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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5693 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 18151/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione con provvedimento del 25.3.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Marco Ferraro Parte_1
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Roberta Verginelli Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16558/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettive note.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
La ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16558/2022, Parte_1
con cui, in accoglimento della domanda svolta da la compagnia è stata condannata Controparte_1
a corrispondere al sig. l'indennizzo assicurativo previsto dalla polizza n. CP_1
10325/30/102599570/1 per il furto del proprio veicolo Nissan Juke targato EH073VP, per euro
4.700,00 oltre interessi legali dalla domanda, con regolamentazione delle spese in base al principio di soccombenza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia nel capo in cui ha accolto la domanda nonostante l'indisponibilità ex lege dell'indennizzo assicurativo, siccome vincolato al soddisfacimento dell'Ente impositore, data la presenza di due fermi amministrativi iscritti sul veicolo e la natura privilegiata del credito dell'Ente.
1 Con il secondo motivo, la compagnia ha impugnato la pronuncia nel capo in cui ha liquidato gli interessi legali senza precisarne il saggio, così riconoscendo quelli di cui al quarto comma dell'art. 1224 c.c.
Con il terzo motivo, ha impugnato la sentenza nella parte in cui la decorrenza degli interessi è stata fissata dalla domanda anziché dalla pubblicazione sentenza, mentre al momento dell'introduzione del giudizio il credito non era ancora insorto in quanto l'assicurato non aveva ancora consegnato tutta la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione dell'indennizzo.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza: “1. nel merito, accertare che l'assicurato non ha diritto di pretendere da l'indennizzo assicurativo per il furto del proprio veicolo Parte_1 soggetto a fermo amministrativo;
e per l'effetto condannare parte appallata alla restituzione di tutto quanto percepito da in esecuzione della sentenza qui gravata, ivi compresi gli interessi Parte_1 legali richiesti nella misura di cui al iv comma dell'art. 1284 c.c.; 2. in subordine, sempre nel merito, in riforma della sentenza su meglio descritta, dichiarare che gli interessi dovuti al Sig. da CP_1 vadano rideterminati nella misura di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. (e non del 4° Parte_1
comma) e da conteggiarsi a decorrere dalla pubblicazione della stessa sentenza di primo grado del
9.9.2022 e non dalla domanda giudiziale.
3. In ipotesi d'accoglimento della prima domanda con vittoria delle spese di lite, spese generali ed accessori di legge sia del primo e secondo grado;
in ipotesi d'accoglimento della seconda domanda con compensazione integrale delle spese di entrambi
i gradi del giudizio”.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando che il fermo amministrativo era stato sospeso, che il credito erariale era stato soddisfatto ratealmente e in ogni caso che il fermo non determinava surrogazione reale della prelazione ai sensi dell'art. 2742 c.c.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. sui motivi di appello.
2.1. Quanto al primo motivo di appello, con cui si lamenta la liquidazione dell'indennizzo assicurativo nonostante la presenza di due fermi amministrativi iscritti sul mezzo, che secondo l'appellante comporterebbero una sorta di indisponibilità ex lege dell'indennizzo da trattenersi a soddisfacimento del credito dell'Ente, deve osservarsi quanto segue:
- come già accertato dal Giudice di Pace, nel contratto di cui trattasi non risultano pattuite clausole che limitino i diritti dell'assicurato relativi all'indennizzo da evento furto per veicoli su cui siano iscritti provvedimenti di fermo amministrativo;
- dalle visure del PRA in atti risultano iscritti sul veicolo in questione, già all'epoca del furto (tra l'11
e il 18 febbraio 2021), due provvedimenti di fermo amministrativo, il primo, in data 3.2.2017, su richiesta di Equitalia spa, e il secondo, in data 18.7.2017, su richiesta del San Lorenzo Parte_2
[..
