TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9681 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Carlo Boerci Presidente Rel. dott. Flaminia D'Angelo Giudice dott. Maurizio Ciocca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. r.g. 41250/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRANCESCO CEFALÀ (p.e.c. francesco.
[...]
Email_1
-reclamante- contro
(C.F. Controparte_1
, non costituita P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE GIACON CP_2 P.IVA_2
(p.e.c. Email_2
(C.F. ), non costituita CP_3 P.IVA_3
-reclamati- CONCLUSIONI PER LA RECLAMANTE
Tanto premesso e rilevato e con riserva di ogni ulteriore richiesta, argomentazione e produzione, la
Sig.ra come in atti Parte_1
c h i e d e che l'On. Collegio, previo ogni adempimento di rito e
- previa altresì urgente declaratoria di sospensione dell'ordinanza reclamata nella parte relativa allo svincolo delle somme pignorate con sospensione di ogni relativo adempimento di
Cancelleria,
- voglia revocare e comunque annullare e dichiarare nulla e priva di effetti l'ordinanza
16.10.2025 emessa in procedimento n. 3357/2025 R.G.E. (G.D. Sig.ra Dr. Parte_2
e comunicata telematicamente in data 17.10.2025 con la quale è stata dichiarata
[...]
l'estinzione del medesimo giudizio n. 3357/2025 R.G.E. e, per l'effetto,
- previa estromissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 co. 3 c.p.c. della cedente e CP_2
- previa dichiarazione di regolarità dell'intervento,
- ammettere l'intervenuta - cittadina it. - n. Parte_1 C.F._1
Milano MI 02/09/1958 res. Via Di Vittorio, 52/N Settimo Milanese - 20019 alla distribuzione delle somme oggetto di pignoramento (ed ovvero dell'importo di €. 18.879,22# disponibile Cont presso filiale di Milano Fusina già ), ed altresì CP_3
- disporre in favore della medesima Sig.ra l'assegnazione di detta somma Parte_1 oltre ulteriori interessi maturati e maturandi fino alla concorrenza del proprio credito come specificato, oltre spese e competenze della procedura (con versamento -ex art. 553 cpc e 169/7 disp. att. cpc- sul c/c Iban R0305801604570001543597 c/o Mediobanca Premier Ag. P.za De
Angeli Milano) o, in mancanza, rimettere le parti davanti al Sig. Giudice dell'Esecuzione per i provvedimenti del caso
In subordine
- disporre ex art. 363 bis cpc il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione affinché risolva la questione di diritto se la produzione degli originali digitali dell'atto nativo digitale precetto soddisfi la “tassativa” richiesta di produzione della copia digitale di cui all'art. 543 c. 3 cpc senza incorrere nella sanzione della improcedibilità/decadenza della procedura esecutiva, ferma comunque restando la richiesta di immediata sospensione dell'ordinanza reclamata nella parte relativa alla declaratoria di inefficacia del pignoramento e di svincolo delle somme pignorate con sospensione altresì di ogni relativo adempimento di Cancelleria
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI PER CP_2
In via preliminare e urgente
- Dichiarare la sospensione dell'ordinanza reclamata.
Nel merito
- Revocare e dichiarare nulla e/o invalida e priva di effetti l'ordinanza 1610.2025 emessa all'esito del procedimento n. 3357/2025 R.G.E., comunicata telematicamente in data 17.10.2025, con la quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio esecutivo e, per l'effetto, in conformità alle note di udienza depositate nel procedimento esecutivo presso terzi n. 3357/2025 R.G.E.
- Voglia dichiarare l'estromissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma III c.p.c. della cedente e disporre, quindi, l'assegnazione delle somme pignorate in favore della CP_2 cessionaria signora Parte_1
** ** **
RAGIONI DELLA DECISIONE
Viene qui in decisione il reclamo presentato da contro Parte_1
l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 16/10/2025 che ha dichiarato inefficace l'atto di pignoramento posto a base del procedimento di espropriazione presso terzi n. RGE
3357/2025.
Per quanto qui interessa, ci si limita a ricordare sinteticamente che la procedura esecutiva in questione era stata originariamente promossa da la quale CP_2 aveva pignorato i crediti dell'esecutata nei confronti di Controparte_1 CP_3
Nel corso del procedimento, poi, aveva ceduto il suo credito a CP_2 Parte_1 la quale era intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in sostituzione della
[...] cedente, chiedendo l'assegnazione in proprio favore delle somme pignorate presso la banca.
Tuttavia, con l'ordinanza qui reclamata, il Giudice dell'esecuzione ha “rilevato che negli atti telematicamente depositati manca l'attestazione di conformità relativamente all'atto di precetto
e all'atto di precetto in rinnovazione” e perciò ha “dichiara[to] l'inefficacia del presente pignoramento che pertanto viene estinto con svincolo delle somme pignorate presso il terzo a favore della debitrice esecutata”.
