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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/11/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1562/2020 pendente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Rasis, per procura Parte_1 congiunta al ricorso, e dall'Avv. Michele Ferosi, per procura congiunta alla comparsa di costituzione di ulteriore Difensore del 13.03.2023;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Mastroianni, per procura congiunta alla CP_1 memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – assegnazione casa coniugale.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato in data 26.06.2020 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la coniuge, ; di assegnare la casa coniugale al marito, mentre la CP_1 moglie continuerà a vivere nell'appartamento attiguo, ristrutturato dal marito, unitamente alla IG
; di disporre che le figlie, maggiorenni e autosufficienti, possano scegliere autonomamente Per_1 modi e tempi da trascorrere con i genitori;
di porre a carico del marito l'assegno divorzile pari ad euro
300,00 mensili.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio in CA (CE), il
20.08.1988; dalla relazione coniugale nascevano due figlie, e , rispettivamente, Per_2 Per_1 nelle date del 15.05.1989 e del 15.08.1991, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
la casa coniugale era siutata in Frosinone, via Termini D'Alatri, n. 21; venuta meno l'affectio coniugalis, in data 17.02.2016, i coniugi si separavano consensualmente avvalendosi della procedura di negoziazione assistita ed il relativo accordo veniva annotato nei registri del Comune di CA;
in sede di separazione era previsto l'assegno di mantenimento per la moglie nella misura di euro
1.000,00 mensili;
tuttavia, dal 20.12.2016, il cessava la propria impresa individuale, mentre Parte_1 la moglie lavorava “in nero” come badante;
stante il peggioramente della situazione economico- patrimoniale del e il miglioramento di quella della moglie, sussistevano i presupposti per Parte_1 la riduzione del mantenimento in favore della moglie per come stabilito in sede di separazione, fissandolo da euro 1.000,00 ad euro 300,00 mensili;
i coniugi non si erano più riconciliati e non intendevano riconciliarsi.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale , aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa e chiedendo, in via provvisoria, di confermare l'assegnazione alla resistente dell'immobile in cui viveva con la IG e di Per_1 disporre a beneficio della stessa un assegno divorzile di importo non inferiore ad euro 1.500,00, ovvero del diverso importo ritenuto equo e di giustizia, in ogni caso, non inferiore ad euro 1.000,00; nel merito, in via riconvenzionale, di porre a carico del marito l'assegno divorzile di euro 1.500,00 mensili, ovvero del diverso importo ritenuto equo e di giustizia, in ogni caso, non inferiore ad euro
1.000,00.
La resistente ha contrastato la ricostruzione fattuale e gli assunti in diritto avversari, evidenziando che la spettanza del diritto all'assegno per come dalla stessa quantificato è fondata sia sulla funzione assistenziale della misura, considerata la carenza di redditi sufficienti a disposizione della moglie e l'incapacità della stessa di procurarseli, sia sulla funzione compensativo-equitativa, considerato il contributo offerto dalla moglie alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio familiare e personale del marito e le ragioni della fine del matrimonio, a tal fine deducendo che il
2 matrimonio tra le parti durava circa ventotto anni, durante i quali la stessa si dedicava in via esclusiva alla conduzione della casa, alla cura del marito e alla crescita delle due figlie;
che la vita matrimoniale era, tuttavia, caratterizzata dalla crescente anaffettività manifestata dal marito nei confronti della moglie, nonché dalle violenze fisiche e psicologiche perpetrate dallo stesso in danno della moglie, anche alla presenza delle figlie, e reiterate dopo la separazione dei coniugi;
che il marito, inoltre, da circa vent'anni, frequentava sale bingo e intratteneva relazioni extraconiugali;
che egli, dal 2016, intraprendeva una convivenza more uxorio con un'altra donna, tale con la quale Persona_3 coabitava presso la casa coniugale e che disponeva di redditi propri;
che le parti si separavano consensualmente nel 2016, tuttavia l'accordo di separazione rimaneva in parte inadempiuto, non avendo il marito provveduto alla ristrutturazione dell'immobile lasciato in godimento alla moglie e alla IG secondogenita, immobile abusivo, privo di impianti, con infiltrazioni di umidità e in pessimo stato manutentivo, costringendo la moglie a provvedere personalmente “pian piano e con enormi sacrifici” a renderlo abitabile;
che, inoltre, nel medesimo accordo, veniva riportata l'autosufficienza economica di entrambe le figlie, sebbene la IG secondogenita delle parti,
, non avesse ancora raggiunto l'indipendenza economica;
che quest'ultima, infatti, lavorava Per_1 occasionalmente al banco di fiori della zia materna nei mercati rionali, attività che non le consentiva una completa emancipazione economica;
che viveva ancora con la madre ed era affetta da Per_1
“severi disturbi psichici”, per i quali era in cura presso le competenti strutture Asl e presso psichiatri e psicologi privati;
che tali patologie non le consentivano di svolgere con continuità alcuna attività lavorativa;
che il si disinteressava delle problematiche di salute da cui era affetta la detta Parte_1 IG, la quale rimaneva ad esclusivo carico della madre che vi provvedeva impiegando il mantenimento corrispostole dal marito;
che essa, infatti, non riusciva a reperire alcuna stabile occupazione lavorativa, avendo svolto, dopo la separazione dal marito, unicamente prestazioni occasionali come addetta alle pulizie per imprese appaltatrici di servizi nelle scuole, traendone redditi esigui, e tentava, poi, tra gennaio e luglio 2020, di essere assunta come badante, ma il rapporto cessava già dopo il periodo di prova durato circa due settimane;
che le difficoltà incontrate nell'inserirsi lavorativamente erano conseguenza dell'età della , che aveva raggiunto anni 52, delle CP_1 patologie da cui era affetta, la bronchite asmatica e l'ipertiroidismo, della mancanza di titoli di studio abilitanti, avendo essa conseguito la sola licenza media;
che il marito, già titolare di un'impresa individuale operante nei settori di edilizia, restauri, movimenti di terra, lavori stradali, cancellata nella data del 29.12.2016, continuava a svolgere la stessa attività “in nero” e “a chiamata” per committenti privati e manteneva, a tal fine, la proprietà di vari mezzi (un autocarro con cassone a sponde, due escavatori, di un bobcat, di una betoniera) e di attrezzature necessari a tal fine;
che lo stesso marito era, inoltre, titolare di fabbricati e terreni, alcuni dei quali locati a terzi, siti nei Comuni di Frosinone,
3 Alatri e PI;
