Ordinanza collegiale 5 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 22107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22107 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22107/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13479/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13479 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del giudizio di non idoneità emesso in data 3.8.2022 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Commissione per gli Accertamenti Attitudinali e Comportamentali, Pratica n. 4777/CSArn, per il risultato conseguito dal ricorrente durante la frequenza degli accertamenti attitudinali e comportamentali del bando di concorso;
- della graduatoria finale di merito approvata in data 10.8.2022, recante M_D AB05933 REG2022 0457791 10-08-2022, relativa al concorso, per esami, per l'ammissione di 105 Allievi alla 1^classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2022-2023 indetto, tra gli altri, con il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0543697 del 17 dicembre 2021;
- nonché di ogni altro atto successivo, consequenziale e connesso, ancorché sconosciuto, comunque lesivo di tutti gli interessi dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. RC PO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso per l’anno accademico 2022-2023 per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale, Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri di cui al bando M_D GMIL REG2021 0543679 17-12-2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 3 dell’11.1.2022.
Il ricorrente ha concorso per la posizione relativa agli allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica ed è stato giudicato non idoneo e non ammesso a sostenere la prova orale di matematica, come da giudizio del 3.8.2022 a firma del presidente della commissione.
In particolare, all’esito degli accertamenti attitudinali e comportamentali sostenuti il ricorrente ha riportato un punteggio totale di 18,6/40, inferiore a quello totale minimo richiesto di 20/40.
Il punteggio di 18,64/40 è risultato dalla sommatoria dei seguenti punteggi: 4 punti nella valutazione di efficienze intellettiva; 4,6 punti nella valutazione dell’attitudine al lavoro di gruppo; 10 punti nella valutazione psico-attitudinale e comportamentale (di cui 5 punti nel giudizio attitudinale e 5 punti nel giudizio comportamentale).
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 25.10.2022 e depositato in data 14.11.2022) il ricorrente ha impugnato tale giudizio di non idoneità e la graduatoria finale per i motivi come di seguito rubricati: “ ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITA’, ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI E CONTRADDITORIETA’, ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPSOTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DEI FATTI, DIFETTO ED INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL’ART.1 DELLA LEGGE N.241/1990, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ART.24 E 97 DELLA COSTITUZIONE ”.
In sintesi, il ricorrente ha svolto le seguenti censure:
- la valutazione espressa dalla commissione per gli accertamenti attitudinali e comportamentali sarebbe stata contraddittoria ed illegittima;
- al ricorrente sarebbe stato illegittimamente attribuito un punteggio totale di 18,6/40, inferiore a quello totale minimo richiesto di 20/40, pur avendo il ricorrente ottenuto un punteggio superiore al minimo nelle singole prove;
- sarebbe irragionevole prevedere un punteggio minimo tale da consentire il conseguimento dell’idoneità nelle singole prove previste per gli accertamenti attitudinali e comportamentali ed all’esito finale riportare un’inidoneità;
- nel caso di specie vi sarebbe stato un errore nella composizione della commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti attitudinali e comportamentali (di cui all’art. 7, comma 1, lett. c nn. 5 e 6 ed alla Sezione 4, parr. 7 e 8, dell’Appendice Aeronautica Militare del Decreto Interdirigenziale n.M_D GMIL REG 2021 0543679 del 17-10-2021); in effetti, sarebbe stata necessaria la valutazione da parte di un perito in materia di selezione attitudinale ovvero di funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della Difesa che, invece, non sarebbero stati menzionati né nella direttiva che decreta la composizione dei membri della commissione, né nel verbale di non idoneità notificato al ricorrente;
- in tal modo sarebbe stato violato il principio in base al quale le commissioni devono essere composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso;
- per effetto di quanto precede il giudizio di non idoneità impugnato sarebbe viziato per eccesso di potere;
- inoltre, nel caso di specie sarebbe mancata l’indicazione del metodo utilizzato dalla commissione per pervenire alla determinazione del punteggio del candidato;
- andrebbe disposta una verificazione al fine di accertare, da parte di un organo terzo, l’effettiva idoneità del ricorrente;
- l’impugnazione della graduatoria da parte del ricorrente sarebbe stata necessaria perché in mancanza la decisione di annullamento dell’esclusione dello stesso sarebbe stata inutile.
