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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/09/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1150/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Elena Piccinni Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1150/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 11.06.2025, congiuntamente da:
, nato a [...] il Parte_1
10.02.1982 (c.f. ) residente in [...]C.F._1
(PT), Via f.lli cervi n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro
D'Antonio, C.F. , del Foro di Siena, con studio C.F._2 in Poggibonsi (SI), Via del Commercio n. 25/A ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
(c.f. ), residente in [...] cervi n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Romano, C.F.
del Foro di Avellino, con studio in Vinci (FI) C.F._4
Viale Togliatti n.8 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 11.06.2025,
[...]
e , esponendo di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in data 01.12.2007 a Vinci (FI), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il Per_1
29.06.2010) e (il 05.06.2014). Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che, da tempo veniva meno l'unione materiale e spirituale e la vita matrimoniale si rivelava intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che di comune accordo, per il primario intento di favorire il benessere dei figli, decidevano di mettere fine alla convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. L'affido condiviso ai genitori dei minori e PE
. La responsabilità genitoriale è esercitata da SO entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2. I genitori concordano che la residenza anagrafica dei figli sia fissata presso la madre, alla quale è assegnata l'abitazione coniugale in Lamporecchio (PT) Via f.lli cervi n. 35, che si intesterà le utenze ancora non volturate, ovvero Alia e Acque spa, fermo restando che i pagamenti relativi al periodo che va dalla
2 sottoscrizione del ricorso, fino alla voltura, resteranno a carico del coniuge assegnatario della casa coniugale;
3. Il padre terrà con sé i figli a settimane alterne dal venerdì pomeriggio indicativamente dalle 16, alla domenica sera alle 20, quando li riaccompagnerà dalla madre, ed un giorno infrasettimana, senza pernottamento, che dovrà comunicare alla sig.ra Pt_2 con almeno 3 giorni di anticipo. Durante il periodo di vacanza e/o quando i ragazzi non avranno la scuola nei fine settimana di spettanza del padre quest'ultimo potrà prendere i ragazzi il venerdì mattina e riaccompagnarli il lunedì alle ore 11 a casa della madre. Il tutto, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, nonché con gli impegni professionali del genitore. Ogni impedimento dovrà essere comunicato con due giorni di anticipo e ogni modifica concordata tra i genitori. Qualora il padre non potesse recarsi il venerdì a prendere i figli per motivi di lavoro, la madre si rende disponibile, in base ai suoi orari, ad accompagnarli presso la residenza del padre. I genitori decidono di comune accordo che i ragazzi, vista l'età, possano rimanere a casa durante il loro orario di lavoro.
4. Viene posto a carico del padre un mantenimento mensile per i figli minori pari ad € 100 ciascuno, per un totale di € 200, rivalutabili ai fini ISTAT ogni anno, che saranno bonificati alla madre entro il 10 di ogni mese;
5. L'Assegno Unico, di mensili € 402,00, è riconosciuto interamente alla madre già dal mese di giugno 2025;
6. I genitori parteciperanno per la quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie da erogarsi in favore dei figli, spese così come regolamentate ed individuate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pistoia, che le parti dichiarano di conoscere, accettare e si impegnano a rispettare;
7. Per le ferie estive, i genitori terranno i figli 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Per le vacanze natalizie, i genitori concordano nel trascorrere con i figli ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore, il giorno di Natale con l'altro genitore. A partire dal 26 dicembre, i genitori
3 suddivideranno le vacanze scolastiche dei bambini in due periodi di sei giorni ciascuno, sempre ad anni alterni (anni pari con la madre anni dispari con padre) - salvo diverso accordo, specie nel caso di festività organizzate lontano dal luogo di residenza. Le parti si impegnano, in tal caso, a favorire l'interesse dei figli a trascorrere con il genitore un periodo di serenità, senza precisi vincoli giornalieri. Durante le vacanze scolastiche pasquali, i figli trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre
(giovedì, venerdì e sabato - domenica, lunedì e martedì), ad anni alterni, (anni dispari con la madre anni pari con il padre).
8. I ponti festivi e le festività civili e religiose di un giorno (25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) verranno alternate tra i genitori negli anni, previa intesa fra gli stessi.
9. I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al versamento di assegni per alimenti o di mantenimento e, inoltre, si danno reciprocamente atto di aver separatamente risolto ogni altra questione economica;
10. Entro il giorno 29 di ogni mese, data valuta, la sig.ra Pt_2 bonificherà sul conto corrente cointestato, la somma corrispondente alla metà del mutuo ovvero 350 €; per il mese di giugno tale rata è stata bonificata prima della sottoscrizione del presente accordo per cui tale versamento verrà attribuito al mese di giugno 2025;
11. Le parti prestano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'estero e per gli eventuali rinnovi successivi, ai soli fini di vacanze e non per dimorarvi per maggiori periodi, se non concordati.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 15.09.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro
4 convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 01.12.2007 a Vinci (FI), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vinci (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
2, P. 2, S. A, anno 2007);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Elena Piccinni Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1150/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 11.06.2025, congiuntamente da:
, nato a [...] il Parte_1
10.02.1982 (c.f. ) residente in [...]C.F._1
(PT), Via f.lli cervi n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro
D'Antonio, C.F. , del Foro di Siena, con studio C.F._2 in Poggibonsi (SI), Via del Commercio n. 25/A ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
(c.f. ), residente in [...] cervi n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Romano, C.F.