[...] (VT); risulta, inoltre, iscritto in data 1.3.2019 un provvedimento di “sospensione fermo Pt_3 amministrativo” senza ulteriori specificazioni - provvedimento non documentato dalle parti - e viene, altresì, riportato che “non risultano iscritte ipoteche/privilegi”.
Orbene – seppure parte appellata non abbia provato di aver saldato il debito collegato al fermo iscritto dal Concessionario Equitalia spa – deve rilevarsi che:
- il fermo amministrativo previsto dall'art. 86 D.P.R. n. 602/1973, quanto meno dal momento in cui il legislatore del 2001 lo ha svincolato dall'esito infruttuoso del pignoramento (cui era stato ancorato al momento della sua introduzione ex art. 5 D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, art. 90- bis), sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, “non può più essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione”, ma trattasi di “misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione” (cfr. Cass. sent. n.
n.15345/2015); in altri termini, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
l'agente della riscossione può, a sua scelta, procedere ad esecuzione forzata oppure disporre il fermo;
- di conseguenza, il fermo non avvia l'espropriazione, né è prodromico ad essa e quindi non determina sul bene alcun vincolo similare a quello di un pignoramento, ma semplicemente si limita a bloccare la circolazione del veicolo per indurre il proprietario all'adempimento.
Così riscostruita la natura dell'istituto, non può dunque predicarsi che il fermo abbia prodotto l'effetto di vincolare l'indennizzo assicurativo al soddisfacimento del credito dell'Ente.
Tanto meno può ritenersi, nel caso in esame, che il vincolo discenda dalla surrogazione dell'indennità alla cosa prevista dall'art. 2742 c.c., norma che presuppone l'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (cfr. Cass. sent. n. 31345/2022), nel caso di specie assente (e ciò a prescindere dalla natura privilegiata del credito).
Peraltro, in riferimento all'art. 2742 c.c., la Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 3655/2013) ha evidenziato che “Tale norma si limita invero a prevedere che, se le cose soggette a privilegio, pegno
o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. La trasparente ratio legis sta nell'esigenza di tutelare il creditore munito di prelazione, garantendogli il mantenimento di una posizione di preferenza, nei confronti dei creditori chirografari e, prima di tutto, dello stesso debitore, posto che, se il vincolo di prelazione non si trasferisse sull'indennità assicurativa, l'obbligato avrebbe in mano, in luogo della cosa gravata da garanzia specifica e facilmente esposta all'azione esecutiva, una somma di denaro ben più agevolmente occultabile. Se tutto questo è vero, nessun indice ermeneutico autorizza tuttavia a ritenere che la norma preveda anche un subingresso del creditore privilegiato nella titolarità del
3 diritto all'indennizzo, di talché ne risulti legittimata un'azione diretta dello stesso contro
l'assicuratore. Non a caso nella sentenza 2 aprile 2001, n. 4791, richiamata dall'impugnante, questa
Corte, pur avendo affermato che, ove il debitore assicurato non decida che le somme dovute dall'assicuratore debbano essere impiegate nel ripristino della cosa perita o danneggiata, il credito per l'indennizzo si trasferisce al creditore munito di causa di prelazione, il quale per la realizzazione dello stesso è titolare di azione intesa ad ottenere il pagamento della indennità medesima direttamente nei confronti della società assicuratrice, ha poi pur sempre collegato siffatta legittimazione all'inerzia del proprietario della cosa assicurata, così riportandola nell'ambito dell'azione surrogatoria. In realtà, la persistenza in capo al debitore assicurato della titolarità del diritto all'indennità si evince anche dal disposto del comma 2 della norma in esame che, prevedendo che gli assicuratori sono liberati qualora paghino, dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione, implicitamente postula la spettanza ai creditori della sola possibilità di mezzi di tutela conservativi del loro diritto”.
Nel caso in esame, premesso che non sussiste alcun diritto reale di garanzia sul bene assicurato, nemmeno risultano avviate dagli Enti creditori azioni di opposizione al pagamento dell'indennizzo assicurativo o conservative.
