TAR
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01451/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00280 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01451/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2023, proposto dall'Assemblea territoriale idrica di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Presidenza della Regione Siciliana, la Giunta regionale della Regione Siciliana e l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana
(Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti - Commissione idrica regionale), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano
Stabile, n. 182;
nei confronti N. 01451/2023 REG.RIC.
- della società UE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Mauro Todero e Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della società Acquaenna s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Berretta, Giovanni Mania, Adriana
Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- dell'Assemblea territoriale idrica di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- delle Assemblee territoriali idriche di Palermo, Catania, Messina, Ragusa,
Caltanissetta, Trapani e Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
- della delibera n. 287 del 6 luglio 2023 della Giunta regionale della Regione Siciliana, avente ad oggetto “Adempimenti di cui all'art. 11 della legge regionale 10 agosto
2022, n.16. Tariffa idrica relativa al periodo 2016-2019 ed aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a livello di sovrambito del gestore UE S.p.A.
Approvazione tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 e aggiornamento biennale
2018-2019", con la quale è stata approvata l'articolazione tariffaria del gestore
UE s.p.a. per il periodo regolatorio 2016-2019 per la vendita dell'acqua all'ingrosso a scala di sovrambito, unitamente al piano economico e finanziario ed al programma degli interventi 2016-2019, secondo i valori di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 249 del 13 luglio 2018; N. 01451/2023 REG.RIC.
- l'articolazione tariffaria del gestore UE s.p.a. per l'aggiornamento biennale
2018-2019 per la vendita dell'acqua all'ingrosso a scala di sovrambito, unitamente al piano economico e finanziario ed al programma degli interventi 2018-2019, secondo i valori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 4 aprile 2019, in conformità alla nota n. 2572/GAB del 31 maggio 2023, come integrata con nota n.
2972/GAB del 15 giugno 2023 dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, costituenti allegato alla presente deliberazione;
- del parere favorevole della Commissione idrica regionale;
- della nota n. 2972/GAB del 15.6.2023 dell'Assessorato regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, avente ad oggetto “Adempimento di cui all'art. 11 della l.r.
n. 16 del 10.8.1922. Tariffa idrica relativa al periodo 2016-2019 ed aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a livello di sovrambito del gestore Siciliaque SpA.
Approvazione tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 ed aggiornamento biennale 2018-2019, riscontro nota n.1551 del 5.6.2023”;
- della nota n. 2572/GAB del 31.05.2023, dell'Assessorato regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, avente ad oggetto: “Adempimento di cui all'art. 11 della l.r.
n. 16 del 10.8.1922. Tariffa idrica relativa al periodo 2016-2019 ed aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a livello di sovrambito del gestore Siciliaque SpA.
Approvazione tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 ed aggiornamento biennale 2018-2019”;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale, di UE
s.p.a., di Acquaenna s.c.p.a. e dell'Assemblea territoriale idrica di Siracusa;
Vista la sentenza non definitiva n. 954 dell'11 marzo 2024; N. 01451/2023 REG.RIC.
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 24 aprile 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente giudizio si pone a valle:
- della sentenza non definitiva n. 954/2024, con la quale la Sezione – rigettato il primo motivo di ricorso – ha ritenuto “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e
1 quinquies della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, per violazione dell'articolo
117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.”, proposta con il terzo (e ultimo) motivo di ricorso;
- della sentenza n. 59/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato: (i)
“inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1- quinquies, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione”; (ii) “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge reg. siciliana n.
19 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s),
Cost.”.
2. Ciò posto, nel rinviare all'anzidetta pronuncia n. 954/2024 quanto alla ricostruzione in fatto e all'elencazione delle doglianze di parte ricorrente, va dato atto che, a seguito del deposito della menzionata pronuncia della Corte costituzionale, parte ricorrente ha depositato istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio. N. 01451/2023 REG.RIC.
3. In prossimità dell'udienza di discussione l'ATI Siracusa, la ricorrente e UE hanno depositato memorie. In particolare:
- l'ATI di Siracusa ha reiterato l'eccezione di inammissibilità del ricorso nella parte in cui è stato impugnato il parere della C.I.R., senza tuttavia articolare sul punto specifiche censure;
- UE ha ribadito l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso
(su cui cfr. infra).
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va previamente chiarito che:
(i) la Sezione si è già espressa sull'infondatezza del primo motivo di ricorso con la sentenza non definitiva n. 954/2024;
(ii) non può che prendersi atto della sentenza n. 59/2025 della Corte costituzionale, con conseguente rigetto del terzo motivo di ricorso, posto il mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale articolata dalla Sezione sulla base di tale doglianza.
2. Può quindi dirsi del secondo motivo di ricorso.
2.1. Con tale censura parte ricorrente ha contestato il fatto che la Giunta regionale avrebbe individuato una tariffa al mc in tesi superiore ai parametri prescritti dall'ARERA, sostanzialmente rinviando alle considerazioni di carattere tecnico di cui al suo allegato n. 10.
2.2. UE ha contestato tale doglianza per genericità (in particolare, ne ha eccepito l'inammissibilità sotto tale profilo con la memoria del 30 gennaio 2024, alla p. 3), posto che la ricorrente non avrebbe individuato alcun parametro violato da parte della Giunta regionale. Ha ulteriormente eccepito l'inammissibilità della doglianza N. 01451/2023 REG.RIC.
sotto l'ulteriore profilo della sua eterointegrazione a mezzo del menzionato allegato
10, mai notificatole (cfr. sul punto p. 3 della memoria del 30 gennaio 2024).
Nel merito, ha contestato la genericità della ricostruzione del consulente di parte ricorrente ed ha comunque sostenuto che eventuali errori dell'amministrazione regionale ben potrebbero essere in sede di approvazione da parte dell'ARERA.
2.3. La difesa erariale ha affermato che la delibera impugnata si sarebbe basata sul metodo tariffario idrico di ARERA, alla quale essa è stata sottoposta per la valutazione e approvazione finale, con la conseguenza che il valore finale della tariffa potrebbe anche non essere quello determinato nell'impugnato provvedimento (cfr. la memoria della difesa erariale del 19 gennaio 2024, p. 4).
2.4. La menzionata eccezione di inammissibilità coglie nel segno.
Parte ricorrente non ha, in effetti, indicato in quali parti le delibere di ARERA menzionate nel secondo motivo di ricorso sarebbero state violate (cfr. pp. 15 ss. del ricorso).
L'unico modo per avere una qualche contezza del contenuto sostanziale di tale doglianza è prendere visione del menzionato all. 10, ovvero di un documento recante intestazione “Tariffe UE 2016-2019: note tecniche di supporto”, non sottoscritto e privo finanche dell'indicazione del relativo autore.
Tale ultimo – anonimo - atto non è stato notificato alle controparti (cfr. le ricevute delle PEC di notifica del ricorso).
Ciò posto, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui “L'onere di indicazione specifica dei motivi di ricorso, di cui all'art. 40, co. 1, lett. d), cod. proc. amm., non può essere soddisfatto mediante il mero richiamo al contenuto di perizie di parte, poiché i motivi di censura devono essere autosufficienti, ossia autonomamente comprensibili mediante la lettura dell'atto processuale” (Cons. St., sez. IV, 15 luglio 2025, n. 6219; cfr., nello stesso N. 01451/2023 REG.RIC.
senso, Cons. St., sez. III, 21 maggio 2025, n. 4339 e C.g.a.r.s., sez. giurisd., 29 luglio
2020, n. 690).
Il tutto senza considerare:
- il carattere comunque generico della relazione in questione;
- il fatto che l'ARERA non si è ancora pronunciata sulla tariffa in questione.
3. Le superiori considerazioni consentono di prescindere dall'analisi dell'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso fatta valere dall'A.T.I. di Siracusa, sintetizzata nella superiore narrativa.
4. Stante quanto precede, il ricorso è parzialmente inammissibile e va rigettato nella restante parte.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della peculiarità e complessità della controversia.
Nulla sulle spese con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente inammissibile e lo rigetta nel resto.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla sulle spese con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Referendario, Estensore N. 01451/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio RD
IL PRESIDENTE
LV NO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00280 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01451/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2023, proposto dall'Assemblea territoriale idrica di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Presidenza della Regione Siciliana, la Giunta regionale della Regione Siciliana e l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana
(Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti - Commissione idrica regionale), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano
Stabile, n. 182;
nei confronti N. 01451/2023 REG.RIC.
- della società UE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Mauro Todero e Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della società Acquaenna s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Berretta, Giovanni Mania, Adriana
Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- dell'Assemblea territoriale idrica di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- delle Assemblee territoriali idriche di Palermo, Catania, Messina, Ragusa,
Caltanissetta, Trapani e Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
- della delibera n. 287 del 6 luglio 2023 della Giunta regionale della Regione Siciliana, avente ad oggetto “Adempimenti di cui all'art. 11 della legge regionale 10 agosto
2022, n.16. Tariffa idrica relativa al periodo 2016-2019 ed aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a livello di sovrambito del gestore UE S.p.A.
Approvazione tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 e aggiornamento biennale
2018-2019", con la quale è stata approvata l'articolazione tariffaria del gestore
UE s.p.a. per il periodo regolatorio 2016-2019 per la vendita dell'acqua all'ingrosso a scala di sovrambito, unitamente al piano economico e finanziario ed al programma degli interventi 2016-2019, secondo i valori di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 249 del 13 luglio 2018; N. 01451/2023 REG.RIC.
- l'articolazione tariffaria del gestore UE s.p.a. per l'aggiornamento biennale
2018-2019 per la vendita dell'acqua all'ingrosso a scala di sovrambito, unitamente al piano economico e finanziario ed al programma degli interventi 2018-2019, secondo i valori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 4 aprile 2019, in conformità alla nota n. 2572/GAB del 31 maggio 2023, come integrata con nota n.
2972/GAB del 15 giugno 2023 dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, costituenti allegato alla presente deliberazione;
- del parere favorevole della Commissione idrica regionale;
- della nota n. 2972/GAB del 15.6.2023 dell'Assessorato regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, avente ad oggetto “Adempimento di cui all'art. 11 della l.r.
n. 16 del 10.8.1922. Tariffa idrica relativa al periodo 2016-2019 ed aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a livello di sovrambito del gestore Siciliaque SpA.
Approvazione tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 ed aggiornamento biennale 2018-2019, riscontro nota n.1551 del 5.6.2023”;
- della nota n. 2572/GAB del 31.05.2023, dell'Assessorato regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, avente ad oggetto: “Adempimento di cui all'art. 11 della l.r.
n. 16 del 10.8.1922. Tariffa idrica relativa al periodo 2016-2019 ed aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a livello di sovrambito del gestore Siciliaque SpA.
Approvazione tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 ed aggiornamento biennale 2018-2019”;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale, di UE
s.p.a., di Acquaenna s.c.p.a. e dell'Assemblea territoriale idrica di Siracusa;
Vista la sentenza non definitiva n. 954 dell'11 marzo 2024; N. 01451/2023 REG.RIC.
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 24 aprile 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente giudizio si pone a valle:
- della sentenza non definitiva n. 954/2024, con la quale la Sezione – rigettato il primo motivo di ricorso – ha ritenuto “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e
1 quinquies della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, per violazione dell'articolo
117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.”, proposta con il terzo (e ultimo) motivo di ricorso;
- della sentenza n. 59/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato: (i)
“inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1- quinquies, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione”; (ii) “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge reg. siciliana n.
19 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s),
Cost.”.
2. Ciò posto, nel rinviare all'anzidetta pronuncia n. 954/2024 quanto alla ricostruzione in fatto e all'elencazione delle doglianze di parte ricorrente, va dato atto che, a seguito del deposito della menzionata pronuncia della Corte costituzionale, parte ricorrente ha depositato istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio. N. 01451/2023 REG.RIC.
3. In prossimità dell'udienza di discussione l'ATI Siracusa, la ricorrente e UE hanno depositato memorie. In particolare:
- l'ATI di Siracusa ha reiterato l'eccezione di inammissibilità del ricorso nella parte in cui è stato impugnato il parere della C.I.R., senza tuttavia articolare sul punto specifiche censure;
- UE ha ribadito l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso
(su cui cfr. infra).
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va previamente chiarito che:
(i) la Sezione si è già espressa sull'infondatezza del primo motivo di ricorso con la sentenza non definitiva n. 954/2024;
(ii) non può che prendersi atto della sentenza n. 59/2025 della Corte costituzionale, con conseguente rigetto del terzo motivo di ricorso, posto il mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale articolata dalla Sezione sulla base di tale doglianza.
2. Può quindi dirsi del secondo motivo di ricorso.
2.1. Con tale censura parte ricorrente ha contestato il fatto che la Giunta regionale avrebbe individuato una tariffa al mc in tesi superiore ai parametri prescritti dall'ARERA, sostanzialmente rinviando alle considerazioni di carattere tecnico di cui al suo allegato n. 10.
2.2. UE ha contestato tale doglianza per genericità (in particolare, ne ha eccepito l'inammissibilità sotto tale profilo con la memoria del 30 gennaio 2024, alla p. 3), posto che la ricorrente non avrebbe individuato alcun parametro violato da parte della Giunta regionale. Ha ulteriormente eccepito l'inammissibilità della doglianza N. 01451/2023 REG.RIC.
sotto l'ulteriore profilo della sua eterointegrazione a mezzo del menzionato allegato
10, mai notificatole (cfr. sul punto p. 3 della memoria del 30 gennaio 2024).
Nel merito, ha contestato la genericità della ricostruzione del consulente di parte ricorrente ed ha comunque sostenuto che eventuali errori dell'amministrazione regionale ben potrebbero essere in sede di approvazione da parte dell'ARERA.
2.3. La difesa erariale ha affermato che la delibera impugnata si sarebbe basata sul metodo tariffario idrico di ARERA, alla quale essa è stata sottoposta per la valutazione e approvazione finale, con la conseguenza che il valore finale della tariffa potrebbe anche non essere quello determinato nell'impugnato provvedimento (cfr. la memoria della difesa erariale del 19 gennaio 2024, p. 4).
2.4. La menzionata eccezione di inammissibilità coglie nel segno.
Parte ricorrente non ha, in effetti, indicato in quali parti le delibere di ARERA menzionate nel secondo motivo di ricorso sarebbero state violate (cfr. pp. 15 ss. del ricorso).
L'unico modo per avere una qualche contezza del contenuto sostanziale di tale doglianza è prendere visione del menzionato all. 10, ovvero di un documento recante intestazione “Tariffe UE 2016-2019: note tecniche di supporto”, non sottoscritto e privo finanche dell'indicazione del relativo autore.
Tale ultimo – anonimo - atto non è stato notificato alle controparti (cfr. le ricevute delle PEC di notifica del ricorso).
Ciò posto, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui “L'onere di indicazione specifica dei motivi di ricorso, di cui all'art. 40, co. 1, lett. d), cod. proc. amm., non può essere soddisfatto mediante il mero richiamo al contenuto di perizie di parte, poiché i motivi di censura devono essere autosufficienti, ossia autonomamente comprensibili mediante la lettura dell'atto processuale” (Cons. St., sez. IV, 15 luglio 2025, n. 6219; cfr., nello stesso N. 01451/2023 REG.RIC.
senso, Cons. St., sez. III, 21 maggio 2025, n. 4339 e C.g.a.r.s., sez. giurisd., 29 luglio
2020, n. 690).
Il tutto senza considerare:
- il carattere comunque generico della relazione in questione;
- il fatto che l'ARERA non si è ancora pronunciata sulla tariffa in questione.
3. Le superiori considerazioni consentono di prescindere dall'analisi dell'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso fatta valere dall'A.T.I. di Siracusa, sintetizzata nella superiore narrativa.
4. Stante quanto precede, il ricorso è parzialmente inammissibile e va rigettato nella restante parte.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della peculiarità e complessità della controversia.
Nulla sulle spese con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente inammissibile e lo rigetta nel resto.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla sulle spese con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Referendario, Estensore N. 01451/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio RD
IL PRESIDENTE
LV NO
IL SEGRETARIO