CASS
Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
Massime • 1
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, posto che l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.
Commentario • 1
- 1. Rinuncia al mandato e ritardata nomina del difensore: rilevano solo se ledono il diritto di difesaAccesso limitatoAlberto Cisterna · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2024, n. 27637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27637 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA o sul ricorso proposto da CE CO nato a [...] 1'1/2/1960 avverso la sentenza emessa il 22 giugno 2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FF GI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore della parte civile, Avv. Tito Lucrezio Milella, che ha insistito per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore del ricorrente, Avv. Celestino Sansone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27637 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 30/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna di CO CE per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto, limitatamente ai fatti commessi fino al 22 dicembre 2012, perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena per i rimanenti fatti (contestati fino al maggio 2015) in anni 2 e mesi 6 di reclusione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. In particolare, CE è stato ritenuto responsabile del reato di peculato in quanto, nella qualità di incaricato di pubblico servizio, quale responsabile amministrativo dell'ufficio contabilità del Comitato Regionale della Campania L.N.D., essendo delegato ad operare sul conto corrente del predetto Comitato, si appropriava indebitamente della somma di euro 918.865,48. Con la sentenza di primo grado, CE è stato, invece, assolto dal reato di cui all'art. 646 cod. pen. (contestato unitamente al peculato) e condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili F.I.G.C. e Comitato Regionale Campania, nonché al pagamento in favore di quest'ultima parte civile di una provvisionale nella misura di euro 183.846,25. E' stata, inoltre, disposta la confisca di quanto già in sequestro fino all'importo oggetto di appropriazione. 2. CO CE ricorre per cassazione deducendo sei motivi. 2.1 Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Premette il ricorrente di avere già eccepito con l'atto d'appello la nullità dell'ordinanza del Tribunale che, a seguito della rinuncia al mandato difensivo dell'Avv. Anna CE, effettuata il 4/1/2021, all'udienza del 7/1/2021 ha designato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., anziché ai sensi del comma 1, sull'erroneo presupposto che detta rinuncia non fosse stata comunicata all'imputato mentre risultava dagli atti che la stessa era stata ricevuta personalmente in data 5/1/2021. Il motivo di ricorso censura il punto della sentenza in cui la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione affermando che, in primo luogo, la decisione del Tribunale era corretta in quanto l'imputato non era stato avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, avviso dato dalla Cancelleria con la comunicazione dell'8/1/2021, e che, comunque, nella fattispecie in esame, il difensore di fiducia nominato 2 dall'imputato, Avv. Celestino Sansone, nulla aveva eccepito alla prima udienza cui aveva partecipato, limitandosi a chiedere una perizia amministrativo-contabile. Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che, in caso di rinuncia al mandato difensivo, qualifica la nullità conseguente alla mancata designazione di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. come nullità di ordine generale a regime intermedio (si richiama Sez. 1, n. 39570 del 2019), insiste sulla tempestività dell'eccezione in quanto dedotta con l'atto di appello. 2.2 Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., anziché dell'art. 640 cod. pen. e l'omessa motivazione sul terzo motivo di appello. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di considerare la circostanza chiaramente emergente dall'istruttoria dibattimentale (si richiamano le deposizioni dei testi PA VI, in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, e MA LO, cassiere dell'Unicredit) circa la mancanza di disponibilità del denaro da parte del ricorrente che, per procedere all'incasso, aveva bisogno della distinta controfirmata dal Presidente e legale rappresentante dell'ente, Vincenzo Pastore. A tale riguardo, si insiste, inoltre, sulla circostanza accertata nel giudizio di merito circa la falsificazione operata dal ricorrente, in taluni casi, della firma apposta sulla distanza, e, in altri, del relativo importo. Sostiene, pertanto, il ricorrente che nella fattispecie in esame è configurabile il reato di truffa in relazione al quale va dichiarata l'improcedibilità per mancanza della querela. Nel corpo del motivo si lamenta, infine, l'omesso esame della medesima questione da parte della sentenza impugnata che, a fronte della specifico motivo di appello, si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, benché questa non avesse specificamente esaminato tale questione. 2.3 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 358 cod. pen. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata lo ha erroneamente qualificato come incaricato di pubblico di servizio mentre, in realtà, lo stesso è un funzionario privato in quanto: a) il Comitato Regionale Campania è un ente privato e i suo membri sono cittadini che perseguono lo scopo della pratica del calcio;
b) i fondi versati all'associazione per lo svolgimento dell'attività sociale sono privati e, in particolare, quelli oggetto della condotta appropriativa contestata non sono in alcun modo riconducibili a contributi o finanziamenti pubblici, bensì, come emerso dall'istruttoria, a somme che venivano addebitate alle società sportive affiliate in base alla categoria di appartenenza, mentre gli importi dei finanziamenti sono stati utilizzati esclusivamente per la ristrutturazione dei campi da calcio. 3 A sostegno del motivo si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, del 15 luglio 2021, n. 5348 che ha affermato che la F.I.G.C., cui la Lega nazionale dilettanti è affiliata, non è un organismo di diritto pubblico, ai sensi del d. Igs. n. 50 del 2026 e della Direttiva comunitaria 2014/24/UE. In conclusione, sostiene il ricorrente che, essendo un funzionario privato e non un incaricato di pubblico servizio, la condotta ascritta deve essere qualificata ai sensi dell'art. 646 cod. pen., contestato in via alternativa, in relazione al quale va dichiarata l'improcedibilità del reato per difetto di querela. 