CASS
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni, è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Procuratore Generale presso la Corte di appello rigetta l'istanza di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che non ha natura giurisdizionale e che, pertanto, non è impugnabile, neppure per abnormità.
Commentario • 1
- 1. Art. 335 c.p.p.: annotazione preliminare e cause di giustificazioneAccesso limitatoAlfredo Capuano · https://www.altalex.com/ · 8 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2024, n. 34789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34789 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR SA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 24/05/2023 della Proc. Gen. Corte Appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Valeria Bove;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. e i documenti allegati, nonché la memoria di replica presentate dall'avv.to Giovanni Passalacqua, difensore della ricorrente, con le quali la parte insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreti del 24 maggio 2023 e del 6 dicembre 2023 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha rigettato l'istanza di avocazione proposta, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen., dall'avvocato SA BR, in proprio, nel procedimento sorto a seguito della denuncia dalla stessa presentata il 4 aprile 2022. 2. Avverso l'indicato provvedimento l'avv.to Maria Di Rocco, nella qualità di difensore di SA BR, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta l'abnormità dei decreti adottati. 2.1. Deduce in particolare il ricorrente che il provvedimento reiettivo della istanza di avocazione incide sulla posizione giuridica della persona offesa, avendo un contenuto decisorio che invade la sfera di competenza del giudice. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34789 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 02/07/2024 Premette che con l'istanza presentata ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen. la persona offesa avvocato SA BR chiedeva l'avocazione del fascicolo n. 410/22 mod. 45, posto che, dopo la denuncia da lei sporta e l'assunzione a sommarie informazioni testimoniali della sig. CC TA, le indagini subivano una stasi procedurale, nonostante la delega a sentire a sommarie informazioni la persona offesa. Veniva quindi presentata dalla persona offesa istanza di avocazione e, dopo il rigetto disposto dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello con decreto del 24 maggio 2023 (qui impugnato), venivano presentate memorie integrative (in data 5 giugno 2023 e primo dicembre 2023) con le quali si insisteva nell'accoglimento dell'istanza di avocazione, richiamando le Sez. U, Chirico, e l'orientamento espresso dalla Procura generale presso la Corte di cassazione del 19 gennaio 2023. Anche queste memorie venivano disattese, con provvedimento di rigetto del 6 dicembre 2023 vergato a mano e trascritto nel ricorso presentato, anch'esso impugnato. Per una migliore comprensione della vicenda si premette, nel ricorso proposto, che la persona offesa ebbe a presentare due denunce, una, in data 4 aprile 2022, e un'altra, in data 10 maggio 2022, entrambe confluite nel procedimento n. 410/22 iscritto a nnod. 45, nonostante non vertessero sugli stessi fatti. Nella denuncia sporta il 4 aprile 2022 il fatto storico riguardava la deviazione del ruolo difensivo dell'avv.to Fabio NI fino al novembre 2021, ed essa, avendo subito una stasi dopo l'escussione a sommarie informazioni testimoniali della sig. CI TA, era oggetto della richiesta di avocazione. Diversamente, la denuncia del 10 maggio 2022 (che non era una integrazione della prima) riguardava la condotta omissiva tenuta dall'avv.to NI nell'aprile 2022 nel suo ruolo di Amministratore di sostegno, subentrato al posto dell'Avv.to BR per nomina del giudice tutelare in un procedimento di volontaria giurisdizione pendente innanzi al Tribunale di Prato. Le indagini proseguivano, anche se non nel senso indicato dalla persona offesa, fino a quando, il 28 luglio 2022, veniva iscritto il procedimento n. 2703/22 a carico di SA BR per il reato di cui all'art. 323 cod. pen., relativo ad una vicenda di acquisto di una autovettura nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno sopraindicata, con indagini relative al tracciamento del pagamento del prezzo dell'autovettura e stima dell'auto ceduta, confluite nella fissazione dell'interrogatorio della BR, nella notifica alla stessa dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e nella contestazione, a carico della ricorrente, anche del reato di calunnia in danno dell'avv.to NI (nei cui confronti, nelle more, è stato presentato un esposto) con riferimento alla denuncia del 10 maggio 2022. 2 Si insiste quindi per l'abnormità del provvedimento impugnato, evidenziando, da un lato, che, trattandosi di un fascicolo iscritto a modello 45, le indagini espletabili sono limitate ed è escluso il controllo giurisdizionale;
