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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/11/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 179/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DI UN (PEC: che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti RICORRENTE E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mobilio (PEC: Controparte_1
giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, in riassunzione, depositato in cancelleria in data 1/2/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo: I ) di avere assunto alle proprie dipendenze,
il 17.1.2018 e di averlo licenziato il 29.11.2018, II) di aver versato all'Ente di previdenza, CP_1 eriodo di malattia del convenuto da luglio 2018 al 26 novembre 2018, la somma complessiva pari a € 6.363,00 e € 634,37 a titolo di TFR, III) che in data 6.9.2028 e 17.10.2018 veniva riscontrata l'assenza del lavoratore presso l'indirizzo dichiarato dal medico fiscale CP_2
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale: condannare il Sig. alla restituzione della somma indebitamente percepita pari ad € 7.001,11 Controparte_1
a fav in persona del suo legale rappresentante pro tempore, oltre alla Pt_1 rivalutazione e ressi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. In denegata ipotesi,
1 condannare il Sig. alla restituzione a favore della in persona del suo Controparte_1 Pt_1 legale rappresenta ella somma che si riterrà di gius alla rivalutazione e agli interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo ai fini della responsabilità aquiliana. In tutti i casi, condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1 giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_1 il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, contestando nel merito le avverse pretese e, concludendo per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La società datrice agisce contro il lavoratore convenuto per la ripetizione di un asserito indebito per complessivi € 7.001,11, di cui € 634,37 versati a titolo di TFR e € 6.363,00 a titolo indennità da malattia corrisposte all'ente di previdenza di competenza per il periodo d'interesse (luglio - 26 novembre 2018). A tal fine, deduce l'assenza ingiustificata del dipendente in occasione delle visite domiciliari eseguite dal medico fiscale incaricato in data 6.9.2018 e 17.10.2018 e la circostanza che fosse impegnato in battute di caccia durante quel periodo di assenza.
3. La domanda è sfornita di prova. La regola generale impone l'onere probatorio su colui che agisce, il quale ha quindi l'onere di allegare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie a fondamento della propria pretesa, nella specie restitutoria. La società datoriale non ha documentato come l'assenza del dipendente non dipendesse dalla dichiarata malattia. A nulla rileva infatti che, in occasione dell'accordo conciliativo davanti all' , sia venuta a conoscenza che il praticasse lo Controparte_3 CP_1 sport della caccia durante il periodo di malattia poiché parte ricorrente non ha versato agli atti del procedimento, il tesserino di caccia da cui sia evincibile l'esercizio di quella attività in quell'arco temporale. Né tale documento è stato prodotto ai sensi del 210 c.p.c. dall'Ente competente.
4. Per le medesime ragioni neppure la domanda diretta alla restituzione del TFR può trovare accoglimento.
5. L'omesso assolvimento all'onere della prova, posto a carico di parte ricorrente, conduce, pertanto, al rigetto del ricorso, stante l'impossibilità di valorizzare le deduzioni di parte ricorrente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore di , liquidate complessivamente, in 1200,00 Controparte_1
2 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Francesco Mobilio, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DI UN (PEC: che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti RICORRENTE E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mobilio (PEC: Controparte_1
giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, in riassunzione, depositato in cancelleria in data 1/2/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo: I ) di avere assunto alle proprie dipendenze,
il 17.1.2018 e di averlo licenziato il 29.11.2018, II) di aver versato all'Ente di previdenza, CP_1 eriodo di malattia del convenuto da luglio 2018 al 26 novembre 2018, la somma complessiva pari a € 6.363,00 e € 634,37 a titolo di TFR, III) che in data 6.9.2028 e 17.10.2018 veniva riscontrata l'assenza del lavoratore presso l'indirizzo dichiarato dal medico fiscale CP_2
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale: condannare il Sig. alla restituzione della somma indebitamente percepita pari ad € 7.001,11 Controparte_1
a fav in persona del suo legale rappresentante pro tempore, oltre alla Pt_1 rivalutazione e ressi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. In denegata ipotesi,
1 condannare il Sig. alla restituzione a favore della in persona del suo Controparte_1 Pt_1 legale rappresenta ella somma che si riterrà di gius alla rivalutazione e agli interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo ai fini della responsabilità aquiliana. In tutti i casi, condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1 giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_1 il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, contestando nel merito le avverse pretese e, concludendo per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La società datrice agisce contro il lavoratore convenuto per la ripetizione di un asserito indebito per complessivi € 7.001,11, di cui € 634,37 versati a titolo di TFR e € 6.363,00 a titolo indennità da malattia corrisposte all'ente di previdenza di competenza per il periodo d'interesse (luglio - 26 novembre 2018). A tal fine, deduce l'assenza ingiustificata del dipendente in occasione delle visite domiciliari eseguite dal medico fiscale incaricato in data 6.9.2018 e 17.10.2018 e la circostanza che fosse impegnato in battute di caccia durante quel periodo di assenza.
3. La domanda è sfornita di prova. La regola generale impone l'onere probatorio su colui che agisce, il quale ha quindi l'onere di allegare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie a fondamento della propria pretesa, nella specie restitutoria. La società datoriale non ha documentato come l'assenza del dipendente non dipendesse dalla dichiarata malattia. A nulla rileva infatti che, in occasione dell'accordo conciliativo davanti all' , sia venuta a conoscenza che il praticasse lo Controparte_3 CP_1 sport della caccia durante il periodo di malattia poiché parte ricorrente non ha versato agli atti del procedimento, il tesserino di caccia da cui sia evincibile l'esercizio di quella attività in quell'arco temporale. Né tale documento è stato prodotto ai sensi del 210 c.p.c. dall'Ente competente.
4. Per le medesime ragioni neppure la domanda diretta alla restituzione del TFR può trovare accoglimento.
5. L'omesso assolvimento all'onere della prova, posto a carico di parte ricorrente, conduce, pertanto, al rigetto del ricorso, stante l'impossibilità di valorizzare le deduzioni di parte ricorrente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore di , liquidate complessivamente, in 1200,00 Controparte_1
2 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Francesco Mobilio, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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