in particolare, egli era proprietario di un capannone industriale locato per metà ad una falegnameria e per metà ad un fabbro, di un altro capannone locato alla società “Iaboni Brand”, operante nel settore delle insegne luminose, nonché di un terreno ove da anni era sita una stazione radio base, locata a varie società emittenti e ceduto, il 30.07.2020, alla società Parte_2 per un corrispettivo dichiarato di euro 109.000,00; che, pertanto, il nell'anno 2019, Parte_1 percepiva un reddito annuo complessivo pari ad euro 46.579,00, di cui euro 22.800,00 per canoni di locazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 29.10.2020 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha insistito nelle domande già promosse e ha chiesto di rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, evidenziandone l'infondatezza. A tal fine ha dedotto la disponibilità di sostanze da parte della moglie, rilevando che ha ammesso nei propri scritti di svolgere lavoretti occasionali;
la sopportazione da parte del marito di spese per la moglie e per la IG d'importo anche maggiore a quanto richiesto per mantenimento, provvedendo al Per_1 pagamento delle utenze e della TARI relative all'immobile concesso in godimento alle stesse e avendo proceduto alla ristrutturazione dello stesso immobile a propria cura e spese, avendo anche acquistato, nel 2012, un'autovettura Fiat Panda lasciata in uso alla moglie anche dopo la separazione;
la disponibilità di entrate economiche della IG secondogenita, , occupata lavorativamente Per_1 presso l'attività di rivendita fiori della zia materna, e la partecipazione del padre alle esigenze personali e sanitarie della stessa IG;
la percezione con ritardo e dilazionati dei canoni di locazione relativi agli immobili di proprietà del concessi in godimento a terzi, a causa della crisi Parte_1 economica conseguita alla pandemia da Covid-19; la completa cessazione dell'attività edile e di movimento terra da parte del pur avendo mantenuto alcuni beni strumentali;
la mancata Parte_1 istaurazione di una convivenza con la nella casa coniugale da parte del Per_3 Parte_1
Nella comparsa di costituzione innanzi al GI, la resistente, riproponendo le deduzioni di cui alla memoria depositata in fase presidenziale, ha reiterato le domande già elevate, segnatamente, insistendo nella richiesta di rigetto delle domande avversarie e nell'accoglimento della domanda di assegnazione in proprio favore dell'immobile abitato con la IG, disponendo, vi è più, che il marito provveda a proprie spese alla ristrutturazione integrale dell'immobile come concordato in sede di separazione, nonché nell'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di euro 1.500,00 o almeno di euro 1.000,00 mensili.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il ricorrente ha negato di aver mai tenuto un contegno violento nei confronti della moglie e di aver frequentato sale bingo, presso le quali, invece, ha rilevato
4 che accompagnava proprio la moglie, alla quale dava anche il denaro necessario;
ha affermato di non aver mai fatto mancare niente alla moglie e alle figlie (provvedendo anche all'acquisto del mobilio per l'arredo della casa della IG primogenita che contraeva matrimonio nel 2020). Per_2
Nel medesimo scritto, la resistente ha rappresentato ,in aggiunta a quanto già in atti, che essa era priva di un'attività lavorativa e non era in grado di procurarsela essendo affetta anche da artrosi del tratto lombo-sacrale L1-L5; che l'immobile nel quale abitava con la IG, in quanto abusivo, non poteva essere fornito da utenze autonome;
che, difatti, la era costretta ad utilizzare bombole di gas CP_1 per cucinare e riscaldare gli ambienti, sicché il si faceva carico della sola utenza elettrica, Parte_1 mentre la TARI, al cui pagamento ha dedotto il di provvedere riguardava un diverso Parte_1 immobile sito in via Termini di Alatri n. 37, ove vivevano i fartelli e i genitori del marito, nonché degli inquilini;
che era la a provvedere alle spese mediche per la IG;
che il marito, CP_1 Per_1 sin dal 2004, corrispondeva alla moglie somme mensili non inferiori ad euro 1.000,00, per consentirle di provvedere ai propri bisogni;
che lo stesso era proprietario o comproprietario, in dettaglio, di 5 fabbricati e 8 terreni a Frosinone, di 7 terreni a PI e 1 terreno con sovrastante fabbricato a PI, località Arcinazzo, dove trascorreva i periodi estivi, di 3 fabbricati e 3 terreni ad Alatri;
che il deposito del adiacente la casa coniugale, dove erano custodite le attrezzature dell'impresa dallo Parte_1 stesso esercitata, era servito da corrente elettrica a 400V come utenza industriale.
Nella terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il ricorrente ha dato conto di essere affetto da protusioni discali che non gli consentivano di svolgere le attività lavorative che la moglie ha riferito svolgesse.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Difensore del ricorrente ha insistito nelle richieste formulate in atti e il Procuratore della resistente ha reiterato le domande avanzate nella memoria di costituzione innanzi al GI. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale, il ricorrente ha aggiunto che la IG dal giugno 2022 aveva Per_1 aperto un proprio negozio di fiori e che egli era affetto da anni da ernie bilaterali e sindrome di Cauda
(come emerso in sede di interrogatorio formale), avendo perciò cessato di svolgere attività lavorativa.
Il ricorrente ha concluso ribadendo le richieste di cui al ricorso.
Nelle note di replica, la resistente ha, vi è più, dedotto di non svolgere attività lavorativa neppure saltuaria e di dichiarare redditi coincideti con la somma delle mensilità di mantenimento;
di vivere nell'immobile vicino alla casa coniugale, che presentava condizioni inadeguate e di cui sopportava i costi dell'utenza elettrica;
di provvedere al mantenimento della IG , il cui negozio di fiori Per_1 era chiuso nel novembre 2022, con cancellazione dal registro delle imprese;
di poter il marito contare su cospicui redditi da locazione. La resistente ha concluso insistendo nelle richieste formulate in atti.
5 2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando l'accordo di separazione raggiunto dalle parti in sede di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Frosinone il 17.02.2016 (all. al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito;
tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
3. Nessun mantenimento è stato richiesto per le figlie maggiorenni delle parti, neppure per la secondogenita di cui la madre, con essa convivente, ha sostenuto la carenza di adeguati Per_1 redditi autonomi per l'intero corso del processo.
4. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta la domanda della di assegno divorzile a carico del marito. CP_1
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Al riguardo la Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che
l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
6 L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale
(…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
In continuità che i principi richiamati presenta rilievo menzionare anche il recente arresto della
Cassazione n. 21797/2024 per cui “L'assegno di divorzio ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, finalizzata a colmare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal contributo dato da uno di essi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare dell'altro. Tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico-patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio. La solidarietà post-coniugale è alla base del riconoscimento dell'assegno di divorzio.”.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei dicta di cui sopra deve pervenirsi ad una valutazione favorevole circa l'an del diritto all'assegno.