che nel caso in esame non sussiste, tra le due denunce, identità del fatto;
che i fatti oggetto delle due denunce hanno rilevanza penale;
che deve ritenersi abnorme il provvedimento del 5 dicembre 2022 con il quale la Procura presso il Tribunale di Prato aveva rigettato la richiesta formulata dalla persona offesa di separare i fatti oggetto della denuncia del 4 aprile 2022 da quelli del procedimento n. 2703/22 e di espungere da quest'ultimo la prima denuncia, così creando una connessione inesistente tra due fatti storici diversi. Si rappresenta che con il provvedimento del 5 dicembre 2022 della Procura presso il Tribunale di Prato si è determinata una stasi procedinnentale, che paralizzava ogni ulteriore accertamento sul fatto storico denunciato dalla BR, indagata nel procedimento n. 2703/22 (si afferma che «La determinazione della Procura di Prato incideva, quindi, sulla posizione soggettiva della querelante, ed assumeva pertanto natura decisoria invadendo la sfera di competenza del giudice.. .assumendo contenuti di abnormità») e che di conseguenza è abnorme anche il provvedimento della Procura Generale presso la Corte di appello di Firenze che, facendo propria la tesi della Procura presso il Tribunale di Prato, ha ritenuto l'inesistenza di una stasi, rispetto ad una denuncia su cui si era invece registrata una stasi, e su cui non vi è stata trasmissione degli atti al GIP, con conseguente abnormità e compromissione della posizione dell'avv.to BR. 3. Il Sostituto procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con memoria presentata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. il difensore della ricorrente riepilogava i fatti che avevano portato alla richiesta di avocazione, rappresentando che essi erano stati oggetto di una memoria integrativa in data primo dicembre 2023, ulteriore rispetto a quella del luglio 2023, diretta alla Procura generale presso la Corte di appello di Firenze, ed allegata alla memoria ex art. 611 cod. proc. pen. In essa si riporta l'origine della vicenda oggetto della denuncia del 4 aprile 2022; si ripercorrono i rapporti tra la BR e il sig. NO Sicuranza, figlio di noto impresario edile, ex cliente della ricorrente, rimasto insoddisfatto in sede di definizione dei compensi dovuti e le conseguenti minacce rivolte alla BR;
quindi si racconta della nomina da parte della BR dell'avvocato NI, nell'estate del 2020, quale proprio legale di fiducia nel procedimento
contro
Sicuranza ed infine dei comportamenti di deviazione dall'attività professionale svolta, che hanno portato la ricorrente a presentare denuncia nei confronti dello stesso (una prima denuncia il 4 aprile 2022; una seconda denuncia il 10 maggio 2022 ed una successiva integrazione il 3 giugno 2022). Si riporta, in 3 sintesi, il contenuto della memoria del primo dicembre 2023 e tutta la sequenza degli eventi successivi all'iscrizione a mod. 45 della denuncia del 4 aprile 2022. Si rappresenta inoltre che in data 24 febbraio 2024 è stata depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato denuncia/querela a seguito di un colloquio telefonico del 23 gennaio 2024 intercorso tra la BR e il Sicuranza, che avrebbe determinato l'iscrizione di un procedimento penale contro il NI. Si sostiene che vi sia un vuoto investigativo volto a chiarire la sussistenza o meno di relazione ed influenze tra il Sicuranza, l'Avvocato NI e i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, le cui attività (concretizzatesi in una serie di cartelle che si assume originata da anomalie e plurimi errori) sono seguite alle denunce sporte dalla ricorrente nei confronti dei soggetti sopraindicati. Si contesta l'asserita insussistenza della stasi processuale e la sussistenza della connessione tra il fatto materiale del procedimento n. 2307/22 e i fatti oggetto della denuncia sporta il 4 aprile 2022. Si rappresenta, ancora, di aver formulato istanza di rilascio copie del provvedimento del 17 maggio 2022 alla Procura Generale presso la Corte di appello in data 7 giugno 2024, rigettata e che si allega. Si insiste, infine, per l'abnormità del provvedimento emesso dalla Procura Generale il 6 dicembre 2023 che ratifica quello assunto dalla Procura di Prato il 5 dicembre 2022, con cui la stessa rigettava lo stralcio della posizione inerente i fatti di cui alla denuncia del 4 aprile 2022, rispetto a quelli del procedimento n. 2307/22 sostenendosi che esso avesse carattere decisorio ed impedisse ogni controllo giurisdizionale sulla questione. 