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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/09/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1050 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GUGLIELMI Parte_1 STEFANIA
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'Avv. DOMENICALE Controparte_1 GIANCARLA RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Cavarzere (VE);
2. Confermare che la figlia minorenne sarà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la residenza paterna, ove risiederà pure il figlio maggiorenne;
Persona_2
3. L'immobile costituente ex residenza familiare sarà quindi assegnato al signor affinché vi conviva con i figli e;
CP_1 Persona_1 Persona_2
4. Le parti provvederanno al mantenimento diretto dei figli allorquando staranno con gli stessi, eccetto le spese straordinarie per e , le quali saranno Persona_1 Persona_2 comunque ripartite al 50% tra i signori e Le spese straordinarie CP_1 Pt_1 saranno rendicontate al genitore non anticipatario entro la fine del mese in cui saranno sostenute e corrisposte al genitore anticipatario da parte del genitore non anticipatario entro il giorno 15 del mese successivo. Di seguito, l'elencazione delle spese straordinarie che saranno oggetto di ripartizione al 50% tra i genitori:
pagina 1 di 3 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) spese per farmaci prescritti dal pediatra 3) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
4) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
5) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
2) gite scolastiche senza pernottamento;
3) trasporto pubblico o scuolabus;
4) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, 2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze;
5. La signora potrà vedere la figlia e tenerla con sé, salvo Pt_1 Persona_1 accordi dal contenuto più ampio ed in base alle volontà della minore, capace di manifestare autonomamente i propri desiderata, secondo il seguente calendario: fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola e fino alla domenica alle ore 20.00; alternanza di anno in anno della Vigilia di Natale e del giorno di Natale con il Capodanno ed il Primo dell'anno; alternanza di anno in anno del giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi di anno in anno entro il 31 maggio;
6. alcun assegno divorzile sarà dovuto da un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti, eccezion fatta per un mutamento delle circostanze di fatto che richiederà un accordo diverso sul punto;
7. i genitori prestano sin d'ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio mentre, per viaggi all'estero, sarà sempre e comunque necessario il consenso dell'altro genitore;
8. Diritti, spese ed onorari compensati.
Conclusioni del PM: Visto, nulla oppone MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra il sig. Parte_1
esponeva: in data 02/07/2005 aveva contratto matrimonio con il sig.
[...] la sig. ; dall'unione erano nati i figli Controparte_1
, nato ad [...] il [...], da poco Persona_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Persona_4
, nata ad [...] il [...], ancora minorenne.
[...] pagina 2 di 3 I rapporti tra i coniugi si erano andati progressivamente deteriorando fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale al punto che la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione e successivamente il divorzio. Si costituiva parte resistente e non si opponeva alle domande, contestando la ricostruzione degli eventi esposta in ricorso e le richieste di parte ricorrente. Circa la separazione le parti concludevano congiuntamente e con sentenza n. 1168 del 27.11.24 il Tribunale di Ferrara, dichiarava la separazione personale dei coniugi. La causa proseguiva per la fase divorzile dove pure, alla udienza del 9.9.25, le parti concludevano congiuntamente come in epigrafe.
*** Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come successivamente modificato. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale non è possibile ricostituire l'affectio coniugalis.
Le condizioni pattuite tra i coniugi, integralmente riportate in epigrafe, sono legittime e tutelano adeguatamente le necessità della prole;
possono pertanto essere recepite nella presente decisione.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/07/2005 in CAVARZERE da e Parte_1 Controparte_1
e trascritto al n. 21 parte II s. A del Registro degli atti di matrimonio di
[...] detto Comune alle condizioni riportate in epigrafe. Compensa le spese di giudizio. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 9.9.25
Il presidente
Paolo Sangiuolo Il Giudice estensore Anna Ghedini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GUGLIELMI Parte_1 STEFANIA
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'Avv. DOMENICALE Controparte_1 GIANCARLA RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Cavarzere (VE);
2. Confermare che la figlia minorenne sarà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la residenza paterna, ove risiederà pure il figlio maggiorenne;
Persona_2
3. L'immobile costituente ex residenza familiare sarà quindi assegnato al signor affinché vi conviva con i figli e;
CP_1 Persona_1 Persona_2
4. Le parti provvederanno al mantenimento diretto dei figli allorquando staranno con gli stessi, eccetto le spese straordinarie per e , le quali saranno Persona_1 Persona_2 comunque ripartite al 50% tra i signori e Le spese straordinarie CP_1 Pt_1 saranno rendicontate al genitore non anticipatario entro la fine del mese in cui saranno sostenute e corrisposte al genitore anticipatario da parte del genitore non anticipatario entro il giorno 15 del mese successivo. Di seguito, l'elencazione delle spese straordinarie che saranno oggetto di ripartizione al 50% tra i genitori:
pagina 1 di 3 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) spese per farmaci prescritti dal pediatra 3) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
4) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
5) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
2) gite scolastiche senza pernottamento;
3) trasporto pubblico o scuolabus;
4) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, 2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze;
5. La signora potrà vedere la figlia e tenerla con sé, salvo Pt_1 Persona_1 accordi dal contenuto più ampio ed in base alle volontà della minore, capace di manifestare autonomamente i propri desiderata, secondo il seguente calendario: fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola e fino alla domenica alle ore 20.00; alternanza di anno in anno della Vigilia di Natale e del giorno di Natale con il Capodanno ed il Primo dell'anno; alternanza di anno in anno del giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi di anno in anno entro il 31 maggio;
6. alcun assegno divorzile sarà dovuto da un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti, eccezion fatta per un mutamento delle circostanze di fatto che richiederà un accordo diverso sul punto;
7. i genitori prestano sin d'ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio mentre, per viaggi all'estero, sarà sempre e comunque necessario il consenso dell'altro genitore;
8. Diritti, spese ed onorari compensati.
Conclusioni del PM: Visto, nulla oppone MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra il sig. Parte_1
esponeva: in data 02/07/2005 aveva contratto matrimonio con il sig.
[...] la sig. ; dall'unione erano nati i figli Controparte_1
, nato ad [...] il [...], da poco Persona_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Persona_4
, nata ad [...] il [...], ancora minorenne.
[...] pagina 2 di 3 I rapporti tra i coniugi si erano andati progressivamente deteriorando fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale al punto che la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione e successivamente il divorzio. Si costituiva parte resistente e non si opponeva alle domande, contestando la ricostruzione degli eventi esposta in ricorso e le richieste di parte ricorrente. Circa la separazione le parti concludevano congiuntamente e con sentenza n. 1168 del 27.11.24 il Tribunale di Ferrara, dichiarava la separazione personale dei coniugi. La causa proseguiva per la fase divorzile dove pure, alla udienza del 9.9.25, le parti concludevano congiuntamente come in epigrafe.
*** Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come successivamente modificato. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale non è possibile ricostituire l'affectio coniugalis.
Le condizioni pattuite tra i coniugi, integralmente riportate in epigrafe, sono legittime e tutelano adeguatamente le necessità della prole;
possono pertanto essere recepite nella presente decisione.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/07/2005 in CAVARZERE da e Parte_1 Controparte_1
e trascritto al n. 21 parte II s. A del Registro degli atti di matrimonio di
[...] detto Comune alle condizioni riportate in epigrafe. Compensa le spese di giudizio. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 9.9.25
Il presidente
Paolo Sangiuolo Il Giudice estensore Anna Ghedini
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