Ne consegue che il motivo di appello non può essere accolto.
2.2 Quanto al secondo motivo di appello, la parte lamenta che il giudice di primo grado ha fatto riferimento genericamente agli interessi legali, senza precisare se intendesse riferirsi al saggio di cui al primo o al quarto comma dell'art. 1284 cc.
Ha quindi chiesto di emendare la sentenza, precisando che gli interessi erano da intendersi dovuti al saggio di cui all'art. 1284,comma 1, c.c.
Sul punto è sufficiente richiamare la sentenza n. 12449/2024 della Corte di Cassazione, che ha chiarito che “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Pertanto, in difetto, nella sentenza impugnata, di un espresso riferimento al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. o di un espresso accertamento della spettanza degli interessi secondo tale saggio, gli interessi sono dovuti al saggio di cui al primo comma dello stesso articolo.
4 Di conseguenza, non sussiste l'interesse dell'appellante all'impugnazione e pertanto il motivo di appello sul punto deve essere dichiarato inammissibile.
2.3. Con il terzo motivo, la compagnia chiede che gli interessi decorando non dalla domanda, ma dalla pubblicazione della pronuncia, e ciò in quanto, al momento dell'introduzione del giudizio, il credito indennitario non era ancora venuto in esistenza e quindi gli interessi non potevano ancora decorrere, in quanto l'assicurato non aveva dato corso agli adempimenti, previsti a termini contrattuali, di consegna alla Compagnia della documentazione indicata e del kit chiavi del veicolo.
Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che il Giudice di Pace ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per la liquidazione dell'indennizzo, e ciò in base alla documentazione già allegata all'atto introduttivo, sicché anche tale motivo di appello è privo di fondamento.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della semplicità delle questioni e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Roma n. 16558/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da ; Parte_1
2) condanna la a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite per il presente grado di giudizio, che liquida in misura di euro 1.200,00, oltre imborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge e con il beneficio della distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 13.4.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 18151/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione con provvedimento del 25.3.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Marco Ferraro Parte_1
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Roberta Verginelli Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16558/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettive note.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
La ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16558/2022, Parte_1
con cui, in accoglimento della domanda svolta da la compagnia è stata condannata Controparte_1
a corrispondere al sig. l'indennizzo assicurativo previsto dalla polizza n. CP_1
10325/30/102599570/1 per il furto del proprio veicolo Nissan Juke targato EH073VP, per euro
4.700,00 oltre interessi legali dalla domanda, con regolamentazione delle spese in base al principio di soccombenza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia nel capo in cui ha accolto la domanda nonostante l'indisponibilità ex lege dell'indennizzo assicurativo, siccome vincolato al soddisfacimento dell'Ente impositore, data la presenza di due fermi amministrativi iscritti sul veicolo e la natura privilegiata del credito dell'Ente.
1 Con il secondo motivo, la compagnia ha impugnato la pronuncia nel capo in cui ha liquidato gli interessi legali senza precisarne il saggio, così riconoscendo quelli di cui al quarto comma dell'art. 1224 c.c.
Con il terzo motivo, ha impugnato la sentenza nella parte in cui la decorrenza degli interessi è stata fissata dalla domanda anziché dalla pubblicazione sentenza, mentre al momento dell'introduzione del giudizio il credito non era ancora insorto in quanto l'assicurato non aveva ancora consegnato tutta la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione dell'indennizzo.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza: “1. nel merito, accertare che l'assicurato non ha diritto di pretendere da l'indennizzo assicurativo per il furto del proprio veicolo Parte_1 soggetto a fermo amministrativo;
e per l'effetto condannare parte appallata alla restituzione di tutto quanto percepito da in esecuzione della sentenza qui gravata, ivi compresi gli interessi Parte_1 legali richiesti nella misura di cui al iv comma dell'art. 1284 c.c.; 2. in subordine, sempre nel merito, in riforma della sentenza su meglio descritta, dichiarare che gli interessi dovuti al Sig. da CP_1 vadano rideterminati nella misura di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. (e non del 4° Parte_1
comma) e da conteggiarsi a decorrere dalla pubblicazione della stessa sentenza di primo grado del
9.9.2022 e non dalla domanda giudiziale.
3. In ipotesi d'accoglimento della prima domanda con vittoria delle spese di lite, spese generali ed accessori di legge sia del primo e secondo grado;
in ipotesi d'accoglimento della seconda domanda con compensazione integrale delle spese di entrambi
i gradi del giudizio”.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando che il fermo amministrativo era stato sospeso, che il credito erariale era stato soddisfatto ratealmente e in ogni caso che il fermo non determinava surrogazione reale della prelazione ai sensi dell'art. 2742 c.c.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. sui motivi di appello.
2.1. Quanto al primo motivo di appello, con cui si lamenta la liquidazione dell'indennizzo assicurativo nonostante la presenza di due fermi amministrativi iscritti sul mezzo, che secondo l'appellante comporterebbero una sorta di indisponibilità ex lege dell'indennizzo da trattenersi a soddisfacimento del credito dell'Ente, deve osservarsi quanto segue:
- come già accertato dal Giudice di Pace, nel contratto di cui trattasi non risultano pattuite clausole che limitino i diritti dell'assicurato relativi all'indennizzo da evento furto per veicoli su cui siano iscritti provvedimenti di fermo amministrativo;
- dalle visure del PRA in atti risultano iscritti sul veicolo in questione, già all'epoca del furto (tra l'11
e il 18 febbraio 2021), due provvedimenti di fermo amministrativo, il primo, in data 3.2.2017, su richiesta di Equitalia spa, e il secondo, in data 18.7.2017, su richiesta del San Lorenzo Parte_2
[..
[...] (VT); risulta, inoltre, iscritto in data 1.3.2019 un provvedimento di “sospensione fermo Pt_3 amministrativo” senza ulteriori specificazioni - provvedimento non documentato dalle parti - e viene, altresì, riportato che “non risultano iscritte ipoteche/privilegi”.
Orbene – seppure parte appellata non abbia provato di aver saldato il debito collegato al fermo iscritto dal Concessionario Equitalia spa – deve rilevarsi che:
- il fermo amministrativo previsto dall'art. 86 D.P.R. n. 602/1973, quanto meno dal momento in cui il legislatore del 2001 lo ha svincolato dall'esito infruttuoso del pignoramento (cui era stato ancorato al momento della sua introduzione ex art. 5 D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, art. 90- bis), sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, “non può più essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione”, ma trattasi di “misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione” (cfr. Cass. sent. n.
n.15345/2015); in altri termini, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
l'agente della riscossione può, a sua scelta, procedere ad esecuzione forzata oppure disporre il fermo;
- di conseguenza, il fermo non avvia l'espropriazione, né è prodromico ad essa e quindi non determina sul bene alcun vincolo similare a quello di un pignoramento, ma semplicemente si limita a bloccare la circolazione del veicolo per indurre il proprietario all'adempimento.
Così riscostruita la natura dell'istituto, non può dunque predicarsi che il fermo abbia prodotto l'effetto di vincolare l'indennizzo assicurativo al soddisfacimento del credito dell'Ente.
Tanto meno può ritenersi, nel caso in esame, che il vincolo discenda dalla surrogazione dell'indennità alla cosa prevista dall'art. 2742 c.c., norma che presuppone l'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (cfr. Cass. sent. n. 31345/2022), nel caso di specie assente (e ciò a prescindere dalla natura privilegiata del credito).