5. Con memoria di replica ex art. 611 cod. proc. pen. si insiste sulla ricorribilità per abnormità del provvedimento emesso dalla Procura Generale e per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questo Collegio ritiene di dover ribadire il principio secondo cui il ricorso avverso il decreto con cui il procuratore generale presso la corte di appello rigetta l'istanza di avocazione è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di un provvedimento che non ha natura giurisdizionale, e che pertanto non è impugnabile, neppure per abnormità. Se anche il legislatore attribuisce alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa dal reato la facoltà di sollecitare il procuratore generale a disporre l'avocazione, non gli riconosce, per ciò solo, il diritto di impugnare la reiezione dell'istanza che questi abbia adottato. 4 In questo senso, si è espressa, con orientamento costante e uniforme, cui questo collegio intende dare continuità, Sez. 3, n. 15128 del 26/10/2017 (dep. 2018), Loiodice, Rv. 273160-01 secondo cui «Il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell:art. 413 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità. (In motivazione, la Corte ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il pubblico ministero ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della "notitia criminis"») e, in termini conformi, anche Sez. 2 n. 26343 del 14/03/2018, Papale, non mass.; Sez. 6, n. 38455 del 19/07/2017, Moneti, Rv. 271196. Tale orientamento si pone sulla scia di quanto già affermato da questa Corte in risalenti pronunce in cui si evidenziava, che, in difetto di un'espressa previsione relativa all'impugnabilità del provvedimento del Procuratore generale che non ritenga di accogliere la richiesta formulata ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen., è inoppugnabile il provvedimento reiettivo adottato, stante la preclusione dettata dall'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. In questo senso Sez. 6, n. 1666 del 06/04/2000, Battistella, Rv. 220539-01 che ha espresso, nella stessa fattispecie, il seguente principio: «Non può essere proposto ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del pubblico ministero, stante la preclusione assoluta dettata dall'art. 568, comma primo, cod. proc. pen., ed essendo comunque previsti dall'ordinamento altri rimedi a tutela del diritto alla difesa, ad esclusione dei casi in cui il pubblico ministero emetta un provvedimento non rientrante nei suoi poteri, che invade la sfera giurisdizionale, sostituendosi illegittimamente al potere del giudice. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto inoppugnabile il provvedimento con il quale il procuratore generale aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di avocazione di un procedimento)». 3. I menzionati principi, declinati al caso di specie, sono a loro volta espressione di un principio ben più generale, espresso, da Sez. U, Chirico, secondo cui «i provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono ne' qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), ne' impugnabili, quantunque illegittimi» (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598 - 01). E', questo, un principio che oltre ad essere stato richiamato nella stessa fattispecie di cui si discute - ossia in relazione al decreto di rigetto della richiesta di avocazione - è stato espresso anche con riferimento ad altri casi. 5 In questo senso, si è affermato, riguardo al provvedimento di auto- archiviazione di un atto iscritto a modello 45, che non è impugnabile il provvedimento con cui il P.M., omettendo l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen., ancorché richiesto dalla persona offesa, disponga direttamente la trasmissione in archivio (cd. "cestinazione") di una denuncia iscritta a modello 45 quale atto non costituente notizia di reato, non avendo tale provvedimento natura giurisdizionale, in quanto proveniente da una parte processuale, e non potendo quindi essere impugnato per abnormità, anche se illegittimo (Sez. 6, n. 27532 del 08/04/2015, Zingaretti, Rv. 264085-01; in termini conformi, anche Sez. 7, Ordinanza n. 48888 del 15/11/2012, Ferri, Rv. 253926-01; Sez. 6, n. 31278 del 06/05/2009, P.O. in proc. ignoti, Rv. 244640 - 01; Sez. 6, n. 12113 del 14/01/2004, Cuva, Rv. 227988-01). Si è anche ribadito che «i provvedimenti del pubblico ministero, in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono impugnabili per abnormità se non nei casi in cui abbiano comportato una invasione dei poteri spettanti al giudice, così da sostituirsi illegittimamente alle prerogative di quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte, pur ritenendone l'illegittimità, ha escluso l'abnormità degli atti con i quali il pubblico ministero indicato come territorialmente competente con sentenza ex art. 22 cod. proc. pen., aveva restituito il fascicolo al pubblico ministero originariamente titolare delle indagini, sulla base di fatti nuovi idonei a radicarne la competenza, omettendo di sottoporre la questione al giudice)» (Sez. 6, n. 39442 del 14/07/2017, Berlusconi, Rv. 271195-01). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2024.