7 Difatti, quanto alla situazione economica della parte richiedente, deve osservarsi che incontestatamente durante la vita coniugale la si dedicava alla cura della casa e alla crescita CP_1 della prole, non svolgendo attività lavorativa, mentre successivamente alla separazione dal marito, - come da essa rappresentato in atti - svolgeva saltuariamente lavori come addetta delle pulizie per una società di servizi e badante, con redditi (dichiarati o presumibili da quanto in atti) comunque esigui e del tutto insufficienti ad assicurarle un sostentamento.
Risulta, infatti, che percepiva nell'anno 2017 redditi annui lordi pari ad euro 50,00, nell'anno 2018 pari ad euro 1.981,25, nell'anno 2019 pari ad euro 562,50 (si vedano cud all. in atti, non può darsi rilievo alla produzione della documentale fiscale in allegato alla memoria di replica della resistente in quanto del tutto tardiva).
La stessa restava poi disoccupata.
Il ricorrente, nel corso dell'interpello, ha confermato che era la moglie, durante la vita matrimoniale, ad occuparsi integralmente delle esigenze domestiche e della cura delle figlie, precisando al riguardo
“anch'io collaboravo in casa facendo la spesa, prendendo l'acqua. Quando tornavo da lavoro collaboravo”, e ad ammettere che, dopo aver svolto attività di pulizie presso una scuola materna e di badante presso un'anziana, la moglie non si era più occupata, dichiarando “non fa più questo lavoro di badante, né le pulizie alla scuola materna. Mi risulta che adesso non lavora” (cfr. verbale dell'udienza del 13.06.2022).
Sicché la non può contare su redditi sufficienti a mantenersi autonomamente. CP_1
E, d'altronde, l'età della donna (nata nel 1968), la lunga lontananza da contesti lavorativi nel corso della vita familiare (la convivenza della coppia si protraeva per 28 anni essendo stato contratto il matrimonio nel 1988 ed essendosi separati nel 2016), nonché lo svolgimento, dopo la separazione, di attività occasionali di tipo materiale (non risultando fornita di titoli di studio o di formazione e di competenze lavorative specialistiche;
mentre risulta insufficiente la documentazione medica prodotta a provare un impedimento a prestare lavoro), non possono che condurre a ravvisare, oggi, una limitata capacità lavorativa della stessa, non potendosi, pertanto, procurare redditi idonei a garantirle una dignitosa esistenza.
Essa risulta, altresì, titolare di autoveicolo Fiat Panda, acquistato dal marito prima della separazione
(si veda visura PRA versata in atti dalla resistente il 30.05.2022 e prospettazioni del ricorrente rimaste incontestate) e pro-quota di un fabbricato, con vocazione civile abitazione, ed un garage in Caserta per effetto di successione (come da visure catastali all. della resistente del 30.05.2022).
Vive in un immobile vicino alla casa coniugale di proprietà del marito, concesso in suo ad essa e alla IG secondogenita, di cui risulta che il marito provvedesse al pagamento delle tasse (pur avendo smentito, la , che i documenti prodotti dal marito riguardassero la Tari relativa all'immobile CP_1
8 ad essa concesso in godimento, non ha dato prova, di contra, di aver provveduto essa al pagamento di tale tassa) e anche dell'utenza elettrica (avendo la stessa dato conto che presso l'immobile, in quanto abusivo, non era possibile attivare autonome utenze, da ciò potendosi inferire che i consumi fossero a carico dell'utenza istallata presso la casa familiare, goduta dal marito che ne sopporta le spese, mentre la resistente ha rappresentato senza essere smentita di usare bombole al gas per il riscaldamento e per il funzionamento della cucina e il ricorrente ha rappresentato senza essere smentito che l'abitazione è servita da un pozzo).
La circostanza dedotta di aver provveduto alle esigenze della IG secondogenita con essa Per_1 convivente e affetta da disturbi psichici nel disinteresse del padre, non appare particolarmente significativa ai fini che occupano, tenuto conto che la stessa ha rappresentato che la IG CP_1 ricavava all'incirca euro 200,00-250,00 mensili lavorando con la zia materna nella vendita di fiori presso i mercati rionali, (vedi risposte della resistente all'interrogatorio formale assunto nell'udienza del 13.06.2022) e che non ha formulato domanda di mantenimento della detta IG nei confronti del padre. E' poi emerso, in sede di interpello, che la medesima IG apriva un negozio di fiori a partire dal giugno 2022 (irrilevante la circostanza che possa essere stato successivamente chiuso, avendone dato atto tardivamente, soltanto negli scritti conclusionali), in ciò dovendosi ravvisare certamente il raggiungimento dell'indipendenza economica piena da parte della secondogenita delle parti (anche a dubitare che avesse già redditi sufficienti e confacenti alle proprie aspettative professionali con il lavoro presso il banco di fiori della zia materna).
Il nel corso della vita matrimoniale, era titolare di un'impresa individuale operante nei Parte_1 settori dell'edilizia, restauro, movimento terra, lavori stradali, cessata il 20.12.2016 (vedi visura della camera di commercio, all. alla memoria di costituzione della resistente in fase presidenziale, e dichiarazione di cessazione dell'attività, all. al ricorso). E' verosimile che, subito dopo, continuasse a svolgere lavori del genere di quelli descritti, avendo mantenuto mezzi e attrezzature di lavoro
(circostanze incontestate e confermate dalla visura del PRA, all. alla memoria di costituzione della resistente in fase presidenziale, da cui si evince la titolarità di un autocarro cassone con sponde e di altri mezzi da lavoro dei quali, però, si è denunciata la cessazione della circolazione).
Tuttavia egli ha dedotto di aver poi dovuto interrompere l'attività per affezioni alla schiena e ciò ha trovato riscontro istruttorio.
Difatti, è stata la stessa moglie, nell'interrogatorio formale, ad ammettere che “Da novembre scorso
(n.d.r. novembre 2021) non c'è più andato perché è stato male alla schiena”.
Il marito è titolare o contitolare pro-quota di diversi immobili, terreni e fabbricati, in Alatri, Frosinone
e PI (si veda visura dell'Agenzia delle Entrate e dichiarazioni dei redditi del ricorrente prodotte in giudizio in allegato al ricorso e con produzione telematica del 25.05.2022). Egli concedeva in
9 locazione un capannone, situato in Frosinone, via Termini D'Alatri n. 21, di mq. 500, oltre piazzale antistante, in favore della per 6 anni a decorrere dal 1°.11.2014, rinnovabili di Controparte_2 ulteriori 6 in caso di mancata disdetta, al canone mensile di euro 2.000,00 (vedi contratto di locazione commerciale con la società Iaboni Brand del 16.10.2014, all. del ricorrente del 25.05.2022).
