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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/07/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 7575/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
promossa da: nato a [...] il Parte_1
26/03/1978 con avv. ROSA VALENTINA come da C.F._1
mandato difensivo in atti;
E
pagina 1 di 7 nata a [...] il [...] C.F. CP_1
con avv. ROSA VALENTINA come da mandato C.F._2
difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con nota di trattazione scritta del 18.04.2025, le parti hanno precisato le seguenti concordi conclusioni conformi:
1) dichiarare che sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n.
898/1970 e dell'art. 473- bis .51 c.p.c. , ;
B) stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione non definitiva n.2451/24, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni stabilite per la separazione di seguito riportate, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
C) nessun assegno di mantenimento verrà versato da un coniuge a favore dell'altro essendo entrambi autosufficienti;
D) l'abitazione coniugale di RB (Vr) Via Previera n.38 di proprietà del SI.
rimane assegnata al medesimo con tutti gli arredi e corredi;
Parte_1
E) affido dei figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali pagina 2 di 7 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle sole questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i figli, comunicando all'altro genitore episodi importanti per l'educazione, i bisogni degli stessi ed eventuali spostamenti fuori regione. I genitori si impegnano a rispettarsi reciprocamente,
in particolare alla presenza dei figli e a far scorrere tra loro la massima comunicazione, al fine di operare le scelte migliori per assicurare loro la crescita più equilibrata e serena. La prole avrà residenza abituale a RB in Via dei
Gigli n.3/D insieme alla di loro madre nella sua nuova abitazione. CP_1
F) Il IG potrà vedere e tenere con sé i figli per un week-end ogni Parte_1
due settimane, dal sabato mattina fino alla domenica sera ore 21.00 con possibilità
di recuperare i giorni eventualmente persi a causa di impegni improrogabili nei dieci (10) giorni successivi;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé,
compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, quelli della di loro madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche dei minori, due/tre sere a settimana da concordare insieme di volta in volta;
durante le vacanze natalizie il padre potrà
pagina 3 di 7 tenere con sé le figlie ad anni alterni il Natale, capodanno e santo Stefano con un genitore e capodanno con l'altro; nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì
dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive li figli frequenteranno i campi estivi dal mese di giugno a quello di agosto compreso, interrompendone la frequentazione per trascorrere le ferie con il papà per circa 10 giorni e con la madre per altri 10 giorni da stabilirsi concordemente entro il mese di maggio di ogni anno;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale compatibilmente con gli impegni scolastici dei ragazzi e lavorativi di entrambi i genitori. Per il giorno dei compleanno dei minori i genitori si impegnano a trascorrerlo insieme;
per poi festeggiarlo anche separatamente con i rispettivi nonni paterni e materni. La festa del papà verrà trascorsa con il papà e la festa della mamma con la medesima. Per i sacramenti come la Prima Comunione e la
Cresima i genitori si impegnano a festeggiarli tutti insieme.
Sono sempre salvi eventuali cambiamenti dovuti a motivi lavorativi dei genitori o problemi di salute che rendano inopportuno il trasferimento dei minori da un'abitazione ad un'altra. In queste occasioni i genitori si impegnano a concordare gli eventuali tempi di recupero.
G) Il IG corrisponderà alla SI.ra a titolo di concorso Parte_1 CP_1
nel mantenimento dei figli la somma pari ad € 500,00 mensili (250,00 per pagina 4 di 7 ed € 250,00 per , mediante versamento da effettuarsi, entro il Per_1 Per_2
giorno cinque di ogni mese, sul conto corrente intestato alla SI.ra in CP_1
essere presso Poste Italiane Iban [...]. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT a decorrere dai 12 mesi successivi a quello di partenza. Il padre contribuirà, inoltre, in ragione del 50%
alle spese accessorie e straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei ragazzi sempre e per entrambe previo accordo scritto con la moglie e sempre solo se opportunamente documentate come da Protocollo del Tribunale di
Verona di sopra riportato;
H) l'assegno Unico Universale spetterà al 100% alla SI.ra . CP_1
I) Spese di lite compensate tra le parti
L) Le parti si danno atto di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 2451/2024, Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, pronunciava la separazione tra i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 5 di 7 Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti esplicitavano le condizioni di divorzio in epigrafe indicate, rassegnando le medesime conclusioni congiunti
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 10/04/2010 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN STINO DI LIVENZA
(VE) come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come pagina 6 di 7 espressamente richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 10/04/2010 e trascritto nel Comune di SAN STINO DI LIVENZA
(VE) alle condizioni integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali,
esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAN STINO DI LIVENZA (VE)
(Registri n.1 Parte II, anno 2010) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3)compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 15.07.2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
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