TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1746 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1746 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. PASQUARELLA MARIALUISA PATRIZIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PASQUARELLA MARIALUISA PATRIZIA ( ) CodiceFiscale_2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 8.06.2019, a Napoli (NA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
-i coniugi e vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto, liberi entrambi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno;
a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i ricorrenti convengono di effettuare le seguenti attribuzioni:
A) gli istanti rappresentano di essere comproprietari al 50% ciascuno dell'unità immobiliare posta nel
Comune di Rimini in via Lagomaggio n. 118 e precisamente appartamento Sub, 4 e garage Sub 5 al
Foglio 88 Part. 1955.
Stante alcune irregolarità riscontrate sul predetto immobile i ricorrenti hanno inteso procedere alla necessaria regolarizzazione presentando la pratica di SCIA in sanatoria ivi sopportando in pari quota i costi.
I comparenti, di comune accordo, stabiliscono sin da ora di porre in vendita con l'ausilio di un'Agenzia immobiliare la suddetta proprietà suddividendo tra loro al 50% il ricavato della vendita.
A tal motivo le Parti si impegnano sin da ora ad intervenire al rogito notarile del trasferimento delle quote di proprietà immobiliare che verranno cedute.
B) l'automobile Suzuki Swift Targata GC143KJ, attualmente intestata alla Sig.ra Parte_1
, verrà trasferita entro il mese di novembre 2024 al Sig. che provvederà al
[...] Parte_2 pagamento del passaggio di proprietà nonchè al rimborso di € 1.750,00 in favore della moglie Pt_1
la quale aveva utilizzato la sua automobile quale permuta per l'acquisto del mezzo Suzuki
[...]
Targato GC143KJ.
-I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di avere definito tra loro concordemente ogni altro rapporto.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 9 Parte II Serie A Anno 2019 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1746 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. PASQUARELLA MARIALUISA PATRIZIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PASQUARELLA MARIALUISA PATRIZIA ( ) CodiceFiscale_2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 8.06.2019, a Napoli (NA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
-i coniugi e vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto, liberi entrambi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno;
a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i ricorrenti convengono di effettuare le seguenti attribuzioni:
A) gli istanti rappresentano di essere comproprietari al 50% ciascuno dell'unità immobiliare posta nel
Comune di Rimini in via Lagomaggio n. 118 e precisamente appartamento Sub, 4 e garage Sub 5 al
Foglio 88 Part. 1955.
Stante alcune irregolarità riscontrate sul predetto immobile i ricorrenti hanno inteso procedere alla necessaria regolarizzazione presentando la pratica di SCIA in sanatoria ivi sopportando in pari quota i costi.
I comparenti, di comune accordo, stabiliscono sin da ora di porre in vendita con l'ausilio di un'Agenzia immobiliare la suddetta proprietà suddividendo tra loro al 50% il ricavato della vendita.
A tal motivo le Parti si impegnano sin da ora ad intervenire al rogito notarile del trasferimento delle quote di proprietà immobiliare che verranno cedute.
B) l'automobile Suzuki Swift Targata GC143KJ, attualmente intestata alla Sig.ra Parte_1
, verrà trasferita entro il mese di novembre 2024 al Sig. che provvederà al
[...] Parte_2 pagamento del passaggio di proprietà nonchè al rimborso di € 1.750,00 in favore della moglie Pt_1
la quale aveva utilizzato la sua automobile quale permuta per l'acquisto del mezzo Suzuki
[...]
Targato GC143KJ.
-I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di avere definito tra loro concordemente ogni altro rapporto.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 9 Parte II Serie A Anno 2019 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi