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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17288 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, TT MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 26725 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2025 e vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Signor Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci De' Parte_2
Calboli n. 5, presso lo studio dell'avv. Dario Buzzelli che la rappresenta e difende giusto mandato in atti
OPPONENTE
E in persona del Direttore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliato.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 5.5.2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. n. Parte_1
11256 del 2.3.2021 emessa a suo carico ad istanza del Direttore della DT IV – Lazio e
Abruzz dell notificata Parte_3 CP_1 Controparte_1 in pari data, con il quale gli è stato intimato il pagamento: a) della somma di euro
18.744,52, oltre interessi a titolo di “Rata minimi garantiti scaduta il 30.10.2010”; b) della somma di euro 29.433,37, oltre interessi, a titolo di “Rata minimi garantiti scaduta il
30.10.2011.
A sostegno dell'opposizione la società attrice ha dedotto: - l'indeterminatezza dell'ingiunzione fiscale e la sua inutilizzabilità per la riscossione delle entrate di diritto privato;
- la prescrizione del credito azionato e la sua insussistenza;
l'infondatezza della pretesa e l'eccezione di compensazione con un proprio credito.
L ha contestato integralmente la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Preliminarmente si osserva che l'atto impugnato è esaustivamente motivato poiché esso fa riferimento alla ragione della richiesta, ai prospetti allegati relativi alla determinazione del quantum della pretesa.
Non è necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio, ma è indispensabile che essa contenga elementi tali da porre l'ingiunto in grado di conoscere, oltre che l'ammontare della somma richiesta, anche la causa della richiesta di pagamento e gli elementi di fatto essenziali che l'hanno generata
E' possibile, inoltre, che siffatta motivazione venga effettuata "per relationem",
L'ingiunzione è altresì legittima in quanto il procedimento disciplinato dal RD n639/1910
è utilizzabile da parte dell'amministrazione non solo per il recupero di entrate di diritto pubblico ma anche per quelle di diritto privato.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto il diritto di credito dell'amministrazione non poteva essere esercitato prima della annullamento del lodo arbitrale intervenuto con sentenza della Corte d'appello n 6260/2013.
Con l'invito al pagamento nota prot 64690 del 26 settembre 2017 ricevuta il 4 ottobre
2017 il termine prescrizionale è stato in ogni caso interrotto prima che decorresse il quinquennio.
Nel merito il Di – emesso a definizione di un procedimento arbitrale a cui Per_1 Per_2 aveva preso parte anche la , originaria titolare della concessione n. 315 Controparte_2
e cedente il relativo ramo d'azienda alla Alpha 3 srl, la quale lo aveva a sua volta ceduto alla – aveva consentito la compensazione di crediti vantati Parte_1
Contr dalle agenzie ippiche con il credito per “minimi garantiti” dovuti all .
L convenuta ha agito per il recupero delle somme dovute a titolo di “minimi CP_1 garantiti” sul presupposto che l'annullamento del lodo arbitrale avesse posto nel nulla il diritto di avvalersi della compensazione, operata dalla Parte_1
A tal riguardo va precisato che la Corte di Appello aveva disposto l'annullamento del lodo arbitrale avendo ritenuto che la questione controversa appartenesse alla giurisdizione amministrativa e che pertanto non fosse compromettibile in arbitri.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.23418/20 ha, tuttavia, annullato la pronuncia della Corte d'Appello di Roma, dando continuità all'indirizzo giurisprudenziale per il quale le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto concessorio, successive quindi all'aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario con conseguente sussistenza della competenza arbitrale della questione controversa, rimettendo le parti dinanzi alla Corte d'Appello di Roma per la trattazione e definizione del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
Al tempo dell'emissione dell'ingiunzione opposta (il 2.3.2021) il lodo arbitrale, pur non avendo acquisito efficacia definitiva, non poteva ritenersi annullato, essendo pendente l'impugnazione a seguito del rinvio. Pertanto, se fino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma – che, per ragioni di rito, aveva Contr disposto l'annullamento del lodo – l non poteva esercitare il diritto ad ottenere il pagamento dei crediti che in base al lodo la Evento Giochi aveva portato in compensazione, a maggior ragione la condizione ostativa all'esigibilità del credito, e anche al compimento del requisito della sua certezza, permaneva (e tuttora permane)
a seguito della cassazione con rinvio di quella sentenza, la quale ha determinato la regressione alla fase processuale precedente alla pronuncia della sentenza n.
6260/2013 della Corte di Appello di Roma (Trib. Sez II n. 12124/2024).
L'opposizione deve pertanto essere accolta ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi non esaminati
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla l'ingiunzione di pagamento opposta;
2) condanna l l pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della società attrice che liquida in complessive € 7.000,00, oltre accessori.
Così deciso in Roma, 9 dicembre 2025
Il Giudice
TT MI