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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 21944/2024 promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), difesi dall'avv. MAZZOTTA SALVATORE, SALVATI LUISA C.F._2
CORSO ITALIA N. 261 SORRENTO;
elettivamente domiciliati presso il suo studio in CORSO
ITALIA 261 80067 SORRENTO
APPELLANTI contro
(C.F. ), già , difeso dall'avv. CASTIONI MATTEO, CP_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA A. RIGHI N. 2 37135 VERONA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1 In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 2056/2024 emessa dal Giudice di Pace di Torino nella persona del Giudice Dott.ssa Laura Maria Rivello nell'ambito del procedimento recante
R.g.n.:1261/2023 depositata e resa pubblica in data 28.6.2024, mai notificata, condannare la CP_3
, in p.l.r.p.t., ai sensi degli artt. 5 , 8, 9 e 12 del Regolamento CE n. 261 dell'11 febbraio 2004,
[...] al pagamento in favore degli istanti della ulteriore somma complessiva di € 995,76, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, a titolo rimborso delle spese sostenute per volo di rientro, soggiorno e parcheggio non fruiti in conseguenza della cancellazione del volo di andata, della forzosa rinuncia al viaggio della mancata assistenza fornita dalla convenuta compagnia aerea così come dedotto e documentalmente provato;
2. condannare, infine, per conseguenza la , in p.l.r.p.t.,in al pagamento delle spese, Controparte_3 diritti ed onorari DEI DUE GRADI DI GIUDIZIO, da attribuirsi ai procuratori costituiti, ex art. 93
c.p.c., che si dichiarano antistatari.
Per parte appellata:
Nel merito: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 2056/2024 emessa dal Giudice di Pace di Torino e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da CP_3
In punto spese: Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Oggetto:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace 2056/2024 emessa in data 26.06.2024, pubblicata in data 28.06.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato in data 5.12.2024 e Parte_1 Pt_2
hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace 2056/2024 emessa in data
[...]
26.06.2024 e pubblicata in data 28.06.2024.
Questi i fatti rappresentanti dagli attori nel giudizio di primo grado
• Gli attori al fine di trascorrere qualche giorno di vacanza a Tenerife, acquistavano on line i seguenti voli a/r: -volo di andata FR1811 in partenza il giorno 25.6.2022 alle ore 15.10 CP_3
2 dall'aeroporto di Milano Malpensa con arrivo previsto a Tenerife alle ore 18.40; -volo di ritorno
Easyjet in partenza il giorno 5.7.2022 alle ore 20.15 dall'aeroporto di Tenerife con arrivo previsto a Milano Malpensa alle ore 1.30 esborsando la somma di Euro 117.96.
• Il giorno della partenza, gli attori si recavano all'aeroporto di Milano Malpensa e, solo una volta raggiunto il banco check-in della apprendevano che il volo FR1811 delle ore CP_3 CP_3
15.10 per Tenerife era stato cancellato.
• In tale occasione, non ricevendo alcun tipo di assistenza ed informazione, si vedevano costretti a rinunciare al viaggio con conseguente perdita del volo di rientro Easyjet acquistato al costo di
Euro 117,96, del soggiorno prenotato ed anticipatamente pagato (con tariffa non più rimborsabile) per un importo di Euro 768,80, oltre le spese di parcheggio presso l'aeroporto di
Malpensa al costo di Euro 109.00.
• Non ottenendo alcun ristoro dalla Compagnia aerea, la convenivano davanti al Giudice di pace chiedendo di “accertare e dichiarare, l'inadempimento della convenuta in Controparte_3
p.l.r.p.t., nell'esecuzione del contratto di trasporto concluso con gli istanti;
condannare, per conseguenza, la , in p.l.r.p.t., ai sensi degli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. Controparte_3
261 dell'11 febbraio 2004, al pagamento in favore degli istanti della somma complessiva di €
400.00 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, a titolo compensazione pecuniaria conseguente alla cancellazione del volo del 25.6.2022; condannare, per conseguenza, la , in p.l.r.p.t., ai sensi degli artt. 5 , 8, 9 e 12 del Controparte_3
Regolamento CE n. 261 dell'11 febbraio 2004, al pagamento in favore degli istanti della ulteriore somma complessiva di € 995,76, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, a titolo rimborso delle spese sostenute per volo di rientro, soggiorno e parcheggio non fruiti in conseguenza della cancellazione del volo di andata, della forzosa rinuncia al viaggio della mancata assistenza fornita dalla convenuta compagnia aerea;
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio che negava ogni responsabilità per il disagio patito CP_1 dagli attori. La cancellazione del volo prenotato dagli appellanti era dipesa da causa non imputabile alla compagnia: riceveva comunicazione NOTAM che per il giorno 25 giugno 2022 (e fino alle CP_3
6.30 del 27 giugno 2022) era stato proclamato uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali dei controllori del traffico aereo francese. Non si trattava di uno sciopero del personale ma dello CP_3 sciopero dei controllori di volo (francesi), che non sono dipendenti dei vettori. Il volo oggetto di causa avrebbe dovuto necessariamente sorvolare lo spazio aereo francese (spazio aereo indicato con la sigla
