Art. 5.
All' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e' aggiunto il seguente comma:
"Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1 luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali".
All' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e' aggiunto il seguente comma:
"Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1 luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali".