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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/08/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 253 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Pt_1
Rizzo ed elettivamente domiciliato in Palermo nella via Laurana n.59 appellante C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabrizio Catalano e dall'Avv.to Parte_2
Massimiliano Orlando presso il cui studio in Palermo via Del Bersagliere n.8 è elettivamente domiciliato appellato all'udienza di discussione del 26 giugno 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato il 9 gennaio 2022 innanzi al Tribunale G.L. di Palermo, chiedeva accertarsi l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' Parte_2 Pt_1 relativamente a somme corrisposte (nei periodi 01/2019-02/2021 e 01/2014-01/2022) sul trattamento pensionistico INVCIV n. 0706195 (trasformato in assegno sociale dal maggio 2012) di cui alle note del medesimo Istituto del 24.01.2021 e del 21.12.2021. CP_1
A tal fine deduceva di aver percepito sin dal 2008 l'assegno mensile di invalidità civile (in ragione della riconosciuta riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'80%) e la relativa maggiorazione sociale e che, con il provvedimento del 24.01.2021, l' , nel comunicargli la trasformazione dell'assegno di invalidità in CP_2 assegno sociale al raggiungimento del requisito dell'età previsto dalla legge, aveva, altresì, precisato di aver accertato la corresponsione di pagamenti superiori a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 6.973,96. Rilevava di aver presentato, il 15.3.2021, domanda di ricostituzione reddituale che era stata rigettata dall' in data 24.5.2021 per mancata dichiarazione di redditi da Pt_1 immobili e fabbricati. Soggiungeva che con ulterior nota del 21.12.2021 l' gli aveva Controparte_3 chiesto la restituzione della somma di €56.068,81 percepita indebitamente nel periodo compreso tra il gennaio 2014 e il gennaio 2022 per “superamento dei limiti reddituali per la
Pag.1 percezione dell'assegno di invalidità” e per maggiorazione sociale o aumento sociale della pensione “non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. In punto di diritto invocava l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina dell'irripetibilità dell'indebito assistenziale nonché la decadenza di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991. L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda spiegata Pt_1 da controparte. Premetteva che gli indebiti oggetto d causa erano scaturiti, il primo, dalla ricostituzione centralizzata il cui esito aveva determinato il ricalcolo della maggiorazione sociale per gli anni 2020 e 2021 effettuato “entro i termini di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991 così come prorogati dall'art. 11 comma 5 del decreto-legge c.d. Milleproroghe”, il secondo, dalla domanda di ricostituzione presentata dallo stesso al fine di ricalcolare il Pt_2 predetto indebito. Rilevava che in sede di verifica era emersa “…una discrasia tra i dati dichiarati in domanda e i redditi presenti all' Specificamente, dalla consultazione degli archivi Controparte_4 dell' era “risultato che l'utente, a partire dal 2013 e fino al 2018” aveva Controparte_4
“effettuato delle locazioni mai dichiarate all' , superando così i requisiti reddituali previsti per il CP_2 diritto alla pensione di invalidità civile a partire dal gennaio 2014”; che siffatta situazione aveva
“determinato l'emersione del secondo indebito (relativo al periodo compreso tra gennaio 2014 e gennaio 2022) e la revoca della prestazione…”. Evidenziava che gli indebiti erano ripetibili avendo l' “agito tempestivamente e CP_2 per di più sulla base di dati reddituali che la parte” aveva “omesso di comunicare”, circostanza, questa, che escludeva “la buona fede del medesimo nel percepimento delle somme in questione”. Il Giudice adito invitate le parti a “dedurre più precisamente in merito ai redditi da fabbricati e da locazioni del ricorrente” (cfr. ordinanza 6.7.2022), con sentenza n.526/2023, dopo aver premesso che la “situazione dei redditi del ricorrente nei periodi in considerazione non” appariva “chiara”, accoglieva il ricorso (dichiarando che nulla era dovuto dal in Pt_2 relazione alle somme indicate nelle note impugnate) in ragione della genericità delle note di indebito e, in ogni caso, della ritenuta conoscibilità in capo all' dei dati reddituali Pt_1 del pensionato e dell'assenza di dolo in capo al ricorrente il quale “non aveva mai nascosto la propria posizione reddituale e ben poteva confidare nell'esattezza degli importi corrisposti dall' Pt_1 nel corso di quasi dieci anni..”. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato il 27 Pt_1 marzo 2023, chiedendone la riforma. In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato la “conoscibilità” dei dati reddituali del ritenendo che gli stessi Pt_2 fossero stati, da quest'ultimo, regolarmente inseriti nella dichiarazione dei redditi, laddove, invece controparte non li aveva mai “dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi, né tantomeno … comunicati all' . Pt_1
Rileva che “solo a seguito dell'esame più approfondito, ulteriore rispetto a quanto risultasse dalle dichiarazioni reddituali annuali” era stata “accertata l'avvenuta registrazione dei contratti di locazione”. Lamenta, dunque, l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice in tema di riparto dell'onere della prova, posto in capo all'Istituto e non già sul ai sensi Pt_2 dell'art. 2697 c.c.. Pag.2 Deduce che, al contrario, era onere della controparte dimostrare il possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla legge per poter beneficiare della prestazione già ricevuta. Sostiene, in ogni caso, di aver “fornito una prova qualificata, avendo prodotto documentazione proveniente direttamente dall' dalla quale il ricorrente, risultava Controparte_4 chiaramente indicato a mezzo del codice fiscale come dante causa/locatore dei contratti registrati ivi indicati, ed individuati con il relativo ammontare, il periodo di durata e il codice fiscale dei locatori…”, documentazione su cui l'appellato non aveva “formulato alcuna contestazione”. Soggiunge che nelle note di contestazione impugnate erano state chiaramente dedotte “le ragioni dell'indebito” e che “in ogni caso, all'atto della costituzione, l' ” aveva Pt_1
“espressamente precisato quali fossero i redditi determinanti degli indebiti”. Evidenzia che il , in prime cure, aveva negato “sia la titolarità di redditi da Pt_2 fabbricati che da locazione”, salvo poi ammettere “con le note depositate in data 3.11.2022 di essere proprietario dell'immobile sito in via P.pe di Belmonte n. 82/A, dichiarando di averlo acquisito in forza della sentenza n.4914/2017, RG N.7509/2015, emessa dal Tribunale di Palermo, e trascritta presso l' ai numeri 50372/39130, che, riconoscendo nella fattispecie Controparte_4 un'interposizione reale fiduciaria tra (fiduciante) e (fiduciaria), Parte_2 Controparte_5 nata a [...] il giorno 1 dicembre 1984” aveva “disposto il trasferimento del diritto di proprietà in favore del medesimo da parte di . (in all nota di trascrizione Parte_2 Controparte_5 della domanda giudiziale del 2015 e della successiva sentenza del 2017, delle quali si chiede autorizzare l'acquisizione agli atti, ai sensi dell'art. 421 cpc )”. Rileva, ancora, che nelle “medesime note la parte riconosceva di avere personalmente” concesso “in locazione l'immobile nel 2018 come attestato dall'atto prodotto da ( stampa AE Pt_1 dati relativi al 2018 ) contestando però l'importo che sarebbe stato a suo dire non di € 15.600,00 ma di € 10.400,00”; che “relativamente alla locazione documentata dall' (stampa dati relativi al Pt_1
2016) registrata il 13.05.2016, per un valore annuo dichiarato di €3.360,00, con controparte identificata dal codice fiscale , il riconosceva trattarsi di locazione C.F._1 Pt_2 relativa all'immobile sito in Via Magg. acquistato in data 18.02.2016 e poi Persona_1 rivenduto (senza precisare quando) e locato per il periodo in suo possesso per € 280,00 mensili per un totale annuo di € 3.360,00; produceva quindi il contratto di acquisto e la registrazione del contratto di locazione;
riconoscendo, così facendo, quanto contestato dall'Istituto”; che, ancora, “si è avuto modo di verificare che il aveva “acquistato il predetto immobile in data 18/02/2016 e lo” aveva Pt_2
“rivenduto per €45.000 (introito questo non dichiarato in dichiarazione) in data 07.09.2021 alla medesima locataria (si producono entrambi i contratti e le visure della , Persona_2 Per_2 dei quali si chiede autorizzare l'acquisizione agli atti, anche ai sensi dell'art. 421 cpc.)”. Ribadisce, pertanto, “come le stampe dell' prodotte dall' all'atto Controparte_6 Pt_1 della costituzione (in parte illeggibili per via delle sottolineature con evidenziatore che hanno reso i codici fiscali non leggibili ma riprodotti con le note del 20.09.2022), attestino per l'anno 2013 un contratto di locazione per €12.000,00 con data inizio 15.05.2013 e fine locazione 14/05/2019, il cui contraente è identificato dal codice fiscale / partita IVA che, come da visure della P.IVA_1
Camera di Commercio di Palermo, corrisponde a limitata, Controparte_7 con sede legale in Palermo via Wagner 11 11/a e sede secondaria in Palermo via P.pe di Belmonte n. 84/A (delle quali si chiede autorizzare l'acquisizione agli atti, anche ai sensi dell'art. 421 cpc)”; Ritiene, altresì, provato “il contratto di locazione di cui alla stampa anno 2016, registrato in data 13/05/2016, con inizio in pari data e cessazione al 12/05/2022, per un valore annuo di € 3.360,00, e locataria ” e ciò “almeno fino alla data del 07.09.2021, Persona_2
Pag.3 data in cui il ha rivenduto l'immobile, per quanto risulta ampiamente provato in atti e per Pt_2 riconoscimento espresso dello stesso appellato”. Assume, infine, quanto al “contratto di locazione di cui alla stampa dati relativi al 2018 dell' registrato il 04/04/2018, data inizio 08/03/2018 e data fine Controparte_4
31/12/2018, con locatari identificati dal codice fiscale, e cioè i soci e la società "F.@.
[...] come attestati dalle visure della Camera di Commercio di Palermo che si Controparte_8 producono e delle quali si chiede autorizzare l'acquisizione agli atti ex art. 421 cpc” che sussista la piena prova dello stesso “almeno fino alla data di trasferimento dell'immobile effettuato il 13.02.2019, per il corrispettivo di €70.000,00, essendo gli acquirenti subentrati nel contratto di locazione, come attestato nel medesimo contratto di compravendita e come peraltro espressamente riconosciuto da controparte”. Ritiene, in definitiva, di aver provato l'esistenza di redditi da locazione superiori al limite di legge in relazione al beneficio concesso;
ritiene, altresì, insussistente la buona fede dell'appellato e, conseguentemente, un legittimo affidamento meritevole di tutela. Con memoria depositata il 16 giugno 2025, ha resistito all'appello Parte_2
, chiedendone il rigetto.
[...]
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Anzitutto devono ammettersi tutti i documenti prodotti in questa sede dall' Parte_1
Come è noto, l'art. 421 c.p.c., rubricato “poteri istruttori del giudice”, dispone, al suo secondo comma, che il decidente “Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio (…)”; analogamente l'art. 437 c.p.c. stabilisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova … salvo che il collegio anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisine della causa”. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori officiosi è del tutto discrezionale e, come tale, sottratto al sindacato di legittimità, in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – che consente l'esercizio dei suddetti poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte e di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura;
ciò è consentito anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, potendo disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall'istruttoria (ex multis, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 48 del 02/01/2024; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 23605 del 27/10/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17683 del 25/08/2020). Nel medesimo solco, la stessa Suprema Corte ha affermato che “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia
Pag.4 incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass n.16358/2024). Facendo, dunque, applicazione di tali principi, ritiene questa Corte che i documenti prodotti dall' possano trovare ingresso in sede di gravame in quanto gli Pt_1 stessi, se, da un lato, rappresentano il mero completamento di una pista probatoria già coltivata in prime cure, dall'altro, appaiono dirimenti ai fini della decisione.
Tanto premesso, l'appello è fondato e come tale deve essere accolto. La res controversa verte essenzialmente sull'esistenza o meno di redditi da locazione percepiti dal nel periodo oggetto di causa, dai quali ha tratto origine la revoca Pt_2 della prestazione e l'azione di recupero dell'indebito da parte dell' per Pt_1 superamento dei limiti reddituali. La risposta non può che essere positiva. Premesso che nell'atto introduttivo del giudizio il veva dedotto di non Parte_3 possedere “alcun reddito in quanto dal 730 risultava un reddito imponibile pari a zero” e di essere
“privo di reddito”, dirimenti si disvelano i documenti prodotti dall' appellante (sia in CP_2 primo grado che in questa sede) attestanti l'avvenuta registrazione di diversi contratti di locazione in cui, per come pure sostenuto con l'atto di gravame, i dati del “contribuente” (ossia il codice fiscale) coincidono con quelli dell'odierno appellato. In particolare, vengono in rilievo: la registrazione del contratto di locazione non finanziaria del 15.5.2013 (con scadenza 14.5.2019) per un valore annuo di euro 12.000,00; la registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo del 13.5.2016 (con scadenza 12.5.2022) per un valore annuo di euro 3.360,00; la registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo dell'1.5.2018 (con scadenza 31.12.2018) per un valore annuo di euro 15.600,00 (cfr. visure CP_4
del 7.9.2022 – doc. prodotti in prime cure dall' .
[...] Pt_1
A tali atti, rappresentativi di un reddito ampiamente superiore a quello previsto dalla legge per il godimento della prestazione oggetto di causa, si affiancano anche: il contratto del 7.9.2021 col quale il ha venduto e trasferito a Pt_2 Persona_2
(il cui codice fiscale coincide con quello indicato nel contratto di locazione
[...] registrato il 13.5.2016) un'unità immobiliare sita in Palermo via Maggiore Toselli Galliano n.26 (a sua volta acquistata dal in data 18.2.2016, mediante pagamento della Pt_2 somma di euro 30.000,00 – cfr. doc. fascicolo di parte , con prezzo di Pt_1 compravendita stabilito in complessivi euro 45.000,00 (cfr. doc. fascicolo di parte;
il contratto del 13.2.2019 col quale il ha venduto e trasferito a Pt_1 Pt_2 [...]
e un locale commerciale sito in Palermo via Principe di Belmonte Pt_4 Parte_5
n.82/A (ossia l'immobile già locato alla società F.@R s.n.c. di AM ZI & Co., in forza del contratto registrato il 4.4.2018 con decorrenza 1.5.2018), con prezzo di compravendita stabilito in complessivi euro 70.000,00 (cfr. doc. fascicolo di parte;
Pt_1
Ad ogni evidenza, dunque, il al contrario di quanto sostenuto nel Pt_6 corpo dell'atto introduttivo del giudizio, ha certamente percepito, nel periodo oggetto di causa, redditi (sia da locazione che da vendita di immobili) superiori al limite previsto dalla normativa vigente per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile (trasformato automaticamente ex lege in assegno sociale al raggiungimento della prevista età anagrafica).
Pag.5 D'altro canto, rileva la Corte, a fronte di tale univoco e granitico compendio probatorio, il non ha fornito (come era suo onere) alcuna idonea prova
Pt_2 contraria. Né, con riferimento alla locazione dell'immobile sito nella Via P. Belmonte n. 82/a (la cui registrazione del 15.5.2013, come detto, riporta il codice fiscale del ), può
Pt_2 ritenersi che l'odierno appellato non avesse percepito i relativi canoni di locazione nel periodo antecedente alla sentenza n.4914/2017 emessa dal Tribunale di Palermo che, in accoglimento della domanda proposta dal , aveva disposto il trasferimento del
Pt_2 diritto di proprietà in favore del medesimo da parte di
Pt_2 Controparte_5
Al riguardo è appena il caso di osservare che è stato lo stesso appellato (in primo grado) a produrre una missiva a.r. del 4 giugno 2015 indirizzata a nella Controparte_5 quale affermava: “approssimandosi le scadenze fiscali per il pagamento sia delle imposte comunali che per quelle erariali, Ti dichiaro la mia immediata disponibilità a forniti il necessario per pagare quelle dovute in relazione alla proprietà e al reddito dell'immobile sito in Palermo, via Principe di Belmonte n.82/A che, ancorché fittiziamente a Te intestato, è di mia esclusiva proprietà. Ti invito, pertanto, ad indicarmi la somma dovuta in tempo utile per il tempestivo pagamento ..…” (cfr. doc. fasc. di parte). Tanto più ove si consideri che il , per come risulta dal documento dallo Pt_2 stesso prodotto (cfr. doc. fasc. di parte), con atto notarile del 10.4.2013 era stato nominato dalla procuratore speciale (procura, poi, revocata il 13.4.2015 CP_5 verosimilmente in ragione dell'inizio della causa civile poi definita con la sentenza n.4914/2017) “per locare anche a sé medesimo ovvero a chi crederà conveniente: un locale commerciale sito nel Comune di Palermo, alla via Principe di Belmonte n.82/A … il costituito procuratore … interverrà al relativo atto di locazione;
ne determinerà il prezzo che crederà conveniente;
ritirerà tutto o parte del prezzo dandone quietanza … “. Accertata, dunque, la titolarità di redditi ulteriori in capo al , Pt_2 palmarmente incompatibili con il godimento della prestazione per cui è causa, occorre, adesso, affrontare il profilo della ripetibilità o meno dell'indebito. Versandosi in materia di indebito assistenziale, per come correttamente affermato dal primo Giudice, non può trovare applicazione la disciplina dettata in materia di indebito previdenziale – art. 52 Legge n. 88/89 come autenticamente intrepretato dall' art. 13 Legge n. 412/1991 – bensì i principi elaborati in materia dalla Suprema Corte in base ai quali l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali rende legittima la pretesa restitutoria solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali e/o di dolo comprovato dell'accipiens. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non Pag.6 sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche Cass. nn. 28771/2018 e 10642/2019). Ai fini dell'accertamento del dolo del beneficiario, nelle sue forme anche omissive, deve tenersi, altresì, conto del mutato quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all'Istituto previdenziale, qualora siano tenuti a comunicare la situazione reddituale all'amministrazione finanziaria (Mod.730 o UNICO) (v. art.13 c.6 lett. c D.L n.78/2010 conv. in L.n.122/2010). In caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell' , l' ha sempre la possibilità di conoscere i dati reddituali Controparte_4 Pt_1 dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali. L'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede, altresì, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei Pt_1 dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il comma 10 bis dell'art. 35 della legge n.14/2009 (introdotto con il D.L. n.78/2010) prevede inoltre che: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione …”. Ciò posto, nella vicenda che occupa il (che, lo si ribadisce, nell'atto Pt_2 introduttivo del giudizio aveva in radice negato di possedere redditi) non ha nemmeno allegato di aver dichiarato (sia all' , con le dichiarazioni fiscali annuali Controparte_4 previste dalla legge, sia all' mediante i c.d. modelli RED) i redditi derivanti dai Pt_1 contratti di locazione (oltre che dalle vendite immobiliari del 2019 e del 2021) sopra citati. Ciò è tanto vero che l' è stato in grado di accertare (e, quindi, di Pt_1 conoscere) l'effettiva situazione reddituale dell'appellato solo in seguito ad una complessa ed approfondita verifica amministrativa. Trattasi, per altro, di redditi cospicui che, in quanto tali, configurano a pieno titolo l'ipotesi di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, individuata dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata. Viene, inoltre, in rilievo una condotta che lungi dall'integrare un'ipotesi di legittimo affidamento meritevole di tutela in capo al pensionato risulta, al contrario, Pag.7 riconducibile al caso del “dolo comprovato dell'accipiens” (seppur in forma omissiva) cui è speculare l'addebitabilità allo stesso della erogazione non dovuta con conseguente ripetibilità da parte dell' delle somme indebitamente percepite. Pt_1
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere integralmente rigettato.
3) Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. parte appellata deve essere dichiarata non tenuta al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell' Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.596/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta integralmente il ricorso di primo grado. Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellata non è tenuta al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell' Pt_1
Palermo 26 giugno 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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