3. Si è costituito il Ministero della Difesa ed ha dedotto prima di tutto l’inammissibilità del ricorso per mancata corretta individuazione e notificazione ad almeno un controinteressato, in quanto il ricorrente avrebbe individuato come controinteressati due candidati rientranti nella riserva (poiché allievi frequentatori dell’ultimo anno delle Scuole Militari), che, pertanto, non avrebbero potuto essere considerati veri e propri controinteressati. Il Ministero ha poi argomentato in ordine all’infondatezza nel merito del ricorso.
Si è altresì costituito -OMISSIS-, il quale ha sollevato dubbi sull’inammissibilità del ricorso (in ragione del fatto che i due soggetti ai quali è stato inizialmente notificato il ricorso sarebbero rientrati nella quota di riserva) e sostenuto l’infondatezza del ricorso nel merito.
4. Con ordinanza collegiale n. 16181/2022 (pubblicata in data 5.12.2022) questo Tribunale ha disposto la rimessione in termini per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, assegnando al ricorrente il termine di 40 giorni per provvedere alla rinotifica del ricorso ad altro controinteressato, ai sensi dell’art. 37 c.p.a..
In sostanza, con tale ordinanza questo Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. al fine di autorizzare il ricorrente ad effettuare una nuova notifica del ricorso nei confronti di uno o più controinteresssati. In tal modo è stata superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’amministrazione per mancata corretta individuazione e notificazione ad almeno un controinteressato.
Con ordinanza cautelare n. 574/2023 (pubblicata in data 27.1.2023 e non appellata) questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
Il Tribunale ha evidenziato l’assenza del fumus boni iuris “ in quanto non si ravvisano profili di illegittimità manifesta nella composizione della Commissione o di irragionevolezza nelle clausole del bando che prevedono punteggi soglia minimi per il superamento delle singole prove attitudinali ed un ulteriore punteggio minimo, costituito dalla somma dei precedenti, ai fini dell’ottenimento del complessivo giudizio positivo attitudinale ”.
5. Con memoria depositata in data 8.10.2025 il ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso ed ha aggiunto rispetto a quanto già prospettato:
- di far parte ad oggi del Corpo dell’Aeronautica Militare in seguito al superamento del 16° corso AUFP dell’Aeronautica;
- che tanto evidenzierebbe ulteriormente la denunciata contraddittorietà del giudizio di non idoneità impugnato per essere stato il ricorrente successivamente giudicato idoneo;
- che il ricorrente avrebbe visto ingiustamente penalizzato il suo interesse a svolgere il percorso di laurea in medicina e chirurgia all’interno dell’Accademia Militare Aeronautica.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21.11.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, va prima di tutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione alla stregua delle considerazioni già svolte da questo Tribunale nell’ordinanza collegiale n. 16181/2022 (da intendersi come richiamate in questa sede).
7. Ciò posto, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
7.1. Iniziando dalla doglianza relativa alla composizione della commissione sul punto risulta condivisibile quanto sostenuto dall’amministrazione.
In effetti, il par. 4.8. della suddetta appendice Aeronautica Militare indica quali componenti della commissione per gli accertamenti attitudinali e comportamentali:
“ - un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di “perito in materia di selezione attitudinale”, di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della Difesa, membri;
- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto ”.
Vale a dire che non risulta indispensabile la presenza di funzionari sanitari psicologi essendo questi previsi in alternativa agli “ ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di “perito in materia di selezione attitudinale” ”.
Orbene, in riscontro all’istanza di accesso del ricorrente l’amministrazione ha già chiarito tale commissione “ si avvale di Periti Selettori e Periti Selettori Master, individuati dall'Alto Comando, qualificati tali a seguito di una specifica selezione di F.A. e una successiva formazione in ambito Forza Armata e interforze, le cui modalità, di individuazione, selezione e formazione, sono dettagliate in un'apposita Direttiva di Forza Armata ”. Non avendo il ricorrente specificamente dimostrato l’insussistenza della qualifica di “perito in materia di selezione attitudinale” in capo ai due componenti della commissione diversi dal Presidente la predetta doglianza non può che essere respinta.
