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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/12/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 789/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 789/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
e residente in [...] al vicolo della Piscina n. 21, rapp.to e difeso dall' avv. Michela
De SI C.F.: , e dall'Avv. Massimo Scala c.f. C.F._2
, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 7/2/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
1. “accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che il sig. possedeva sia i requisiti patologici che socio – Parte_1 economici e che ha diritto al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento da dicembre 2022 ad oggi, per un importo pari ad € 14.294,72 oltre i ratei maturandi, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
CP_
2. ordinare all' la costituzione del trattamento previdenziale con l'emissione del relativo titolo di cui all'indennità di accompagnamento;
CP_
3. per l'effetto condannare l' al pagamento degli importi di euro € 14.294,72 a fronte del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per i periodi dal mese di dicembre 2022 ad oggi, oltre i ratei maturandi, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
4. condannare l' in persona del legale rapp.te p. t., domiciliato ut sopra alle spese CP_1
e competenze di lite con attribuzione separata ai sottoscritti avvocati anticipatari.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 16/12/2025 e all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri decreto Parte_1 di omologa del 16/9/2024 all'esito del proc. di ATPO n. 2731/2023 RG del requisito
2 sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9/11/2022.
Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 17/9/2024 e in data CP_1
19.9.2024 veniva inviato il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1 giurisdizionale trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 16/9/2024 e la sussistenza dei requisiti socio economici consentono di ritenere accertato il diritto di all'indennità Parte_1 di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa del
9/11/2022.
7. Accertato il diritto, il Tribunale condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 maturati dalla domanda amministrativa del 9/11/2022 sino al soddisfo, oltre interessi legali maturati sui ratei scaduti sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
3 per un totale di 1863,50 €
9. Condanna dunque l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1 liquida in € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di all'indennità di accompagnamento ex art 1 Parte_1
L 18/1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9/11/2022 sino al soddisfo, oltre interessi legali maturati sui ratei scaduti sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento ex art 1 L 18/1980 maturati dalla domanda amministrativa del 9/11/2022 sino al soddisfo, oltre interessi legali maturati sui ratei scaduti sino al soddisfo;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € CP_1
1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 16/12/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 789/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
e residente in [...] al vicolo della Piscina n. 21, rapp.to e difeso dall' avv. Michela
De SI C.F.: , e dall'Avv. Massimo Scala c.f. C.F._2
, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 7/2/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
1. “accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che il sig. possedeva sia i requisiti patologici che socio – Parte_1 economici e che ha diritto al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento da dicembre 2022 ad oggi, per un importo pari ad € 14.294,72 oltre i ratei maturandi, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
CP_
2. ordinare all' la costituzione del trattamento previdenziale con l'emissione del relativo titolo di cui all'indennità di accompagnamento;
CP_
3. per l'effetto condannare l' al pagamento degli importi di euro € 14.294,72 a fronte del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per i periodi dal mese di dicembre 2022 ad oggi, oltre i ratei maturandi, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
4. condannare l' in persona del legale rapp.te p. t., domiciliato ut sopra alle spese CP_1
e competenze di lite con attribuzione separata ai sottoscritti avvocati anticipatari.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 16/12/2025 e all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri decreto Parte_1 di omologa del 16/9/2024 all'esito del proc. di ATPO n. 2731/2023 RG del requisito
2 sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9/11/2022.
Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 17/9/2024 e in data CP_1
19.9.2024 veniva inviato il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1 giurisdizionale trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 16/9/2024 e la sussistenza dei requisiti socio economici consentono di ritenere accertato il diritto di all'indennità Parte_1 di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa del
9/11/2022.
7. Accertato il diritto, il Tribunale condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 maturati dalla domanda amministrativa del 9/11/2022 sino al soddisfo, oltre interessi legali maturati sui ratei scaduti sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
3 per un totale di 1863,50 €
9. Condanna dunque l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1 liquida in € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di all'indennità di accompagnamento ex art 1 Parte_1
L 18/1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9/11/2022 sino al soddisfo, oltre interessi legali maturati sui ratei scaduti sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento ex art 1 L 18/1980 maturati dalla domanda amministrativa del 9/11/2022 sino al soddisfo, oltre interessi legali maturati sui ratei scaduti sino al soddisfo;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € CP_1
1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 16/12/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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