Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/03/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
112/2026 Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice Unico Alessandra Sanguigni ha pronunciato la seguente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 79670 dalla Sig.ra XX (c.f. omissis), nata a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis omissis, rappresentata e difesa dall’Avv.
AR UC antistatario ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Novella 1, presso lo studio legale;
Contro
-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;
-Roma Capitale in persona del l.r. p.t. Via del Campidoglio 1, non costituita;
- 1 -
per il riconoscimento dell’invalidità civile superiore, ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dall’art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000;
Visti gli atti ed i documenti di causa;
Vista l’ordinanza n.160/2023;
Uditi all’odierna udienza l’Avv. Laura Fratarcangeli, in sostituzione, per la ricorrente e l’Avv. Flavia Incletolli per l’INPS. Nessuno intervenuto per Roma In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Capitale.
Ritenuto in
FATTO
1. Con il ricorso odierno, la ricorrente chiede di dichiarare che le patologie di cui soffre comportino un’invalidità superiore al 74% e di dichiarare quindi il proprio diritto alla contribuzione figurativa di cui all’art. 80, co.3 della legge 388/2000, come da domanda amministrativa, eventualmente previo espletamento di parere medico legale a mezzo CTU. Ad avviso dell’interessata, il parere della Commissione medica interpellata in sede di aggravamento(8 marzo 2022), che ha acclarato una percentuale di invalidità del 67%, invece di un’invalidità superiore al 74%, è illegittimo e
- 2 -
infondato, per la gravità delle affezioni di cui è portatrice e di seguito indicate: “malattia bronchiectasica con infezioni ricorrenti, poliartrosi, sindrome depressiva maggiore grave, discoartrosi cervicale, ipoacusia bilaterale neurosensoriale per conflitto neurovascolare sx con verosimile lesione ischemica, esiti di meniscectomia sx, limitazione funzionale su tutti i piani a carico della spalla destra, parestesie arti superiori, segni In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 di sofferenza neurogena con denervazione in atto nei territori muscolari”. Evidenzia inoltre che la Commissione di verifica già si era espressa in data 25-9-2015 ritenendo sussistente un’invalidità del 70%
non rivedibile, superiore a quella di cui al verbale del 2022 contestato in questa sede. Allega copiosa documentazione medica. In atti è allegata l’istanza del 31—8-2022 nella quale si precisa che la domanda del 30-4-2021 di invalidità era già volta al correlato riconoscimento dei benefici di cui al citato art. 80.
2. Roma capitale, convenuta, non si è costituita.
3. L’INPS si è costituito, riferendo in primo luogo che la ricorrente è stata sottoposta a visita in data 8.3.2022 e che la Commissione sanitaria ha
- 3 -
accertato l’esistenza di una percentuale di invalidità non sufficiente al riconoscimento del diritto (percentuale di invalidità del 67%). Ha evidenziato inoltre che l’attuale domanda non è supportata da alcun elemento probatorio successivo alla visita collegiale e che la domanda volta ad acquisire il parere del Collegio medico collegiale, quindi, ha contenuto inammissibilmente esplorativo, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 documentazione medica successiva alla visita, né essendo state mosse dalla ricorrente specifiche contestazioni.
4. Va rilevato che sussiste in atti documentazione sanitaria, sia precedente che successiva alla data della visita della Commissione di verifica datata 8-3-2022.
5. Con ordinanza n.160/2023, è stata disposta CTU ai sensi dell’art 166 c.g.c., al fine di disporre di ulteriori argomenti di prova in merito alla fondatezza delle doglianze esposte nel ricorso introduttivo, attesa la natura eminentemente tecnica della questione, con la nomina del Collegio medico legale presso il Ministero della difesa -C.M.L.-
Sezione speciale presso la Corte dei conti, sul
- 4 -
seguente quesito: “accertare se il quadro clinico della ricorrente corrisponda o meno ad una situazione di invalidità civile superiore al 74 per cento, alla data (30-4-2021) della domanda, specificando la relativa percentuale, la decorrenza e le ragioni medico giuridiche a supporto”.
6. È pervenuto il parere del consulente d’ufficio, che ha concluso: “le infermità di cui è In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 affetta la ricorrente XX integrano un’invalidità civile superiore al 74 per cento, ossia 78% utile ai fini del riconoscimento dei benefici di legge, di cui all’art. 80 comma 3 della legge 388/2000, e decorrenza dalla domanda amministrativa o comunque dalla data di verifica medico legale eseguita presso il CML INPS di Roma (08/03/2022)”.
7. All’odierna udienza le parti presenti si sono riportate agli atti.
8. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.
DIRITTO
9. In primo luogo, va dichiarata la contumacia di Roma Capitale, non costituita, nonostante la regolarità della notifica.
- 5 -
10. La fattispecie in esame riguarda la richiesta di riconoscimento di una percentuale di invalidità al fine di ottenere benefici di legge previsti dall’articolo 80 co. 3 della legge 23/12/2000, n. 388.
11. Giova ricordare che la citata disposizione ha previsto che “a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , nonché agli invalidi In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento ..., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.”
12. Trattandosi di questione che involve elementi tecnici della scienza medica, è stata appunto disposta CTU ai sensi dell’art 166 c.g.c. che ha concluso in senso favorevole all’interessata.
13. Alla luce delle conclusioni dell’organo
- 6 -
consulenziale, il Giudice ritiene che la valutazione effettuata dal consulente d’ufficio e compendiata nella relazione peritale, sia correttamente motivata, sulla base della documentazione in atti, puntualmente analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa. Il Collegio peritale d’ufficio ha difatti preso in considerazione e valutato tutte le patologie riscontrate da In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 documentazione medica. Risulta rispettato il contraddittorio tecnico fra le parti.
14. Ciò considerato, il Decidente condivide le valutazioni espresse dal perito d’ufficio, che ha applicato la formula di Balthazard, e, non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal Collegio medico, dichiara sussistente il requisito dello stato di invalidità superiore al 74%, nello specifico il 78%
dal 30-04-2021, cioè dalla data della domanda in sede di aggravamento, ai fini dell’attribuzione del beneficio della contribuzione figurativa. La decorrenza è correlata alla data della domanda di aggravamento presso la Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità, non potendo ascrivere all’interessata i tempi tecnici per l’iter medico
- 7 -
legale.
15. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Le spese sono compensate, per la complessità della fattispecie e la natura scientifica delle valutazioni peritali. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità dello stesso.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,
accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Nulla per le spese di giudizio.
Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il giudice
- 8 -
Cons. Alessandra Sanguigni Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VI ND VI CORTE DEI CONTI 20.03.2026 12:13:14 GMT+01:00 In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
- 9 -