7.2. Con riferimento poi alle motivazioni poste a fondamento dei singoli punteggi attribuiti al ricorrente nell’ambito degli accertamenti attitudinali e comportamentali va rilevato che le relative ragioni sottese all’attribuzione di ciascuno di tali punteggi risultano specificamente indicate (e non puntualmente censurate dal ricorrente) nei verbali prodotti dall’amministrazione in data 29.11.2022 (v. allegato n. 2), nell’ambito dei quali sono state dettagliate, anche attraverso l’utilizzo di griglie valutative, le ragioni sottese all’attribuzione dei singoli punteggi.
7.3. Infine, non coglie nel segno neppure la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe contraddittoria la valutazione della commissione nella misura in cui, da una parte, sono stati attribuiti al ricorrente singoli punteggi superiori al minimo e, dall’altra, la sommatoria degli stessi non ha consentito al ricorrente di ottenere un punteggio totale pari o superiore al minimo.
Per la verità, la ratio di un criterio di questo tipo va individuata nella considerazione per cui sono stati fissati criteri di sufficienza minima nelle singole valutazioni, ma si è poi preteso sul piano del punteggio totale un livello complessivo del candidato che si situa al di sopra di questa sufficienza minima nell’ottica della selezione dei migliori e della compensazione di esiti non brillanti riportati nella singola valutazione (con logica del resto applicata anche nell’ambito di altri concorsi pubblici). Non si tratta di ratio in alcun modo illogica o irrazionale, considerando la discrezionalità spettante all’amministrazione e la tipologia di concorso di cui si discute, nel quale si pone la necessità di assicurare il passaggio soltanto dei migliori alla fase successiva.
Nel caso di specie per quanto il candidato abbia riportato i necessari punteggi minimi nell’ambito delle singole valutazioni lo stesso ha poi conseguito un punteggio totale inferiore al minimo richiesto di 20, con la conseguenza che non poteva che essere giudicato non idoneo.
Peraltro, neppure si può trascurare che in nessuna delle singole valutazioni il ricorrente ha riportato punteggi particolarmente elevati. Più nel dettaglio, i punteggi attribuiti allo stesso sono stati pari a: 4/10 nella valutazione di efficienze intellettiva; 4,6/10 nella valutazione dell’attitudine al lavoro di gruppo; 5/10 nella valutazione attitudinale e 5/10 nel giudizio comportamentale.
7.4. Non giovano poi al ricorrente gli argomenti ulteriori spesi nella memoria depositata in vista dell’udienza di merito.
In effetti, la circostanza che il ricorrente abbia successivamente superato altra selezione non dimostra di per sé l’illegittimità della valutazione operata nel concorso oggetto del presente giudizio, dovendosi tenere conto: della discrezionalità spettante alle singole commissioni di valutazione; della dipendenza dell’esito di tali giudizi dalla performance resa dal candidato in occasione di ciascuna specifica selezione ( performance che può variare di non poco a seconda di fattori non agevolmente definibili); della circostanza che accertamenti del tipo di quelli di cui si discute, condotti in sede concorsuale, sono caratterizzati dal principio di attualità, “ tale per cui lo svolgimento di dette prove in un momento diverso/successivo potrebbe dare esiti diversi, senza che ciò possa condurre a ritenere errati gli esiti delle stesse prove svolte precedentemente ” (v. sentenza n. 10753/2023 di questo Tribunale); della possibilità che l’intervenuta maturazione del candidato (anche tenuto conto dell’esperienza acquisita in occasione del concorso di cui si discute) abbia portato al miglioramento delle attitudini dello stesso.
7.5. Le considerazioni che precedono e soprattutto la circostanza che gli accertamenti suddetti sono caratterizzati dal principio di attualità fanno sì che vada respinta la richiesta di verificazione formulata dal ricorrente.
8. In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
9. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei controinteressati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA TT, Presidente
Matthias Viggiano, Referendario
RC PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC PO | SA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.