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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/06/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.834/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.834/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...]
1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rita Iolanda DI FALCO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla piazza G. Matteotti n.3, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in data 17 settembre 2022 in Miglianico, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 16 giugno 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 13 maggio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Miglianico a margine dell'Atto n.43 – Parte II – Serie C – Anno 2022).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 28 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.834/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...]
1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rita Iolanda DI FALCO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla piazza G. Matteotti n.3, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in data 17 settembre 2022 in Miglianico, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 16 giugno 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 13 maggio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Miglianico a margine dell'Atto n.43 – Parte II – Serie C – Anno 2022).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 28 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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