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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 04/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
2022 679
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica sezione civile
Il Tribunale,
composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente
dr.ssa Oriana Calvo Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2022 679 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F.: , rappresentata e difesa, dall'Avv. Rino C.F._1
Ciancimino;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. difeso dall'Avv. Angelina Bevilacqua;
C.F._2
- resistente -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
- interveniente necessario
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 13.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., solo parte ricorrente depositava note scritte, precisando le proprie conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 1.6.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in data 27.12.2014 e dalla cui unione era nata la figlia Controparte_1 Persona_1
, in data 21/08/2016, oggi di anni 9.
[...]
La ricorrente esponeva che a far data dalla separazione, omologata con decreto del Tribunale di
Catania del 7.5.2019 non era più ripresa la convivenza con il coniuge e pertanto erano maturati i tempi di legge per chiedere la pronuncia di divorzio.
La ricorrente deduceva, inoltre che, tra gli altri accordi in omologa, vi era quello relativo alla figlia minore affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente della minore presso la madre presso la sua abitazione, sita in Parte_1
IA nella Via Caricatore n.77; che entrambi i coniugi, essendo autonomi economicamente, avevano rinunciato alla corresponsione di un assegno di mantenimento a se stessi;
che il sig.
[...]
, si è obbligato a corrispondere mensilmente alla Sig.ra la somma CP_1 Parte_1 di € 500,00 (cinquecento/00 euro), di cui: € 300,00 a titolo di mantenimento per la figlia minore ed €
200,00 come restituzione della somma elargita dalla Sig.ra per la sottoscrizione di un Parte_1
contratto di mutuo e si è obbligato, altresì, a provvedere, nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative, sostenute nell'interesse della figlia minore, spese queste ultime che, secondo la ricorrente, il aveva tuttavia sempre mancato di Per_1
corrispondere.
In conclusione, la ricorrente, unitamente alla domanda di divorzio, chiedeva:
“- confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento della figlia minore ed al mantenimento, così come da Decreto Persona_1
2 emesso dal Tribunale di Catania, n. cronol. 1603/2019 del 07/05/2019 - RG n. 1334/2018 come segue
e, pertanto,
- disporre l'affido della figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocazione prevalente presso la madre , con residenza abituale Parte_1
presso la casa sita in IA nella Via Caricatore n.77, con facoltà del Sig. Controparte_1
d'incontrare la figlia minore ogni martedì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00;
- disporre a carico del Sig. il versamento mensile della somma di € 500,00, di cui € 300,00 Per_1
a titolo di mantenimento della figlia minore , oltre al rimborso, per la quota del Persona_1
50%, delle spese straordinarie necessarie, scolastiche, ludiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della minore, ed € 200,00 quale restituzione, in favore della Sig.ra Parte_1
, quale somma da questa sostenuta per la sottoscrizione del contratto di mutuo per conto del
[...]
Sig. ”. Controparte_1
Alla udienza presidenziale del 20.1.2023 comparivano entrambi i coniugi. In quella sede, il sig.
rappresentava la difficoltà della gestione delle modalità di visita della minore, così come Per_1
concordato in sede di separazione, considerata la distanza tra IA e HE e chiedeva quindi modificarsi tale assetto, prevedendo che il diritto di visita fosse circoscritto a fine settimana alternati, oltre ai periodi festivi.
Dal punto di vista economico, rappresentava di essere proprietario di alcuni terreni che intendeva coltivare ma che, allo stato, era privo di occupazione e aveva anche perso il reddito di cittadinanza, che prima percepiva per circa euro 780 al mese.
Il Presidente assumeva quindi i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni della separazione e rimodulando tuttavia il diritto di visita del padre, prevedendo che il predetto potesse vedere e tenere con sé la minore:
-due fine settimana alternati al mese dalle ore 10 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- due giorni durante il periodo pasquale comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di
Pasquetta;
- quattro giorni nel periodo natalizio comprensivo ad anni alterni del giorno di natale o Capodanno;
- sette giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto da concordare con la madre.
Con memoria di costituzione, successiva alla fase presidenziale, il convenuto domandava confermarsi tale nuovo assetto delle visite. Sul piano economico, domandava disporsi una riduzione del contributo
3 al mantenimento della figlia, in euro 200 mensili, in considerazione delle proprie precarie condizioni economiche.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore, con ordinanza del 23.1.2024, venivano rigettate le richieste di prova orale e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
§
Sulla domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di
Catania in data 7.5.2019.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sui provvedimenti relativi alla figlia minore
Deve in primo luogo confermarsi, poiché neppure oggetto di contrasto tra le parti, il regime di affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, soluzione sempre privilegiata dall'ordinamento poiché maggiormente rispondente al principio generale della c.d. “bigenitorialità” e non essendo emerse circostanze che possano invece deporre a sostegno della diversa opzione – del tutto residuale – dell'affido monogenitoriale.
4 Essendo la minore collocata stabilmente con la madre, nel Comune di IA e considerata dunque la distanza di detto luogo rispetto al luogo di residenza del padre (HE), ritiene il Collegio di dover confermare l'assetto delle visite fissato in sede di ordinanza presidenziale e sopra riportato, poiché comunque garantisce una stabile frequentazione tra la bambina e il padre, che tiene anche conto delle obiettive difficoltà logistiche dovute alla distanza geografica.
Parimenti, dal punto di vista economico, deve essere confermato l'obbligo per il padre di continuare a versare un contributo per il mantenimento della figlia, pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo si ritiene tuttora congruo rispetto alle esigenze della minore ed anche in considerazione delle capacità economiche del padre, che comunque non ha un impiego stabile, non potendosi in ogni caso disporne una riduzione, atteso che il sig. risulta comunque proprietario di beni Per_1
immobili, tra cui anche terreni, da cui verosimilmente percepisce dei redditi e posto che, in ogni caso,
è sempre onere dei genitori di attivarsi nella ricerca di occupazioni lavorative che possano garantire il soddisfacimento delle esigenze dei figli.
§
Per quanto invece attiene alla domanda della ricorrente, tesa ad ottenere la corresponsione da parte del di un ulteriore importo mensile (pari ad euro 200) a favore della stessa, così come era Per_1
stato previsto negli accordi di separazione a titolo di restituzione del mutuo contratto dalla moglie nell'interesse del marito all'epoca del matrimonio, si deve evidenziare che tale domanda e la relativa statuizione non può trovare ingresso nel presente giudizio di divorzio, potendo al più formare oggetto di un autonomo giudizio in sede civile.
Le spese di lite
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della natura delle questioni, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra
ed il Sig. , in data 27.12.2014, atto trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di IA nell'anno 2014 al n°166 parte II serie A Ufficio1;
5 2. DISPONE l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, mantenendola collocata presso la madre;
3. CONFERMA il diritto di visita del padre con la minore nei termini fissati in sede di ordinanza presidenziale, come specificato in parte motiva;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 minore l'importo di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
oltre al
50% delle spese straordinarie, purchè concordate e documentate;
5. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 21.2.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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