3 LFFF ) e quindi veniva incolpevolmente coinvolto dallo sciopero dei controllori di volo in questione.
Non appena ricevuta conferma che lo sciopero si sarebbe effettivamente svolto e vista, dunque,
l'impossibilità di procedere al regolare servizio per cause non imputabili a questa informava CP_3 gli appellanti della cancellazione del volo a mezzo e-mail, all'indirizzo di posta elettronica fornito da parte appellante al momento della prenotazione.
A fronte di tale comunicazione, i passeggeri chiedevano ed ottenevano il rimborso del biglietto del volo cancellato.
Chiedeva quindi respingersi la domanda attorea.
La causa era trattenuta a decisione dal Giudice di primo grado senza svolgere alcuna attività istruttoria.
Il giudice di Pace accoglieva parzialmente le richieste e così decideva Dichiara l'inesatto adempimento di (già ); 2) per l'effetto condanna (già CP_1 CP_2 CP_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento in favore dei Signori CP_2
e della somma complessiva di euro 800,00 (euro 400 ciascuno) Parte_1 Parte_2 con interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.3) Rigetta ogni altra domanda perché sfornita di prova. 4) dichiara interamente compensate le sese di lite tra le parti”.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace, gli appellanti proponevano impugnazione per i seguenti motivi:
1) Il Giudice di pace dopo aver riconosciuto il diritto dei passeggeri all'ottenimento della compensazione pecuniaria prevista per legge pari ad € 400,00 per passeggero, - da riga 1 a riga 9 di pagina 4 della impugnata sentenza n. 2056/2024 – statuiva che “Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda relativa alla richiesta di rimborso del danno patrimoniale avanzata dagli attori;
innanzitutto, vi è agli atti la prova che gli attori hanno optato per il rimborso del biglietto, e che tali somme sono state ad essi restituite. Inoltre, gli attori non hanno provato di aver effettivamente pagato le somme di cui chiedono il rimborso, non avendo prodotto alcuna ricevuta delle asserite ulteriori somme richieste;
in particolare l'affermazione di aver dovuto rinunciare alla prevista vacanza di più giorni a causa della cancellazione del volo di cui è causa non ha trovato alcune riscontro probatorio nel corso del giudizio, né vi è prova che ulteriori spese asseritamente sostenute sarebbero ascrivibili, in ogni caso, ad un inadempimento contrattuale di CP_3
Errava tuttavia il Giudice di pace
4 • nel ritenere che gli attori avessero optato per il rimborso del biglietto, mentre aveva CP_3 effettuato spontaneamente il rimborso di € 162.98 sulla carta dei passeggeri;
in ogni caso questo costo non è stato oggetto della domanda;
• nel ritenere che gli attori non avessero provato gli esborsi di cui chiedevano il ristoro, pur avendo essi prodotto la documentazione attestante il pagamento del volo di rientro con la compagnia Easyjet, le spese di pernottamento, la prenotazione del parcheggio a Malpensa.
2) Il Giudice di Pace non avrebbe dovuto poi compensare le spese di lite che andavano poste integralmente a carico di parte convenuta soccombente.
Chiedevano quindi in riforma della impugnata sentenza, di condannare al pagamento in CP_3 favore degli attori di € 995,76 oltre interessi dalla domanda al saldo, con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio (C.F. ), già , che ha svolto CP_1 P.IVA_1 CP_2 le seguenti difese
▪ Il Giudice di pace ha correttamente ritenuto che i passeggeri non avevano dimostrato di aver effettivamente sostenuto le spese per la prenotazione di un hotel, del parcheggio e del volo di ritorno: in mancanza di ricevute, estratti conto o altri documenti che dimostrino il pagamento, non è possibile riconoscere il rimborso richiesto. Il diritto al rimborso ex art. 8 del Reg. CE
261/2004 presuppone un effettivo pagamento da parte del passeggero, non una mera prenotazione. Parte appellante ha depositato delle mail di conferma che nulla dicono rispetto a chi abbia materialmente sostenuto il pagamento, né tantomeno se tali servizi siano stati effettivamente annullati e non usufruiti. Inoltre, non vi è prova nemmeno che le somme siano state addebbiate o che le stesse non siano già state restituite dagli stessi fornitori dei servizi.
