Decreto cautelare 29 novembre 2024
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 16/03/2026, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04793/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12814/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12814 del 2024, proposto da Mariacristina Consiglio, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 46307 del 19/11/2024 trasmessa a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0046307.19-11-2024 del 19/11/2024, con la quale il M.I.M. comunica all’odierno ricorrente che, vista la «domanda riconoscimento titolo di formazione professionale» presentata ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, con istanza n. 21446 del 22 agosto 2022, con la quale la Sig.ra Mariacristina Consiglio ha richiesto il riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola d’istruzione secondaria di secondo grado nella specializzazione di sostegno – codice meccanografico ADSS, "per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Mariacristina Consiglio nata il [...] a [...] – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 21446 del 22/08/2022, come citata in premessa, è rigettata";
nonché per l’annullamento
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti;
per il riconoscimento
- del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Spagna per l’insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa IA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che, con memoria del 03.03.2026, l’Amministrazione resistente ha depositato l’atto della ricorrente di rinuncia all’istanza n. 16611 del 06/05/2022, con la quale era stato richiesto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’insegnamento su posto sostegno, al fine di partecipare ai percorsi “INDIRE” di cui al Decreto Interministeriale n. 77/2025;
Considerato che con la sentenza n. 7668, pubblicata in data 1° ottobre 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, in un caso analogo a quello in esame, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originario ricorrente, precisando che la rinuncia all’istanza di riconoscimento «impone l’annullamento senza rinvio, come detto, della sentenza impugnata, per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originario ricorrente (…)”, stante il venir meno di un interesse concreto ed attuale alla decisione;
Trattenuta la causa in decisione all’udienza del giorno 4 marzo 2026;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., stante il fatto che la rinuncia all’istanza di riconoscimento comporta il sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originaria ricorrente, per il venir meno di un interesse concreto ed attuale alla decisione;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RE, Presidente
Marco Arcuri, Referendario
IA VA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA VA | NA RE |
IL SEGRETARIO