La creditrice cessionaria a presentato reclamo, osservando che gli atti di Pt_1 precetto erano stati notificati via p.e.c. e che le notificazioni erano state depositate nel fascicolo telematico del procedimento nel loro formato originale: pertanto, non occorreva pagina 3 di 5 alcuna attestazione di conformità, perché l'atto depositato non era una copia informatica, ma era esso stesso l'originale.
La creditrice cedente i è costituita aderendo alle domande della reclamante, CP_2 mentre l'esecutata e la terza pignorata sono rimasti contumaci. CP_1 CP_3
Il reclamo è fondato e va accolto, nei limiti indicati di seguito.
È particolarmente pertinente e convincente il precedente della Suprema Corte invocato dalla difesa della reclamante, che statuisce il seguente principio di diritto:
“quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo Pec del ricorso in appello, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l'allegazione al fascicolo processuale mediante modalità telematica, non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto da parte del difensore” (Cass. Civ. Sez. VI, ord. 16/01/2023, n.
981). Viene correttamente spiegato dalla Cassazione, infatti, che – a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale – quando il deposito riguarda l'atto nativo digitale, lo stesso non viene prodotto in "copia", bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale. L'attestazione di conformità è richiesta soltanto nel caso in cui l'atto notificato sia allegato al fascicolo previa estrazione di copia analogica, il che si verifica nel solo caso in cui non sia stato possibile procedere al deposito con modalità telematica dell'atto notificato con modalità telematica.
Gli stessi principi devono essere applicati nell'interpretazione dell'art. 543 quarto comma c.p.c., laddove si prevede che “…Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.
La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”. In particolare, la norma non si applica al caso in cui il creditore, all'atto della (tempestiva) iscrizione a ruolo, depositi la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione del precetto, contenente all'interno l'originale informatico dell'atto.
Per queste ragioni, l'ordinanza reclamata deve essere revocata. Non si può invece provvedere in questa sede sulla domanda di assegnazione del credito pignorato, essendo necessario a tal fine riassumere il procedimento esecutivo.
Non si ravvisano i presupposti della soccombenza in capo a ai fini della CP_1 regolamentazione delle spese del reclamo (che peraltro non sono state domandate dalla reclamante), stante il fatto che la questione di diritto controversa era stata sollevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e sul punto non si registrano precedenti di questo pagina 4 di 5 Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca l'ordinanza del giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo presso terzi RGE n. 3357/2025 R.G.E in data 16/10/2025, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo;
2) spese non ripetibili.
Tribunale di Milano, 12/12/2025
Il Presidente estensore dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Carlo Boerci Presidente Rel. dott. Flaminia D'Angelo Giudice dott. Maurizio Ciocca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. r.g. 41250/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRANCESCO CEFALÀ (p.e.c. francesco.
[...]
Email_1
-reclamante- contro
(C.F. Controparte_1
, non costituita P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE GIACON CP_2 P.IVA_2
(p.e.c. Email_2
(C.F. ), non costituita CP_3 P.IVA_3
-reclamati- CONCLUSIONI PER LA RECLAMANTE
Tanto premesso e rilevato e con riserva di ogni ulteriore richiesta, argomentazione e produzione, la
Sig.ra come in atti Parte_1
c h i e d e che l'On. Collegio, previo ogni adempimento di rito e
- previa altresì urgente declaratoria di sospensione dell'ordinanza reclamata nella parte relativa allo svincolo delle somme pignorate con sospensione di ogni relativo adempimento di
Cancelleria,
- voglia revocare e comunque annullare e dichiarare nulla e priva di effetti l'ordinanza
16.10.2025 emessa in procedimento n. 3357/2025 R.G.E. (G.D. Sig.ra Dr. Parte_2
e comunicata telematicamente in data 17.10.2025 con la quale è stata dichiarata
[...]
l'estinzione del medesimo giudizio n. 3357/2025 R.G.E. e, per l'effetto,
- previa estromissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 co. 3 c.p.c. della cedente e CP_2
- previa dichiarazione di regolarità dell'intervento,
- ammettere l'intervenuta - cittadina it. - n. Parte_1 C.F._1
Milano MI 02/09/1958 res. Via Di Vittorio, 52/N Settimo Milanese - 20019 alla distribuzione delle somme oggetto di pignoramento (ed ovvero dell'importo di €. 18.879,22# disponibile Cont presso filiale di Milano Fusina già ), ed altresì CP_3
- disporre in favore della medesima Sig.ra l'assegnazione di detta somma Parte_1 oltre ulteriori interessi maturati e maturandi fino alla concorrenza del proprio credito come specificato, oltre spese e competenze della procedura (con versamento -ex art. 553 cpc e 169/7 disp. att. cpc- sul c/c Iban R0305801604570001543597 c/o Mediobanca Premier Ag. P.za De
Angeli Milano) o, in mancanza, rimettere le parti davanti al Sig. Giudice dell'Esecuzione per i provvedimenti del caso
In subordine
- disporre ex art. 363 bis cpc il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione affinché risolva la questione di diritto se la produzione degli originali digitali dell'atto nativo digitale precetto soddisfi la “tassativa” richiesta di produzione della copia digitale di cui all'art. 543 c. 3 cpc senza incorrere nella sanzione della improcedibilità/decadenza della procedura esecutiva, ferma comunque restando la richiesta di immediata sospensione dell'ordinanza reclamata nella parte relativa alla declaratoria di inefficacia del pignoramento e di svincolo delle somme pignorate con sospensione altresì di ogni relativo adempimento di Cancelleria
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI PER CP_2
In via preliminare e urgente
- Dichiarare la sospensione dell'ordinanza reclamata.