Peraltro, in riferimento all'art. 2742 c.c., la Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 3655/2013) ha evidenziato che “Tale norma si limita invero a prevedere che, se le cose soggette a privilegio, pegno
o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. La trasparente ratio legis sta nell'esigenza di tutelare il creditore munito di prelazione, garantendogli il mantenimento di una posizione di preferenza, nei confronti dei creditori chirografari e, prima di tutto, dello stesso debitore, posto che, se il vincolo di prelazione non si trasferisse sull'indennità assicurativa, l'obbligato avrebbe in mano, in luogo della cosa gravata da garanzia specifica e facilmente esposta all'azione esecutiva, una somma di denaro ben più agevolmente occultabile. Se tutto questo è vero, nessun indice ermeneutico autorizza tuttavia a ritenere che la norma preveda anche un subingresso del creditore privilegiato nella titolarità del
3 diritto all'indennizzo, di talché ne risulti legittimata un'azione diretta dello stesso contro
l'assicuratore. Non a caso nella sentenza 2 aprile 2001, n. 4791, richiamata dall'impugnante, questa
Corte, pur avendo affermato che, ove il debitore assicurato non decida che le somme dovute dall'assicuratore debbano essere impiegate nel ripristino della cosa perita o danneggiata, il credito per l'indennizzo si trasferisce al creditore munito di causa di prelazione, il quale per la realizzazione dello stesso è titolare di azione intesa ad ottenere il pagamento della indennità medesima direttamente nei confronti della società assicuratrice, ha poi pur sempre collegato siffatta legittimazione all'inerzia del proprietario della cosa assicurata, così riportandola nell'ambito dell'azione surrogatoria. In realtà, la persistenza in capo al debitore assicurato della titolarità del diritto all'indennità si evince anche dal disposto del comma 2 della norma in esame che, prevedendo che gli assicuratori sono liberati qualora paghino, dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione, implicitamente postula la spettanza ai creditori della sola possibilità di mezzi di tutela conservativi del loro diritto”.
Nel caso in esame, premesso che non sussiste alcun diritto reale di garanzia sul bene assicurato, nemmeno risultano avviate dagli Enti creditori azioni di opposizione al pagamento dell'indennizzo assicurativo o conservative.
Ne consegue che il motivo di appello non può essere accolto.
2.2 Quanto al secondo motivo di appello, la parte lamenta che il giudice di primo grado ha fatto riferimento genericamente agli interessi legali, senza precisare se intendesse riferirsi al saggio di cui al primo o al quarto comma dell'art. 1284 cc.
Ha quindi chiesto di emendare la sentenza, precisando che gli interessi erano da intendersi dovuti al saggio di cui all'art. 1284,comma 1, c.c.
Sul punto è sufficiente richiamare la sentenza n. 12449/2024 della Corte di Cassazione, che ha chiarito che “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Pertanto, in difetto, nella sentenza impugnata, di un espresso riferimento al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. o di un espresso accertamento della spettanza degli interessi secondo tale saggio, gli interessi sono dovuti al saggio di cui al primo comma dello stesso articolo.
4 Di conseguenza, non sussiste l'interesse dell'appellante all'impugnazione e pertanto il motivo di appello sul punto deve essere dichiarato inammissibile.
2.3. Con il terzo motivo, la compagnia chiede che gli interessi decorando non dalla domanda, ma dalla pubblicazione della pronuncia, e ciò in quanto, al momento dell'introduzione del giudizio, il credito indennitario non era ancora venuto in esistenza e quindi gli interessi non potevano ancora decorrere, in quanto l'assicurato non aveva dato corso agli adempimenti, previsti a termini contrattuali, di consegna alla Compagnia della documentazione indicata e del kit chiavi del veicolo.
Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che il Giudice di Pace ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per la liquidazione dell'indennizzo, e ciò in base alla documentazione già allegata all'atto introduttivo, sicché anche tale motivo di appello è privo di fondamento.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della semplicità delle questioni e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Roma n. 16558/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da ; Parte_1
2) condanna la a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite per il presente grado di giudizio, che liquida in misura di euro 1.200,00, oltre imborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge e con il beneficio della distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 13.4.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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