del Foro di Avellino, con studio in Vinci (FI) C.F._4
Viale Togliatti n.8 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 11.06.2025,
[...]
e , esponendo di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in data 01.12.2007 a Vinci (FI), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il Per_1
29.06.2010) e (il 05.06.2014). Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che, da tempo veniva meno l'unione materiale e spirituale e la vita matrimoniale si rivelava intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che di comune accordo, per il primario intento di favorire il benessere dei figli, decidevano di mettere fine alla convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. L'affido condiviso ai genitori dei minori e PE
. La responsabilità genitoriale è esercitata da SO entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2. I genitori concordano che la residenza anagrafica dei figli sia fissata presso la madre, alla quale è assegnata l'abitazione coniugale in Lamporecchio (PT) Via f.lli cervi n. 35, che si intesterà le utenze ancora non volturate, ovvero Alia e Acque spa, fermo restando che i pagamenti relativi al periodo che va dalla
2 sottoscrizione del ricorso, fino alla voltura, resteranno a carico del coniuge assegnatario della casa coniugale;
3. Il padre terrà con sé i figli a settimane alterne dal venerdì pomeriggio indicativamente dalle 16, alla domenica sera alle 20, quando li riaccompagnerà dalla madre, ed un giorno infrasettimana, senza pernottamento, che dovrà comunicare alla sig.ra Pt_2 con almeno 3 giorni di anticipo. Durante il periodo di vacanza e/o quando i ragazzi non avranno la scuola nei fine settimana di spettanza del padre quest'ultimo potrà prendere i ragazzi il venerdì mattina e riaccompagnarli il lunedì alle ore 11 a casa della madre. Il tutto, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, nonché con gli impegni professionali del genitore. Ogni impedimento dovrà essere comunicato con due giorni di anticipo e ogni modifica concordata tra i genitori. Qualora il padre non potesse recarsi il venerdì a prendere i figli per motivi di lavoro, la madre si rende disponibile, in base ai suoi orari, ad accompagnarli presso la residenza del padre. I genitori decidono di comune accordo che i ragazzi, vista l'età, possano rimanere a casa durante il loro orario di lavoro.
4. Viene posto a carico del padre un mantenimento mensile per i figli minori pari ad € 100 ciascuno, per un totale di € 200, rivalutabili ai fini ISTAT ogni anno, che saranno bonificati alla madre entro il 10 di ogni mese;
5. L'Assegno Unico, di mensili € 402,00, è riconosciuto interamente alla madre già dal mese di giugno 2025;
6. I genitori parteciperanno per la quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie da erogarsi in favore dei figli, spese così come regolamentate ed individuate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pistoia, che le parti dichiarano di conoscere, accettare e si impegnano a rispettare;
7. Per le ferie estive, i genitori terranno i figli 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Per le vacanze natalizie, i genitori concordano nel trascorrere con i figli ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore, il giorno di Natale con l'altro genitore. A partire dal 26 dicembre, i genitori
3 suddivideranno le vacanze scolastiche dei bambini in due periodi di sei giorni ciascuno, sempre ad anni alterni (anni pari con la madre anni dispari con padre) - salvo diverso accordo, specie nel caso di festività organizzate lontano dal luogo di residenza. Le parti si impegnano, in tal caso, a favorire l'interesse dei figli a trascorrere con il genitore un periodo di serenità, senza precisi vincoli giornalieri. Durante le vacanze scolastiche pasquali, i figli trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre
(giovedì, venerdì e sabato - domenica, lunedì e martedì), ad anni alterni, (anni dispari con la madre anni pari con il padre).
8. I ponti festivi e le festività civili e religiose di un giorno (25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) verranno alternate tra i genitori negli anni, previa intesa fra gli stessi.
9. I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al versamento di assegni per alimenti o di mantenimento e, inoltre, si danno reciprocamente atto di aver separatamente risolto ogni altra questione economica;
10. Entro il giorno 29 di ogni mese, data valuta, la sig.ra Pt_2 bonificherà sul conto corrente cointestato, la somma corrispondente alla metà del mutuo ovvero 350 €; per il mese di giugno tale rata è stata bonificata prima della sottoscrizione del presente accordo per cui tale versamento verrà attribuito al mese di giugno 2025;
11. Le parti prestano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'estero e per gli eventuali rinnovi successivi, ai soli fini di vacanze e non per dimorarvi per maggiori periodi, se non concordati.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 15.09.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro
4 convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 01.12.2007 a Vinci (FI), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vinci (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
2, P. 2, S. A, anno 2007);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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