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. e i documenti allegati, nonché la memoria di replica presentate dall'avv.to Giovanni Passalacqua, difensore della ricorrente, con le quali la parte insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreti del 24 maggio 2023 e del 6 dicembre 2023 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha rigettato l'istanza di avocazione proposta, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen., dall'avvocato SA BR, in proprio, nel procedimento sorto a seguito della denuncia dalla stessa presentata il 4 aprile 2022. 2. Avverso l'indicato provvedimento l'avv.to Maria Di Rocco, nella qualità di difensore di SA BR, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta l'abnormità dei decreti adottati. 2.1. Deduce in particolare il ricorrente che il provvedimento reiettivo della istanza di avocazione incide sulla posizione giuridica della persona offesa, avendo un contenuto decisorio che invade la sfera di competenza del giudice. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34789 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 02/07/2024 Premette che con l'istanza presentata ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen. la persona offesa avvocato SA BR chiedeva l'avocazione del fascicolo n. 410/22 mod. 45, posto che, dopo la denuncia da lei sporta e l'assunzione a sommarie informazioni testimoniali della sig. CC TA, le indagini subivano una stasi procedurale, nonostante la delega a sentire a sommarie informazioni la persona offesa. Veniva quindi presentata dalla persona offesa istanza di avocazione e, dopo il rigetto disposto dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello con decreto del 24 maggio 2023 (qui impugnato), venivano presentate memorie integrative (in data 5 giugno 2023 e primo dicembre 2023) con le quali si insisteva nell'accoglimento dell'istanza di avocazione, richiamando le Sez. U, Chirico, e l'orientamento espresso dalla Procura generale presso la Corte di cassazione del 19 gennaio 2023. Anche queste memorie venivano disattese, con provvedimento di rigetto del 6 dicembre 2023 vergato a mano e trascritto nel ricorso presentato, anch'esso impugnato. Per una migliore comprensione della vicenda si premette, nel ricorso proposto, che la persona offesa ebbe a presentare due denunce, una, in data 4 aprile 2022, e un'altra, in data 10 maggio 2022, entrambe confluite nel procedimento n. 410/22 iscritto a nnod. 45, nonostante non vertessero sugli stessi fatti. Nella denuncia sporta il 4 aprile 2022 il fatto storico riguardava la deviazione del ruolo difensivo dell'avv.to Fabio NI fino al novembre 2021, ed essa, avendo subito una stasi dopo l'escussione a sommarie informazioni testimoniali della sig. CI TA, era oggetto della richiesta di avocazione. Diversamente, la denuncia del 10 maggio 2022 (che non era una integrazione della prima) riguardava la condotta omissiva tenuta dall'avv.to NI nell'aprile 2022 nel suo ruolo di Amministratore di sostegno, subentrato al posto dell'Avv.to BR per nomina del giudice tutelare in un procedimento di volontaria giurisdizione pendente innanzi al Tribunale di Prato. Le indagini proseguivano, anche se non nel senso indicato dalla persona offesa, fino a quando, il 28 luglio 2022, veniva iscritto il procedimento n. 2703/22 a carico di SA BR per il reato di cui all'art. 323 cod. pen., relativo ad una vicenda di acquisto di una autovettura nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno sopraindicata, con indagini relative al tracciamento del pagamento del prezzo dell'autovettura e stima dell'auto ceduta, confluite nella fissazione dell'interrogatorio della BR, nella notifica alla stessa dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e nella contestazione, a carico della ricorrente, anche del reato di calunnia in danno dell'avv.to NI (nei cui confronti, nelle more, è stato presentato un esposto) con riferimento alla denuncia del 10 maggio 2022. 2 Si insiste quindi per l'abnormità del provvedimento impugnato, evidenziando, da un lato, che, trattandosi di un fascicolo iscritto a modello 45, le indagini espletabili sono limitate ed è escluso il controllo giurisdizionale;
che nel caso in esame non sussiste, tra le due denunce, identità del fatto;
che i fatti oggetto delle due denunce hanno rilevanza penale;