2.4 Con il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso una perizia relativa al carattere indebito dei prelievi effettuati, ritenuto tale sulla sola base del mancato rinvenimento dei documenti contabili giustificativi e senza considerare che detti prelievi possono essere ritenuti indebiti solo se manca l'atto autorizzativo, ovvero la delibera del Comitato. 2.5 Con il quinto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, atteso che, poiché l'emissione di assegni circolari a favore del CE è stata dimostrata fino al 13 dicembre 2012, mentre l'ultimo assegno di cui è stata accertata la falsità della firma del Pastore risale al 17 marzo 2015, la Corte territoriale avrebbe dovuto ridurre in misura più consistente il trattamento sanzionatorio. 2.6 Con il sesto motivo invoca la revoca delle statuizioni civili in conseguenza delle conclusioni cui è pervenuto nell'illustrare il secondo e terzo motivo di ricorso, rilevando, peraltro, che le stesse si riferiscono ad enti che non sono danneggiati dal reato, tali dovendosi intendere, alla luce di quanto già esposto, le associazioni sportive aderenti al Comitato Regionale. 3. Con successiva memoria, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso rilevando che, quanto al primo motivo di ricorso, all'udienza del 7 gennaio 2021, in cui fu nominato il difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. fu svolta attività istruttoria (esame di un teste e dell'imputato) che è stata determinante ai fini della condanna dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ragioni di ordine logico impingono di esaminare preliminarmente le due questioni processuali dedotte con il primo e quarto motivo di ricorso. 4 L'eccezione di nullità sollevata con il primo motivo è infondata. Va, innanzitutto, premesso che la rinuncia al mandato da parte del difensore opera immediatamente (Sez. 1, Sentenza n. 8099 del 04/02/2010, Sbandi, Rv. 246238). L'art. 107 cod. proc. pen. prevede, tuttavia che detta rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108 cod. proc. pen. Tale norma non è stata interpretata univocamente dalla giurisprudenza di questa Corte. Secondo un primo indirizzo, il giudice non ha l'obbligo di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina (Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052). Altro maggioritario orientamento, dal Collegio pienamente condiviso, ritiene, invece, che tale nomina è dovuta a pena di nullità (Sez. 2, n. 37875 del 07/07/2023, Rv. 285025; Sez. 6, n. 47159 del 25/10/2022, Ghaidour, Rv. 284024 Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri, Rv. 276872; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272603). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente un nuovo difensore all'imputato che non abbia provveduto ad altra nomina fiduciaria, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di uffici. A sostegno di tale soluzione si è, infatti, osservato che una diversa soluzione finirebbe per differire a tempo indeterminato gli effetti della rinuncia, non nella prospettiva temporalmente limitata e funzionale al fisiologico svolgimento del processo, ma sulla base di una scelta del giudice. Siffatto differimento, inoltre, potrebbe compromettere l'effettività del diritto di difesa impedendo all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa in quanto ritenuto ancora difeso dal difensore rinunciante, di effettuare delle scelte processuali soggette a termini perentori. Va, tuttavia, considerato che, sulla base dell'orientamento qui condiviso, la nullità generale che consegue alla mancata designazione del difensore di ufficio, non 5 è assoluta, ma a regime intermedio e va, pertanto, eccepita entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che, sebbene la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto legittima la designazione di un sostituto processuale, pur in presenza di una rinuncia al mandato difensivo comunicata all'imputato, è stato correttamente posto l'accento sulla mancanza di alcuna eccezione al riguardo da parte del difensore di fiducia che, comparso all'udienza successiva, si è limitato a chiedere al Tribunale una perizia amministrativo-contabile. Deve, pertanto, ritenersi che, non avendo il ricorrente sollevato alcuna tempestiva eccezione nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., lo stesso era ormai decaduto dal diritto di far valere la nullità in questione per cui, sia pure sulla base di un percorso argomentativo che va corretto nei termini sopra indicati, legittimamente la Corte territoriale ha rigettato la relativa eccezione. 2. L'ulteriore questione processuale dedotta con il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto generica e manifestamente infondata. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dal ricorrente in termini esplorativi ed estremamente generici, dal complessivo esame della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha ritenuto la completezza dell'istruttoria svolta in primo grado, non ravvisando la necessità di una perizia che, in tesi difensiva, avrebbe dovuto verificare se sussistevano documenti giustificativi dell'impiego del denaro prelevato dal ricorrente. Risulta, infatti, che dagli accertamenti di polizia tributaria è emerso che le operazioni compiute da CE erano prive di copertura contabile ed era stato eseguite solo grazie alla contraffazione della firma del presidente del Comitato o degli importi indicati nelle distinte da questo sottoscritte. Tale considerazione si salda con l'ulteriore argomento emergente dalla sentenza di primo grado, cui la sentenza impugnata fa ampio rinvio, in merito all'esito negativo della perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza che non ha rinvenuto alcun documento giustificativo delle spese eseguite. 3. Passando all'esame delle questioni di merito, il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi ineriscono alla qualificazione giuridica della condotta tenuta dal ricorrente. 6 Entrambi i motivi sono fondati ed il loro accoglimento, per le ragioni che saranno di seguito esposte, impone di riqualificare detta condotta nel reato di truffa aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen. 4. Va, innanzitutto, premesso che le Federazioni sportive nonché i relativi Comitati regionali sono di norma soggetti di diritto privato, legati al C.O.N.I. da un rapporto intersoggettivo esterno, nel senso che gli enti restano autonomi l'uno dall'altro e non vi è confluenza degli interessi e delle funzioni (Sez. 6, n. 8727 del 19/04/2000, Fardella, Rv. 220749). Secondo la giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, le Federazioni sportive nazionali hanno, infatti, una duplice veste, pubblicistica, per le attività svolte quali organi del CONI, e privatistica, per le attività loro proprie. Si è, infatti, considerato che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, le Federazioni sportive affiliate sono dotate di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione nei rapporti con il C.O.N.I., e, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 242 del 1999, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, spettando al CONI solo poteri di indirizzo e controllo in ragione della "valenza pubblicistica di specifici aspetti" dell'attività sportiva (Cass. civ., Sez. U, n. 13619 del 31/07/2012, Rv. 623289; Cass. civ., Sez. 3, n. 10820 del 18/04/2019, Rv. 653428). Organi periferici delle Federazioni sportive sono i Comitati Regionali, che partecipano della natura complessiva (privata e pubblica) delle stesse Federazioni. La Federazione sportiva assume, dunque, connotazione pubblicistica solo allorché agisce come organo del C.O.N.I. Ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano), le federazioni sportive nazionali sono, infatti, organi del comitato relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza. In tal caso, in relazione alle specifiche materie previste dallo Statuto del C.O.N.I., il rapporto intersoggettivo lascia spazio a quello di compenetrazione organica (Sez. 6, n. 38562 del 17/06/2015, Macalli, Rv. 264937). In particolare, secondo l'art. 23, comma 1, dello Statuto del CONI, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;
alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione;
al controllo in ordine al regolare svolgimento delle 7 competizioni e dei campionati sportivi professionistici;
all'utilizzazione dei contributi pubblici;
alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici. Con riferimento alle attività diverse da quelle è ravvisabile il citato rapporto di compenetrazione organica, si è, pertanto, chiarito che l'attività attraverso la quale una Federazione sportiva si procura i mezzi finanziari, ricevendosi i contributi dei propri soci (privati, club e società sportive), e gestisce tali mezzi è estranea all'esercizio dell'attività sportiva e conseguentemente, è espressione del dinamismo privatistico della Federazione, che, in tale settore, non opera come organo del C.O.N.I., ma come persona giuridica privata e i suoi amministratori non rivestono la qualità di pubblici ufficiali, nel momento in cui non esercitano una pubblica funzione, ma gestiscono interessi meramente privatistici dell'ente (Sez. 6, n. 8727 del 19/04/2000, Fardella, Rv. 220749). 4.1 Sulla base di tale duplice "veste" assunta dalle Federazioni sportive, si è, pertanto, affermato che, agli effetti penali, ai fini dell'attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio a coloro che agiscono per conto delle Federazioni sportive, deve prendersi in considerazione il tipo di attività concretamente svolta dall'agente; ciò anche in relazione ai Comitati Regionali che, al pari delle Federazioni sportive, sono soggetti di diritto privato, legati al C.O.N.I. da un rapporto intersoggettivo esterno, ed assumono connotazione pubblicistica solo quando agiscono come organo del C.O.N.I. in ordine a specifiche materie previste dallo Statuto di quest'ultimo (Sez. 6, n. 38562 del 17/06/2015 Macalli Rv. 264937). Coerentemente con il criterio oggettivo-funzionale privilegiato dal legislatore allorché con la legge 26 aprile 1990, n. 86 ha modificato la nozione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 358 cod. pen., ciò che rileva ai fini dell'attribuzione di tale qualifica non è, dunque, la natura dell'ente per cui opera il soggetto interessato, bensì la natura dell'attività svolta, la disciplina cui questa è soggetta, il regime in cui opera. In particolare, in un caso analogo a quello in esame, si è affermato che ai fini della esatta qualificazione giuridica delle condotte appropriative di fondi di una Federazione Sportiva occorre distinguere a seconda se si tratti di risorse economiche concernenti l'operatività di essa quale soggetto privato ovvero le attività di rilievo pubblicistico rientranti nella rosa delineata nel citato art. 23, essendo - si ribadisce - condizionato il riconoscimento delle funzioni pubblicistiche, in capo alla persona 8 giuridica privata, all'esercizio, in concreto, di una delle attività ivi espressamente contemplate (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 314 e 646 cod. pen., tale ultimo aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen., nella condotta del responsabile dell'ufficio amministrativo della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio che, nella sua qualità, si era appropriato sia di somme di provenienza privata - tesseramenti, affiliazioni e multe irrogate a società e tesserati - che di fondi erogati dal C.O.N.I. per il finanziamento delle attività sportive). 4.2 Nel caso in esame, ad avviso del Collegio, i Giudica' di merito hanno erroneamente attribuito al ricorrente la qualifica di incaricato di pubblico servizio, senza, tuttavia, alcuna considerazione della natura dell'attività svolta e della sua correlazione all'operatività del Comitato, come soggetto privato o nella sua veste pubblicistica. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto la qualifica pubblica del CE in ragione della sua qualifica di responsabile amministrativo dell'ufficio contabilità del Comitato regionale Campania e della natura "pubblica" del denaro di cui si è appropriato. Ad avviso del Collegio, tale affermazione della Corte territoriale appare meramente apodittica in quanto, al di là delle considerazioni di carattere generale sulla natura delle Federazioni e dei Comitati, è priva di qualunque riferimento ad elementi probatori dimostrativi della natura pubblicistica delle risorse economiche oggetto della condotta appropriativa, posto che, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, sul conto intestato al Comitato confluivano anche contributi privati. Va, peraltro, aggiunto che dalle sentenze di merito non risulta alcun riferimento al fatto che i contributi regionali destinati al Comitato non siano stati impiegati per la finalità cui erano destinati nè tantomeno che il CE si sia appropriato proprio di tali somme. Pertanto, in assenza di prove certe in merito alla sottrazione di tali contributi pubblici, deve ritenersi, in applicazione del canone di giudizio in dubio pro reo, che il CE si sia appropriato di somme di provenienza privata cosicché deve escludersi che lo stesso abbia agito nella qualità di incaricato di pubblico servizio. 5. Nella fattispecie in esame, tuttavia, non solo manca nelle sentenze di merito qualunque riferimento ad elementi sintomatici del rilievo pubblicistico delle funzioni concretamente svolte dal ricorrente, rilevante ai fini della qualificazione della condotta appropriativa contestata al ricorrente come peculato o come appropriazione 9 indebita, ma gli elementi fattuali considerati consentono, a monte, di escludere che il CE avesse il possesso o la disponibilità del denaro di cui si è impossessato. Va, innanzitutto, premesso che, in linea generale, il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale il Collegio non intende discostarsi, interpreta la nozione di possesso attribuendole un significato più ampio di quello civilistico. In particolare, pronunciandosi in tema di peculato, si è affermato che non è necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la diretta disponibilità del denaro, essendo sufficiente la disponibilità giuridica, ossia la possibilità di disporne, mediante un atto di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione (tra le tante, Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257385; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, Bartolotta, Rv. 255529; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146). Tale nozione penalistica di "possesso" è stata recentemente declinata in relazione all'autonomo e diretto rapporto tra il pubblico ufficiale e la "cosa" oggetto di appropriazione (Sez. 6, n.40595 del 2/3/2021, Bernardini, Rv. 282742, in motivazione;
