Sentenza 25 ottobre 2018
Massime • 1
I documenti prodotti nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese senza le garanzie difensive da una persona che doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di indagato sono utilizzabili, in quanto il divieto previsto dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. riguarda solo le dichiarazioni e non anche i documenti o le memorie prodotte nel corso dell'atto istruttorio (Fattispecie di produzione di fatture).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2018, n. 48831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48831 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2018 |
Testo completo
A 4 8 83 1- 1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: ALDO CAVALLO - Presidente - Sent. n. sez. 995/2018 CC 04/05/2018 DONATELLA GALTERIO ANGELO MATTEO SOCCI Relatore - R.G.N. 54906/2017 LUCA SEMERARO GIANNI FILIPPO REYNAUD ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SQ SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2017 del TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI: «Rigetto del ricorso>> udito il difensore, Avv. Michele Pio Pierno, che ha chiesto: «Accoglimento del ricorso>> RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di riesame, con ordinanza del 20 ottobre 2017, ha rigettato l'istanza di riesame di SA Di SQ - ritenuto amministratore di fatto della società D.L.C. s.r.l , avverso il decreto di sequestro preventivo, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell'11 settembre 2017, relativamente al reato di cui all'art. 5, d. lgs. 74/2000, per il 2013, fino alla concorrenza di € 251.972,00 (con l'IVA evasa di pari importo).
2. Ricorre per Cassazione SA Di SQ, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lettera B), cod. proc. pen.). Il sequestro preventivo è stato disposto per euro 251.972,00 in via diretta delle somme di denaro nella disponibilità della società, e subordinatamente per la differenza, per equivalente, dei beni nella disponibilità di AN EN e del ricorrente, nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e di fatto della società. Il Tribunale, in sede di riesame, ha confermato integralmente il provvedimento impugnato, ma ha accolto alcuni motivi del riesame, ovvero la nullità delle dichiarazioni acquisite tramite i soggetti, sentiti a sommarie informazioni testimoniali, senza le previste garanzie difensive, in quanto gli stessi già rivestivano, al momento delle dichiarazioni, la qualifica di indagati. Il Tribunale non ha ritenuto invece di applicare l'articolo 63, cod. proc. pen., relativamente ai documenti acquisiti. A parere del ricorrente, invece, anche nei confronti dei documenti acquisiti, senza le garanzie difensive, doveva trovare applicazione la norma dell'articolo 63, codice di rito. Escluse le fatture in atti, acquisite in divieto delle garanzie difensive, dell'articolo 63, cod. proc. pen., come evidenziato anche dall' elaborato tecnico allegato alla memoria difensiva, сверевкой обое 1 gli importi dell'Iva evasa scendono al di sotto della soglia di punibilità di euro 50.000,00. La Guardia di Finanza ha optato per un controllo a campione, senza invece fare gli accertamenti su tutti i clienti/acquirenti, pur individuati, con cui la società aveva intrattenuto rapporti commerciali. Questa modalità ha impedito di individuare esattamente l'ammontare delle imposte evase, senza neanche considerare i costi non contabilizzati, emergenti dalla documentazione, comunque acquisita al processo (Cass. 2016, n. 53907, Rv. 268717). 2. 2. Erronea qualificazione del ricorrente quale ✓ amministratore di fatto. Come pure rilevato dal Tribunale del riesame, il conto corrente numero 3765 (della società) era stato chiuso in data 4/12/2013, e, quindi, il numero cliente del ricorrente risultava ancora attivo, in ragione però di altri conti non riconducibili alla società DLC s.r.l. Nonostante ciò, il Tribunale ha comunque confermato il sequestro preventivo, relativamente alla ritenuta simulazione dell'atto di cessione di quote tra il ricorrente e EN AN. L'amministratore AN è stato sentito senza le garanzie difensive, nonostante fossero già pienamente emersi indizi di reità nei suoi confronti;
le sue dichiarazioni, quindi, sono inutilizzabili, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Escluse le dichiarazioni di AN, per la vista inutilizzabilità, pure riconosciuta dal Tribunale del riesame, il portato indiziario viene ad essere insufficiente per un sequestro preventivo. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della risultando Ah motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati;
peraltro articolato in fatto.
4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nel nostro caso i motivi di ricorso sul fumus del reato risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante ○ privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come, pur smentita la delega bancaria sul conto della società in capo al ricorrente - per la documentata cessazione del rapporto di CC -, rimangono a carico di SA Di SQ (durante la cui formale amministrazione dal 12 gennaio 2012 al 31 ottobre 2013, è maturato il debito fiscale), gravi elementi indiziari per la qualifica di amministratore di fatto: «La mancata produzione di prove attestanti il pagamento delle quote societarie da parte dell'AN; il totale 3 مهشی Mod disinteresse da parte del nuovo amministratore, che, dopo l'acquisizione dell'intero capitale sociale, non ha provveduto a effettuare alcun adempimento fiscale e civilistico, né a proseguire l'attività sociale che è passata da un imponibile per l'anno 2013 pari a € 1.460.752,00 a un imponibile per l'anno 2014 pari ad € 4.122,00 e pari a 0 € per gli anni successivi;
l'assenza all'atto della verifica fiscale di una sede, uffici, depositi, magazzini, dipendenti, scritture contabili della predetta società, società che formalmente risultava avere dal 23 ottobre 2013 come sede legale operativa un terreno recintato, sul quale non è risultata insistente alcun attività economica;
il profilo soggettivo dell'AN, che annovera numerosi precedenti di polizia, alcuni per reati tributari;
la disponibilità dello stesso ad acquisire società divenendone amministratore senza effettuare adempimenti fiscali e civilistici [...]; la mancanza di capacità imprenditoriale (e non solo in quello specifico settore) da parte dell'AN, al quale in data 6 maggio 2013 è stato notificato un provvedimento giudiziario avente ad oggetto l'incapacità a contrattare con la P.A. e l'interdizione dai pubblici uffici;
l'assenza in capo allo stesso di mezzi e risorse finanziarie per poter anche solo avviare un'attività di impresa». Del resto, «Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 - dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701). Nel caso in giudizio, l'analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli atti, e sul punto le prospettazioni del ricorrente risultano generiche e non collegate a precisi скуль мот осал 4 atti di indagine, sono solo valutazioni ipotetiche, non valutabili in sede di giudizio di legittimità.
5. Manifestamente infondato risulta, poi, il motivo sull'inutilizzabilità della documentazione acquisita dalla Guardia di finanza al momento delle sommarie informazioni testimoniali, rese dallo stesso ricorrente e da ZI OR suo originario socio, in violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Il limite stabilito dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. riguarda solo ed esclusivamente le dichiarazioni («Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate>>), e non anche i documenti, o le confessioni e le memorie. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è costante: Le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute in una memoria proveniente dall'imputato acquisita agli atti del processo sono utilizzabili nei suoi confronti ai sensi dell'art. 192, comma primo, cod. proc. pen. e non incontrano il limite stabilito dall'art. 63, comma primo, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015 - dep. 01/03/2016, Martinez, Rv. 26614701; vedi anche Sez. 4, n. 27173 del 26/05/2015 dep. 30/06/2015, Nardella, Rv. 26387501, per un organigramma aziendale prodotto dall'imputato, in sede di S.I.T., e Sez. 3, n. 46767 del 23/11/2011 dep. 19/12/2011, D.M.F., Rv. 25163301, per le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute in un documento proveniente dall'indagato). Può, conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto: «I documenti (nella specie fatture) prodotti dall'indagato, sentito senza le garanzie difensive non risultano inutilizzabili, al pari delle dichiarazioni da lui rese, in quanto l'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. riguarda solo le dichiarazioni e non anche i documenti o le memorie». La ratio di tale scelta deve rinvenirsi (oltre che nella lettera dell'art. 63, cod. proc. pen.) nel fatto che la documentazione proveniente dall'imputato, è acquisibile in ogni caso, ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., anche di ufficio, sicché il contraddittorio in ordine alla stessa può 5 PS & MA instaurarsi solo sulla valutazione del documento, e non anche al momento dell'acquisizione. Infatti, «L'omessa convalida da parte del P.M. del sequestro di corrispondenza mancata dall'imputato, eseguito d'iniziativa dalla P.G., non impedisce l'utilizzabilità nel giudizio della corrispondenza sequestrata, in quanto l'art. 237 cod. proc. pen. consente l'acquisizione anche d'ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto» (Sez. 3, n. 35036 del 12/05/2010 - dep. 28/09/2010, C., Rv. 24832701). Conseguentemente, come ritenuto dal Tribunale nell'ordinanza impugnata la documentazione è pienamente valutabile, e non sussiste pertanto nessuna ipotesi di sottosoglia, che possa far ritenere illegittimo il sequestro preventivo in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/05/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Aldo CAVALLO Ayib Matterson AL EL DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 OTT 2018 AL CANCELLIERE Luana Mariani 6