Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2024, n. 27637
CASS
Sentenza 30 aprile 2024

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La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, posto che l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.

Commentario1

  • 1Rinuncia al mandato e ritardata nomina del difensore: rilevano solo se ledono il diritto di difesaAccesso limitato
    Alberto Cisterna · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2024, n. 27637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27637
Data del deposito : 30 aprile 2024

Testo completo