Sez. 6, n. 29678 del 7/7/2022, Villani) e, in particolare, con riferimento al denaro, quale autonomo "potere di firma", o di spesa, da parte del pubblico agente. Tale rapporto diretto tra la cosa e l'agente sembra essere stato valorizzato anche con riferimento al reato di appropriazione indebita in relazione al quale si è precisato che, ai fini della sua configurabilità, possono essere considerati possessori anche i detentori qualificati, in caso di esercizio di un potere di fatto sulla cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare (Sez. 4, n. 6617 del 24/11/2016, dep. 2017, Frontino, Rv. 269224; Sez. 2, n. 13347 del 07/01/2011, Del Giudice, Rv. 250026). 5.1 Nel caso di specie, dagli elementi valorizzati dai Giudici di merito emerge chiaramente che CE non aveva la "disponibilità" del denaro del Comitato, nell'accezione sopra chiarita, essendo privo del potere di firma che gli avrebbe consentito di disporne direttamente. Dalla sentenza impugnata, risulta, infatti, che, sulla base di quanto dichiarato dai testi (Luogotenente Di Russo e Luogotenente VI) nonché dal cassiere dell'Unicredit, il ricorrente agiva su delega dei soggetti aventi il potere di firma (all'epoca dei fatti era il Presidente del Comitato, Vincenzo Pastore), i quali chiedevano alla banca di emettere assegni circolari o di preparare le somme che poi il CE avrebbe prelevato (così, testualmente, alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata). Il CE, quindi, in virtù di detta delega, si recava materialmente 10 presso l'istituto di credito e, previa apposizione della propria firma sulle distinte di pagamento, prelevava il denaro o otteneva l'emissione di assegni circolari, che venivano successivamente dallo stesso negoziati in contanti, mentre i relativi importi (pari alla somma complessiva di euro 918.865,48) venivano contabilizzati sotto le voci "spese varie" o "da addebitare". Le modalità di consumazione della condotta appropriativa costituiscono un ulteriore indice della mancanza di disponibilità del denaro da parte del CE, risultando accertato che lo stesso ha potuto prelevare le somme indicate nel capo di imputazione solo ricorrendo alla falsificazione della firma apposta dal Presidente del Comitato (falsificazione accertata tramite perizia grafologica), ovvero, in taluni casi, come riferito dal cassiere dell'istituto di credito, alla correzione degli importi indicati nelle distinte. Alla stregua di tali risultanze istruttorie, ritiene, dunque, il Collegio che, esclusa la disponibilità diretta del denaro da parte del CE, nonché la sua qualifica pubblicistica, la condotta tenuta debba essere riqualificata nel reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 7 e n. 11 cod. pen., dovendosi considerare le operazioni di falsificazione strumentali al conseguimento del possesso del denaro (cfr. Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282). 5.2 L'ulteriore questione, eccepita dal ricorrente ne secondo motivo, di improcedibilità per difetto di querela di tale diversa fattispecie di reato non merita, tuttavia, accoglimento. Ritiene il Collegio che, sebbene con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 tale reato sia divenuto procedibile a querela, nella fattispecie in esame la costituzione di parte civile, mai revocata nel corso del giudizio, deve considerarsi quale manifestazione della volontà di punizione dell'imputato, sufficiente a far ritenere sussistente la necessaria condizione di procedibilità. Va, al riguardo, ribadito che la costituzione di parte civile, non revocata nel corso del giudizio, equivale a querela ai fini della procedibilità di reati divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari e può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023,Rv. 284844). Tale principio è stato già autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, in motivazione) in relazione alla questione relativa alla operatività della sospensione della prescrizione per i reati divenuti 11 perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, durante il tempo necessario all'espletamento della procedura di informativa alla persona offesa della facoltà di proporre querela, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del predetto decreto. Richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità, il Supremo Consesso ha, infatti, affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;
ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. 5.3 Va, tuttavia, rilevato che, in relazione al diverso reato di truffa ritenuto dal Collegio, sono ormai decorsi i termini di prescrizione (tenuto anche conto dei periodi di sospensione) per cui, agli effetti penali, non emergendo dagli atti circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 6. Ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., tenuto conto di quanto sopra esposto in merito alla indebita condotta appropriativa del denaro versato nel conto corrente del Comitato regionale, avvenuta attraverso l'espediente della falsificazione della firma del presidente o dell'importo recato dalla singola distinta, ritiene il Collegio che devono essere integralmente confermate le statuizioni civili disposte dai Giudici di merito. Ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., va, invece, revocata la confisca disposta con la sentenza di primo grado in quanto il reato di cui all'art. 640 cod. pen. non rientra nel catalogo dei reati-spia per i quali è consentita la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. proc. pen. 7. Le considerazioni sopra esposte hanno un valore assorbente rispetto all'esame degli ulteriori motivi di ricorso. 8. Il ricorrente, va, infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Federazione Italiana CO IO, in persona del Presidente pro tempore, che si liquidano come in dispositivo. 12
P.Q.M.