▪ In ogni caso il mancato godimento di autonomi servizi già prenotati, dei cui costi parte appellante chiede il rimborso rientrano nella categoria delle c.d. “prepagate”, pacificamente escluse dal novero di quelle rimborsabili avendo i passeggeri stipulato con solo ed CP_3 esclusivamente un contratto di trasporto aereo, del tutto svincolato da qualsiasi ulteriore determinazione autonoma del passeggero;
e ciò conformemente al Regolamento (CE) n.
261/2004 e all'art. 1225 c.c.
▪ Non risponde poi al vero che i passeggeri siano stati lasciati senza assistenza e che la
Compagnia abbia autonomamente deciso di rimborsare il biglietto: in particolare il doc. 9 comprova l'adempimento dei doveri di assistenza di cui all'art. 5 e 8 del Regolamento
261/2004l'offerta agli appellanti della scelta tra il rimborso del biglietto e la riprotezione su un
5 volo alternativo.
▪ L'accogliento di una sola delle due domande proposte da parte attrice, - 1) ex l'art 7 del Reg CE
261/04 per quanto riguarda la compensazione pecuniaria € 800; 2) ex artt. 5, 8, 9 e 12 del Reg
CE 261/04 per quanto riguarda l'asserito danno patrimoniale € 995.76 - giustifica la compensazione delle spese di lite.
L'appellata dava atto di aver già integralmente pagato alla controparte quanto previsto con la sentenza di primo grado e chiedeva rigettarsi l'appello.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa è stata discussa all'udienza del 30.9.2025 e trattenuta in decisione con il termine di 30 gironi per il deposito della sentenza.
*******
Nel presente appello non si discute più in merito alla responsabilità o meno di per la CP_3 cancellazione del volo su Tenerife acquistato dagli odierni appellanti. Sul punto infatti ha già statuito il
Giudice di prime cure, ritenendo sussistente la responsabilità di e condannandola al CP_3 pagamento di € 400,00 in favore di ogni passeggero. La Compagnia appellata sul punto non ha proposto appello incidentale.
Si discute invece in merito alla entità del risarcimento del danno, pretendendo parte appellante di ottenere, oltre al ristoro di € 400,00 euro a persona previsto dall'art 7 del Reg CE 261/04, già riconosciuto dal Giudice di Pace e già corrisposto dalla Compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado, anche gli esborsi asseritamente sostenuti per spese di volo di rientro, pernotto a Tenerife e per spese di parcheggio, servizi non fruiti a causa della cancellazione del volo CP_3
Gli attori hanno sostenuto che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, essi non avevano accettato da il rimborso dei biglietti di andata, del costo di € 162,98. CP_3
Questa contestazione non è fondata.
Il doc. 9 prodotto da nel giudizio di primo grado prova che gli attori erano stati avvisati CP_3
a mezzo mail del 25.6.2022 delle ore 13.55 che il loro volo, in partenza alle ore 15.10, era stato cancellato a causa di uno sciopero. Gi stessi venivano invitati inoltre a scegliere tra il rimborso del biglietto o un volo alternativo verso la stessa destinazione nella medesima data o in altra data. La procedura poteva essere eseguita on line. Parte attrice non ha negato di aver ricevuto questa mail ma non ha neanche sostenuto di aver optato per riprogrammare il suo volo;
semplicemente ha affermato di non aver esercitato alcuna opzione tra le due offerte. Non avendo riprogrammato il volo, non pare
6 quindi che gli attori possano dolersi del fatto che almeno il volo perduto sia stato loro rimborsato, e ciò anche a voler ritenere che non fosse avvenuto su loro esplicita richiesta ma per iniziativa della
Compagnia.
Tale contestazione in ogni caso non è dirimente poiché il rimborso del volo perduto non esclude comunque il diritto al risarcimento dei diversi ed ulteriori danni asseritamente patiti dai passeggeri.
