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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 472/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3823/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240052178686802 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6347/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Salerno e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, LA ND ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2024 00521786 86/802, emessa, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P. R. n. 600/1973, per un debito IRAP del 2021 dovuto dalla società "Società_1" di Nominativo_1
- S.n.c., della quale il ricorrente è socio e, quindi, coobbligato sussidiario.
Il ricorrente ha eccepito;
l'illegittimità dell'atto perché non sussiste la legittimazione passiva del socio prima dell'escussione del patrimonio sociale, l'incompetenza territoriale dell'agente notificatore (Salerno anziché
Pavia, dove risiede) e la nullità della cartella per carenza di motivazione e omessa notifica dell'atto prodromico al socio.
Si è costituita la sola Agenzia delle Entrate ed ha controdedotto la tempestività dell'atto e la sua correttezza, sostenendo che la responsabilità solidale del socio non richiede la preventiva escussione e che la competenza territoriale dell'unico Agente della Riscossione è nazionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, va precisato che l'atto impugnato si riferisce al sottostante ruolo esattoriale n. 2024/550368, reso esecutivo in data 18/10/2024, per IRAP 2021. La pretesa deriva dal controllo automatico (ex art. 36
Bis DPR 600/1973) della Dichiarazione Modello IRAP/2022 presentata dalla società "Società_1 S.n.c. di Nominativo_1 ". Secondo l'A. E., la notifica al ricorrente è stata effettuata in qualità di socio illimitatamente responsabile e coobbligato in via sussidiaria.
Nel merito, la pretesa deriva da omessi versamenti IRAP risultanti dall'autoliquidazione della società stessa.
Va rilevato che il ruolo è stato emesso correttamente in capo alla società e al legale rappresentante Nominativo_1
. Il ricorrente figura come coobbligato non dal ruolo ma è destinatario della notifica in qualità di socio responsabile in via sussidiaria. Alla società "Società_1" di Nominativo_1 - S.n.c., debitrice principale, è stata notificata la comunicazione degli esiti del controllo automatico (atto prodromico) in data
08/03/2024.
Va evidenziato, in primo luogo, che non risulta maturata la decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 perché l'atto
è stato tempestivo, in quanto notificato il 12/05/2025 per l'anno d'imposta 2021 (dichiarazione 2022), rispettando il termine di decadenza del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione
(scadenza 31/12/2025).
Ancora, è stato assolto l'obbligo di motivazione con il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi, in quanto si tratta di attività di liquidazione d'imposta da controllo cartolare (art. 36-bis DPR 600/1973). In questi casi, il contribuente (la società) è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, derivando le somme dal mancato versamento di quanto esposto in dichiarazione. Non è fondata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'AdER perché il ruolo è stato correttamente formato dall'Ufficio di Salerno, avendo la società sede in Amalfi (SA). Inoltre, il sistema di riscossione attuale, con un unico Agente (Agenzia delle Entrate-Riscossione), ha eliminato i limiti territoriali provinciali derivanti dal soppresso sistema di concessioni.
Risulta, altresì, infondata l'eccezione di carenza di soggettività passiva del coobbligato. Infatti, l'art. 11, comma 1, L. n. 151/1991, stabilisce che per i condebitori solidali (come il socio) la cartella è notificata solo al primo intestatario del ruolo (la società), ed è sufficiente una comunicazione informativa agli altri coobbligati.
In ogni caso, la notifica della cartella al coobbligato (attuale ricorrente) è considerata una garanzia maggiore rispetto alla comunicazione informativa prevista dalla norma. Si aggiunge che un eventuale vizio di incompetenza sarebbe meramente formale e non annullabile, dato il carattere vincolato dell'atto riscossivo
(art. 21 octies L. 241/1990).
Da ultimo, parimenti va respinta l'eccezione di violazione dell'art. 2304 c.c. (beneficium excussionis) in quanto tale beneficio opera esclusivamente nella fase esecutiva e non impedisce la notificazione della cartella di pagamento, che è un atto prodromico e strumentale alla riscossione coattiva. L'eccezione sulla cessazione della carica di amministratore è irrilevante, poiché il ricorrente non contesta la sua qualità di socio illimitatamente responsabile.
In conclusione, il ricorso va rigettato integralmente, con la conseguente condanna alla spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 450,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3823/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240052178686802 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6347/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Salerno e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, LA ND ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2024 00521786 86/802, emessa, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P. R. n. 600/1973, per un debito IRAP del 2021 dovuto dalla società "Società_1" di Nominativo_1
- S.n.c., della quale il ricorrente è socio e, quindi, coobbligato sussidiario.
Il ricorrente ha eccepito;
l'illegittimità dell'atto perché non sussiste la legittimazione passiva del socio prima dell'escussione del patrimonio sociale, l'incompetenza territoriale dell'agente notificatore (Salerno anziché
Pavia, dove risiede) e la nullità della cartella per carenza di motivazione e omessa notifica dell'atto prodromico al socio.
Si è costituita la sola Agenzia delle Entrate ed ha controdedotto la tempestività dell'atto e la sua correttezza, sostenendo che la responsabilità solidale del socio non richiede la preventiva escussione e che la competenza territoriale dell'unico Agente della Riscossione è nazionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, va precisato che l'atto impugnato si riferisce al sottostante ruolo esattoriale n. 2024/550368, reso esecutivo in data 18/10/2024, per IRAP 2021. La pretesa deriva dal controllo automatico (ex art. 36
Bis DPR 600/1973) della Dichiarazione Modello IRAP/2022 presentata dalla società "Società_1 S.n.c. di Nominativo_1 ". Secondo l'A. E., la notifica al ricorrente è stata effettuata in qualità di socio illimitatamente responsabile e coobbligato in via sussidiaria.
Nel merito, la pretesa deriva da omessi versamenti IRAP risultanti dall'autoliquidazione della società stessa.
Va rilevato che il ruolo è stato emesso correttamente in capo alla società e al legale rappresentante Nominativo_1
. Il ricorrente figura come coobbligato non dal ruolo ma è destinatario della notifica in qualità di socio responsabile in via sussidiaria. Alla società "Società_1" di Nominativo_1 - S.n.c., debitrice principale, è stata notificata la comunicazione degli esiti del controllo automatico (atto prodromico) in data
08/03/2024.
Va evidenziato, in primo luogo, che non risulta maturata la decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 perché l'atto
è stato tempestivo, in quanto notificato il 12/05/2025 per l'anno d'imposta 2021 (dichiarazione 2022), rispettando il termine di decadenza del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione
(scadenza 31/12/2025).
Ancora, è stato assolto l'obbligo di motivazione con il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi, in quanto si tratta di attività di liquidazione d'imposta da controllo cartolare (art. 36-bis DPR 600/1973). In questi casi, il contribuente (la società) è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, derivando le somme dal mancato versamento di quanto esposto in dichiarazione. Non è fondata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'AdER perché il ruolo è stato correttamente formato dall'Ufficio di Salerno, avendo la società sede in Amalfi (SA). Inoltre, il sistema di riscossione attuale, con un unico Agente (Agenzia delle Entrate-Riscossione), ha eliminato i limiti territoriali provinciali derivanti dal soppresso sistema di concessioni.
Risulta, altresì, infondata l'eccezione di carenza di soggettività passiva del coobbligato. Infatti, l'art. 11, comma 1, L. n. 151/1991, stabilisce che per i condebitori solidali (come il socio) la cartella è notificata solo al primo intestatario del ruolo (la società), ed è sufficiente una comunicazione informativa agli altri coobbligati.
In ogni caso, la notifica della cartella al coobbligato (attuale ricorrente) è considerata una garanzia maggiore rispetto alla comunicazione informativa prevista dalla norma. Si aggiunge che un eventuale vizio di incompetenza sarebbe meramente formale e non annullabile, dato il carattere vincolato dell'atto riscossivo
(art. 21 octies L. 241/1990).
Da ultimo, parimenti va respinta l'eccezione di violazione dell'art. 2304 c.c. (beneficium excussionis) in quanto tale beneficio opera esclusivamente nella fase esecutiva e non impedisce la notificazione della cartella di pagamento, che è un atto prodromico e strumentale alla riscossione coattiva. L'eccezione sulla cessazione della carica di amministratore è irrilevante, poiché il ricorrente non contesta la sua qualità di socio illimitatamente responsabile.
In conclusione, il ricorso va rigettato integralmente, con la conseguente condanna alla spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 450,00, oltre accessori di legge se dovuti.