Qualificato il fatto come truffa aggravata dagli artt. 61, n. 7 e 11 cod. pen, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e conferma le statuizioni civili, revocando la confisca disposta. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Federazione Italiana CO IO in persona del Presidente pro tempore, che liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 30 aprile 2024 •I•I•
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FF GI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore della parte civile, Avv. Tito Lucrezio Milella, che ha insistito per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore del ricorrente, Avv. Celestino Sansone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27637 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 30/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna di CO CE per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto, limitatamente ai fatti commessi fino al 22 dicembre 2012, perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena per i rimanenti fatti (contestati fino al maggio 2015) in anni 2 e mesi 6 di reclusione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. In particolare, CE è stato ritenuto responsabile del reato di peculato in quanto, nella qualità di incaricato di pubblico servizio, quale responsabile amministrativo dell'ufficio contabilità del Comitato Regionale della Campania L.N.D., essendo delegato ad operare sul conto corrente del predetto Comitato, si appropriava indebitamente della somma di euro 918.865,48. Con la sentenza di primo grado, CE è stato, invece, assolto dal reato di cui all'art. 646 cod. pen. (contestato unitamente al peculato) e condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili F.I.G.C. e Comitato Regionale Campania, nonché al pagamento in favore di quest'ultima parte civile di una provvisionale nella misura di euro 183.846,25. E' stata, inoltre, disposta la confisca di quanto già in sequestro fino all'importo oggetto di appropriazione. 2. CO CE ricorre per cassazione deducendo sei motivi. 2.1 Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Premette il ricorrente di avere già eccepito con l'atto d'appello la nullità dell'ordinanza del Tribunale che, a seguito della rinuncia al mandato difensivo dell'Avv. Anna CE, effettuata il 4/1/2021, all'udienza del 7/1/2021 ha designato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., anziché ai sensi del comma 1, sull'erroneo presupposto che detta rinuncia non fosse stata comunicata all'imputato mentre risultava dagli atti che la stessa era stata ricevuta personalmente in data 5/1/2021. Il motivo di ricorso censura il punto della sentenza in cui la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione affermando che, in primo luogo, la decisione del Tribunale era corretta in quanto l'imputato non era stato avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, avviso dato dalla Cancelleria con la comunicazione dell'8/1/2021, e che, comunque, nella fattispecie in esame, il difensore di fiducia nominato 2 dall'imputato, Avv. Celestino Sansone, nulla aveva eccepito alla prima udienza cui aveva partecipato, limitandosi a chiedere una perizia amministrativo-contabile. Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che, in caso di rinuncia al mandato difensivo, qualifica la nullità conseguente alla mancata designazione di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. come nullità di ordine generale a regime intermedio (si richiama Sez. 1, n. 39570 del 2019), insiste sulla tempestività dell'eccezione in quanto dedotta con l'atto di appello. 2.2 Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., anziché dell'art. 640 cod. pen. e l'omessa motivazione sul terzo motivo di appello. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di considerare la circostanza chiaramente emergente dall'istruttoria dibattimentale (si richiamano le deposizioni dei testi PA VI, in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, e MA LO, cassiere dell'Unicredit) circa la mancanza di disponibilità del denaro da parte del ricorrente che, per procedere all'incasso, aveva bisogno della distinta controfirmata dal Presidente e legale rappresentante dell'ente, Vincenzo Pastore. A tale riguardo, si insiste, inoltre, sulla circostanza accertata nel giudizio di merito circa la falsificazione operata dal ricorrente, in taluni casi, della firma apposta sulla distanza, e, in altri, del relativo importo. Sostiene, pertanto, il ricorrente che nella fattispecie in esame è configurabile il reato di truffa in relazione al quale va dichiarata l'improcedibilità per mancanza della querela. Nel corpo del motivo si lamenta, infine, l'omesso esame della medesima questione da parte della sentenza impugnata che, a fronte della specifico motivo di appello, si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, benché questa non avesse specificamente esaminato tale questione. 2.3 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 358 cod. pen. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata lo ha erroneamente qualificato come incaricato di pubblico di servizio mentre, in realtà, lo stesso è un funzionario privato in quanto: a) il Comitato Regionale Campania è un ente privato e i suo membri sono cittadini che perseguono lo scopo della pratica del calcio;
b) i fondi versati all'associazione per lo svolgimento dell'attività sociale sono privati e, in particolare, quelli oggetto della condotta appropriativa contestata non sono in alcun modo riconducibili a contributi o finanziamenti pubblici, bensì, come emerso dall'istruttoria, a somme che venivano addebitate alle società sportive affiliate in base alla categoria di appartenenza, mentre gli importi dei finanziamenti sono stati utilizzati esclusivamente per la ristrutturazione dei campi da calcio. 3 A sostegno del motivo si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, del 15 luglio 2021, n. 5348 che ha affermato che la F.I.G.C., cui la Lega nazionale dilettanti è affiliata, non è un organismo di diritto pubblico, ai sensi del d. Igs. n. 50 del 2026 e della Direttiva comunitaria 2014/24/UE. In conclusione, sostiene il ricorrente che, essendo un funzionario privato e non un incaricato di pubblico servizio, la condotta ascritta deve essere qualificata ai sensi dell'art. 646 cod. pen., contestato in via alternativa, in relazione al quale va dichiarata l'improcedibilità del reato per difetto di querela. 2.4 Con il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso una perizia relativa al carattere indebito dei prelievi effettuati, ritenuto tale sulla sola base del mancato rinvenimento dei documenti contabili giustificativi e senza considerare che detti prelievi possono essere ritenuti indebiti solo se manca l'atto autorizzativo, ovvero la delibera del Comitato. 