che deve ritenersi abnorme il provvedimento del 5 dicembre 2022 con il quale la Procura presso il Tribunale di Prato aveva rigettato la richiesta formulata dalla persona offesa di separare i fatti oggetto della denuncia del 4 aprile 2022 da quelli del procedimento n. 2703/22 e di espungere da quest'ultimo la prima denuncia, così creando una connessione inesistente tra due fatti storici diversi. Si rappresenta che con il provvedimento del 5 dicembre 2022 della Procura presso il Tribunale di Prato si è determinata una stasi procedinnentale, che paralizzava ogni ulteriore accertamento sul fatto storico denunciato dalla BR, indagata nel procedimento n. 2703/22 (si afferma che «La determinazione della Procura di Prato incideva, quindi, sulla posizione soggettiva della querelante, ed assumeva pertanto natura decisoria invadendo la sfera di competenza del giudice.. .assumendo contenuti di abnormità») e che di conseguenza è abnorme anche il provvedimento della Procura Generale presso la Corte di appello di Firenze che, facendo propria la tesi della Procura presso il Tribunale di Prato, ha ritenuto l'inesistenza di una stasi, rispetto ad una denuncia su cui si era invece registrata una stasi, e su cui non vi è stata trasmissione degli atti al GIP, con conseguente abnormità e compromissione della posizione dell'avv.to BR. 3. Il Sostituto procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con memoria presentata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. il difensore della ricorrente riepilogava i fatti che avevano portato alla richiesta di avocazione, rappresentando che essi erano stati oggetto di una memoria integrativa in data primo dicembre 2023, ulteriore rispetto a quella del luglio 2023, diretta alla Procura generale presso la Corte di appello di Firenze, ed allegata alla memoria ex art. 611 cod. proc. pen. In essa si riporta l'origine della vicenda oggetto della denuncia del 4 aprile 2022; si ripercorrono i rapporti tra la BR e il sig. NO Sicuranza, figlio di noto impresario edile, ex cliente della ricorrente, rimasto insoddisfatto in sede di definizione dei compensi dovuti e le conseguenti minacce rivolte alla BR;
quindi si racconta della nomina da parte della BR dell'avvocato NI, nell'estate del 2020, quale proprio legale di fiducia nel procedimento
contro
Sicuranza ed infine dei comportamenti di deviazione dall'attività professionale svolta, che hanno portato la ricorrente a presentare denuncia nei confronti dello stesso (una prima denuncia il 4 aprile 2022; una seconda denuncia il 10 maggio 2022 ed una successiva integrazione il 3 giugno 2022). Si riporta, in 3 sintesi, il contenuto della memoria del primo dicembre 2023 e tutta la sequenza degli eventi successivi all'iscrizione a mod. 45 della denuncia del 4 aprile 2022. Si rappresenta inoltre che in data 24 febbraio 2024 è stata depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato denuncia/querela a seguito di un colloquio telefonico del 23 gennaio 2024 intercorso tra la BR e il Sicuranza, che avrebbe determinato l'iscrizione di un procedimento penale contro il NI. Si sostiene che vi sia un vuoto investigativo volto a chiarire la sussistenza o meno di relazione ed influenze tra il Sicuranza, l'Avvocato NI e i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, le cui attività (concretizzatesi in una serie di cartelle che si assume originata da anomalie e plurimi errori) sono seguite alle denunce sporte dalla ricorrente nei confronti dei soggetti sopraindicati. Si contesta l'asserita insussistenza della stasi processuale e la sussistenza della connessione tra il fatto materiale del procedimento n. 2307/22 e i fatti oggetto della denuncia sporta il 4 aprile 2022. Si rappresenta, ancora, di aver formulato istanza di rilascio copie del provvedimento del 17 maggio 2022 alla Procura Generale presso la Corte di appello in data 7 giugno 2024, rigettata e che si allega. Si insiste, infine, per l'abnormità del provvedimento emesso dalla Procura Generale il 6 dicembre 2023 che ratifica quello assunto dalla Procura di Prato il 5 dicembre 2022, con cui la stessa rigettava lo stralcio della posizione inerente i fatti di cui alla denuncia del 4 aprile 2022, rispetto a quelli del procedimento n. 2307/22 sostenendosi che esso avesse carattere decisorio ed impedisse ogni controllo giurisdizionale sulla questione. 5. Con memoria di replica ex art. 611 cod. proc. pen. si insiste sulla ricorribilità per abnormità del provvedimento emesso dalla Procura Generale e per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questo Collegio ritiene di dover ribadire il principio secondo cui il ricorso avverso il decreto con cui il procuratore generale presso la corte di appello rigetta l'istanza di avocazione è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di un provvedimento che non ha natura giurisdizionale, e che pertanto non è impugnabile, neppure per abnormità. Se anche il legislatore attribuisce alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa dal reato la facoltà di sollecitare il procuratore generale a disporre l'avocazione, non gli riconosce, per ciò solo, il diritto di impugnare la reiezione dell'istanza che questi abbia adottato. 