Nel merito
- Revocare e dichiarare nulla e/o invalida e priva di effetti l'ordinanza 1610.2025 emessa all'esito del procedimento n. 3357/2025 R.G.E., comunicata telematicamente in data 17.10.2025, con la quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio esecutivo e, per l'effetto, in conformità alle note di udienza depositate nel procedimento esecutivo presso terzi n. 3357/2025 R.G.E.
- Voglia dichiarare l'estromissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma III c.p.c. della cedente e disporre, quindi, l'assegnazione delle somme pignorate in favore della CP_2 cessionaria signora Parte_1
** ** **
RAGIONI DELLA DECISIONE
Viene qui in decisione il reclamo presentato da contro Parte_1
l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 16/10/2025 che ha dichiarato inefficace l'atto di pignoramento posto a base del procedimento di espropriazione presso terzi n. RGE
3357/2025.
Per quanto qui interessa, ci si limita a ricordare sinteticamente che la procedura esecutiva in questione era stata originariamente promossa da la quale CP_2 aveva pignorato i crediti dell'esecutata nei confronti di Controparte_1 CP_3
Nel corso del procedimento, poi, aveva ceduto il suo credito a CP_2 Parte_1 la quale era intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in sostituzione della
[...] cedente, chiedendo l'assegnazione in proprio favore delle somme pignorate presso la banca.
Tuttavia, con l'ordinanza qui reclamata, il Giudice dell'esecuzione ha “rilevato che negli atti telematicamente depositati manca l'attestazione di conformità relativamente all'atto di precetto
e all'atto di precetto in rinnovazione” e perciò ha “dichiara[to] l'inefficacia del presente pignoramento che pertanto viene estinto con svincolo delle somme pignorate presso il terzo a favore della debitrice esecutata”.
La creditrice cessionaria a presentato reclamo, osservando che gli atti di Pt_1 precetto erano stati notificati via p.e.c. e che le notificazioni erano state depositate nel fascicolo telematico del procedimento nel loro formato originale: pertanto, non occorreva pagina 3 di 5 alcuna attestazione di conformità, perché l'atto depositato non era una copia informatica, ma era esso stesso l'originale.
La creditrice cedente i è costituita aderendo alle domande della reclamante, CP_2 mentre l'esecutata e la terza pignorata sono rimasti contumaci. CP_1 CP_3
Il reclamo è fondato e va accolto, nei limiti indicati di seguito.
È particolarmente pertinente e convincente il precedente della Suprema Corte invocato dalla difesa della reclamante, che statuisce il seguente principio di diritto:
“quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo Pec del ricorso in appello, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l'allegazione al fascicolo processuale mediante modalità telematica, non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto da parte del difensore” (Cass. Civ. Sez. VI, ord. 16/01/2023, n.
981). Viene correttamente spiegato dalla Cassazione, infatti, che – a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale – quando il deposito riguarda l'atto nativo digitale, lo stesso non viene prodotto in "copia", bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale. L'attestazione di conformità è richiesta soltanto nel caso in cui l'atto notificato sia allegato al fascicolo previa estrazione di copia analogica, il che si verifica nel solo caso in cui non sia stato possibile procedere al deposito con modalità telematica dell'atto notificato con modalità telematica.
Gli stessi principi devono essere applicati nell'interpretazione dell'art. 543 quarto comma c.p.c., laddove si prevede che “…Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.
La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”. In particolare, la norma non si applica al caso in cui il creditore, all'atto della (tempestiva) iscrizione a ruolo, depositi la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione del precetto, contenente all'interno l'originale informatico dell'atto.
Per queste ragioni, l'ordinanza reclamata deve essere revocata. Non si può invece provvedere in questa sede sulla domanda di assegnazione del credito pignorato, essendo necessario a tal fine riassumere il procedimento esecutivo.
Non si ravvisano i presupposti della soccombenza in capo a ai fini della CP_1 regolamentazione delle spese del reclamo (che peraltro non sono state domandate dalla reclamante), stante il fatto che la questione di diritto controversa era stata sollevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e sul punto non si registrano precedenti di questo pagina 4 di 5 Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca l'ordinanza del giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo presso terzi RGE n. 3357/2025 R.G.E in data 16/10/2025, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo;
2) spese non ripetibili.
Tribunale di Milano, 12/12/2025
Il Presidente estensore dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 5 di 5