Concedeva in locazione un'altra unità immobiliare situata in via Termine d'Alatri, di mq. 170, in favore di per destinarla a falegnameria, per la durata di due anni con decorrenza Parte_3 dall'11.01.2016, rinnovabili per equivalenti periodi, al canone mensile di euro 400,00 (vedi contratto di locazione commerciale con il del 4.02.2016, all. del ricorrente del 25.05.2022). Locava anche Pt_3 una ulteriore unità immobiliare situata sempre in via Termini d'Alatri, al n. 116, in favore della
[...]
per la durata di due anni, rinnovabili per periodi equivalenti, con Parte_4 decorrenza dall'1.01.2022, al canone mensile di euro 600,00 (vedi contratto di locazione commerciale dell'1.01.2022, all. del ricorrente del 25.05.2022). Lo stesso, in data 30.07.2020, vendeva un terreno sito in Frosinone, con accesso da via Maria per Casamari, su cui era istallata una stazione radio base di telecomunicazione, già concesso in locazione a terzi, in favore della Cellnex Italia s.p.a. al prezzo di euro 109.000,00 (vedi relativo contratto, all. del ricorrente del 25.05.2022).
Risulta che il nell'anno 2017 percepiva redditi complessivi annui lordi pari ad euro Parte_1
27.579,00, nell'anno 2018 redditi annui lordi pari ad euro 46.579,00, nell'anno 2019 redditi annui lordi pari ad euro 46.964,00, nell'anno 2020 redditi annui lordi pari ad euro 41.512,00, nell'anno
2021 redditi annui lordi pari ad euro 34.419,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, allegate al ricorso e versate nel fascicolo telematico dal ricorrente il 25.05.2022).
Egli è titolare di autoveicolo Alfa Romeo 940 (si veda visura PRA versata in atti).
Ciò posto, va detto che si presenta rilevante la storia familiare della coppia per condurre ad un giudizio di meritevolezza dell'assegno da parte della moglie e, al riguardo, deve osservarsi che è emerso che la convivenza matrimoniale durava circa ventotto anni e il ménage familiare si basava esclusivamente sui proventi dell'attività lavorativa svolta dal mentre la moglie non lavorava e si dedicava Parte_1 alle esigenze domestiche e alla cura dei figli, dovendosi presumere, pertanto, un accordo (anche tacito) tra i coniugi nel senso di una tradizionale impostazione dei ruoli all'interno del nucleo, appunto con il marito impiegato lavorativamente e la moglie occupata negli incombenti domestici e nella cura dei figli. Sicché non è possibile negare un significativo contributo offerto dalla moglie alla crescita professionale del marito, grazie ad essa sollevato degli incombenti familiari, e dunque alla formazione del patrimonio dello stesso.
Va anche detto che il quadro emerso è tale da poter affermare che la moglie beneficiava e continua a beneficiare di vantaggi economici a carico del marito, che tuttavia non possono ritenersi ancora idonei a compensare il contributo da essa apportato alla vita familiare e alla crescita professionale e
10 reddituale del marito. In particolare, si è appreso che, nel corso del matrimonio, essa potesse contare su somme mensili messe a propria disposizione dal marito per le spese familiari e per le proprie esigenze;
che essa, dopo la separazione, si trasferiva ad abitare, con la IG, presso un immobile messole a disposizione dal marito, il quale ne sopportava i costi di tasse e utenze, e poteva contare sull'assegno di mantenimento corrispostole dal marito di euro 1.000,00 mensili;
che il marito acquistava l'autovettura che essa ha in uso.
Ciò posto, non può che ritenersi che la moglie, per la propria condizione economica insufficiente a garantirle sostentamento, abbia diritto all'assegno nella componente assistenziale e, per il contributo dato al ménage familiare e alla crescita economica del marito (non integralmente compensato dai vantaggi economici avuti dal marito), vanti il diritto all'assegno anche quanto alla componente equitativo-compensativo, con l'effetto di doverle riconoscere una somma mensile di euro 700,00.
5. La domanda di assegnazione della casa coniugale e la domanda di assegnazione dell'immobile limitrofo alla casa coniugale già abitato dalla moglie devono essere rigettate.
Il presupposto della statuizione inerente la casa familiare, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c.,
è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento. Sicché solo l'interesse della prole a conservare l'habitat familiare giustifica il provvedimento di attribuzione dell'immobile già adibito a casa familiare in godimento ad uno dei genitori.
Nel caso di specie, la domanda del padre di vedersi riconoscere anche il diritto personale di godimento della casa familiare non è supportato dalla coabitazione con esso delle figlie, peraltro, deve ritenersi entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti. Mentre la domanda della madre non ha ad oggetto l'assegnazione della casa familiare, unico immobile su cui il giudice della famiglia può provvedere, ma di un altro immobile limitrofo, offertogli in godimento dal marito dopo la separazione per abitarlo unitamente alla IG.
Gli immobili, pertanto, seguiranno il regime della proprietà. Restano, in ogni caso, fermi eventuali accordi assunti dalle parti, in forza del disposto dell'art. 1372 c.c..
6. E' inammissibile la domanda della resistente di ordinare al marito l'esecuzione di lavori sull'immobile concessole in uso dal marito con l'accordo di separazione consensuale, impegnandosi, in quella sede, di ristrutturarlo.
Si condivide l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e merito che nega l'ammissibilità delle domande connesse nei giudizi di separazione e divorzio in mancanza di un vincolo di connessione forte (sussistente nelle ipotesi di cui agli artt. 31 - 36 c.p.c.), idoneo a giustificare, ai sensi dell'art. 40, c. 3, c.p.c., la trattazione in un simultaneus processus di domande soggette a riti diversi (cfr. ex
11 multis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I
29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
La domanda spiccata nella vicenda che occupa può eventualmente essere sollevata in separato giudizio di cognizione ordinaria (salvo poi valutazioni sulla fondatezza).
7. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, comma 2,
c.p.c., stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CA (CE), il
20.08.1988, da nato a [...], il [...], e , nata Parte_1 CP_1
a CA (CE), il 28.10.1968 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1988, Parte II, Serie A, N. 15);
- dispone che versi in favore di a titolo di assegno divorzile, Parte_1 CP_1 la somma di euro 700,00 mensili;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal marito;
- rigetta la domanda di assegnazione di immobile limitrofo alla casa coniugale formulata dalla moglie;
- dichiara inammissibile la domanda di ristrutturazione dell'immobile messo a disposizione della moglie a cura e spese del marito;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 21.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1562/2020 pendente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Rasis, per procura Parte_1 congiunta al ricorso, e dall'Avv. Michele Ferosi, per procura congiunta alla comparsa di costituzione di ulteriore Difensore del 13.03.2023;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Mastroianni, per procura congiunta alla CP_1 memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – assegnazione casa coniugale.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato in data 26.06.2020 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la coniuge, ; di assegnare la casa coniugale al marito, mentre la CP_1 moglie continuerà a vivere nell'appartamento attiguo, ristrutturato dal marito, unitamente alla IG
; di disporre che le figlie, maggiorenni e autosufficienti, possano scegliere autonomamente Per_1 modi e tempi da trascorrere con i genitori;
di porre a carico del marito l'assegno divorzile pari ad euro
300,00 mensili.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio in CA (CE), il
20.08.1988; dalla relazione coniugale nascevano due figlie, e , rispettivamente, Per_2 Per_1 nelle date del 15.05.1989 e del 15.08.1991, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
la casa coniugale era siutata in Frosinone, via Termini D'Alatri, n. 21; venuta meno l'affectio coniugalis, in data 17.02.2016, i coniugi si separavano consensualmente avvalendosi della procedura di negoziazione assistita ed il relativo accordo veniva annotato nei registri del Comune di CA;
in sede di separazione era previsto l'assegno di mantenimento per la moglie nella misura di euro
1.000,00 mensili;
tuttavia, dal 20.12.2016, il cessava la propria impresa individuale, mentre Parte_1 la moglie lavorava “in nero” come badante;
stante il peggioramente della situazione economico- patrimoniale del e il miglioramento di quella della moglie, sussistevano i presupposti per Parte_1 la riduzione del mantenimento in favore della moglie per come stabilito in sede di separazione, fissandolo da euro 1.000,00 ad euro 300,00 mensili;
i coniugi non si erano più riconciliati e non intendevano riconciliarsi.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale , aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa e chiedendo, in via provvisoria, di confermare l'assegnazione alla resistente dell'immobile in cui viveva con la IG e di Per_1 disporre a beneficio della stessa un assegno divorzile di importo non inferiore ad euro 1.500,00, ovvero del diverso importo ritenuto equo e di giustizia, in ogni caso, non inferiore ad euro 1.000,00; nel merito, in via riconvenzionale, di porre a carico del marito l'assegno divorzile di euro 1.500,00 mensili, ovvero del diverso importo ritenuto equo e di giustizia, in ogni caso, non inferiore ad euro
1.000,00.
La resistente ha contrastato la ricostruzione fattuale e gli assunti in diritto avversari, evidenziando che la spettanza del diritto all'assegno per come dalla stessa quantificato è fondata sia sulla funzione assistenziale della misura, considerata la carenza di redditi sufficienti a disposizione della moglie e l'incapacità della stessa di procurarseli, sia sulla funzione compensativo-equitativa, considerato il contributo offerto dalla moglie alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio familiare e personale del marito e le ragioni della fine del matrimonio, a tal fine deducendo che il
2 matrimonio tra le parti durava circa ventotto anni, durante i quali la stessa si dedicava in via esclusiva alla conduzione della casa, alla cura del marito e alla crescita delle due figlie;
che la vita matrimoniale era, tuttavia, caratterizzata dalla crescente anaffettività manifestata dal marito nei confronti della moglie, nonché dalle violenze fisiche e psicologiche perpetrate dallo stesso in danno della moglie, anche alla presenza delle figlie, e reiterate dopo la separazione dei coniugi;
che il marito, inoltre, da circa vent'anni, frequentava sale bingo e intratteneva relazioni extraconiugali;
che egli, dal 2016, intraprendeva una convivenza more uxorio con un'altra donna, tale con la quale Persona_3 coabitava presso la casa coniugale e che disponeva di redditi propri;
che le parti si separavano consensualmente nel 2016, tuttavia l'accordo di separazione rimaneva in parte inadempiuto, non avendo il marito provveduto alla ristrutturazione dell'immobile lasciato in godimento alla moglie e alla IG secondogenita, immobile abusivo, privo di impianti, con infiltrazioni di umidità e in pessimo stato manutentivo, costringendo la moglie a provvedere personalmente “pian piano e con enormi sacrifici” a renderlo abitabile;
che, inoltre, nel medesimo accordo, veniva riportata l'autosufficienza economica di entrambe le figlie, sebbene la IG secondogenita delle parti,
, non avesse ancora raggiunto l'indipendenza economica;
che quest'ultima, infatti, lavorava Per_1 occasionalmente al banco di fiori della zia materna nei mercati rionali, attività che non le consentiva una completa emancipazione economica;
che viveva ancora con la madre ed era affetta da Per_1
“severi disturbi psichici”, per i quali era in cura presso le competenti strutture Asl e presso psichiatri e psicologi privati;
che tali patologie non le consentivano di svolgere con continuità alcuna attività lavorativa;
che il si disinteressava delle problematiche di salute da cui era affetta la detta Parte_1 IG, la quale rimaneva ad esclusivo carico della madre che vi provvedeva impiegando il mantenimento corrispostole dal marito;
che essa, infatti, non riusciva a reperire alcuna stabile occupazione lavorativa, avendo svolto, dopo la separazione dal marito, unicamente prestazioni occasionali come addetta alle pulizie per imprese appaltatrici di servizi nelle scuole, traendone redditi esigui, e tentava, poi, tra gennaio e luglio 2020, di essere assunta come badante, ma il rapporto cessava già dopo il periodo di prova durato circa due settimane;
che le difficoltà incontrate nell'inserirsi lavorativamente erano conseguenza dell'età della , che aveva raggiunto anni 52, delle CP_1 patologie da cui era affetta, la bronchite asmatica e l'ipertiroidismo, della mancanza di titoli di studio abilitanti, avendo essa conseguito la sola licenza media;
che il marito, già titolare di un'impresa individuale operante nei settori di edilizia, restauri, movimenti di terra, lavori stradali, cancellata nella data del 29.12.2016, continuava a svolgere la stessa attività “in nero” e “a chiamata” per committenti privati e manteneva, a tal fine, la proprietà di vari mezzi (un autocarro con cassone a sponde, due escavatori, di un bobcat, di una betoniera) e di attrezzature necessari a tal fine;
che lo stesso marito era, inoltre, titolare di fabbricati e terreni, alcuni dei quali locati a terzi, siti nei Comuni di Frosinone,
3 Alatri e PI;
