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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott.Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15423/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. DUCCO GLORIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in RIVOLI il 03/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 77 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: e il 26.06.2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 12.04.2016.
Con ricorso depositato il 23/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ AFFIDA i figli e ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affido condiviso, con Per_1 collocazione e residenza principale presso la casa materna, attualmente in Pianezza, Via Mazzini n.
4. In virtù del predetto tipo di affidamento, le decisioni più importanti nell'interesse di ciascuno dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, secondo accordi tra coniugi e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali degli stessi. In difetto di accordo, il diritto di visita del padre verrà esercitato ogni mese per 15 giorni, da individuarsi nella seconda metà di ogni mese, con facoltà di determinare i periodi secondo accordi con la madre, che collaborerà per favorire la frequentazione paritaria con il papà, nel rispetto degli impegni lavorativi e delle trasferte del signor
Laddove quest'ultimo, impossibilitato per ragioni lavorative, tenesse con sé i figli per un Parte_1 numero di giorni inferiore ai 15 giorni/mese, gli sarà data facoltà di recuperare nel mese successivo i giorni mancanti. In difetto di recupero nel corso del mese successivo, egli sarà tenuto a corrispondere alla madre una diaria di euro 10,00 per ciascun figlio per ogni giorno in più in cui la stessa si sarà fatta carico dei figli in luogo del padre (somma soggetta ad aggiornamento Istat). Per le vacanze Per_ natalizie, e , compatibilmente con eventuali diversi programmi (preventivamente Per_1 comunicati all'altro genitore), trascorreranno la Vigilia di Natale con il genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale. Viene espressamente fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con il benessere dei figli e le esigenze scolastiche, sociali o sportive degli stessi. I genitori si impegnano a condividere ed a partecipare entrambi agli eventi più importanti ed irripetibili della vita dei figli (cerimonie, saggi, feste di compleanno, gare sportive …). DISPONE che in ragione dei periodi pressoché identici in cui i figli sono affidati alla responsabilità di ciascun genitore, i coniugi concordano farsi carico dei figli per il 50% ciascuno, tanto per le spese ordinarie e correnti quanto per le straordinarie, laddove possibile, previamente concordate e in ogni caso da documentarsi. In merito alle spese ordinarie, ciascun coniuge si farà carico nel periodo di rispettiva convivenza con i figli, mentre per le spese straordinarie – in particolare per quanto concerne l'onere di concertazione - si rinvia a quanto dettagliato nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016. Si precisa che ciascun genitore, previa documentazione della spesa straordinaria sostenuta ed eventuale preventiva concertazione, sarà tenuto al rimborso all'altro genitore che avrà anticipato la spesa entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla richiesta documentata mediante bonifico bancario o altro mezzo concordato. Oltre a quanto sopra, il padre si obbliga a versare la somma di almeno euro 150/mese a ciascun figlio con accredito su carta bancaria nella disponibilità esclusiva degli stessi, da destinarsi a uscite, vestiario, pasti fuori casa etc. Detta somma potrà essere ridotta o temporaneamente sospesa nell'ipotesi in cui il signor per qualsiasi causa, perdesse l'attuale occupazione lavorativa e fino al reperimento Parte_1 di un nuovo lavoro adeguato.
DÀ ATTO che in merito alla casa di abitazione ed al box auto in Pianezza (C.F. foglio 28, n. 557. subalterni 21 e 130), già casa coniugale ed attualmente in proprietà esclusiva della signora , i Pt_2 coniugi convengono che detti immobili vengano messi in vendita tramite agenzia immobiliare scelta di comune accordo. Il prezzo ricavato dalla vendita, al netto della somma necessaria per l'estinzione del residuo mutuo ipotecario Ing Direct N.V. e di ogni spesa (certificazione energetica, provvigioni agenzia etc.), dovrà essere corrisposto direttamente dagli acquirenti per il 50% ciascuno a favore dei signori e . La signora si impegna a comunicare ogni trattativa e Parte_1 Pt_2 Parte_2
a non sottoscrivere impegni di vendita né accettare proposte di acquisto senza avere ottenuto il preventivo consenso del signor Nelle more e salvo diverso accordo, la casa e le sue Parte_1 pertinenze resteranno nella disponibilità della signora perché vi abiti con i figli, Parte_2 che si farà carico della rata di mutuo e delle spese, ad eccezione delle seguenti spese, che saranno sopportate al 50% dal signor = spese straordinarie necessitate e/o eventualmente Parte_1 deliberate dall'assemblea di condominio prima della vendita, = spese per ripristino di alcune piastrelle del terrazzo e di due coppie di gelosie. I coniugi si riservano ogni valutazione in merito ad elementi di arredo e suppellettili, con precisazione che il signor non ha più effetti personali Parte_1 all'interno dell'abitazione e che, allorché ci sarà l'atto di vendita, avrà facoltà di asportare e trattenere in ogni caso: - tavolo in cristallo del soggiorno - quadro raffigurante paesaggio collinare di Per_3
- le due poltrone del salotto - madia dove è appoggiato il televisore del salotto.
