Articolo 3 della Legge 25 maggio 2016, n. 107
Articolo 2Articolo 4
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21 giugno 2016
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 21 giugno 2016