in particolare, egli era proprietario di un capannone industriale locato per metà ad una falegnameria e per metà ad un fabbro, di un altro capannone locato alla società “Iaboni Brand”, operante nel settore delle insegne luminose, nonché di un terreno ove da anni era sita una stazione radio base, locata a varie società emittenti e ceduto, il 30.07.2020, alla società Parte_2 per un corrispettivo dichiarato di euro 109.000,00; che, pertanto, il nell'anno 2019, Parte_1 percepiva un reddito annuo complessivo pari ad euro 46.579,00, di cui euro 22.800,00 per canoni di locazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 29.10.2020 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha insistito nelle domande già promosse e ha chiesto di rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, evidenziandone l'infondatezza. A tal fine ha dedotto la disponibilità di sostanze da parte della moglie, rilevando che ha ammesso nei propri scritti di svolgere lavoretti occasionali;
la sopportazione da parte del marito di spese per la moglie e per la IG d'importo anche maggiore a quanto richiesto per mantenimento, provvedendo al Per_1 pagamento delle utenze e della TARI relative all'immobile concesso in godimento alle stesse e avendo proceduto alla ristrutturazione dello stesso immobile a propria cura e spese, avendo anche acquistato, nel 2012, un'autovettura Fiat Panda lasciata in uso alla moglie anche dopo la separazione;
la disponibilità di entrate economiche della IG secondogenita, , occupata lavorativamente Per_1 presso l'attività di rivendita fiori della zia materna, e la partecipazione del padre alle esigenze personali e sanitarie della stessa IG;
la percezione con ritardo e dilazionati dei canoni di locazione relativi agli immobili di proprietà del concessi in godimento a terzi, a causa della crisi Parte_1 economica conseguita alla pandemia da Covid-19; la completa cessazione dell'attività edile e di movimento terra da parte del pur avendo mantenuto alcuni beni strumentali;
la mancata Parte_1 istaurazione di una convivenza con la nella casa coniugale da parte del Per_3 Parte_1
Nella comparsa di costituzione innanzi al GI, la resistente, riproponendo le deduzioni di cui alla memoria depositata in fase presidenziale, ha reiterato le domande già elevate, segnatamente, insistendo nella richiesta di rigetto delle domande avversarie e nell'accoglimento della domanda di assegnazione in proprio favore dell'immobile abitato con la IG, disponendo, vi è più, che il marito provveda a proprie spese alla ristrutturazione integrale dell'immobile come concordato in sede di separazione, nonché nell'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di euro 1.500,00 o almeno di euro 1.000,00 mensili.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il ricorrente ha negato di aver mai tenuto un contegno violento nei confronti della moglie e di aver frequentato sale bingo, presso le quali, invece, ha rilevato
4 che accompagnava proprio la moglie, alla quale dava anche il denaro necessario;
ha affermato di non aver mai fatto mancare niente alla moglie e alle figlie (provvedendo anche all'acquisto del mobilio per l'arredo della casa della IG primogenita che contraeva matrimonio nel 2020). Per_2
Nel medesimo scritto, la resistente ha rappresentato ,in aggiunta a quanto già in atti, che essa era priva di un'attività lavorativa e non era in grado di procurarsela essendo affetta anche da artrosi del tratto lombo-sacrale L1-L5; che l'immobile nel quale abitava con la IG, in quanto abusivo, non poteva essere fornito da utenze autonome;
che, difatti, la era costretta ad utilizzare bombole di gas CP_1 per cucinare e riscaldare gli ambienti, sicché il si faceva carico della sola utenza elettrica, Parte_1 mentre la TARI, al cui pagamento ha dedotto il di provvedere riguardava un diverso Parte_1 immobile sito in via Termini di Alatri n. 37, ove vivevano i fartelli e i genitori del marito, nonché degli inquilini;
che era la a provvedere alle spese mediche per la IG;
che il marito, CP_1 Per_1 sin dal 2004, corrispondeva alla moglie somme mensili non inferiori ad euro 1.000,00, per consentirle di provvedere ai propri bisogni;
che lo stesso era proprietario o comproprietario, in dettaglio, di 5 fabbricati e 8 terreni a Frosinone, di 7 terreni a PI e 1 terreno con sovrastante fabbricato a PI, località Arcinazzo, dove trascorreva i periodi estivi, di 3 fabbricati e 3 terreni ad Alatri;
che il deposito del adiacente la casa coniugale, dove erano custodite le attrezzature dell'impresa dallo Parte_1 stesso esercitata, era servito da corrente elettrica a 400V come utenza industriale.
Nella terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il ricorrente ha dato conto di essere affetto da protusioni discali che non gli consentivano di svolgere le attività lavorative che la moglie ha riferito svolgesse.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Difensore del ricorrente ha insistito nelle richieste formulate in atti e il Procuratore della resistente ha reiterato le domande avanzate nella memoria di costituzione innanzi al GI. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale, il ricorrente ha aggiunto che la IG dal giugno 2022 aveva Per_1 aperto un proprio negozio di fiori e che egli era affetto da anni da ernie bilaterali e sindrome di Cauda
(come emerso in sede di interrogatorio formale), avendo perciò cessato di svolgere attività lavorativa.
Il ricorrente ha concluso ribadendo le richieste di cui al ricorso.
Nelle note di replica, la resistente ha, vi è più, dedotto di non svolgere attività lavorativa neppure saltuaria e di dichiarare redditi coincideti con la somma delle mensilità di mantenimento;
di vivere nell'immobile vicino alla casa coniugale, che presentava condizioni inadeguate e di cui sopportava i costi dell'utenza elettrica;
di provvedere al mantenimento della IG , il cui negozio di fiori Per_1 era chiuso nel novembre 2022, con cancellazione dal registro delle imprese;
di poter il marito contare su cospicui redditi da locazione. La resistente ha concluso insistendo nelle richieste formulate in atti.
5 2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando l'accordo di separazione raggiunto dalle parti in sede di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Frosinone il 17.02.2016 (all. al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito;
tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
3. Nessun mantenimento è stato richiesto per le figlie maggiorenni delle parti, neppure per la secondogenita di cui la madre, con essa convivente, ha sostenuto la carenza di adeguati Per_1 redditi autonomi per l'intero corso del processo.
4. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta la domanda della di assegno divorzile a carico del marito. CP_1
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Al riguardo la Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che
l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
6 L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale
(…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
In continuità che i principi richiamati presenta rilievo menzionare anche il recente arresto della
Cassazione n. 21797/2024 per cui “L'assegno di divorzio ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, finalizzata a colmare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal contributo dato da uno di essi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare dell'altro. Tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico-patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio. La solidarietà post-coniugale è alla base del riconoscimento dell'assegno di divorzio.”.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei dicta di cui sopra deve pervenirsi ad una valutazione favorevole circa l'an del diritto all'assegno.
