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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Sezione
Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 26/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite di previdenza di I grado iscritte ai NN. 14313/2024 e 21826/2024
R.G., promosse da:
(C.F. , rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Giovanni Palma (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata in uno al medesimo alla via Aniello Palumbo 71, Giugliano in Campania
(NA), pec: Email_1
ricorrente
contro
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti CP_1
(C.F. ), come da mandato generale alle liti in atti C.F._3
resistente
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione (a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale del tribunale di Napoli Nord) depositato il 18.06.2024, recante N.RG.14313/24, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000824325 notificatale il 21.03.2022, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 10.006,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2 co. I bis D.L. 463/1983, asseritamente contestata con l'atto di accertamento prot. .5106.10/11/2017 .0131470 del 09/ 02 /2018. A sostegno della CP_1
proposta opposizione la ricorrente eccepiva la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica degli atti di accertamento presupposto, il difetto di legittimazione passiva in quanto, pur formalmente titolare dell'omonima ditta individuale, nella realtà dei fatti era stata privata di ogni potere di gestione e rappresentanza da oltre un decennio, poiché la ditta era stata sottoposta a sequestro giudiziario in data 21/04/2011, giusta ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Sez.
GIP - Uff. XII, con contestuale nomina dei custodi ed amministratori nella persona dell'Avv. Claudia Quarantiello, del dott. comm. , del dott. comm. Controparte_2
e dell'Avv. Ivana Romano, come da visura storica prodotta, Controparte_3
dalla quale si evinceva che la ditta ad oggi è ancora sottoposta a tale misura. Nel merito, comunque, eccepiva l'avvenuto pagamento dei contributi da parte dei custodi
Giudiziari che nelle more avevano provveduto alla presentazione di domanda di definizione agevolata dei carichi per la “rottamazione” delle cartelle e degli avvisi pendenti in capo alla sig.ra inerenti alla ditta individuale, per la regolarizzazione Pt_1
contributiva.
Tanto premesso ed eccepito, chiedeva accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n°OI 000824325, ed emettere ogni altro provvedimento del caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva l' che, in via preliminare, chiedeva che al giudizio fosse riunito CP_1
quello recante R.G. 21826/24 per connessione soggettiva, parzialmente oggettiva, ed eccepiva la tardività dell'opposizione perché depositata oltre il termine di 30 gg dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. In ogni caso deduceva di aver provveduto all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione in ragione del sequestro penale che aveva interessato la ditta . Per cui chiedeva il rigetto del ricorso con Parte_1 vittoria di spese di lite o, in caso di riunione con il giudizio R.G. 21826/24, la compensazione delle spese di lite.
Con successivo ricorso depositato il 07.10.2024, recante N.RG.21826/24, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001424027 notificatale il 03/10/2024, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 1.652,90 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2 co. I bis D.L. 463/1983, asseritamente contestata con l'atto di accertamento prot. .5106.29/10/2018.0126777 del 29/10/2018 afferente l'anno CP_1
2018. Anche nel prefato giudizio la ricorrente eccepiva la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica degli atti di accertamento presupposto, il difetto di legittimazione passiva in quanto pur formalmente titolare dell'omonima ditta individuale nella realtà dei fatti era stata privata di ogni potere di gestione e rappresentanza da oltre un decennio, poiché la ditta era stata sottoposta a sequestro giudiziario in data 21/04/2011 come da richiamata ordinanza del Tribunale di Napoli, con conseguente nomina di custodi ed amministratori. Anche in questo caso eccepiva l'avvenuto pagamento dei contributi da parte dei custodi Giudiziari che nelle more avevano provveduto alla presentazione di domanda di definizione agevolata dei carichi per la “rottamazione” delle cartelle e degli avvisi pendenti. Tanto premesso ed eccepito, chiedeva accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n° OI-001424027 ed emettere ogni altro provvedimento del caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva l' che in via preliminare chiedeva la riunione al giudizio N.RG. CP_1
14313/24 per connessione soggettiva, parzialmente oggettiva e nel merito deduceva di aver provveduto all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione in ragione del sequestro penale che aveva interessato la ditta . Per cui chiedeva che il Parte_1
Tribunale dichiarasse cessata la materia del contendere, con spese di lite compensate.
Disposta la riunione dei giudizi, acquisita l'ordinanza di incompetenza territoriale del tribunale di Napoli Nord emessa in data 18.6.24, le cause riunite vengono decise con sentenza con contestuale motivazione. °°°°°°
Va preliminarmente dato atto della tempestività della riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, avvenuta in data 18.6.24.
Va altresì rilevata la tempestività dell'opposizione proposta originariamente al
Tribunale di Napoli Nord in quanto è documentato che la stessa è stata depositata in data 20.4.23, ossia nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Al riguardo invero la difesa dell' ha rinunciato alla predetta eccezione di CP_1
inammissibilità.
Nel merito, risulta acclarato e pacifico tra le parti l'intervenuto annullamento d'ufficio delle ordinanze ingiunzione oggetto dei giudizi riuniti per cui è venuto meno l'interesse di entrambe alla prosecuzione dei giudizi per ottenere una pronuncia sull'azione proposta dalla ricorrente.
Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass.,7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere per entrambi i giudizi riuniti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate al minimo tenuto conto dell'assenza di questione di fatto e di diritto e del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, così deciso in data 26/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 26/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite di previdenza di I grado iscritte ai NN. 14313/2024 e 21826/2024
R.G., promosse da:
(C.F. , rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Giovanni Palma (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata in uno al medesimo alla via Aniello Palumbo 71, Giugliano in Campania
(NA), pec: Email_1
ricorrente
contro
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti CP_1
(C.F. ), come da mandato generale alle liti in atti C.F._3
resistente
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione (a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale del tribunale di Napoli Nord) depositato il 18.06.2024, recante N.RG.14313/24, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000824325 notificatale il 21.03.2022, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 10.006,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2 co. I bis D.L. 463/1983, asseritamente contestata con l'atto di accertamento prot. .5106.10/11/2017 .0131470 del 09/ 02 /2018. A sostegno della CP_1
proposta opposizione la ricorrente eccepiva la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica degli atti di accertamento presupposto, il difetto di legittimazione passiva in quanto, pur formalmente titolare dell'omonima ditta individuale, nella realtà dei fatti era stata privata di ogni potere di gestione e rappresentanza da oltre un decennio, poiché la ditta era stata sottoposta a sequestro giudiziario in data 21/04/2011, giusta ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Sez.
GIP - Uff. XII, con contestuale nomina dei custodi ed amministratori nella persona dell'Avv. Claudia Quarantiello, del dott. comm. , del dott. comm. Controparte_2
e dell'Avv. Ivana Romano, come da visura storica prodotta, Controparte_3
dalla quale si evinceva che la ditta ad oggi è ancora sottoposta a tale misura. Nel merito, comunque, eccepiva l'avvenuto pagamento dei contributi da parte dei custodi
Giudiziari che nelle more avevano provveduto alla presentazione di domanda di definizione agevolata dei carichi per la “rottamazione” delle cartelle e degli avvisi pendenti in capo alla sig.ra inerenti alla ditta individuale, per la regolarizzazione Pt_1
contributiva.
Tanto premesso ed eccepito, chiedeva accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n°OI 000824325, ed emettere ogni altro provvedimento del caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva l' che, in via preliminare, chiedeva che al giudizio fosse riunito CP_1
quello recante R.G. 21826/24 per connessione soggettiva, parzialmente oggettiva, ed eccepiva la tardività dell'opposizione perché depositata oltre il termine di 30 gg dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. In ogni caso deduceva di aver provveduto all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione in ragione del sequestro penale che aveva interessato la ditta . Per cui chiedeva il rigetto del ricorso con Parte_1 vittoria di spese di lite o, in caso di riunione con il giudizio R.G. 21826/24, la compensazione delle spese di lite.
Con successivo ricorso depositato il 07.10.2024, recante N.RG.21826/24, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001424027 notificatale il 03/10/2024, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 1.652,90 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2 co. I bis D.L. 463/1983, asseritamente contestata con l'atto di accertamento prot. .5106.29/10/2018.0126777 del 29/10/2018 afferente l'anno CP_1
2018. Anche nel prefato giudizio la ricorrente eccepiva la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica degli atti di accertamento presupposto, il difetto di legittimazione passiva in quanto pur formalmente titolare dell'omonima ditta individuale nella realtà dei fatti era stata privata di ogni potere di gestione e rappresentanza da oltre un decennio, poiché la ditta era stata sottoposta a sequestro giudiziario in data 21/04/2011 come da richiamata ordinanza del Tribunale di Napoli, con conseguente nomina di custodi ed amministratori. Anche in questo caso eccepiva l'avvenuto pagamento dei contributi da parte dei custodi Giudiziari che nelle more avevano provveduto alla presentazione di domanda di definizione agevolata dei carichi per la “rottamazione” delle cartelle e degli avvisi pendenti. Tanto premesso ed eccepito, chiedeva accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n° OI-001424027 ed emettere ogni altro provvedimento del caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva l' che in via preliminare chiedeva la riunione al giudizio N.RG. CP_1
14313/24 per connessione soggettiva, parzialmente oggettiva e nel merito deduceva di aver provveduto all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione in ragione del sequestro penale che aveva interessato la ditta . Per cui chiedeva che il Parte_1
Tribunale dichiarasse cessata la materia del contendere, con spese di lite compensate.
Disposta la riunione dei giudizi, acquisita l'ordinanza di incompetenza territoriale del tribunale di Napoli Nord emessa in data 18.6.24, le cause riunite vengono decise con sentenza con contestuale motivazione. °°°°°°
Va preliminarmente dato atto della tempestività della riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, avvenuta in data 18.6.24.
Va altresì rilevata la tempestività dell'opposizione proposta originariamente al
Tribunale di Napoli Nord in quanto è documentato che la stessa è stata depositata in data 20.4.23, ossia nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Al riguardo invero la difesa dell' ha rinunciato alla predetta eccezione di CP_1
inammissibilità.
Nel merito, risulta acclarato e pacifico tra le parti l'intervenuto annullamento d'ufficio delle ordinanze ingiunzione oggetto dei giudizi riuniti per cui è venuto meno l'interesse di entrambe alla prosecuzione dei giudizi per ottenere una pronuncia sull'azione proposta dalla ricorrente.
Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass.,7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere per entrambi i giudizi riuniti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate al minimo tenuto conto dell'assenza di questione di fatto e di diritto e del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, così deciso in data 26/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)