[...]
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli sarà di spettanza esclusiva della madre, come è stato sinora e come il signor conferma ed accetta. Parte_1
DÀ ATTO che in merito ai conti correnti ancora cointestati ai signori e , i coniugi Parte_1 Pt_2 concordano che: - il c/c presso Ing Direct NV, alimentato esclusivamente dalla signora e da Pt_2 cui viene pagata mensilmente la rata di mutuo ipotecario, sarà estinto contestualmente alla chiusura del mutuo e l'eventuale liquidità rimasta in giacenza di spettanza della signora , - - il c/c presso Pt_2
Unicredit SpA, destinato al pagamento delle utenze telefoniche dei figli e alla linea wi-fi, alimentato dal signor con la provvista strettamente necessaria per il pagamento delle utenze, Parte_1 sarà estinto e l'eventuale liquidità rimasta in giacenza di spettanza del signor Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui reciprocamente nulla viene richiesto per concorso al mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni rapporto di natura economico- patrimoniale sin dal momento della separazione e, salvo quanto disciplinato nelle presenti condizioni congiunte, di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra DÀ ATTO che i coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis 12, salvo impegno alla produzione laddove richiesto dall'Ill.mo Tribunale adito.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott.Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15423/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. DUCCO GLORIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in RIVOLI il 03/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 77 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: e il 26.06.2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 12.04.2016.
Con ricorso depositato il 23/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ AFFIDA i figli e ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affido condiviso, con Per_1 collocazione e residenza principale presso la casa materna, attualmente in Pianezza, Via Mazzini n.
4. In virtù del predetto tipo di affidamento, le decisioni più importanti nell'interesse di ciascuno dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, secondo accordi tra coniugi e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali degli stessi. In difetto di accordo, il diritto di visita del padre verrà esercitato ogni mese per 15 giorni, da individuarsi nella seconda metà di ogni mese, con facoltà di determinare i periodi secondo accordi con la madre, che collaborerà per favorire la frequentazione paritaria con il papà, nel rispetto degli impegni lavorativi e delle trasferte del signor
Laddove quest'ultimo, impossibilitato per ragioni lavorative, tenesse con sé i figli per un Parte_1 numero di giorni inferiore ai 15 giorni/mese, gli sarà data facoltà di recuperare nel mese successivo i giorni mancanti. In difetto di recupero nel corso del mese successivo, egli sarà tenuto a corrispondere alla madre una diaria di euro 10,00 per ciascun figlio per ogni giorno in più in cui la stessa si sarà fatta carico dei figli in luogo del padre (somma soggetta ad aggiornamento Istat). Per le vacanze Per_ natalizie, e , compatibilmente con eventuali diversi programmi (preventivamente Per_1 comunicati all'altro genitore), trascorreranno la Vigilia di Natale con il genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale. Viene espressamente fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con il benessere dei figli e le esigenze scolastiche, sociali o sportive degli stessi. I genitori si impegnano a condividere ed a partecipare entrambi agli eventi più importanti ed irripetibili della vita dei figli (cerimonie, saggi, feste di compleanno, gare sportive …). DISPONE che in ragione dei periodi pressoché identici in cui i figli sono affidati alla responsabilità di ciascun genitore, i coniugi concordano farsi carico dei figli per il 50% ciascuno, tanto per le spese ordinarie e correnti quanto per le straordinarie, laddove possibile, previamente concordate e in ogni caso da documentarsi. In merito alle spese ordinarie, ciascun coniuge si farà carico nel periodo di rispettiva convivenza con i figli, mentre per le spese straordinarie – in particolare per quanto concerne l'onere di concertazione - si rinvia a quanto dettagliato nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016. Si precisa che ciascun genitore, previa documentazione della spesa straordinaria sostenuta ed eventuale preventiva concertazione, sarà tenuto al rimborso all'altro genitore che avrà anticipato la spesa entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla richiesta documentata mediante bonifico bancario o altro mezzo concordato. Oltre a quanto sopra, il padre si obbliga a versare la somma di almeno euro 150/mese a ciascun figlio con accredito su carta bancaria nella disponibilità esclusiva degli stessi, da destinarsi a uscite, vestiario, pasti fuori casa etc. Detta somma potrà essere ridotta o temporaneamente sospesa nell'ipotesi in cui il signor per qualsiasi causa, perdesse l'attuale occupazione lavorativa e fino al reperimento Parte_1 di un nuovo lavoro adeguato.
