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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
ES Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 183/2025 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Spagna; e
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
FABRIANO; entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Cesira CARNEVALI, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) alla Sig.ra viene assegnata l'abitazione sita in Fabriano (AN) via Serraloggia Parte_2
n.144 meglio identificata nella premessa del presente atto.
Al Sig. viene assegnata l'abitazione sita in Fabriano Fraz. Attiggio via F. Controparte_1
Coppi n. 6 meglio identificata nella premessa del presente atto.
Entrambi i beni rimarranno in comproprietà tra i coniugi.
3) la Sig.ra si trasferirà nella abitazione di via Serraloggia nel momento in cui Parte_2 la stessa verrà rilasciata dai Signori e che attualmente la abitano e Parte_3 Parte_4
- 1 - vi risiedono, gli stessi si sono impegnati al rilascio della abitazione entro breve termine. L'abitazione dovrà essere dotata di tutto il necessario ivi compresi frigorifero e lavatrice.
Le parti convengono che nelle more del rilascio dell'abitazione di via Serraloggia la Sig.ra
[...] continuerà ad abitare nella casa coniugale in fraz. Attiggio via F. Coppi n. 6; Pt_2
4) il Sig. si impegna a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese con Controparte_1 bonifico bancario sul codice IBAN: [...] la somma di euro 750,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il versamento di tale somma avrà decorrenza dal trasferimento della Sig.ra in altra Parte_2 abitazione. Fino a quella data la stessa provvederà al proprio mantenim il conto corrente comune che rimarrà nella disponibilità di entrambi i coniugi;
5) i mobili che arredano l'abitazione coniugale verranno suddivisi tra i coniugi come da accordo regolato in separata sede;
6) le autovetture Renault GO targata EZ461HE di proprietà della Sig.ra Parte_2 rimarrà in uso alla stessa. Le autovetture Suzuki NY targata BG335XY di p rimarrà in uso allo stesso mentre le autovetture Dacia US targata FT809ZX e Controparte_1 ata EG872FJ di proprietà del sig. rimarranno in uso Controparte_1 Per_ rispettivamente ai figli ES e
Spese compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 CP_1
che si sono sposati a Malaga (E) il 10/07/1988, premesso che dal matrimonio sono
[...] nati tre figli, ES (Malaga 26/08/1980), (Jesi 05/05/1989) e (Fabriano Per_2 Per_1
19/10/1991), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, che con il trascorrere degli anni si sono manifestate incompatibilità caratteriali che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 02/02/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Va premesso che sebbene il matrimonio sia stato celebrato a Malaga, sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. avuto riguardo alla residenza abituale dei coniugi e si applica la legge italiana in quanto la vita matrimoniale della coppia, dopo la celebrazione del matrimonio in Spagna, peraltro regolarmente trascritto in Italia, si è ivi prevalentemente svolta (cfr. Reg. CE nn. 2201/2003 e 1259/2010).
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una
- 2 - riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, con possibilità di questa, fino al trasferimento nell'immobile ad ella “assegnato”, di attingere per le sue necessità al c/c cointestato tra le parti).
Nulla deve disporsi con riferimento ai tre figli della coppia, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contatto matrimonio a Malaga (E) il 10/07/1988, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano (AN) al n. 26, parte 2, serie C dell'anno 1988; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 7/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
ES Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 183/2025 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Spagna; e
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
FABRIANO; entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Cesira CARNEVALI, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) alla Sig.ra viene assegnata l'abitazione sita in Fabriano (AN) via Serraloggia Parte_2
n.144 meglio identificata nella premessa del presente atto.
Al Sig. viene assegnata l'abitazione sita in Fabriano Fraz. Attiggio via F. Controparte_1
Coppi n. 6 meglio identificata nella premessa del presente atto.
Entrambi i beni rimarranno in comproprietà tra i coniugi.
3) la Sig.ra si trasferirà nella abitazione di via Serraloggia nel momento in cui Parte_2 la stessa verrà rilasciata dai Signori e che attualmente la abitano e Parte_3 Parte_4
- 1 - vi risiedono, gli stessi si sono impegnati al rilascio della abitazione entro breve termine. L'abitazione dovrà essere dotata di tutto il necessario ivi compresi frigorifero e lavatrice.
Le parti convengono che nelle more del rilascio dell'abitazione di via Serraloggia la Sig.ra
[...] continuerà ad abitare nella casa coniugale in fraz. Attiggio via F. Coppi n. 6; Pt_2
4) il Sig. si impegna a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese con Controparte_1 bonifico bancario sul codice IBAN: [...] la somma di euro 750,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il versamento di tale somma avrà decorrenza dal trasferimento della Sig.ra in altra Parte_2 abitazione. Fino a quella data la stessa provvederà al proprio mantenim il conto corrente comune che rimarrà nella disponibilità di entrambi i coniugi;
5) i mobili che arredano l'abitazione coniugale verranno suddivisi tra i coniugi come da accordo regolato in separata sede;
6) le autovetture Renault GO targata EZ461HE di proprietà della Sig.ra Parte_2 rimarrà in uso alla stessa. Le autovetture Suzuki NY targata BG335XY di p rimarrà in uso allo stesso mentre le autovetture Dacia US targata FT809ZX e Controparte_1 ata EG872FJ di proprietà del sig. rimarranno in uso Controparte_1 Per_ rispettivamente ai figli ES e
Spese compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 CP_1
che si sono sposati a Malaga (E) il 10/07/1988, premesso che dal matrimonio sono
[...] nati tre figli, ES (Malaga 26/08/1980), (Jesi 05/05/1989) e (Fabriano Per_2 Per_1
19/10/1991), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, che con il trascorrere degli anni si sono manifestate incompatibilità caratteriali che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 02/02/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Va premesso che sebbene il matrimonio sia stato celebrato a Malaga, sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. avuto riguardo alla residenza abituale dei coniugi e si applica la legge italiana in quanto la vita matrimoniale della coppia, dopo la celebrazione del matrimonio in Spagna, peraltro regolarmente trascritto in Italia, si è ivi prevalentemente svolta (cfr. Reg. CE nn. 2201/2003 e 1259/2010).
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una
- 2 - riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, con possibilità di questa, fino al trasferimento nell'immobile ad ella “assegnato”, di attingere per le sue necessità al c/c cointestato tra le parti).
Nulla deve disporsi con riferimento ai tre figli della coppia, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contatto matrimonio a Malaga (E) il 10/07/1988, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano (AN) al n. 26, parte 2, serie C dell'anno 1988; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 7/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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