Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23926 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23926/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06753/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6753 del 2025, proposto da NI HA, rappresentato e difeso dall’avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministro dell’Interno, prot. n. -OMISSIS-del 28 febbraio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 15 luglio 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. CO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministro dell’Interno, prot. n. -OMISSIS-del 28 febbraio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 15 luglio 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emerso sul suo conto il seguente elemento pregiudizievole di carattere penale: in data 2 gennaio 2020, decreto penale del G.I.P. Tribunale di Avellino recante condanna ad € 9.120,00 di multa per falsità od omissione nella dichiarazione sostituiva di certificazione di cui all’art 79, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 115/2002, resa in occasione di domanda di ammissione al gratuito patrocinio in relazione al procedimento 1652/17 R.G.N.R., nella quale l’istante dichiarava falsamente di trovarsi nelle condizioni di reddito previste per l’ammissione al beneficio sopraindicato.
La suddetta condanna ha quindi indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la domanda di cittadinanza, dandone notizia all’interessato con ministeriale in data 23 luglio 2024, in riscontro della quale il ricorrente faceva pervenire osservazioni con le quali veniva evidenziato che per irregolarità inerenti alle modalità di notifica, il decreto di condanna dovesse essere ritenuto irrituale e, di conseguenza, privo di efficacia.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di doglianza:
I. Insussistenza della causa ostativa derivante dal decreto penale di condanna: intervenuta restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, c.p.p., proposizione dell’opposizione e conseguente cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale .
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 della Legge n. 91/1992 e 95 del D.P.R. 115/2002. Errata valutazione della personalità e integrazione del richiedente la cittadinanza .
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 27 giugno 2025 è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato per insussistenza del periculum in mora .
Con memoria in data 25 giugno 2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso in ragione del fatto che la proposta opposizione avverso il decreto del G.I.P. Tribunale di Avellino del 2 gennaio 2020 - recante la contestata condanna per falsità o omissione nella dichiarazione sostituiva di certificazione nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’art. 79, comma 1, lettere b), c) e d) dell’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 - avrebbe determinato, ai sensi della normativa vigente, la cancellazione dell’iscrizione della condanna dal certificato del casellario giudiziale, non essendo più configurabile una condanna definitiva né, tantomeno, l’accertamento della responsabilità penale, declinata a fondamento del diniego impugnato.
All’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025, la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento e va, pertanto, respinto, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non illogica né sproporzionata la situazione dell’odierno ricorrente, per come presentatasi al momento dell’emanazione, in data 28 febbraio 2025, del provvedimento impugnato, che in quanto antecedente di ben due mesi rispetto all’opposizione del 2 maggio 2025, proposta avverso il decreto penale di condanna del 2 gennaio 2020 posto a fondamento del contestato diniego di cittadinanza, ha impedito di considerare tale sopravvenuta circostanza processuale in favore dell’aspirante cittadino.
La condotta contestata non poteva dunque non assumere rilevanza ai fini della valutazione compiuta dall’Amministrazione sulla posizione del richiedente la cittadinanza, a fronte peraltro di un decreto penale di condanna divenuto esecutivo in data 23 gennaio 2020 e di un’istanza di reintegrazione nel termine per proporre opposizione, che seppur accolta con decreto del G.I.P. del Tribunale di Avellino in data 28 aprile 2025, risulta anch’essa presentata in data 21 marzo 2025, ovvero successivamente al contestato diniego di cittadinanza.
Non può pertanto condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato si fonderebbe su un presupposto giuridico oggettivamente insussistente, stante la presenza di un precedente penale chiaramente ostativo alla concessione dell’agognato status civitatis , per come definitivamente accertato al momento dell’emanazione del contestato diniego.
Valga infatti osservare che le dichiarazioni falsamente rese in sede di autocertificazione in ordine al proprio stato - non soltanto economico - assumono notevole rilevanza nell’ambito del giudizio prognostico sull’inserimento del richiedente nella collettività nazionale, in quanto indicative di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 2947/2022 e 3026/2022, con specifico riferimento alle false autocertificazioni in sede di domanda di concessione della cittadinanza italiana, ma con considerazioni che valgono più in generale).
Ciò che rileva, infatti, non è tanto l’astratta riconducibilità del rilevato mendacio dichiarativo alla conseguente fattispecie penale quanto, ancora una volta, la condotta considerata nella sua effettiva consistenza storico-fattuale, ai fini della complessiva valutazione demandata all’amministrazione procedente.
Né appare valutabile in favore del ricorrente quanto dal medesimo rappresentato, in risposta al preavviso di diniego del 23 luglio 2024, in termini di inefficacia del decreto penale di condanna per irregolarità inerenti alle modalità di notifica dello stesso, trattandosi, come già detto, di circostanza acclarata a distanza di ben due mesi dal diniego di cittadinanza del 28 febbraio 2025, allorquando è stata accolta, in data 28 aprile 2025, la domanda di remissione in termini per proporre opposizione avverso il citato decreto di condanna.
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine al fatto valutato come ostativo alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente - al di là del dato meramente formale e procedurale della mancata notifica del decreto penale di condanna - neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RI ZZ, Presidente
CO AT, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AT | RI ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.