DÀ ATTO che in merito alla casa di abitazione ed al box auto in Pianezza (C.F. foglio 28, n. 557. subalterni 21 e 130), già casa coniugale ed attualmente in proprietà esclusiva della signora , i Pt_2 coniugi convengono che detti immobili vengano messi in vendita tramite agenzia immobiliare scelta di comune accordo. Il prezzo ricavato dalla vendita, al netto della somma necessaria per l'estinzione del residuo mutuo ipotecario Ing Direct N.V. e di ogni spesa (certificazione energetica, provvigioni agenzia etc.), dovrà essere corrisposto direttamente dagli acquirenti per il 50% ciascuno a favore dei signori e . La signora si impegna a comunicare ogni trattativa e Parte_1 Pt_2 Parte_2
a non sottoscrivere impegni di vendita né accettare proposte di acquisto senza avere ottenuto il preventivo consenso del signor Nelle more e salvo diverso accordo, la casa e le sue Parte_1 pertinenze resteranno nella disponibilità della signora perché vi abiti con i figli, Parte_2 che si farà carico della rata di mutuo e delle spese, ad eccezione delle seguenti spese, che saranno sopportate al 50% dal signor = spese straordinarie necessitate e/o eventualmente Parte_1 deliberate dall'assemblea di condominio prima della vendita, = spese per ripristino di alcune piastrelle del terrazzo e di due coppie di gelosie. I coniugi si riservano ogni valutazione in merito ad elementi di arredo e suppellettili, con precisazione che il signor non ha più effetti personali Parte_1 all'interno dell'abitazione e che, allorché ci sarà l'atto di vendita, avrà facoltà di asportare e trattenere in ogni caso: - tavolo in cristallo del soggiorno - quadro raffigurante paesaggio collinare di Per_3
- le due poltrone del salotto - madia dove è appoggiato il televisore del salotto.
[...]
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli sarà di spettanza esclusiva della madre, come è stato sinora e come il signor conferma ed accetta. Parte_1
DÀ ATTO che in merito ai conti correnti ancora cointestati ai signori e , i coniugi Parte_1 Pt_2 concordano che: - il c/c presso Ing Direct NV, alimentato esclusivamente dalla signora e da Pt_2 cui viene pagata mensilmente la rata di mutuo ipotecario, sarà estinto contestualmente alla chiusura del mutuo e l'eventuale liquidità rimasta in giacenza di spettanza della signora , - - il c/c presso Pt_2
Unicredit SpA, destinato al pagamento delle utenze telefoniche dei figli e alla linea wi-fi, alimentato dal signor con la provvista strettamente necessaria per il pagamento delle utenze, Parte_1 sarà estinto e l'eventuale liquidità rimasta in giacenza di spettanza del signor Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui reciprocamente nulla viene richiesto per concorso al mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni rapporto di natura economico- patrimoniale sin dal momento della separazione e, salvo quanto disciplinato nelle presenti condizioni congiunte, di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra DÀ ATTO che i coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis 12, salvo impegno alla produzione laddove richiesto dall'Ill.mo Tribunale adito.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.