7 Difatti, quanto alla situazione economica della parte richiedente, deve osservarsi che incontestatamente durante la vita coniugale la si dedicava alla cura della casa e alla crescita CP_1 della prole, non svolgendo attività lavorativa, mentre successivamente alla separazione dal marito, - come da essa rappresentato in atti - svolgeva saltuariamente lavori come addetta delle pulizie per una società di servizi e badante, con redditi (dichiarati o presumibili da quanto in atti) comunque esigui e del tutto insufficienti ad assicurarle un sostentamento.
Risulta, infatti, che percepiva nell'anno 2017 redditi annui lordi pari ad euro 50,00, nell'anno 2018 pari ad euro 1.981,25, nell'anno 2019 pari ad euro 562,50 (si vedano cud all. in atti, non può darsi rilievo alla produzione della documentale fiscale in allegato alla memoria di replica della resistente in quanto del tutto tardiva).
La stessa restava poi disoccupata.
Il ricorrente, nel corso dell'interpello, ha confermato che era la moglie, durante la vita matrimoniale, ad occuparsi integralmente delle esigenze domestiche e della cura delle figlie, precisando al riguardo
“anch'io collaboravo in casa facendo la spesa, prendendo l'acqua. Quando tornavo da lavoro collaboravo”, e ad ammettere che, dopo aver svolto attività di pulizie presso una scuola materna e di badante presso un'anziana, la moglie non si era più occupata, dichiarando “non fa più questo lavoro di badante, né le pulizie alla scuola materna. Mi risulta che adesso non lavora” (cfr. verbale dell'udienza del 13.06.2022).
Sicché la non può contare su redditi sufficienti a mantenersi autonomamente. CP_1
E, d'altronde, l'età della donna (nata nel 1968), la lunga lontananza da contesti lavorativi nel corso della vita familiare (la convivenza della coppia si protraeva per 28 anni essendo stato contratto il matrimonio nel 1988 ed essendosi separati nel 2016), nonché lo svolgimento, dopo la separazione, di attività occasionali di tipo materiale (non risultando fornita di titoli di studio o di formazione e di competenze lavorative specialistiche;
mentre risulta insufficiente la documentazione medica prodotta a provare un impedimento a prestare lavoro), non possono che condurre a ravvisare, oggi, una limitata capacità lavorativa della stessa, non potendosi, pertanto, procurare redditi idonei a garantirle una dignitosa esistenza.
Essa risulta, altresì, titolare di autoveicolo Fiat Panda, acquistato dal marito prima della separazione
(si veda visura PRA versata in atti dalla resistente il 30.05.2022 e prospettazioni del ricorrente rimaste incontestate) e pro-quota di un fabbricato, con vocazione civile abitazione, ed un garage in Caserta per effetto di successione (come da visure catastali all. della resistente del 30.05.2022).
Vive in un immobile vicino alla casa coniugale di proprietà del marito, concesso in suo ad essa e alla IG secondogenita, di cui risulta che il marito provvedesse al pagamento delle tasse (pur avendo smentito, la , che i documenti prodotti dal marito riguardassero la Tari relativa all'immobile CP_1
8 ad essa concesso in godimento, non ha dato prova, di contra, di aver provveduto essa al pagamento di tale tassa) e anche dell'utenza elettrica (avendo la stessa dato conto che presso l'immobile, in quanto abusivo, non era possibile attivare autonome utenze, da ciò potendosi inferire che i consumi fossero a carico dell'utenza istallata presso la casa familiare, goduta dal marito che ne sopporta le spese, mentre la resistente ha rappresentato senza essere smentita di usare bombole al gas per il riscaldamento e per il funzionamento della cucina e il ricorrente ha rappresentato senza essere smentito che l'abitazione è servita da un pozzo).
La circostanza dedotta di aver provveduto alle esigenze della IG secondogenita con essa Per_1 convivente e affetta da disturbi psichici nel disinteresse del padre, non appare particolarmente significativa ai fini che occupano, tenuto conto che la stessa ha rappresentato che la IG CP_1 ricavava all'incirca euro 200,00-250,00 mensili lavorando con la zia materna nella vendita di fiori presso i mercati rionali, (vedi risposte della resistente all'interrogatorio formale assunto nell'udienza del 13.06.2022) e che non ha formulato domanda di mantenimento della detta IG nei confronti del padre. E' poi emerso, in sede di interpello, che la medesima IG apriva un negozio di fiori a partire dal giugno 2022 (irrilevante la circostanza che possa essere stato successivamente chiuso, avendone dato atto tardivamente, soltanto negli scritti conclusionali), in ciò dovendosi ravvisare certamente il raggiungimento dell'indipendenza economica piena da parte della secondogenita delle parti (anche a dubitare che avesse già redditi sufficienti e confacenti alle proprie aspettative professionali con il lavoro presso il banco di fiori della zia materna).
Il nel corso della vita matrimoniale, era titolare di un'impresa individuale operante nei Parte_1 settori dell'edilizia, restauro, movimento terra, lavori stradali, cessata il 20.12.2016 (vedi visura della camera di commercio, all. alla memoria di costituzione della resistente in fase presidenziale, e dichiarazione di cessazione dell'attività, all. al ricorso). E' verosimile che, subito dopo, continuasse a svolgere lavori del genere di quelli descritti, avendo mantenuto mezzi e attrezzature di lavoro
(circostanze incontestate e confermate dalla visura del PRA, all. alla memoria di costituzione della resistente in fase presidenziale, da cui si evince la titolarità di un autocarro cassone con sponde e di altri mezzi da lavoro dei quali, però, si è denunciata la cessazione della circolazione).
Tuttavia egli ha dedotto di aver poi dovuto interrompere l'attività per affezioni alla schiena e ciò ha trovato riscontro istruttorio.
Difatti, è stata la stessa moglie, nell'interrogatorio formale, ad ammettere che “Da novembre scorso
(n.d.r. novembre 2021) non c'è più andato perché è stato male alla schiena”.
Il marito è titolare o contitolare pro-quota di diversi immobili, terreni e fabbricati, in Alatri, Frosinone
e PI (si veda visura dell'Agenzia delle Entrate e dichiarazioni dei redditi del ricorrente prodotte in giudizio in allegato al ricorso e con produzione telematica del 25.05.2022). Egli concedeva in
9 locazione un capannone, situato in Frosinone, via Termini D'Alatri n. 21, di mq. 500, oltre piazzale antistante, in favore della per 6 anni a decorrere dal 1°.11.2014, rinnovabili di Controparte_2 ulteriori 6 in caso di mancata disdetta, al canone mensile di euro 2.000,00 (vedi contratto di locazione commerciale con la società Iaboni Brand del 16.10.2014, all. del ricorrente del 25.05.2022).