4 In questo senso, si è espressa, con orientamento costante e uniforme, cui questo collegio intende dare continuità, Sez. 3, n. 15128 del 26/10/2017 (dep. 2018), Loiodice, Rv. 273160-01 secondo cui «Il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell:art. 413 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità. (In motivazione, la Corte ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il pubblico ministero ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della "notitia criminis"») e, in termini conformi, anche Sez. 2 n. 26343 del 14/03/2018, Papale, non mass.; Sez. 6, n. 38455 del 19/07/2017, Moneti, Rv. 271196. Tale orientamento si pone sulla scia di quanto già affermato da questa Corte in risalenti pronunce in cui si evidenziava, che, in difetto di un'espressa previsione relativa all'impugnabilità del provvedimento del Procuratore generale che non ritenga di accogliere la richiesta formulata ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen., è inoppugnabile il provvedimento reiettivo adottato, stante la preclusione dettata dall'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. In questo senso Sez. 6, n. 1666 del 06/04/2000, Battistella, Rv. 220539-01 che ha espresso, nella stessa fattispecie, il seguente principio: «Non può essere proposto ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del pubblico ministero, stante la preclusione assoluta dettata dall'art. 568, comma primo, cod. proc. pen., ed essendo comunque previsti dall'ordinamento altri rimedi a tutela del diritto alla difesa, ad esclusione dei casi in cui il pubblico ministero emetta un provvedimento non rientrante nei suoi poteri, che invade la sfera giurisdizionale, sostituendosi illegittimamente al potere del giudice. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto inoppugnabile il provvedimento con il quale il procuratore generale aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di avocazione di un procedimento)». 3. I menzionati principi, declinati al caso di specie, sono a loro volta espressione di un principio ben più generale, espresso, da Sez. U, Chirico, secondo cui «i provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono ne' qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), ne' impugnabili, quantunque illegittimi» (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598 - 01). E', questo, un principio che oltre ad essere stato richiamato nella stessa fattispecie di cui si discute - ossia in relazione al decreto di rigetto della richiesta di avocazione - è stato espresso anche con riferimento ad altri casi. 5 In questo senso, si è affermato, riguardo al provvedimento di auto- archiviazione di un atto iscritto a modello 45, che non è impugnabile il provvedimento con cui il P.M., omettendo l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen., ancorché richiesto dalla persona offesa, disponga direttamente la trasmissione in archivio (cd. "cestinazione") di una denuncia iscritta a modello 45 quale atto non costituente notizia di reato, non avendo tale provvedimento natura giurisdizionale, in quanto proveniente da una parte processuale, e non potendo quindi essere impugnato per abnormità, anche se illegittimo (Sez. 6, n. 27532 del 08/04/2015, Zingaretti, Rv. 264085-01; in termini conformi, anche Sez. 7, Ordinanza n. 48888 del 15/11/2012, Ferri, Rv. 253926-01; Sez. 6, n. 31278 del 06/05/2009, P.O. in proc. ignoti, Rv. 244640 - 01; Sez. 6, n. 12113 del 14/01/2004, Cuva, Rv. 227988-01). Si è anche ribadito che «i provvedimenti del pubblico ministero, in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono impugnabili per abnormità se non nei casi in cui abbiano comportato una invasione dei poteri spettanti al giudice, così da sostituirsi illegittimamente alle prerogative di quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte, pur ritenendone l'illegittimità, ha escluso l'abnormità degli atti con i quali il pubblico ministero indicato come territorialmente competente con sentenza ex art. 22 cod. proc. pen., aveva restituito il fascicolo al pubblico ministero originariamente titolare delle indagini, sulla base di fatti nuovi idonei a radicarne la competenza, omettendo di sottoporre la questione al giudice)» (Sez. 6, n. 39442 del 14/07/2017, Berlusconi, Rv. 271195-01). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2024.