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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9188 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1647/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1647/2023 promossa da:
con l'avv. GUIDO PALMIERI Parte_1
ATTORE
CONTRO
in proprio CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni che qui si intendono integralmente ritrascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio affermando di essere stato calunniato Parte_1 CP_1 dall'odierno convenuto in una denuncia presentata e chiedendone la condanna al risarcimento del danno lamentato.
Il convenuto, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha contrastato la domanda dell'attore, anche sollevando eccezione di intervenuta estinzione per prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento del danno, ed ha chiesto la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc.
pagina 1 di 2 All'esito del contraddittorio il Giudice osserva, in senso assorbente rispetto ad ulteriori considerazioni, quanto segue:
- la domanda della parte attorea non può essere accolta, in quanto l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal convenuto deve ritenersi fondata;
- al riguardo si consideri che il termine di prescrizione del diritto vantato dall'odierno attore è, in base alla previsione dell'art. 2947 co. 3 c.c., pari a 6 anni, e che la denuncia -ritenuta calunniosa dall'attore- è stata depositata in data 29/12/2011;
- ne consegue che la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si è perfezionata posteriormente al compimento del termine di prescrizione del diritto azionato dall'attore, termine che era iniziato a decorrere dalla data di deposito della predetta denuncia
(29/12/2011), data quest'ultima allegata dall'attore e dallo stesso documentata;
- ciò posto, la generica allegazione dell'attore di cui alla relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, secondo cui il decorso del termine di prescrizione del diritto azionato sarebbe stato interrotto da una “notifica” nei confronti di soggetti ritenuti dall'attore corresponsabili in solido con l'odierno convenuto, è rimasta un assunto indimostrato, non avendo la parte attorea documentato entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6, n. 2 cpc l'affermata sussistenza di tale imprecisata “notifica”;
- in assenza della prova della sussistenza dell'atto interruttivo della prescrizione, genericamente allegato dall'attore, si rileva che l'introduzione della presente causa è avvenuta successivamente alla già intervenuta estinzione per prescrizione del diritto azionato.
In considerazione delle ragioni indicate, la domanda dell'attore deve essere rigettata. Neppure può essere accolta la richiesta di condanna avanzata dal convenuto ai sensi dell'art. 96 cpc nei confronti dell'attore, non sussistendo i presupposti per l'accoglimento di tale richiesta che deve perciò essere rigettata. Sussistono pertanto ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. rigetta la richiesta avanzata dal convenuto di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Milano, 29/11/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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