Concedeva in locazione un'altra unità immobiliare situata in via Termine d'Alatri, di mq. 170, in favore di per destinarla a falegnameria, per la durata di due anni con decorrenza Parte_3 dall'11.01.2016, rinnovabili per equivalenti periodi, al canone mensile di euro 400,00 (vedi contratto di locazione commerciale con il del 4.02.2016, all. del ricorrente del 25.05.2022). Locava anche Pt_3 una ulteriore unità immobiliare situata sempre in via Termini d'Alatri, al n. 116, in favore della
[...]
per la durata di due anni, rinnovabili per periodi equivalenti, con Parte_4 decorrenza dall'1.01.2022, al canone mensile di euro 600,00 (vedi contratto di locazione commerciale dell'1.01.2022, all. del ricorrente del 25.05.2022). Lo stesso, in data 30.07.2020, vendeva un terreno sito in Frosinone, con accesso da via Maria per Casamari, su cui era istallata una stazione radio base di telecomunicazione, già concesso in locazione a terzi, in favore della Cellnex Italia s.p.a. al prezzo di euro 109.000,00 (vedi relativo contratto, all. del ricorrente del 25.05.2022).
Risulta che il nell'anno 2017 percepiva redditi complessivi annui lordi pari ad euro Parte_1
27.579,00, nell'anno 2018 redditi annui lordi pari ad euro 46.579,00, nell'anno 2019 redditi annui lordi pari ad euro 46.964,00, nell'anno 2020 redditi annui lordi pari ad euro 41.512,00, nell'anno
2021 redditi annui lordi pari ad euro 34.419,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, allegate al ricorso e versate nel fascicolo telematico dal ricorrente il 25.05.2022).
Egli è titolare di autoveicolo Alfa Romeo 940 (si veda visura PRA versata in atti).
Ciò posto, va detto che si presenta rilevante la storia familiare della coppia per condurre ad un giudizio di meritevolezza dell'assegno da parte della moglie e, al riguardo, deve osservarsi che è emerso che la convivenza matrimoniale durava circa ventotto anni e il ménage familiare si basava esclusivamente sui proventi dell'attività lavorativa svolta dal mentre la moglie non lavorava e si dedicava Parte_1 alle esigenze domestiche e alla cura dei figli, dovendosi presumere, pertanto, un accordo (anche tacito) tra i coniugi nel senso di una tradizionale impostazione dei ruoli all'interno del nucleo, appunto con il marito impiegato lavorativamente e la moglie occupata negli incombenti domestici e nella cura dei figli. Sicché non è possibile negare un significativo contributo offerto dalla moglie alla crescita professionale del marito, grazie ad essa sollevato degli incombenti familiari, e dunque alla formazione del patrimonio dello stesso.
Va anche detto che il quadro emerso è tale da poter affermare che la moglie beneficiava e continua a beneficiare di vantaggi economici a carico del marito, che tuttavia non possono ritenersi ancora idonei a compensare il contributo da essa apportato alla vita familiare e alla crescita professionale e
10 reddituale del marito. In particolare, si è appreso che, nel corso del matrimonio, essa potesse contare su somme mensili messe a propria disposizione dal marito per le spese familiari e per le proprie esigenze;
che essa, dopo la separazione, si trasferiva ad abitare, con la IG, presso un immobile messole a disposizione dal marito, il quale ne sopportava i costi di tasse e utenze, e poteva contare sull'assegno di mantenimento corrispostole dal marito di euro 1.000,00 mensili;
che il marito acquistava l'autovettura che essa ha in uso.
Ciò posto, non può che ritenersi che la moglie, per la propria condizione economica insufficiente a garantirle sostentamento, abbia diritto all'assegno nella componente assistenziale e, per il contributo dato al ménage familiare e alla crescita economica del marito (non integralmente compensato dai vantaggi economici avuti dal marito), vanti il diritto all'assegno anche quanto alla componente equitativo-compensativo, con l'effetto di doverle riconoscere una somma mensile di euro 700,00.
5. La domanda di assegnazione della casa coniugale e la domanda di assegnazione dell'immobile limitrofo alla casa coniugale già abitato dalla moglie devono essere rigettate.
Il presupposto della statuizione inerente la casa familiare, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c.,
è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento. Sicché solo l'interesse della prole a conservare l'habitat familiare giustifica il provvedimento di attribuzione dell'immobile già adibito a casa familiare in godimento ad uno dei genitori.
Nel caso di specie, la domanda del padre di vedersi riconoscere anche il diritto personale di godimento della casa familiare non è supportato dalla coabitazione con esso delle figlie, peraltro, deve ritenersi entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti. Mentre la domanda della madre non ha ad oggetto l'assegnazione della casa familiare, unico immobile su cui il giudice della famiglia può provvedere, ma di un altro immobile limitrofo, offertogli in godimento dal marito dopo la separazione per abitarlo unitamente alla IG.
Gli immobili, pertanto, seguiranno il regime della proprietà. Restano, in ogni caso, fermi eventuali accordi assunti dalle parti, in forza del disposto dell'art. 1372 c.c..
6. E' inammissibile la domanda della resistente di ordinare al marito l'esecuzione di lavori sull'immobile concessole in uso dal marito con l'accordo di separazione consensuale, impegnandosi, in quella sede, di ristrutturarlo.
Si condivide l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e merito che nega l'ammissibilità delle domande connesse nei giudizi di separazione e divorzio in mancanza di un vincolo di connessione forte (sussistente nelle ipotesi di cui agli artt. 31 - 36 c.p.c.), idoneo a giustificare, ai sensi dell'art. 40, c. 3, c.p.c., la trattazione in un simultaneus processus di domande soggette a riti diversi (cfr. ex
11 multis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I
29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
La domanda spiccata nella vicenda che occupa può eventualmente essere sollevata in separato giudizio di cognizione ordinaria (salvo poi valutazioni sulla fondatezza).
7. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, comma 2,
c.p.c., stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CA (CE), il
20.08.1988, da nato a [...], il [...], e , nata Parte_1 CP_1
a CA (CE), il 28.10.1968 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1988, Parte II, Serie A, N. 15);
- dispone che versi in favore di a titolo di assegno divorzile, Parte_1 CP_1 la somma di euro 700,00 mensili;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal marito;
- rigetta la domanda di assegnazione di immobile limitrofo alla casa coniugale formulata dalla moglie;
- dichiara inammissibile la domanda di ristrutturazione dell'immobile messo a disposizione della moglie a cura e spese del marito;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 21.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
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