratica n. AQ - BCE – 00074 del 27.08.2009 (domanda di concessione del contributo per la riparazione dell'immobile adibito ad abitazione principale, sito in in via Monte Velino n. 34/B - Condominio Etrara, Pal. B, con esito di CP_2 inagibilità di tipo “B”), ammetteva un contributo definitivo per l'importo di € 23.942,26 comprensivo di I.V.A. e spese tecniche, come stabilito dall'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3779/2009, in favore del richiedente (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo convenuto). Pt_1
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Circa le modalità per l'erogazione del contributo, l'art. 4 della cit. O.P.C.M. prevede che: “Il Sindaco del Comune provvede all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui all'art. 2, comma 7 (omissis)”. Come si evince tuttavia dall'esame della motivazione esposta nello stesso provvedimento qui impugnato, il pagamento indebito si è verificato perché la PA opposta ha proceduto ad un doppio pagamento della stessa somma di euro 5.985,57, una volta versata sul conto personale ed un'altra sul conto della ricostruzione, vale a dire rispettivamente in data 16.04.2010 sul conto personale dell'attore e in data 21.04.2010 sul conto corrente dedicato alla ricostruzione;
anzi per come esposto dall'appellato in data 21.4.2010 procedeva al pagamento di 5.285,57 e 700,00 sul conto corrente corretto relativo alla pratica della ricostruzione. L'identità degli importi liquidati, ma destinati incredibilmente a due conti correnti diversi sempre nella disponibilità dell'attore (e viene da chiedersi come sia stato possibile per la PA opposta acquisire il dato relativo al conto corrente personale quando evidentemente quella doveva essere in possesso all'interno della pratica del solo conto corrente ricostruzione), consente di affermare come nell'occasione, per evidente errore della PA opposta, si fosse verificata una mera duplicazione del pagamento della stessa somma;
mera duplicazione allora che almeno già quindi con il secondo pagamento effettuato in data 21.4.2010, se non addirittura con il primo effettuato data 16.04.2010 in quanto versato sul conto personale dell'attore, aveva creato ex se l'indebito, così imponendo subito in capo a quella PA l'immediata attivazione del recupero. Quello che aveva creato l'indebito era appunto già il versamento del 16.4.2010 su un conto personale e già a quella data era insorto l'obbligo per la PA di procedere al recupero, mentre con il successivo corretto versamento del 21.4.2010 quell'indebito si era solo consolidato;
definitivamente però, rendendo allora comunque ancor più doverosa ed improcrastinabile quell'attività di recupero almeno da tale successiva data. Non si verta allora affatto in ipotesi di sopravvenienza di un difetto di causa solvendi, anche solo parziale, ma si è al cospetto del più banale errore di pagamento per mera, incredibile duplicazione dello stesso da parte del debitore.
6.3 Sostanzialmente per le stesse ragioni, non può essere condivisa l'ulteriore affermazione resa dal Giudice di prime cure secondo cui il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorrerebbe, nel caso di specie, dalla data dell'ultimo dei pagamenti fatti dal quelli CP_2 successivi all'ultimo S.A.L., eseguiti in data 6 aprile 2011: solo in questo momento, infatti, sostiene il Tribunale, l'appellante avrebbe conseguito una somma superiore all'importo ammesso a contributo, con la conseguenza che prima di questa data, nessun indebito oggettivo poteva ritenersi in concreto esistente. L'affermazione potrebbe avere forse un senso, assumendosi quindi quale parametro della verifica dell'indebito il valore del contributo complessivo, se non si vertesse, come già parzialmente detto: in ipotesi di pagamento procedimentalizzato, nell'ambito del quale cioè ogni versamento pubblico era erogato all'esito di un vero e proprio sub – procedimento (presentazione SAL) ed aveva una distinta direzione soggettiva (come si vedrà infra), in ipotesi di evidente mera duplicazione di pagamento dello stesso importo (5.985,57), quasi contestualmente e “solo” su due conti correnti diversi, sempre tuttavia riconducibili al beneficiario, uno solo dei quali correttamente eseguito. Come già sopra esposto, sin dal pagamento del 21.4.2010, se non da quello precedente del 16.4.2010, sussisteva l'obbligo in capo alla PA di procedere al recupero, essendo comunque evidentemente quel primo pagamento stato disposto su conto corrente personale già per così dire
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Da tale seconda data infatti almeno cominciava a decorrere il termine decennale di prescrizione, che pertanto non può essere affatto spostato in avanti facendo leva sulla data di pagamento dell'ultima dazione, che risale al 6/4/2011; data nella quale, al termine di quegli ulteriori sub- procedimenti, sono stati effettuati dal due distinti versamenti ma neanche più in favore CP_2 all'opponente, in quanto effettuati rispettivamente per € 14.567,66 in favore della ditta appaltatrice e per € 2.191,33 in favore dell'Ing. (cfr. doc. n. 1 e n.2 fascicolo Persona_1 attore).
7.Non possono allora che trovare applicazione gli ordinari principi civilistici, in forza dei quali: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cc); l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso;
l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (Cass. civ. n. 14193/2021); il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. civ. n. 22072/2018); l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre solo quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. civ. n. 21567/2014). Sotto tale ultimo profilo rileva infine la Corte la manifesta inconsistenza in questa sede delle suggestive considerazione esposte dalla difesa dell'Ente in ordine alla condotta asseritamente poco trasparente del destinatario di quel doppio pagamento, qui opponente, non ravvisandosi comunque in quella gli estremi del dolo rilevante ex art. 2941 nr. 8 cit. (norma in effetti neanche invocata da quella difesa).
8.In accoglimento dell'appello, la sentenza qui gravata deve essere pertanto integralmente riformata.
8.1 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della domanda (importo oggetto di recupero-terzo scaglione tra minimi e medi tenuto conto della semplicità delle questione risolte) pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), relativamente al presente grado.
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 243/2025 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 30.4.2025, in accoglimento dell'iniziale opposizione proposta da nato a [...] il [...], residente a [...], c.f. Parte_1 CP_2
, annulla in ogni sua parte l'ingiunzione ex r.d. 639/1910 adottata dal C.F._1
prot. 0030472 del 29.3.2022; Controparte_2 condanna il (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., al Controparte_4 P.IVA_2 pagamento delle spese processuali in favore di nato a [...] il [...], Parte_1 residente a [...], c.f. , che per il primo grado CP_2 C.F._1
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liquida in euro 264,00 e 27,00 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge e per il presente grado liquida in euro 382.00 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge. Cosi' deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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