2.5 Con il quinto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, atteso che, poiché l'emissione di assegni circolari a favore del CE è stata dimostrata fino al 13 dicembre 2012, mentre l'ultimo assegno di cui è stata accertata la falsità della firma del Pastore risale al 17 marzo 2015, la Corte territoriale avrebbe dovuto ridurre in misura più consistente il trattamento sanzionatorio. 2.6 Con il sesto motivo invoca la revoca delle statuizioni civili in conseguenza delle conclusioni cui è pervenuto nell'illustrare il secondo e terzo motivo di ricorso, rilevando, peraltro, che le stesse si riferiscono ad enti che non sono danneggiati dal reato, tali dovendosi intendere, alla luce di quanto già esposto, le associazioni sportive aderenti al Comitato Regionale. 3. Con successiva memoria, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso rilevando che, quanto al primo motivo di ricorso, all'udienza del 7 gennaio 2021, in cui fu nominato il difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. fu svolta attività istruttoria (esame di un teste e dell'imputato) che è stata determinante ai fini della condanna dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ragioni di ordine logico impingono di esaminare preliminarmente le due questioni processuali dedotte con il primo e quarto motivo di ricorso. 4 L'eccezione di nullità sollevata con il primo motivo è infondata. Va, innanzitutto, premesso che la rinuncia al mandato da parte del difensore opera immediatamente (Sez. 1, Sentenza n. 8099 del 04/02/2010, Sbandi, Rv. 246238). L'art. 107 cod. proc. pen. prevede, tuttavia che detta rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108 cod. proc. pen. Tale norma non è stata interpretata univocamente dalla giurisprudenza di questa Corte. Secondo un primo indirizzo, il giudice non ha l'obbligo di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina (Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052). Altro maggioritario orientamento, dal Collegio pienamente condiviso, ritiene, invece, che tale nomina è dovuta a pena di nullità (Sez. 2, n. 37875 del 07/07/2023, Rv. 285025; Sez. 6, n. 47159 del 25/10/2022, Ghaidour, Rv. 284024 Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri, Rv. 276872; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272603). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente un nuovo difensore all'imputato che non abbia provveduto ad altra nomina fiduciaria, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di uffici. A sostegno di tale soluzione si è, infatti, osservato che una diversa soluzione finirebbe per differire a tempo indeterminato gli effetti della rinuncia, non nella prospettiva temporalmente limitata e funzionale al fisiologico svolgimento del processo, ma sulla base di una scelta del giudice. Siffatto differimento, inoltre, potrebbe compromettere l'effettività del diritto di difesa impedendo all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa in quanto ritenuto ancora difeso dal difensore rinunciante, di effettuare delle scelte processuali soggette a termini perentori. Va, tuttavia, considerato che, sulla base dell'orientamento qui condiviso, la nullità generale che consegue alla mancata designazione del difensore di ufficio, non 5 è assoluta, ma a regime intermedio e va, pertanto, eccepita entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che, sebbene la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto legittima la designazione di un sostituto processuale, pur in presenza di una rinuncia al mandato difensivo comunicata all'imputato, è stato correttamente posto l'accento sulla mancanza di alcuna eccezione al riguardo da parte del difensore di fiducia che, comparso all'udienza successiva, si è limitato a chiedere al Tribunale una perizia amministrativo-contabile. Deve, pertanto, ritenersi che, non avendo il ricorrente sollevato alcuna tempestiva eccezione nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., lo stesso era ormai decaduto dal diritto di far valere la nullità in questione per cui, sia pure sulla base di un percorso argomentativo che va corretto nei termini sopra indicati, legittimamente la Corte territoriale ha rigettato la relativa eccezione. 2. L'ulteriore questione processuale dedotta con il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto generica e manifestamente infondata. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dal ricorrente in termini esplorativi ed estremamente generici, dal complessivo esame della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha ritenuto la completezza dell'istruttoria svolta in primo grado, non ravvisando la necessità di una perizia che, in tesi difensiva, avrebbe dovuto verificare se sussistevano documenti giustificativi dell'impiego del denaro prelevato dal ricorrente. Risulta, infatti, che dagli accertamenti di polizia tributaria è emerso che le operazioni compiute da CE erano prive di copertura contabile ed era stato eseguite solo grazie alla contraffazione della firma del presidente del Comitato o degli importi indicati nelle distinte da questo sottoscritte. Tale considerazione si salda con l'ulteriore argomento emergente dalla sentenza di primo grado, cui la sentenza impugnata fa ampio rinvio, in merito all'esito negativo della perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza che non ha rinvenuto alcun documento giustificativo delle spese eseguite. 3. Passando all'esame delle questioni di merito, il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi ineriscono alla qualificazione giuridica della condotta tenuta dal ricorrente. 6 Entrambi i motivi sono fondati ed il loro accoglimento, per le ragioni che saranno di seguito esposte, impone di riqualificare detta condotta nel reato di truffa aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen. 4. Va, innanzitutto, premesso che le Federazioni sportive nonché i relativi Comitati regionali sono di norma soggetti di diritto privato, legati al C.O.N.I. da un rapporto intersoggettivo esterno, nel senso che gli enti restano autonomi l'uno dall'altro e non vi è confluenza degli interessi e delle funzioni (Sez. 6, n. 8727 del 19/04/2000, Fardella, Rv. 220749). Secondo la giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, le Federazioni sportive nazionali hanno, infatti, una duplice veste, pubblicistica, per le attività svolte quali organi del CONI, e privatistica, per le attività loro proprie. Si è, infatti, considerato che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, le Federazioni sportive affiliate sono dotate di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione nei rapporti con il C.O.N.I., e, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 242 del 1999, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, spettando al CONI solo poteri di indirizzo e controllo in ragione della "valenza pubblicistica di specifici aspetti" dell'attività sportiva (Cass. civ., Sez. U, n. 13619 del 31/07/2012, Rv. 623289; Cass. civ., Sez. 3, n. 10820 del 18/04/2019, Rv. 653428). Organi periferici delle Federazioni sportive sono i Comitati Regionali, che partecipano della natura complessiva (privata e pubblica) delle stesse Federazioni. La Federazione sportiva assume, dunque, connotazione pubblicistica solo allorché agisce come organo del C.O.N.I. Ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano), le federazioni sportive nazionali sono, infatti, organi del comitato relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza. In tal caso, in relazione alle specifiche materie previste dallo Statuto del C.O.N.I., il rapporto intersoggettivo lascia spazio a quello di compenetrazione organica (Sez. 6, n. 38562 del 17/06/2015, Macalli, Rv. 264937). In particolare, secondo l'art. 23, comma 1, dello Statuto del CONI, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;
alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione;
al controllo in ordine al regolare svolgimento delle 7 competizioni e dei campionati sportivi professionistici;
all'utilizzazione dei contributi pubblici;
alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici. Con riferimento alle attività diverse da quelle è ravvisabile il citato rapporto di compenetrazione organica, si è, pertanto, chiarito che l'attività attraverso la quale una Federazione sportiva si procura i mezzi finanziari, ricevendosi i contributi dei propri soci (privati, club e società sportive), e gestisce tali mezzi è estranea all'esercizio dell'attività sportiva e conseguentemente, è espressione del dinamismo privatistico della Federazione, che, in tale settore, non opera come organo del C.O.N.I., ma come persona giuridica privata e i suoi amministratori non rivestono la qualità di pubblici ufficiali, nel momento in cui non esercitano una pubblica funzione, ma gestiscono interessi meramente privatistici dell'ente (Sez. 6, n. 8727 del 19/04/2000, Fardella, Rv. 220749). 4.1 Sulla base di tale duplice "veste" assunta dalle Federazioni sportive, si è, pertanto, affermato che, agli effetti penali, ai fini dell'attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio a coloro che agiscono per conto delle Federazioni sportive, deve prendersi in considerazione il tipo di attività concretamente svolta dall'agente; ciò anche in relazione ai Comitati Regionali che, al pari delle Federazioni sportive, sono soggetti di diritto privato, legati al C.O.N.I. da un rapporto intersoggettivo esterno, ed assumono connotazione pubblicistica solo quando agiscono come organo del C.O.N.I. in ordine a specifiche materie previste dallo Statuto di quest'ultimo (Sez. 6, n. 38562 del 17/06/2015 Macalli Rv. 264937). Coerentemente con il criterio oggettivo-funzionale privilegiato dal legislatore allorché con la legge 26 aprile 1990, n. 86 ha modificato la nozione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 358 cod. pen., ciò che rileva ai fini dell'attribuzione di tale qualifica non è, dunque, la natura dell'ente per cui opera il soggetto interessato, bensì la natura dell'attività svolta, la disciplina cui questa è soggetta, il regime in cui opera. In particolare, in un caso analogo a quello in esame, si è affermato che ai fini della esatta qualificazione giuridica delle condotte appropriative di fondi di una Federazione Sportiva occorre distinguere a seconda se si tratti di risorse economiche concernenti l'operatività di essa quale soggetto privato ovvero le attività di rilievo pubblicistico rientranti nella rosa delineata nel citato art. 23, essendo - si ribadisce - condizionato il riconoscimento delle funzioni pubblicistiche, in capo alla persona 8 giuridica privata, all'esercizio, in concreto, di una delle attività ivi espressamente contemplate (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 314 e 646 cod. pen., tale ultimo aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen., nella condotta del responsabile dell'ufficio amministrativo della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio che, nella sua qualità, si era appropriato sia di somme di provenienza privata - tesseramenti, affiliazioni e multe irrogate a società e tesserati - che di fondi erogati dal C.O.N.I. per il finanziamento delle attività sportive). 4.2 Nel caso in esame, ad avviso del Collegio, i Giudica' di merito hanno erroneamente attribuito al ricorrente la qualifica di incaricato di pubblico servizio, senza, tuttavia, alcuna considerazione della natura dell'attività svolta e della sua correlazione all'operatività del Comitato, come soggetto privato o nella sua veste pubblicistica. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto la qualifica pubblica del CE in ragione della sua qualifica di responsabile amministrativo dell'ufficio contabilità del Comitato regionale Campania e della natura "pubblica" del denaro di cui si è appropriato. Ad avviso del Collegio, tale affermazione della Corte territoriale appare meramente apodittica in quanto, al di là delle considerazioni di carattere generale sulla natura delle Federazioni e dei Comitati, è priva di qualunque riferimento ad elementi probatori dimostrativi della natura pubblicistica delle risorse economiche oggetto della condotta appropriativa, posto che, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, sul conto intestato al Comitato confluivano anche contributi privati. Va, peraltro, aggiunto che dalle sentenze di merito non risulta alcun riferimento al fatto che i contributi regionali destinati al Comitato non siano stati impiegati per la finalità cui erano destinati nè tantomeno che il CE si sia appropriato proprio di tali somme. Pertanto, in assenza di prove certe in merito alla sottrazione di tali contributi pubblici, deve ritenersi, in applicazione del canone di giudizio in dubio pro reo, che il CE si sia appropriato di somme di provenienza privata cosicché deve escludersi che lo stesso abbia agito nella qualità di incaricato di pubblico servizio. 5. Nella fattispecie in esame, tuttavia, non solo manca nelle sentenze di merito qualunque riferimento ad elementi sintomatici del rilievo pubblicistico delle funzioni concretamente svolte dal ricorrente, rilevante ai fini della qualificazione della condotta appropriativa contestata al ricorrente come peculato o come appropriazione 9 indebita, ma gli elementi fattuali considerati consentono, a monte, di escludere che il CE avesse il possesso o la disponibilità del denaro di cui si è impossessato. Va, innanzitutto, premesso che, in linea generale, il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale il Collegio non intende discostarsi, interpreta la nozione di possesso attribuendole un significato più ampio di quello civilistico. In particolare, pronunciandosi in tema di peculato, si è affermato che non è necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la diretta disponibilità del denaro, essendo sufficiente la disponibilità giuridica, ossia la possibilità di disporne, mediante un atto di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione (tra le tante, Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257385; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, Bartolotta, Rv. 255529; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146). Tale nozione penalistica di "possesso" è stata recentemente declinata in relazione all'autonomo e diretto rapporto tra il pubblico ufficiale e la "cosa" oggetto di appropriazione (Sez. 6, n.40595 del 2/3/2021, Bernardini, Rv. 282742, in motivazione;
