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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 26/01/2026, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1170/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3575/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012159000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012159000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012159000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012159000 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012159000 IRAP 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012159000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220103841922000 ADEG.STUDI SETT 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118090835000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118090835000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118090936000 TARI 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220158773479000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032248258000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240056395409000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071/80/2025/00012159000, notificata in data 27 gennaio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente ad oggetto il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo su veicolo di proprietà del ricorrente, per l'importo complessivo di euro 9.451,76, in relazione a una pluralità di cartelle di pagamento riferite a crediti di diversa natura.
Il ricorrente ha dedotto che la suddetta comunicazione costituisce il primo atto con cui ha avuto conoscenza delle pretese creditorie poste a fondamento della procedura cautelare, contestando la mancata prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento e dei relativi ruoli, nonché l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
Ha altresì precisato che l'impugnazione è limitata alla sola pretesa di natura tributaria, rientrante nella competenza di questa Corte, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 071/2022/01038419/22,
071/2022/01180908/35, 071/2022/01180909/36, 071/2022/01587734/79, 071/2024/00322482/58 e
071/2024/00563954/09, per un importo complessivo pari ad euro 4.453,90, come risultante dal dettaglio dei debiti allegato agli atti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza del ricorso e sostenendo la regolarità dell'attività di riscossione.
Si è altresì costituita la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, quale ente impositore di parte dei crediti sottesi, eccependo la legittimità della propria pretesa e il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi afferenti alla fase della riscossione.
Si sono inoltre costituiti l'Agenzia delle Entrate, il Comune di Napoli e la Regione Campania, deducendo, ciascuno per quanto di competenza, la legittimità degli atti impositivi presupposti.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo nelle censure già formulate.
All'udienza fissata, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
La controversia ha ad oggetto la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, impugnata con riferimento alla sola pretesa di natura tributaria rientrante nella competenza di questa Corte, afferente alle cartelle di pagamento nn. 071/2022/01038419/22, 071/2022/01180908/35, 071/2022/01180909/36, 071/2022/01587734/79, 071/2024/00322482/58 e 071/2024/00563954/09, per un importo complessivo pari ad euro 4.453,90.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo presuppone l'esistenza di cartelle di pagamento validamente notificate e, ove ne ricorrano i presupposti temporali, della previa intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato in modo specifico la mancata prova della rituale notifica degli atti prodromici relativi alle suddette cartelle. A fronte di tali contestazioni, l'Agente della riscossione non ha fornito prova piena e univoca, nei termini di legge, della regolare notifica di tutti gli atti presupposti necessari a legittimare l'adozione della misura cautelare.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo risulta illegittimamente adottata con riferimento alla sola pretesa tributaria sopra indicata, dovendo, pertanto, essere dichiarata inefficace limitatamente alle cartelle di pagamento rientranti nella competenza tributaria, per l'importo complessivo di euro 4.453,90.
Restano assorbite le ulteriori censure.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione delle spese di lite determinate in euro 2.127, oltre al rimborso Contributo Unificato, spese generali ed accessori di legge se dovuti;
somma da attribuire al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3575/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012159000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012159000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012159000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012159000 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012159000 IRAP 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012159000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220103841922000 ADEG.STUDI SETT 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118090835000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118090835000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118090936000 TARI 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220158773479000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032248258000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240056395409000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071/80/2025/00012159000, notificata in data 27 gennaio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente ad oggetto il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo su veicolo di proprietà del ricorrente, per l'importo complessivo di euro 9.451,76, in relazione a una pluralità di cartelle di pagamento riferite a crediti di diversa natura.
Il ricorrente ha dedotto che la suddetta comunicazione costituisce il primo atto con cui ha avuto conoscenza delle pretese creditorie poste a fondamento della procedura cautelare, contestando la mancata prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento e dei relativi ruoli, nonché l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
Ha altresì precisato che l'impugnazione è limitata alla sola pretesa di natura tributaria, rientrante nella competenza di questa Corte, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 071/2022/01038419/22,
071/2022/01180908/35, 071/2022/01180909/36, 071/2022/01587734/79, 071/2024/00322482/58 e
071/2024/00563954/09, per un importo complessivo pari ad euro 4.453,90, come risultante dal dettaglio dei debiti allegato agli atti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza del ricorso e sostenendo la regolarità dell'attività di riscossione.
Si è altresì costituita la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, quale ente impositore di parte dei crediti sottesi, eccependo la legittimità della propria pretesa e il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi afferenti alla fase della riscossione.
Si sono inoltre costituiti l'Agenzia delle Entrate, il Comune di Napoli e la Regione Campania, deducendo, ciascuno per quanto di competenza, la legittimità degli atti impositivi presupposti.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo nelle censure già formulate.
All'udienza fissata, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
La controversia ha ad oggetto la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, impugnata con riferimento alla sola pretesa di natura tributaria rientrante nella competenza di questa Corte, afferente alle cartelle di pagamento nn. 071/2022/01038419/22, 071/2022/01180908/35, 071/2022/01180909/36, 071/2022/01587734/79, 071/2024/00322482/58 e 071/2024/00563954/09, per un importo complessivo pari ad euro 4.453,90.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo presuppone l'esistenza di cartelle di pagamento validamente notificate e, ove ne ricorrano i presupposti temporali, della previa intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato in modo specifico la mancata prova della rituale notifica degli atti prodromici relativi alle suddette cartelle. A fronte di tali contestazioni, l'Agente della riscossione non ha fornito prova piena e univoca, nei termini di legge, della regolare notifica di tutti gli atti presupposti necessari a legittimare l'adozione della misura cautelare.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo risulta illegittimamente adottata con riferimento alla sola pretesa tributaria sopra indicata, dovendo, pertanto, essere dichiarata inefficace limitatamente alle cartelle di pagamento rientranti nella competenza tributaria, per l'importo complessivo di euro 4.453,90.
Restano assorbite le ulteriori censure.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione delle spese di lite determinate in euro 2.127, oltre al rimborso Contributo Unificato, spese generali ed accessori di legge se dovuti;
somma da attribuire al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.