Questi infatti hanno diritto ad un rimborso forfettario ai sensi dell'art 7 del Reg CE 261/04 nell'importo previsto di € 400; o al risarcimento del maggior danno patito ai sensi degli art. 5, 8, 9 e 12 del Reg CE
261/04. L'Articolo 12 del Regolamento infatti prevede i Risarcimenti supplementari:
1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.
Occorre quindi verificare se gli appellanti hanno patito un danno ulteriore e maggiore rispetto a quello già risarcito nell'importo di € 400,00 per ciascun passeggero ed in particolare € 995,76 complessivi di cui
- € 768,80 per soggiorno prenotato
- € 109.00 per spese di parcheggio presso l'aeroporto di Malpensa.
- € 117,96 per volo di rientro Easyjet
1) Sul costo di soggiorno a Tenerife
Non può essere riconosciuto il risarcimento del danno per il soggiorno prenotato a Tenerife presso Los Cristianos Guayero apartment, atteso che dalla stessa prenotazione prodotta dagli attori, risulta che il cliente aveva la facoltà di cancellare gratuitamente il soggiorno entro le ore 23.59 del
25.6.2022, e cioè dello stesso giorno di arrivo nella struttura e quindi nella medesima data di cancellazione del volo.
Considerato che
gli appellanti hanno avuto contezza della cancellazione del volo con la mail di delle ore 13.55 o quantomeno al loro arrivo all'aeroporto di Malpensa in CP_3 tempo per prendere il volo delle ore 15.10, ben avrebbero potuto cancellare tempestivamente il soggiorno entro le ore 23.59 del 25.6.2022, evitando qualsiasi danno. Gli appellanti non hanno provato di non aver potuto recuperare l'importo versato per fatto ad essi non imputabile, cosa che avrebbero potuto facilmente fare producendo un estratto conto in data successiva al 25.6.2022 con l'addebito definitivo.
2) Sulle spese di parcheggio
Va invece riconosciuto l'esborso di € 109,00 per il parcheggio presso l'aeroporto di Malpensa atteso che dalla documentazione in atti, risulta già avvenuto il pagamento – il ticket era titolo di ingresso nel parcheggio -; mentre non è indicata una possibilità di recesso per il cliente con rimborso di quanto già corrisposto.
7 3) Sulle spese del volo di rientro con Easyjet
Per quanto riguarda infine il volo di rientro con Easyjet, gli appellanti hanno prodotto la prova del pagamento avvenuto online. Nei biglietti prodotti non è indicata una possibilità di rimborso del costo dei voli. Nondimeno a fronte del fatto che è notorio o comunque facilmente accertabile online, che la politica di Easyjet consente nel caso di rinuncia al volo, già pagato, di ottenere un voucher per la stessa o altra destinazione o anche di ottenere il rimborso, gli appellanti non hanno offerto alcuna prova in merito alla impossibilità nel caso concreto, di ottenere un altro biglietto o la restituzione dei soldi.
Tale prova avrebbe potuto essere facilmente offerta producendo una loro istanza alla Compagnia
Easyjet rimasta inevasa o con esito negativo.
Si deve concludere che l'unico danno effettivamente patito e provato dagli appellanti sia quello relativo alle spese di parcheggio presso l'aeroporto di Malpensa di € 109,00. Questo danno è stato ampiamente risarcito e assorbito dal rimborso forfettario previsto dall'art. 7 del Reg CE 261/04, che come detto è stato liquidato già in primo grado in € 400,00 per ciascun passeggero.
L'appello va quindi respinto e la sentenza del Giudice di Pace confermata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 1.100,00;
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta-
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 131,00 per la fase di studio
€ 131,00 per la fase introduttiva
€ 200,00 per la fase decisionale
Totale € 462,00
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica dell'appello si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è
8 stata richiesta all'ufficiale giudiziario o il plico), e l'appello è stato respinto, sussistono i presupposti in ragione dei quali l'appellante - soccombente nel giudizio di appello iniziato dopo il 1° gennaio 2013 - è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace 2056/2024 emessa in data 26.06.2024, pubblicata in data 28.06.2024, proposto da e contro (C.F. ), già Parte_1 Parte_2 CP_1 P.IVA_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2
rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
dichiara tenuti e condanna e all'integrale rimborso Parte_1 Parte_2 delle spese del giudizio in favore di , Controparte_4 liquidandole in € 462,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti in ragione dei quali l'appellante soccombente è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013
Torino, 30/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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