Sez. 6, n. 29678 del 7/7/2022, Villani) e, in particolare, con riferimento al denaro, quale autonomo "potere di firma", o di spesa, da parte del pubblico agente. Tale rapporto diretto tra la cosa e l'agente sembra essere stato valorizzato anche con riferimento al reato di appropriazione indebita in relazione al quale si è precisato che, ai fini della sua configurabilità, possono essere considerati possessori anche i detentori qualificati, in caso di esercizio di un potere di fatto sulla cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare (Sez. 4, n. 6617 del 24/11/2016, dep. 2017, Frontino, Rv. 269224; Sez. 2, n. 13347 del 07/01/2011, Del Giudice, Rv. 250026). 5.1 Nel caso di specie, dagli elementi valorizzati dai Giudici di merito emerge chiaramente che CE non aveva la "disponibilità" del denaro del Comitato, nell'accezione sopra chiarita, essendo privo del potere di firma che gli avrebbe consentito di disporne direttamente. Dalla sentenza impugnata, risulta, infatti, che, sulla base di quanto dichiarato dai testi (Luogotenente Di Russo e Luogotenente VI) nonché dal cassiere dell'Unicredit, il ricorrente agiva su delega dei soggetti aventi il potere di firma (all'epoca dei fatti era il Presidente del Comitato, Vincenzo Pastore), i quali chiedevano alla banca di emettere assegni circolari o di preparare le somme che poi il CE avrebbe prelevato (così, testualmente, alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata). Il CE, quindi, in virtù di detta delega, si recava materialmente 10 presso l'istituto di credito e, previa apposizione della propria firma sulle distinte di pagamento, prelevava il denaro o otteneva l'emissione di assegni circolari, che venivano successivamente dallo stesso negoziati in contanti, mentre i relativi importi (pari alla somma complessiva di euro 918.865,48) venivano contabilizzati sotto le voci "spese varie" o "da addebitare". Le modalità di consumazione della condotta appropriativa costituiscono un ulteriore indice della mancanza di disponibilità del denaro da parte del CE, risultando accertato che lo stesso ha potuto prelevare le somme indicate nel capo di imputazione solo ricorrendo alla falsificazione della firma apposta dal Presidente del Comitato (falsificazione accertata tramite perizia grafologica), ovvero, in taluni casi, come riferito dal cassiere dell'istituto di credito, alla correzione degli importi indicati nelle distinte. Alla stregua di tali risultanze istruttorie, ritiene, dunque, il Collegio che, esclusa la disponibilità diretta del denaro da parte del CE, nonché la sua qualifica pubblicistica, la condotta tenuta debba essere riqualificata nel reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 7 e n. 11 cod. pen., dovendosi considerare le operazioni di falsificazione strumentali al conseguimento del possesso del denaro (cfr. Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282). 5.2 L'ulteriore questione, eccepita dal ricorrente ne secondo motivo, di improcedibilità per difetto di querela di tale diversa fattispecie di reato non merita, tuttavia, accoglimento. Ritiene il Collegio che, sebbene con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 tale reato sia divenuto procedibile a querela, nella fattispecie in esame la costituzione di parte civile, mai revocata nel corso del giudizio, deve considerarsi quale manifestazione della volontà di punizione dell'imputato, sufficiente a far ritenere sussistente la necessaria condizione di procedibilità. Va, al riguardo, ribadito che la costituzione di parte civile, non revocata nel corso del giudizio, equivale a querela ai fini della procedibilità di reati divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari e può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023,Rv. 284844). Tale principio è stato già autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, in motivazione) in relazione alla questione relativa alla operatività della sospensione della prescrizione per i reati divenuti 11 perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, durante il tempo necessario all'espletamento della procedura di informativa alla persona offesa della facoltà di proporre querela, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del predetto decreto. Richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità, il Supremo Consesso ha, infatti, affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;
ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. 5.3 Va, tuttavia, rilevato che, in relazione al diverso reato di truffa ritenuto dal Collegio, sono ormai decorsi i termini di prescrizione (tenuto anche conto dei periodi di sospensione) per cui, agli effetti penali, non emergendo dagli atti circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 6. Ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., tenuto conto di quanto sopra esposto in merito alla indebita condotta appropriativa del denaro versato nel conto corrente del Comitato regionale, avvenuta attraverso l'espediente della falsificazione della firma del presidente o dell'importo recato dalla singola distinta, ritiene il Collegio che devono essere integralmente confermate le statuizioni civili disposte dai Giudici di merito. Ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., va, invece, revocata la confisca disposta con la sentenza di primo grado in quanto il reato di cui all'art. 640 cod. pen. non rientra nel catalogo dei reati-spia per i quali è consentita la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. proc. pen. 7. Le considerazioni sopra esposte hanno un valore assorbente rispetto all'esame degli ulteriori motivi di ricorso. 8. Il ricorrente, va, infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Federazione Italiana CO IO, in persona del Presidente pro tempore, che si liquidano come in dispositivo. 12
P.Q.M.
Qualificato il fatto come truffa aggravata dagli artt. 61, n. 7 e 11 cod. pen, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e conferma le statuizioni civili, revocando la confisca disposta. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Federazione Italiana CO IO in persona del Presidente pro tempore, che liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 30 aprile 2024 •I•I•